Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 923
TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2023
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TAR
Sentenza 10 aprile 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omesso accertamento del difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse al ricorso di primo grado

    La legittimazione e l'interesse al ricorso sussistono in virtù della vicinitas e del prospettato impatto sulla veduta e sul valore dell'immobile, anche se non vi abita direttamente il ricorrente.

  • Rigettato
    Accertamento incertezza localizzazione impianto

    La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato incertezze sulla localizzazione dell'impianto, carenze istruttorie e travisamento dei fatti, non potendo tali questioni essere sanate in giudizio.

  • Rigettato
    Accertamento carenza documentale istanza alla Soprintendenza

    La sentenza di primo grado ha correttamente rilevato la carenza di foto simulazioni idonee a valutare l'impatto visivo verso il lago, necessarie per una corretta istruttoria.

  • Rigettato
    Accertamento carenza istruttoria impatto visivo impianto

    La sentenza di primo grado ha correttamente evidenziato la carenza istruttoria e di motivazione, senza sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, ma verificando la logicità e completezza dell'istruttoria.

  • Rigettato
    Mancata considerazione presenza opere abusive

    Le opere abusive sono considerate esterne al sito, e la loro presenza è stata considerata in fase istruttoria tramite sopralluogo.

  • Rigettato
    Mancata considerazione del vaio

    Il vaio, essendo esterno all'area locata, non necessitava di rappresentazione nel progetto.

  • Accolto
    Mancata considerazione vincoli SIC, fascia di tutela del lago e zonizzazione Carta delle Fragilità

    La mera vicinanza a zone SIC non imponeva una valutazione specifica. La presentazione della denuncia dei lavori al Genio Civile esclude il difetto di istruttoria relativo ai vincoli della Carta delle Fragilità. Tuttavia, le disposizioni relative alla servitù idraulica (art. 10 NTA) e alla zona di tutela del lago (art. 41 L.R. 11/04) avrebbero dovuto essere considerate.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 6.6 NTA PRG per deroga a sostegno linee telefoniche

    Gli impianti di telecomunicazione sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con qualsiasi zonizzazione, inclusa la deroga per sostegni di linee telefoniche.

  • Rigettato
    Mancato accoglimento richieste istruttorie

    Le richieste istruttorie non sono ritenute necessarie ai fini della definizione della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 923
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 923
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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