CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 917/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 26/10/2022, iscritto al n. 132/2023 R.G.L.
e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Parte_1
ROSA LOMBARDO, giusta procura in atti
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. BRUNO Controparte_1
FERRO', giusta procura in atti
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, , premesso di aver Controparte_1 prestato servizio dal 02/04/1990 presso l'AS 9 di Locri, oggi Parte_1
quale operatore socio sanitario, ha esposto che:
non ha percepito la giusta retribuzione a titolo di indennità di divisa, essendo obbligato, per l'esecuzione delle proprie mansioni, a indossare una divisa, per come previsto dagli artt. 27 co. 3 delle clausole speciali del CCNL il 20 settembre 2001 nonché 16 del contratto decentrato dell'ex AS di Locri;
le modalità esecutive di quest'operazione sono dettate dal datore di lavoro che ne stabilisce tempo e luogo di esecuzione, e pertanto l'operazione rientra nel lavoro effettivo, con la conseguenza che il tempo ad esse necessario deve essere retribuito;
al punto 1.7 del Regolamento aziendale viene indicato: “al personale che ha
l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio
l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”; il calcolo deve essere effettuato nei termini di 30 minuti giornalieri, per un credito di Euro 8.905,86 per il periodo dal 18 aprile 2013 al 31 luglio 2018.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al Ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”: → dal 18 aprile 2013 al
18 aprile 2018 e, altresì, dal 19 aprile 2018 al 31 luglio 2018, OVVERO per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
quanto sopra, anche con riferimento all'ulteriore periodo di tempo maturato e maturando sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, con riferimento al diverso periodo che verrà CP_2 accertato in corso di causa;
→ per un importo complessivo di Euro 8.905,86 dal 18 aprile 2013 al 18 aprile 2018 (per Euro 8.430,00) e, altresì, dal 19 aprile 2018 al 31 luglio 2018 (per Euro 475,86), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432
c.p.c. dall'Ill.mo Giudice adito;
il tutto, OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria;
e, per l'effetto, condannare l' DI Controparte_3 [...]
, Via Sant'Anna II Tronco n. 18/P – 89128, Reggio Calabria (RC), in Pt_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del
Ricorrente, della differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”: - per un importo complessivo di Euro 8.905,86 dal 18 aprile 2013 al 18 aprile 2018 (per Euro 8.430,00) e, altresì, dal 19 aprile 2018 al 31 luglio 2018 (per Euro 475,86), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ill.mo Giudice adito;
il tutto,
OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo
e con ogni conseguente declaratoria. IN OGNI CASO: condannare l'
[...]
DI , Via Sant'Anna II Tronco Controparte_3 Parte_1
n. 18/P – 89128, Reggio Calabria (RC), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali ex D.M.
55/2014 e s.m.i., oltre C.p.a., oltre I.V.A. e oltre spese forfettarie nella misura del
15%, con distrazione al procuratore antistatario.”
Resisteva l' sanitaria deducendo che: CP_3
la domanda è generica e non provata;
in ogni caso il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non ha efficacia retroattiva;
il tempo indicato per la vestizione e la svestizione, e la relativa retribuzione, sono stati autonomamente determinati dal ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione;
con note richiamate, n. 45536/cs del 20.09.2016 e n. 36766 del 27.06.2017, la direzione strategica, evidenziando la necessità di una successiva approvazione dell'anzidetto regolamento aziendale, ha comunicato ai dipendenti: “ doversi differire ad altra data la messa a regime, per la quale resta confermata la fase sperimentale ma con riferimento all'indicazione dell'ultima versione del regolamento aziendale predisposto in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale;
”;
non vi è prova dei giorni di effettiva presenza per il periodo dedotto.
Con note depositate il 16.10.2021 il ricorrente rilevava che l'eccezione di inefficacia del regolamento aziendale era in sostanza irrilevante posto che la fonte del diritto rivendicato era di rango legislativo;
argomentava, inoltre, che la nota n.
