Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1038
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ritiene che il procedimento debba dichiararsi estinto per cessata materia del contendere in conseguenza dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento impugnata.

  • Altro
    Nullità per omessa allegazione atti richiamati

    La Corte ritiene che il procedimento debba dichiararsi estinto per cessata materia del contendere in conseguenza dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1038
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1038
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo