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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
CALICIURI TOMMASO, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2618/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 02595880788
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Ufficio Tributi 87060 AN CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0030567223000000950 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1 , nella sua qualità di amministratore con rappresentanza legale della società
“Ricorrente_1 S.R.L.” con sede in AN alla Indirizzo_1, Indirizzo_2, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso dal dott. Difensore_1 , iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
RO , ha proposto impugnativa avverso l'Ingiunzione di pagamento n.
0030567223000000950 del 21.12.2023, notificata in data 06.02.2024, riferita ad IM , anno di imposta 2013, di competenza del Comune di AN .
Ha convenuto in giudizio il Comune ed il Concessionario dell'ente , la RE s.p.a.
Ha rilevato , in punto di fatto, di avere formulato in data 12.02.2024, senza averne avuto riscontro alcuno , istanza di annullamento in autotutela atteso che il medesimo contenzioso era stato illegittimamente promosso in relazione agli avvisi accertamento IMU inerenti gli anni d'imposta 2014 e 2015, successivamente annullati dall'Ente comunale in autotutela.
Ha posto quali motivi di diritto , la nullità o/e illegittimita della Ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto, l'Avviso di Accertamento indicato nella Inginunzione di pagamento impugnata;
la nullità o/e illegittimita della Ingiunzione per violazione dell'art. 7 , co. 1,L. n. 212/2000 -omessa allegazione atti richiamati
.
Ha prodotto copia della istanaza di annullalmento in autotela .
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e conseguente nullita dell'Atto impugnato .
La RE PA , costuitasi in giudizio , ha dichiarato che la Ingiunzione impugnata è stata annullata in autotutela e l'annullamento è stato comunicato in data 27.03.2025.
Ha depositato copia del provvedimento di sgravio .
Ha chiesto, pertanto , la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione dele spese di lite .
Alla udienza di trattazione le parti non sono comparse .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il procedimento deve dichiarasi estinto per cessata materia del contendere in conseguenza dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'Ingiunzione di pagamento impugnata . L'esame di ogni questione posta dalle parti è pertanto preclusa .
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate .
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
CALICIURI TOMMASO, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2618/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 02595880788
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN - Ufficio Tributi 87060 AN CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0030567223000000950 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Nominativo_1 , nella sua qualità di amministratore con rappresentanza legale della società
“Ricorrente_1 S.R.L.” con sede in AN alla Indirizzo_1, Indirizzo_2, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso dal dott. Difensore_1 , iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
RO , ha proposto impugnativa avverso l'Ingiunzione di pagamento n.
0030567223000000950 del 21.12.2023, notificata in data 06.02.2024, riferita ad IM , anno di imposta 2013, di competenza del Comune di AN .
Ha convenuto in giudizio il Comune ed il Concessionario dell'ente , la RE s.p.a.
Ha rilevato , in punto di fatto, di avere formulato in data 12.02.2024, senza averne avuto riscontro alcuno , istanza di annullamento in autotutela atteso che il medesimo contenzioso era stato illegittimamente promosso in relazione agli avvisi accertamento IMU inerenti gli anni d'imposta 2014 e 2015, successivamente annullati dall'Ente comunale in autotutela.
Ha posto quali motivi di diritto , la nullità o/e illegittimita della Ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto, l'Avviso di Accertamento indicato nella Inginunzione di pagamento impugnata;
la nullità o/e illegittimita della Ingiunzione per violazione dell'art. 7 , co. 1,L. n. 212/2000 -omessa allegazione atti richiamati
.
Ha prodotto copia della istanaza di annullalmento in autotela .
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e conseguente nullita dell'Atto impugnato .
La RE PA , costuitasi in giudizio , ha dichiarato che la Ingiunzione impugnata è stata annullata in autotutela e l'annullamento è stato comunicato in data 27.03.2025.
Ha depositato copia del provvedimento di sgravio .
Ha chiesto, pertanto , la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione dele spese di lite .
Alla udienza di trattazione le parti non sono comparse .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il procedimento deve dichiarasi estinto per cessata materia del contendere in conseguenza dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'Ingiunzione di pagamento impugnata . L'esame di ogni questione posta dalle parti è pertanto preclusa .
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate .