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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice UC PI Aliquo', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilvo Tolu;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Bertola;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di inammissibilità sollevata da controparte.
Nel merito: Piaccia al Tribunale adito, reiectis contrariis, previo rigetto della domanda di risoluzione formulata dall'opposta dare atto che il sig. ha adempiuto alla scrittura privata datata Parte_1 25 marzo 2021 e per l'effetto dichiarare che nulla dallo stesso è dovuto all'opposta e dichiarare il decreto azionato privo di effetto e di valore. Il tutto col favore delle spese. Allo stato, pertanto, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che i listelli del parquet davanti alla doccia del bagno dell'appartamento goduto in locazione dal sig. erano già sollevati, così come risulta dalla foto che vi si rammostra, Parte_1 quando questi entrò ad abitare nell'appartamento;
2) Vero è che lo zoccolino nel salotto era già rovinato e sporco quando l'appartamento venne affittato al sig. ; Pt_1
3) Vero è che il sig., si offrì di pitturare lo zoccolino ma venne invitato a lasciarlo così Pt_1 com'era perché, per la zona dove era rovinato, era inutile sistemarlo;
1 4) Vero che il coperchio del w.c. non è mai stato presente;
5) Vero è che l'anta dell'armadio era già staccata da un cardine e presentava già delle piccole scalfitture.
Si indicano come testi:
– Castelseprio Via Refregi;
Testimone_1
– Bregnano Via Roma 9; Testimone_2
– Como Piazza Matteotti. Testimone_3
*
Per parte opposta:
Voglia l'adìto Tribunale, previo rigetto di ogni contraria eccezione, istanza e deduzione avversaria, ribadito che non è accettato contraddittorio su nuove allegazioni domande e/o eccezioni, qui richiamate e reiterate tutte le difese, istanze (anche istruttorie, aventi ad oggetto l'escussione di n. 4 testimoni su n. 19 capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria ex art 183, sesto comma n. 2 cpc, reiterata altresì istanza di prova contraria diretta come indicato nella memoria istruttoria ex art 183 sesto comma n.3 cpc nel denegato caso di accoglimento della prova orale avversaria) ed eccezioni svolte da trattenuta la causa in decisione, concessi i termini di cui all'art 190 CP_1 cpc:
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615 cpc proposta dal sig.
, per i motivi di cui al paragrafo 4 della comparsa di costituzione di Pt_1 CP_1
- In via principale: accertata l'intervenuta risoluzione della transazione del 25.3.21 e/o la sua inefficacia per tutti i motivi esposti in atti, rigettare l'opposizione svolta dal sig. confermando Pt_1 la validità del precetto.
Con vittoria delle spese di lite
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 da con il quale gli veniva intimato il pagamento di complessivi euro 11.675,00 dovuti CP_1 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.777/2021 del Tribunale di Como pronunciato il 05.05.2021 e pubblicato il 07.05.2021. Con il predetto decreto, in particolare, era stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 13.270,47 ai sensi degli artt. 658 e
664 c.p.c. a titolo di “obblighi contrattuali non onorati (canoni di locazione, costi accessori) scaduti sino ad oggi, oltre a quelli a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, agli interessi legali delle singole scadenze al saldo;
e spese di questa procedura (…). A fondamento dell'opposizione, Pt_1 ha dedotto di aver concluso con la controparte, in data 25.03.2021, un accordo al fine di
[...] conciliare il giudizio di sfratto per morosità che era stato promosso dalla con atto di citazione CP_1 notificato il 14.12.2020. L'opponente, in particolare, ha allegato di aver interamente rispettato le
2 condizioni previste nella suddetta scrittura privata (riconsegna dell'immobile alla data convenuta, pagamento del credito vantato dall'opposta mediante il versamento di euro 5.000,00 e imputazione della somma versata a titolo di cauzione, pari a 4.000,00, al fine di soddisfare la pretesa creditoria quantificata ai fini transattivi in euro 9.000,00 euro). Secondo l'opponente, pertanto, CP_1 non avrebbe diritto di agire in via esecutiva in forza del richiamato decreto ingiuntivo che sarebbe
“privo di qualsiasi valore e non può essere utilizzato come titolo”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione proposta e, CP_1 eccependo, in via preliminare l'inammissibilità della domanda ex art. 615, co. 1 c,p.c., giacché le questioni dedotte dalla controparte avrebbero dovuto essere fatte valere nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel merito, ha eccepito l'inadempimento da parte dell'opponente della scrittura privata intercorsa tra le parti e la risoluzione del contratto, con conseguente diritto di agire in via esecutiva in forza del titolo azionato.
All'udienza del 2.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a precetto proposta da è inammissibile per i motivi che seguono. Parte_1
Come si è anticipato, con il precetto opposto, ha preannunciato l'esecuzione in base CP_1 ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale ottenuto nei confronti dell'odierno opponente, costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 777/2021 pronunciato dal Tribunale di Como il 07.05.2021, divenuto irrevocabile in quanto non opposto. L'opponente, in particolare, ha negato l'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore assumendo che esso si è estinto in forza della transazione conclusa tra le parti nel corso del procedimento per convalida di sfratto per morosità. È pacifico, infatti, che le parti avevano concluso un accordo avente ad oggetto la riconsegna dell'immobile locato ed il pagamento dei debiti maturati da in relazione alla mancata Parte_1 corresponsione dei canoni di locazione, contenuto in una scrittura privata sottoscritta il 25.03.2021, ossia in data antecedente alla pronuncia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dal creditore opposto ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c. (il titolo esecutivo è stato pronunciato il 7 maggio 2021 e non è stato tempestivamente opposto).
Occorre ricordare, quindi, in primo luogo, che alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo consegue la formazione del giudicato sostanziale che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (ex multis cfr. Cass. n. 11360/10; n.
19113/18).
3 È noto quindi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la pretesa del creditore può essere contestata solo proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi (tra i quali, ad esempio, una transazione) del rapporto sostanziale che si sono verificati successivamente alla sua formazione, giacché i fatti antecedenti devono, o avrebbero dovuto, essere fatti valere nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, rimanendo, in caso contrario coperti dagli effetti del giudicato (ex multis da ultimo vedi anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 2025).
È, pertanto, inammissibile una domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c. con la quale si neghi l'esistenza del diritto fatto valere dal creditore assumendo che esso si sia estinto in forza di una transazione quando il fatto estintivo si è verificato prima del formarsi del giudicato, come accaduto nel caso di specie. In altri termini, la transazione intervenuta anteriormente al giudicato e non fatta valere nel giudizio, non può avere efficacia paralizzatrice della susseguente azione esecutiva, potendo il debitore proporre l'opposizione all'esecuzione facendo valere solo fatti e cause modificatrici della situazione di diritto che risultino posteriori al giudicato.
Non rileva neppure il patto, contenuto sempre nella scrittura privata del 25.03.2021 (lett. e), con il quale l'opposta si era impegnata a “non porre in esecuzione” il decreto ingiuntivo che avrebbe richiesto ed ottenuto nell'ambito del giudizio di sfratto per morosità, in ipotesi di adempimento degli obblighi assunti da con il medesimo contratto. Parte_1
Sul punto, è stato da tempo chiarito che il patto di non mettere in esecuzione la sentenza di condanna non è né valido né operante, se intervenuto prima della pronuncia della sentenza stessa (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1519 del 15/06/1964). Nel caso di specie, il principio opera giacché il patto è intervenuto prima della pronuncia del decreto ingiuntivo stesso, a cui, a seguito della mancata opposizione, è conseguito il giudicato sostanziale nei termini chiariti.
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia del c.d. “pactum de non exequendo”, ossia del patto concluso col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo. La Corte ha nuovamente chiarito che tale patto, se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, di agire in via esecutiva, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo. Operano su un piano diverso, estraneo al presente giudizio, invece, le conseguenze derivanti dalla eventuale violazione del suddetto patto, che rimane un contratto ordinario ad effetti obbligatori senza che vengano meno gli effetti e l'esecutività del titolo esecutivo giudiziale.
In applicazione dei principi richiamati, pertanto, l'opposizione all'esecuzione proposta da Pt_1
4 deve essere dichiarata inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle Pt_1 parti.
3. Quanto alle spese di lite, parte opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte opposta che si liquidano in conformità ai parametri medi per la fase introduttiva e minimi per le altre fasi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.999,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 28/11/2025
Il giudice
UC PI AL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice UC PI Aliquo', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilvo Tolu;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Bertola;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di inammissibilità sollevata da controparte.
Nel merito: Piaccia al Tribunale adito, reiectis contrariis, previo rigetto della domanda di risoluzione formulata dall'opposta dare atto che il sig. ha adempiuto alla scrittura privata datata Parte_1 25 marzo 2021 e per l'effetto dichiarare che nulla dallo stesso è dovuto all'opposta e dichiarare il decreto azionato privo di effetto e di valore. Il tutto col favore delle spese. Allo stato, pertanto, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che i listelli del parquet davanti alla doccia del bagno dell'appartamento goduto in locazione dal sig. erano già sollevati, così come risulta dalla foto che vi si rammostra, Parte_1 quando questi entrò ad abitare nell'appartamento;
2) Vero è che lo zoccolino nel salotto era già rovinato e sporco quando l'appartamento venne affittato al sig. ; Pt_1
3) Vero è che il sig., si offrì di pitturare lo zoccolino ma venne invitato a lasciarlo così Pt_1 com'era perché, per la zona dove era rovinato, era inutile sistemarlo;
1 4) Vero che il coperchio del w.c. non è mai stato presente;
5) Vero è che l'anta dell'armadio era già staccata da un cardine e presentava già delle piccole scalfitture.
Si indicano come testi:
– Castelseprio Via Refregi;
Testimone_1
– Bregnano Via Roma 9; Testimone_2
– Como Piazza Matteotti. Testimone_3
*
Per parte opposta:
Voglia l'adìto Tribunale, previo rigetto di ogni contraria eccezione, istanza e deduzione avversaria, ribadito che non è accettato contraddittorio su nuove allegazioni domande e/o eccezioni, qui richiamate e reiterate tutte le difese, istanze (anche istruttorie, aventi ad oggetto l'escussione di n. 4 testimoni su n. 19 capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria ex art 183, sesto comma n. 2 cpc, reiterata altresì istanza di prova contraria diretta come indicato nella memoria istruttoria ex art 183 sesto comma n.3 cpc nel denegato caso di accoglimento della prova orale avversaria) ed eccezioni svolte da trattenuta la causa in decisione, concessi i termini di cui all'art 190 CP_1 cpc:
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615 cpc proposta dal sig.
, per i motivi di cui al paragrafo 4 della comparsa di costituzione di Pt_1 CP_1
- In via principale: accertata l'intervenuta risoluzione della transazione del 25.3.21 e/o la sua inefficacia per tutti i motivi esposti in atti, rigettare l'opposizione svolta dal sig. confermando Pt_1 la validità del precetto.
Con vittoria delle spese di lite
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 da con il quale gli veniva intimato il pagamento di complessivi euro 11.675,00 dovuti CP_1 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.777/2021 del Tribunale di Como pronunciato il 05.05.2021 e pubblicato il 07.05.2021. Con il predetto decreto, in particolare, era stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 13.270,47 ai sensi degli artt. 658 e
664 c.p.c. a titolo di “obblighi contrattuali non onorati (canoni di locazione, costi accessori) scaduti sino ad oggi, oltre a quelli a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, agli interessi legali delle singole scadenze al saldo;
e spese di questa procedura (…). A fondamento dell'opposizione, Pt_1 ha dedotto di aver concluso con la controparte, in data 25.03.2021, un accordo al fine di
[...] conciliare il giudizio di sfratto per morosità che era stato promosso dalla con atto di citazione CP_1 notificato il 14.12.2020. L'opponente, in particolare, ha allegato di aver interamente rispettato le
2 condizioni previste nella suddetta scrittura privata (riconsegna dell'immobile alla data convenuta, pagamento del credito vantato dall'opposta mediante il versamento di euro 5.000,00 e imputazione della somma versata a titolo di cauzione, pari a 4.000,00, al fine di soddisfare la pretesa creditoria quantificata ai fini transattivi in euro 9.000,00 euro). Secondo l'opponente, pertanto, CP_1 non avrebbe diritto di agire in via esecutiva in forza del richiamato decreto ingiuntivo che sarebbe
“privo di qualsiasi valore e non può essere utilizzato come titolo”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione proposta e, CP_1 eccependo, in via preliminare l'inammissibilità della domanda ex art. 615, co. 1 c,p.c., giacché le questioni dedotte dalla controparte avrebbero dovuto essere fatte valere nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel merito, ha eccepito l'inadempimento da parte dell'opponente della scrittura privata intercorsa tra le parti e la risoluzione del contratto, con conseguente diritto di agire in via esecutiva in forza del titolo azionato.
