Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.I. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FALZONE SALVATORE;
– attore –
CONTRO
(P.I. , con l'Avv. BORRUSO Controparte_1 P.IVA_2
CATHERINA;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 21.1.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 470/2023, emesso dal Tribunale di Trapani, in data
9.10.2023 e notificato in data 21.11.2023, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1588/2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
della somma di euro 13.693,82 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In via preliminare, la ha eccepito il difetto Parte_1
di competenza del Tribunale di Trapani, ex art. 18 c.p.c., il decorso del termine di prescrizione del diritto (in quanto l'unica richiesta formale di pagamento sarebbe pervenuta con una raccomandata a/r del 7.3.2023,
che la ditta opponente ha assunto non aver mai ricevuto) e l'assenza di prove del credito, assertiamente derivante da una fornitura di legname e merci varie, per complessivi € 16.753,04, quale portato delle fatture di cui al monitorio. Pertanto, parte opponente ha chiesto al Tribunale di:
“preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore
del Tribunale di Agrigento. In via subordinata e nel merito, in virtù dei
motivi sopra indicati accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
opposto, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza in
fatto ed in diritto nonché l'illegittimità del credito azionato e comunque la
prescrizione del credito vantato e per l'effetto revocare integralmente il
medesimo poiché il credito ingiunto dalla società risulta Controparte_1
essere non dovuto”.
Costituendosi in giudizio, la ha avversato le Controparte_1
deduzioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata dall'opponente. In
ordine all'eccezione di prescrizione del diritto di credito, la CP_1
ha, in primo luogo, evidenziato che il termine di prescrizione da
[...]
applicare nel caso di specie non sarebbe né quello quinquennale (non configurandosi un'ipotesi di fornitura periodica di servizi), né quello annuale (non essendo parte opposta consumatore finale, ma una ditta
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individuale che esercita il commercio di legname), e che – in ogni caso – il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato interrotto, in data
25.11.2018, dall'atto di costituzione in mora recapitato all'indirizzo p.e.c.
della ditta opponente da una e-mail spedita dal precedente procuratore di parte opposta. In merito al disconoscimento del credito ingiunto in sede monitoria, parte opposta ha rappresentato che l'opponente avrebbe ammesso la propria debenza, come proverebbero la consegna di due cambiali per il pagamento delle fatture n. 531/13 e 591/13, nonché i messaggi di testo scambiati tra il legale rappresentante della ditta opponente, , e quello della società opposta, . Parte_1 Persona_1
Pertanto, instando per la concessione della provvisoria esecutività del d.i.
n. 470/2023, parte opposta ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito:
rigettare l'opposizione per cui si procede perché infondata in fatto e in
diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1588/2023 del
09/10/2023 munendo questo di efficacia esecutiva e per l'effetto
condannare la , con sede legale in Agrigento, Via dei Parte_1
Fiumi snc, a pagare le seguenti somme: - La somma di € 13.639,82; - Gli
interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.L. 231/2002 come da domanda e
rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo saldo;
- Le spese
della procedura di ingiunzione, liquidate in € 712,50 oltre spese generali,
IVA e cpa, e successive occorrende”.
All'udienza del 4.12.2024, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 470/2023, e ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, assegnando alle parti termine per note ex art. 127-ter cpc sino al 21.1.2025.
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***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito. Per orientamento consolidato “in tema di
competenza territoriale derogabile, la parte che solleva l'eccezione di
incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con
riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla
legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza” (cfr., ex multis, Cass.
n. 21253/2011). In altri termini, quando la domanda giudiziale è proposta
con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un
foro inderogabile ed esclusivo, l'eccezione di incompetenza territoriale
sollevata deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio
di competenza territoriale inderogabile indicato e di tutti i possibili criteri di
competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti
ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome
incompleta” (cfr., ex multis, Cass. n. 32731/2019; n. 21989/2021 e n.
2548/2022). Nel caso di specie, parte opponente si è limitata ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Trapani, indicando (soltanto nelle conclusioni del proprio atto di citazione in opposizione) che il Tribunale
competente avrebbe dovuto essere quello di Agrigento, ma non indicando tutti i possibili criteri di competenza derogabili relativi alla lite. Va,
comunque, evidenziato che, in applicazione del principio sancito dall'art. 20 cpc, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., S.U., n. 17989/2016), la competenza può correttamente ritenersi incardinata innanzi a questo Tribunale, e ciò in quanto le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al
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disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c. sono, sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, ed i presupposti della liquidità
sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma c.p.c. Nel caso in esame,
la non contestazione in ordine all'ammontare delle fatture consente di ritenere liquido il diritto di credito vantato dalla società opposta.
Ciò premesso in punto di competenza, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Nel caso in esame, parte opposta ha provato la fondatezza del proprio diritto di credito, producendo le fatture dalle quali il credito origina,
relative agli anni 2013 e 2014; le cambiali del 28.2.2014 e del 30.3.2014
sottoscritte dal legale rappresentante di parte opponent (cfr. doc.
“ 2013 – 2014”; cambiale scadenza 28-02-104; cambiale Pt_2
scadenza 30-03-2014; allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
pec avv. Fascella novembre 2018; p.e.c. diffida del 27.02.2013; racc. A/R
del 7/03/2023). In assenza di contestazione sull'esistenza del rapporto, i documenti menzionati costituiscono prova sufficiente del credito vantato dall'opposta.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
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Ed invero, va rilevato che, nel caso di specie, il termine di prescrizione del diritto di credito vantato da parte opposta è decennale, trattandosi di fattispecie avente ad oggetto l'acquisto di beni e servizi non periodici.
Parte opposta ha, comunque, prodotto atto di costituzione in mora dell'opponente, notificatole, a mezzo p.e.c., dall'avv. Fascella (cfr. pec avv.
Fascella novembre 2018). Tale atto, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente in seno alla propria memoria ex art. 171-ter n. 1 cpc, è
idoneo ad integrare gli estremi della costituzione in mora (e, di conseguenza, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale), come si evince dalla procura alle liti depositata in seno alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., da parte opposta, ove al procuratore è stato conferito mandato, tra l'altro, di “incassare…” (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.), non essendo, quindi, necessaria alcuna sottoscrizione anche da parte del mandante/creditore. Pertanto,
considerato che le fatture fanno riferimento agli anni 2013 e 2014,
l'azione proposta, in sede monitoria, dalla deve Controparte_1
ritenersi tempestiva.
L'opposizione proposta dalla va, in Parte_1
definitiva, rigettata e, per l'effetto, dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 470/2023, emesso dal Tribunale di Trapani, in data
9.10.2023 e notificato in data 21.11.2023, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1588/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
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definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, Parte_1
per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 470/2023,
emesso dal Tribunale di Trapani, in data 9.10.2023 e notificato in data
21.11.2023, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1588/2023.
- Condanna la al pagamento delle spese Parte_1
di lite, liquidate in € 1.940,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trapani, in data 3.2.2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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