Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3119 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale e sul divorzio su domanda congiunta,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Quarto (NA) alla via Masullo n. 3/A, presso lo studio dell'avvocato Rosa Capuozzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_2 C.F._2
(NA) alla via Villa Bisignano V traversa A n. 39, presso lo studio dell'avvocato Dario Aprea, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Paola De Falco, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 le parti sono comparse personalmente ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni trascritte nel verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 29.07.2024, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai
1
sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. Con lo stesso ricorso, le parti hanno anche chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12.06.2014, con presa d'atto da parte del tribunale delle condizioni indicate in ricorso, allorché potrà dirsi perfezionata la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il PM in data 9.09.2024 ha apposto il suo visto.
All'esito della fissazione dell'udienza a trattazione scritta, stante la richiesta delle parti, il Giudice delegato ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti in presenza per il giorno 19.12.2024.
Quivi, le parti hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni trascritte nel verbale d'udienza; quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni riportate nel verbale dell'udienza del giorno 19.12.2024, qui integralmente trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo per entrambi del mutuo rispetto.
2) La casa adibita ad abitazione coniugale, sita in Qualiano (NA) alla via Antica Consolare
Campania n. 12, di proprietà esclusiva della IG.ra , come risultante da atto di Parte_1
donazione rep. n. 381 – raccolta n. 212, redatto il giorno 6 del mese di giugno dal Notaio Per_1
, sarà assegnata alla stessa, la quale continuerà ad abitarla, con l'obbligo in capo al sig.
[...]
di ritirare e portare con sè i propri effetti personali, entro e non oltre la data di Parte_2
emissione della sentenza di separazione. Inoltre, entro il medesimo termine, il sig. si obbliga, Pt_2
altresì, ad effettuare il cambio di residenza.
3) I figli minori, sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora Persona_2
abituale nella casa della madre all'indirizzo di cui al punto 2);
4) Fermo restando quanto sopra, al fine di preservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da ognuno di essi, il IG. potrà vedere i figli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo Pt_2
accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
le vacanze estive, natalizie, pasquali, e tutti i weekend annuali seguono il criterio dell'alternanza. In mancanza di accordo tra i coniugi, il sig. vedrà e terrà con se entrambi i Pt_2
2 R.g. V.g. n. 3119/2024
figli per due pomeriggi a settimana da concordare tra le parti nonché a weekend alterni, dal venerdì sera alla domenica sera con pernotto dei minori presso il padre;
nel periodo estivo per quindici giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, alternativamente, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata, nel giorno di Pasqua o del Lunedì' in Albis;
vi sarà alternanza altresì nei giorni dei compleanni ed onomastici dei minori;
i minori trascorreranno sempre con il papà la festa del papà nonché il suo compleanno ed onomastico mentre trascorreranno sempre con la madre la festa della mamma ed il suo compleanno ed onomastico;
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra euro 500,00, da versare entro il Pt_2 Parte_1
giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il mantenimento ordinario dei figli;
6) Inoltre, il IG. continuerà a corrispondere alla mediante Pt_2 Controparte_1
addebiti RID, la somma mensile di euro 243,00 per il pagamento del mutuo cointestato stipulato dai coniugi in data 16.01.2017, n. rep. 439/240 per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà della IG.ra ”; Parte_1
7) Infine, le parti precisano che l'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascuno di loro;
8) Le spese straordinarie dei figli minori, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, educative, ricreative ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
9) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, dichiarandosi economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli.”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, in particolare sulla domanda di separazione, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 R.g. V.g. n. 3119/2024
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi, (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), ai sensi dell'art. 151 C.F._1 Parte_2 C.F._2
co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n.
55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 35, P. II, Serie A, Anno 2014);
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 5.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
4