All'udienza del 2.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a precetto proposta da è inammissibile per i motivi che seguono. Parte_1
Come si è anticipato, con il precetto opposto, ha preannunciato l'esecuzione in base CP_1 ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale ottenuto nei confronti dell'odierno opponente, costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 777/2021 pronunciato dal Tribunale di Como il 07.05.2021, divenuto irrevocabile in quanto non opposto. L'opponente, in particolare, ha negato l'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore assumendo che esso si è estinto in forza della transazione conclusa tra le parti nel corso del procedimento per convalida di sfratto per morosità. È pacifico, infatti, che le parti avevano concluso un accordo avente ad oggetto la riconsegna dell'immobile locato ed il pagamento dei debiti maturati da in relazione alla mancata Parte_1 corresponsione dei canoni di locazione, contenuto in una scrittura privata sottoscritta il 25.03.2021, ossia in data antecedente alla pronuncia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dal creditore opposto ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c. (il titolo esecutivo è stato pronunciato il 7 maggio 2021 e non è stato tempestivamente opposto).
Occorre ricordare, quindi, in primo luogo, che alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo consegue la formazione del giudicato sostanziale che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (ex multis cfr. Cass. n. 11360/10; n.
19113/18).
3 È noto quindi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la pretesa del creditore può essere contestata solo proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi (tra i quali, ad esempio, una transazione) del rapporto sostanziale che si sono verificati successivamente alla sua formazione, giacché i fatti antecedenti devono, o avrebbero dovuto, essere fatti valere nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, rimanendo, in caso contrario coperti dagli effetti del giudicato (ex multis da ultimo vedi anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 2025).
È, pertanto, inammissibile una domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c. con la quale si neghi l'esistenza del diritto fatto valere dal creditore assumendo che esso si sia estinto in forza di una transazione quando il fatto estintivo si è verificato prima del formarsi del giudicato, come accaduto nel caso di specie. In altri termini, la transazione intervenuta anteriormente al giudicato e non fatta valere nel giudizio, non può avere efficacia paralizzatrice della susseguente azione esecutiva, potendo il debitore proporre l'opposizione all'esecuzione facendo valere solo fatti e cause modificatrici della situazione di diritto che risultino posteriori al giudicato.
Non rileva neppure il patto, contenuto sempre nella scrittura privata del 25.03.2021 (lett. e), con il quale l'opposta si era impegnata a “non porre in esecuzione” il decreto ingiuntivo che avrebbe richiesto ed ottenuto nell'ambito del giudizio di sfratto per morosità, in ipotesi di adempimento degli obblighi assunti da con il medesimo contratto. Parte_1
Sul punto, è stato da tempo chiarito che il patto di non mettere in esecuzione la sentenza di condanna non è né valido né operante, se intervenuto prima della pronuncia della sentenza stessa (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1519 del 15/06/1964). Nel caso di specie, il principio opera giacché il patto è intervenuto prima della pronuncia del decreto ingiuntivo stesso, a cui, a seguito della mancata opposizione, è conseguito il giudicato sostanziale nei termini chiariti.
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia del c.d. “pactum de non exequendo”, ossia del patto concluso col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo. La Corte ha nuovamente chiarito che tale patto, se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, di agire in via esecutiva, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo. Operano su un piano diverso, estraneo al presente giudizio, invece, le conseguenze derivanti dalla eventuale violazione del suddetto patto, che rimane un contratto ordinario ad effetti obbligatori senza che vengano meno gli effetti e l'esecutività del titolo esecutivo giudiziale.
In applicazione dei principi richiamati, pertanto, l'opposizione all'esecuzione proposta da Pt_1
4 deve essere dichiarata inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle Pt_1 parti.
3. Quanto alle spese di lite, parte opponente va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte opposta che si liquidano in conformità ai parametri medi per la fase introduttiva e minimi per le altre fasi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.999,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 28/11/2025
Il giudice
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