TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/11/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 176 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elena Cortese ed C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti;
- ricorrenti -
nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato a Tropea (VV) in data 24 aprile 2007 e hanno dedotto che dalla loro unione non sono nati figli.
1 Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n.
898, in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 333 del 2022 R.G., avente ad oggetto la separazione dei coniugi, conclusosi con decreto di omologa del 30 giugno 2022 (n. cron.
4367/2022); 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni:
“Confermare le condizioni della separazione, di seguito trascritte e ripetute
3. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
4. La casa coniugale, sita in Tropea, Viale Tondo, è di proprietà della ricorrente, e il sig. ha già provveduto a trasferirsi in un'altra abitazione.
5. Il Pt_3
Signor dà atto che i beni mobili presenti nella casa coniugale Pt_3
rimarranno in dotazione familiare.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento.
7. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni necessarie per i passaporti e documenti di identità propri, validi anche per l'espatrio”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 176 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_4
e , sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate Parte_5
in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tropea (VV) per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, anno
2007);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 176 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elena Cortese ed C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti;
- ricorrenti -
nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato a Tropea (VV) in data 24 aprile 2007 e hanno dedotto che dalla loro unione non sono nati figli.
1 Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n.
898, in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 333 del 2022 R.G., avente ad oggetto la separazione dei coniugi, conclusosi con decreto di omologa del 30 giugno 2022 (n. cron.
4367/2022); 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni:
“Confermare le condizioni della separazione, di seguito trascritte e ripetute
3. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
4. La casa coniugale, sita in Tropea, Viale Tondo, è di proprietà della ricorrente, e il sig. ha già provveduto a trasferirsi in un'altra abitazione.
5. Il Pt_3
Signor dà atto che i beni mobili presenti nella casa coniugale Pt_3
rimarranno in dotazione familiare.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento.
7. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni necessarie per i passaporti e documenti di identità propri, validi anche per l'espatrio”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 176 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_4
e , sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate Parte_5
in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tropea (VV) per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, anno
2007);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
3