Part 36766.06.2017, citata dall' con la quale era stato disposto che restava confermata la fase sperimentale del sistema di rilevazione automatica delle presenze,
e che tale fase sperimentale fosse regolata “con riferimento alle indicazioni dell'ultima versione del regolamento aziendale, predisposta in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale.”, unitamente alla circostanza che il
Regolamento fosse stato pubblicato sul sito internet dell' CP_4
(“www.asp.rc.it”; MENU “Rilevazione automatica presenze Avvisi e Modulistica”,
“Regolamento Presenze”), deponeva nel senso della vigenza dello stesso .
Deduceva inoltre che i turni soggiacciono al principio della flessibilità oraria, immanente alle professioni sanitarie, talchè l'eccedenza oraria impiegata per indossare e dismettere la divisa doveva essere valutata rispetto al monte ore complessivo, rappresentando che era dimostrato dagli estratti dal sistema di rilevazione automatica delle presenze che era prassi che egli dedicasse alla vestizione/svestizione della divisa minuti in eccedenza, prima e dopo, rispetto alle
7/10 ore di cui si compone il suo turno di lavoro.
Allegava, inoltre, in relazione al periodo antecedente all'installazione dei marcatempi e per tutte le giornate nelle quali non risultava alcuno sforamento orario dai report delle timbrature, la sussistenza di una prassi generalizzata di cui descriveva i passaggi.
Premettendo che, presso il nosocomio di Locri, sono installati (ed effettivamente operativi a far tempo dal mese di ottobre 2016) n. tre rilevatori automatici delle presenze, che tuttavia ai reparti in discorso si accede anche da altri ingressi più agevoli, rappresentava che i dipendenti effettuavano le seguenti attività prima dell'inizio del turno lavorativo: : a) parcheggiavano il proprio veicolo nel primo posto disponibile;
b) si dirigevano direttamente al reparto al fine di abbreviare il più possibile il passaggio delle consegne o comunque di “prendere in carico” il paziente, consentendo, dunque, un passaggio più rapido delle informazioni necessarie per gestire i singoli pazienti;
c) indossavano la divisa fornita dall'Ospedale, con la precisazione che gli spogliatoi (talvolta suddivisi in “uomini”
e “donne”) adibiti all'attività di vestizione/svestizione sono dislocati all'interno dei vari reparti in cui i dipendenti rispettivamente prestano servizio;
d) solo successivamente, si recavano , percorrendo i corridoi all'interno dell' A Pt_2
timbrare la presenzapresso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ciò, a far tempo dal mese di ottobre 2016, da quando cioè erano effettivamente operativi i predetti rilevatori automatici delle presenze).
Simmetricamente dopo la fine del turno: si recavano a timbrare l'uscita presso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ante ottobre 2016: annotavano l'uscita sui c.d. “fogli di presenza”, posti all'interno del reparto); poi, tornavano nel reparto ove prestavano servizio e si accertavano che i colleghi del turno successivo avessero, nel frattempo, preso correttamente e completamente in carico pazienti e ricoverati;
dismettevano la divisa cambiandosi negli spogliatoi dislocati all'interno del reparto;
infine, si recavano nell'area ove hanno parcheggiato il proprio veicolo, all'incirca 15/20 minuti dopo la fine del proprio turno.
Il Tribunale, ritenuto di non ammettere attività istruttoria, ha così deciso:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna l' , in Parte_1
persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 indennità di divisa, della somma di €8.905,86, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al saldo;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla refusione delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in €2.309,00 di cui €2.008,00 per compensi ed €301,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, RU RR “.
Premesso che è computabile nell'orario di lavoro il tempo necessario alle operazioni di vestizione quando le stesse siano sottoposte al potere di direzione controllo del datore, e siano dunque sottratte alla libera gestione del dipendente riguardo a tempo e luogo di tale attività, il GL riteneva che nella fattispecie integrasse una forma di eterodirezione la circostanza che gli indumenti di lavoro debbano essere necessariamente indossati all'interno dell'ospedale.
Riteneva altresì che le attività di vestizione e svestizione integrino delle operazioni preparatorie e funzionali allo svolgimento del servizio e che negando la computabilità delle operazioni in esame nell'orario di lavoro, si finirebbe nella sostanza ad imporre per via di fatto ai propri dipendenti, per ciascun turno di lavoro, un prolungamento della prestazione lavorativa oltre il normale orario di servizio.
