Articolo 4 della Legge 26 aprile 2019, n. 36
Articolo 3Articolo 5
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18 maggio 2019
Art. 4. Modifiche all'articolo 614 del codice penale 1. All' articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell' articolo 614 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa La pena e' da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».
Entrata in vigore il 18 maggio 2019
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