Una volta riconosciuti i presupposti per la computabilità delle operazioni di vestizione e svestizione nell'orario di servizio, ne conseguirebbe che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni deve essere retribuito come normale orario di lavoro, non ostando l'assenza di uno specifico regolamento aziendale, intervenuto soltanto nel corso del rapporto di lavoro, trovando il ristoro del tempo di vestizione fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, e nella giurisprudenza di legittimità prevalente.
Con riferimento alla quantificazione, reputava per tali operazioni un tempo 15 minuti per la vestizione e 15 minuti per la svestizione, per il numero totale di ore indicate in ricorso, come attestate dalle attestazioni di presenza.
Part Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituita parte appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 c.p.c. ; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le difese già spiegate in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 22.5. 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellata : seppur il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
Part Irrilevante invece l'eccezione di tardività della costituzione dell' atteso che la stessa non ha sollevato eccezioni processuali e di merito rilevanti ai fini della decisione, né ha prodotto documenti rilevanti ai medesimi fini.
Part
Con il primo motivo di appello l' eccepisce “l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro.
Non era neppure stato dimostrato che i dipendenti siano stati obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Con il secondo motivo viene dedotta “Erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur Insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese giudiziali .
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo, in continuità con i recenti precedenti di questa Corte di merito in identiche fattispecie, tra cui la sentenza n. 295/2025 depositata il 30.4.2025.
La tesi del ricorrente appare permeata da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione/ svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che tali modalità di tali attività siano state imposte dal datore di lavoro.
L'equivoco appare evidente dallo iato esistente tra le allegazioni del ricorrente, che sostiene di spendere del tempo aggiuntivo rispetto al normale turno di lavoro e che ciò sarebbe risultato dalle timbrature prodotte, e la domanda giudiziale: il riconoscimento della retribuzione per trenta minuti di default per ogni turno, sganciato totalmente dai minuti in eccesso risultanti dalle timbrature.
A questo proposito, appare opportuno fare alcune precisazioni in ordine al
Part regolamento aziendale prodotto dall'appellato, di cui l' ha contestato l'efficacia, ancorché il lavoratore abbia - nel momento in cui ha eccepito l'irrilevanza della contestazione effettuata dall' sostanzialmente convenuto sull'inidoneità dello Pt_1
stesso a fondare le domande svolte in giudizio.
Il documento prodotto dal lavoratore è privo di un qualsiasi requisito formale atto a farlo qualificare come Regolamento aziendale approvato ed efficace , come reso evidente dal frontespizio del documento nel quale lo spazio successivo alle parole
“Approvato con delibera commissariale del” è lasciato in bianco, come pure lo spazio relativo alla data di approvazione .
In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Ciò posto, è nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicita in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro. Ma la c.d eterodirezione implicita, che appunto esonera il lavoratore da qualsiasi onere probatorio, non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineare i contorni dei reciproci diritti e doveri in materia, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente
l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante
è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass.
4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo
- ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
Secondo il Tribunale , riconosciuti i presupposti per la computabilità delle operazioni di vestizione e svestizione nell'orario di servizio, ne consegue che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni deve essere retribuito come normale orario di lavoro e ., non contestato il contratto di lavoro e l'obbligo di indossare la divisa, ed allegato l'inadempimento, ossia il mancato ristoro del cd. tempo di vestizione, l'onere probatorio gravante sul lavoratore era stato assolto.
Tale percorso argomentativo non può esser confermato, poiché l'obbligo di remunerazione ulteriore in capo al datore di lavoro insorge solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto e provato di aver reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, vale a dire dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita, in quanto tenuto a indossare e dismettere la divisa prima di prendere servizio e dopo la fine del turno e ciò sia avvenuto per disposizione datoriale (così la già citata Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249), senza alcuno spazio discrezionale per il lavoratore. Il principio di diritto applicato dal Tribunale, dunque, non può valere rispetto alla prestazione in esame, posto che quest'ultima è una prestazione aggiuntiva, la prova del cui assolvimento alle condizioni indicate grava sul lavoratore, quale elemento costitutivo della domanda.
Già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) ha ritenuto che è “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per
l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui
l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno
(quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”.
I capitoli di prova testimoniale articolati nelle note scritte depositate nel corso del primo grado e insistiti in questo grado di giudizio, non hanno a oggetto questo aspetto del tema controverso.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la sussistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza dell'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Nel caso di specie non viene nemmeno indicato il reparto e viene esplicitamente affermato che gli spogliatoi si trovano all'interno dei reparti .
Alla citata carenza di allegazione si aggiunge la contraddittorietà delle restanti affermazioni
La ricorrente ha affermato, in relazione al periodo nel quale erano installati i marcatempo, di avere prolungato il proprio turno per indossare e dismettere la divisa e ciò sarebbe risultato dal prospetto delle timbrature depositato.
E però da tale prospetto emerge una estrema variabilità: dall'assenza di eccedenza di tempo rispetto al turno di lavoro, all'eccedenza di pochi minuti, all'eccedenza di un numero maggiore di minuti, nella massima parte inferiori ai quindici;
già da tale alternanza emerge la mancanza di un obbligo imposto dall'Azienda (su cui meglio infra).
Né vale il richiamo effettuato dal lavoratore, al precipuo ed esplicito scopo di sanare tale evidente contraddittorietà, all'istituto della flessibilità in base alla quale “l'inizio
e il termine effettivi del turno di lavoro sono, nei limiti della flessibilità, prerogativa del lavoratore e, dunque, non sindacabili”, che ricorre ma è del tutto inidoneo a risolvere la segnalata incongruenza. Le contraddizioni in punto di allegazione sono, se è possibile, ancora più evidenti con riferimento alla ”prassi” seguita dai dipendenti dell'azienda descritta nei minimi particolari dal lavoratore.
Lo stesso ha, infatti, sostenuto, che i dipendenti per comodità rispetto al luogo in cui avevano parcheggiato la macchina si recavano direttamente in reparto, per lo scambio di consegne e indossare la divisa, per poi andare a timbrare il cartellino, e alla scadenza del turno, cosa francamente incomprensibile, si recavano con la divisa ancora indosso a timbrare il cartellino posto nei vari ingressi del nosocomio, per poi tornare in reparto, cambiarsi e finalmente avviarsi verso l'uscita
Quindi da una parte il lavoratore sostiene che il prolungamento orario sia dimostrato dal report delle timbratura, dall'altra allega la sussistenza di un prassi, peraltro alquanto farraginosa, in base alla quale le attività di vestizione e svestizione erano effettuate prima e dopo rispettivamente la timbratura in ingresso e la timbratura in uscita.
Il tutto, senza dimostrare il secondo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza e cioè la sussistenza di un obbligo.
Il lavoratore, infatti, si è limitato alla mera affermazione dell'esistenza di siffatto obbligo senza precisarne la fonte - - a fronte di esplicita contestazione da parte Parte dell' - e senza allegare alcun indice sintomatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale potere dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa rispettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
Senza che emerga, come già detto, dalla natura del reparto e dall'ubicazione degli spogliatoi la sussistenza di un'implicita direttiva in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non sarebbe idonea ad attestare la sussistenza di un obbligo giuridico (che avrebbe dovuto essere consacrato in esplicite direttive sulle concrete modalità delle operazioni di vestizione/svestizione o quantomeno essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati e ancor prima mai allegati dalla ricorrente.
Anzi, non è superfluo ricordare che proprio dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta – report delle presenze e c.d. “ prassi” seguita dai dipendenti – emerge una estrema variabilità, connessa peraltro ad esigenze di comodità del dipendente ( scelta dell'entrata più vicina al parcheggio), che cozza irrimediabilmente con la sussistenza di un obbligo imposto dalla datrice di lavoro.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Vista la complessità della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e avverso la sentenza n. 917/2022 del Giudice del Controparte_1
lavoro di Locri, pubblicata in data 26/10/2022: in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda.
Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 917/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 26/10/2022, iscritto al n. 132/2023 R.G.L.
e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Parte_1
ROSA LOMBARDO, giusta procura in atti
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. BRUNO Controparte_1
FERRO', giusta procura in atti
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, , premesso di aver Controparte_1 prestato servizio dal 02/04/1990 presso l'AS 9 di Locri, oggi Parte_1
quale operatore socio sanitario, ha esposto che:
non ha percepito la giusta retribuzione a titolo di indennità di divisa, essendo obbligato, per l'esecuzione delle proprie mansioni, a indossare una divisa, per come previsto dagli artt. 27 co. 3 delle clausole speciali del CCNL il 20 settembre 2001 nonché 16 del contratto decentrato dell'ex AS di Locri;
le modalità esecutive di quest'operazione sono dettate dal datore di lavoro che ne stabilisce tempo e luogo di esecuzione, e pertanto l'operazione rientra nel lavoro effettivo, con la conseguenza che il tempo ad esse necessario deve essere retribuito;
al punto 1.7 del Regolamento aziendale viene indicato: “al personale che ha
l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio
l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”; il calcolo deve essere effettuato nei termini di 30 minuti giornalieri, per un credito di Euro 8.905,86 per il periodo dal 18 aprile 2013 al 31 luglio 2018.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al Ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”: → dal 18 aprile 2013 al
18 aprile 2018 e, altresì, dal 19 aprile 2018 al 31 luglio 2018, OVVERO per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
quanto sopra, anche con riferimento all'ulteriore periodo di tempo maturato e maturando sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, con riferimento al diverso periodo che verrà CP_2 accertato in corso di causa;
→ per un importo complessivo di Euro 8.905,86 dal 18 aprile 2013 al 18 aprile 2018 (per Euro 8.430,00) e, altresì, dal 19 aprile 2018 al 31 luglio 2018 (per Euro 475,86), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432
c.p.c. dall'Ill.mo Giudice adito;
il tutto, OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria;
e, per l'effetto, condannare l' DI Controparte_3 [...]
, Via Sant'Anna II Tronco n. 18/P – 89128, Reggio Calabria (RC), in Pt_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del
Ricorrente, della differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”: - per un importo complessivo di Euro 8.905,86 dal 18 aprile 2013 al 18 aprile 2018 (per Euro 8.430,00) e, altresì, dal 19 aprile 2018 al 31 luglio 2018 (per Euro 475,86), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ill.mo Giudice adito;
il tutto,
OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo
e con ogni conseguente declaratoria. IN OGNI CASO: condannare l'
[...]
DI , Via Sant'Anna II Tronco Controparte_3 Parte_1
n. 18/P – 89128, Reggio Calabria (RC), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali ex D.M.
55/2014 e s.m.i., oltre C.p.a., oltre I.V.A. e oltre spese forfettarie nella misura del
15%, con distrazione al procuratore antistatario.”
Resisteva l' sanitaria deducendo che: CP_3
la domanda è generica e non provata;
in ogni caso il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non ha efficacia retroattiva;
il tempo indicato per la vestizione e la svestizione, e la relativa retribuzione, sono stati autonomamente determinati dal ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione;
con note richiamate, n. 45536/cs del 20.09.2016 e n. 36766 del 27.06.2017, la direzione strategica, evidenziando la necessità di una successiva approvazione dell'anzidetto regolamento aziendale, ha comunicato ai dipendenti: “ doversi differire ad altra data la messa a regime, per la quale resta confermata la fase sperimentale ma con riferimento all'indicazione dell'ultima versione del regolamento aziendale predisposto in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale;
”;
non vi è prova dei giorni di effettiva presenza per il periodo dedotto.
Con note depositate il 16.10.2021 il ricorrente rilevava che l'eccezione di inefficacia del regolamento aziendale era in sostanza irrilevante posto che la fonte del diritto rivendicato era di rango legislativo;
argomentava, inoltre, che la nota n.
Part 36766.06.2017, citata dall' con la quale era stato disposto che restava confermata la fase sperimentale del sistema di rilevazione automatica delle presenze,
e che tale fase sperimentale fosse regolata “con riferimento alle indicazioni dell'ultima versione del regolamento aziendale, predisposta in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale.”, unitamente alla circostanza che il
Regolamento fosse stato pubblicato sul sito internet dell' CP_4
(“www.asp.rc.it”; MENU “Rilevazione automatica presenze Avvisi e Modulistica”,
“Regolamento Presenze”), deponeva nel senso della vigenza dello stesso .
Deduceva inoltre che i turni soggiacciono al principio della flessibilità oraria, immanente alle professioni sanitarie, talchè l'eccedenza oraria impiegata per indossare e dismettere la divisa doveva essere valutata rispetto al monte ore complessivo, rappresentando che era dimostrato dagli estratti dal sistema di rilevazione automatica delle presenze che era prassi che egli dedicasse alla vestizione/svestizione della divisa minuti in eccedenza, prima e dopo, rispetto alle
7/10 ore di cui si compone il suo turno di lavoro.
Allegava, inoltre, in relazione al periodo antecedente all'installazione dei marcatempi e per tutte le giornate nelle quali non risultava alcuno sforamento orario dai report delle timbrature, la sussistenza di una prassi generalizzata di cui descriveva i passaggi.
Premettendo che, presso il nosocomio di Locri, sono installati (ed effettivamente operativi a far tempo dal mese di ottobre 2016) n. tre rilevatori automatici delle presenze, che tuttavia ai reparti in discorso si accede anche da altri ingressi più agevoli, rappresentava che i dipendenti effettuavano le seguenti attività prima dell'inizio del turno lavorativo: : a) parcheggiavano il proprio veicolo nel primo posto disponibile;
b) si dirigevano direttamente al reparto al fine di abbreviare il più possibile il passaggio delle consegne o comunque di “prendere in carico” il paziente, consentendo, dunque, un passaggio più rapido delle informazioni necessarie per gestire i singoli pazienti;
c) indossavano la divisa fornita dall'Ospedale, con la precisazione che gli spogliatoi (talvolta suddivisi in “uomini”
e “donne”) adibiti all'attività di vestizione/svestizione sono dislocati all'interno dei vari reparti in cui i dipendenti rispettivamente prestano servizio;
d) solo successivamente, si recavano , percorrendo i corridoi all'interno dell' A Pt_2
timbrare la presenzapresso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ciò, a far tempo dal mese di ottobre 2016, da quando cioè erano effettivamente operativi i predetti rilevatori automatici delle presenze).
Simmetricamente dopo la fine del turno: si recavano a timbrare l'uscita presso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ante ottobre 2016: annotavano l'uscita sui c.d. “fogli di presenza”, posti all'interno del reparto); poi, tornavano nel reparto ove prestavano servizio e si accertavano che i colleghi del turno successivo avessero, nel frattempo, preso correttamente e completamente in carico pazienti e ricoverati;
dismettevano la divisa cambiandosi negli spogliatoi dislocati all'interno del reparto;
infine, si recavano nell'area ove hanno parcheggiato il proprio veicolo, all'incirca 15/20 minuti dopo la fine del proprio turno.
Il Tribunale, ritenuto di non ammettere attività istruttoria, ha così deciso:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna l' , in Parte_1
persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 indennità di divisa, della somma di €8.905,86, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al saldo;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla refusione delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in €2.309,00 di cui €2.008,00 per compensi ed €301,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, RU RR “.
Premesso che è computabile nell'orario di lavoro il tempo necessario alle operazioni di vestizione quando le stesse siano sottoposte al potere di direzione controllo del datore, e siano dunque sottratte alla libera gestione del dipendente riguardo a tempo e luogo di tale attività, il GL riteneva che nella fattispecie integrasse una forma di eterodirezione la circostanza che gli indumenti di lavoro debbano essere necessariamente indossati all'interno dell'ospedale.
Riteneva altresì che le attività di vestizione e svestizione integrino delle operazioni preparatorie e funzionali allo svolgimento del servizio e che negando la computabilità delle operazioni in esame nell'orario di lavoro, si finirebbe nella sostanza ad imporre per via di fatto ai propri dipendenti, per ciascun turno di lavoro, un prolungamento della prestazione lavorativa oltre il normale orario di servizio.
Una volta riconosciuti i presupposti per la computabilità delle operazioni di vestizione e svestizione nell'orario di servizio, ne conseguirebbe che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni deve essere retribuito come normale orario di lavoro, non ostando l'assenza di uno specifico regolamento aziendale, intervenuto soltanto nel corso del rapporto di lavoro, trovando il ristoro del tempo di vestizione fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, e nella giurisprudenza di legittimità prevalente.
Con riferimento alla quantificazione, reputava per tali operazioni un tempo 15 minuti per la vestizione e 15 minuti per la svestizione, per il numero totale di ore indicate in ricorso, come attestate dalle attestazioni di presenza.
Part Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituita parte appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 c.p.c. ; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le difese già spiegate in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 22.5. 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellata : seppur il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
Part Irrilevante invece l'eccezione di tardività della costituzione dell' atteso che la stessa non ha sollevato eccezioni processuali e di merito rilevanti ai fini della decisione, né ha prodotto documenti rilevanti ai medesimi fini.
Part
Con il primo motivo di appello l' eccepisce “l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro.
Non era neppure stato dimostrato che i dipendenti siano stati obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Con il secondo motivo viene dedotta “Erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur Insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese giudiziali .
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo, in continuità con i recenti precedenti di questa Corte di merito in identiche fattispecie, tra cui la sentenza n. 295/2025 depositata il 30.4.2025.
La tesi del ricorrente appare permeata da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione/ svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che tali modalità di tali attività siano state imposte dal datore di lavoro.
L'equivoco appare evidente dallo iato esistente tra le allegazioni del ricorrente, che sostiene di spendere del tempo aggiuntivo rispetto al normale turno di lavoro e che ciò sarebbe risultato dalle timbrature prodotte, e la domanda giudiziale: il riconoscimento della retribuzione per trenta minuti di default per ogni turno, sganciato totalmente dai minuti in eccesso risultanti dalle timbrature.
A questo proposito, appare opportuno fare alcune precisazioni in ordine al
Part regolamento aziendale prodotto dall'appellato, di cui l' ha contestato l'efficacia, ancorché il lavoratore abbia - nel momento in cui ha eccepito l'irrilevanza della contestazione effettuata dall' sostanzialmente convenuto sull'inidoneità dello Pt_1
stesso a fondare le domande svolte in giudizio.
Il documento prodotto dal lavoratore è privo di un qualsiasi requisito formale atto a farlo qualificare come Regolamento aziendale approvato ed efficace , come reso evidente dal frontespizio del documento nel quale lo spazio successivo alle parole
“Approvato con delibera commissariale del” è lasciato in bianco, come pure lo spazio relativo alla data di approvazione .
In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Ciò posto, è nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicita in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro. Ma la c.d eterodirezione implicita, che appunto esonera il lavoratore da qualsiasi onere probatorio, non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineare i contorni dei reciproci diritti e doveri in materia, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente
l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante
è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass.
4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo
- ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
Secondo il Tribunale , riconosciuti i presupposti per la computabilità delle operazioni di vestizione e svestizione nell'orario di servizio, ne consegue che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni deve essere retribuito come normale orario di lavoro e ., non contestato il contratto di lavoro e l'obbligo di indossare la divisa, ed allegato l'inadempimento, ossia il mancato ristoro del cd. tempo di vestizione, l'onere probatorio gravante sul lavoratore era stato assolto.
Tale percorso argomentativo non può esser confermato, poiché l'obbligo di remunerazione ulteriore in capo al datore di lavoro insorge solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto e provato di aver reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, vale a dire dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita, in quanto tenuto a indossare e dismettere la divisa prima di prendere servizio e dopo la fine del turno e ciò sia avvenuto per disposizione datoriale (così la già citata Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249), senza alcuno spazio discrezionale per il lavoratore. Il principio di diritto applicato dal Tribunale, dunque, non può valere rispetto alla prestazione in esame, posto che quest'ultima è una prestazione aggiuntiva, la prova del cui assolvimento alle condizioni indicate grava sul lavoratore, quale elemento costitutivo della domanda.
Già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) ha ritenuto che è “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per
l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui
l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno
(quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”.
I capitoli di prova testimoniale articolati nelle note scritte depositate nel corso del primo grado e insistiti in questo grado di giudizio, non hanno a oggetto questo aspetto del tema controverso.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la sussistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza dell'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Nel caso di specie non viene nemmeno indicato il reparto e viene esplicitamente affermato che gli spogliatoi si trovano all'interno dei reparti .
Alla citata carenza di allegazione si aggiunge la contraddittorietà delle restanti affermazioni
La ricorrente ha affermato, in relazione al periodo nel quale erano installati i marcatempo, di avere prolungato il proprio turno per indossare e dismettere la divisa e ciò sarebbe risultato dal prospetto delle timbrature depositato.
E però da tale prospetto emerge una estrema variabilità: dall'assenza di eccedenza di tempo rispetto al turno di lavoro, all'eccedenza di pochi minuti, all'eccedenza di un numero maggiore di minuti, nella massima parte inferiori ai quindici;
già da tale alternanza emerge la mancanza di un obbligo imposto dall'Azienda (su cui meglio infra).
Né vale il richiamo effettuato dal lavoratore, al precipuo ed esplicito scopo di sanare tale evidente contraddittorietà, all'istituto della flessibilità in base alla quale “l'inizio
e il termine effettivi del turno di lavoro sono, nei limiti della flessibilità, prerogativa del lavoratore e, dunque, non sindacabili”, che ricorre ma è del tutto inidoneo a risolvere la segnalata incongruenza. Le contraddizioni in punto di allegazione sono, se è possibile, ancora più evidenti con riferimento alla ”prassi” seguita dai dipendenti dell'azienda descritta nei minimi particolari dal lavoratore.
Lo stesso ha, infatti, sostenuto, che i dipendenti per comodità rispetto al luogo in cui avevano parcheggiato la macchina si recavano direttamente in reparto, per lo scambio di consegne e indossare la divisa, per poi andare a timbrare il cartellino, e alla scadenza del turno, cosa francamente incomprensibile, si recavano con la divisa ancora indosso a timbrare il cartellino posto nei vari ingressi del nosocomio, per poi tornare in reparto, cambiarsi e finalmente avviarsi verso l'uscita
Quindi da una parte il lavoratore sostiene che il prolungamento orario sia dimostrato dal report delle timbratura, dall'altra allega la sussistenza di un prassi, peraltro alquanto farraginosa, in base alla quale le attività di vestizione e svestizione erano effettuate prima e dopo rispettivamente la timbratura in ingresso e la timbratura in uscita.
Il tutto, senza dimostrare il secondo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza e cioè la sussistenza di un obbligo.
Il lavoratore, infatti, si è limitato alla mera affermazione dell'esistenza di siffatto obbligo senza precisarne la fonte - - a fronte di esplicita contestazione da parte Parte dell' - e senza allegare alcun indice sintomatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale potere dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa rispettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
Senza che emerga, come già detto, dalla natura del reparto e dall'ubicazione degli spogliatoi la sussistenza di un'implicita direttiva in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non sarebbe idonea ad attestare la sussistenza di un obbligo giuridico (che avrebbe dovuto essere consacrato in esplicite direttive sulle concrete modalità delle operazioni di vestizione/svestizione o quantomeno essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati e ancor prima mai allegati dalla ricorrente.
Anzi, non è superfluo ricordare che proprio dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta – report delle presenze e c.d. “ prassi” seguita dai dipendenti – emerge una estrema variabilità, connessa peraltro ad esigenze di comodità del dipendente ( scelta dell'entrata più vicina al parcheggio), che cozza irrimediabilmente con la sussistenza di un obbligo imposto dalla datrice di lavoro.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Vista la complessità della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e avverso la sentenza n. 917/2022 del Giudice del Controparte_1
lavoro di Locri, pubblicata in data 26/10/2022: in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda.
Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)