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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250010256062000 EF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
accertare e dichiarare “deducibili” dal reddito del ricorrente per l'anno d'imposta 2021 le “spese” per la
“badante” del figlio del ricorrente di cui trattasi;
per l'effetto, annullare la Cartella di pagamento n. 117 2025 00102560 62 000 di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Resistente:
In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per mancata indicazione dei motivi specifici ai sensi dell'art 18 comma 4
Dlgs.546/1992.
Nel merito: rigettare il ricorso di parte, dichiarando la legittimità della cartella di pagamento n. 117 20250010256062.
Con condanna alle spese di lite, come da separata nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Premetteva che, con la cartella impugnata, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'importo complessivo di
€ 5.419,89 a titolo di omesso versamento di EF (oltre addizionali, interessi e sanzioni), ritenendo erroneamente "... che non siano “deducibili” dal reddito del ricorrente per l'anno d'imposta 2021 le spese che quest'ultimo ha dovuto sostenere per il pagamento di compensi a persona che - in detto anno d'imposta
- ha svolto l'attività di assistenza domiciliare (cd. “badante”) in favore del proprio figlio non autosufficiente".
Deduceva testualmente che, secondo la Corte di Cassazione, le spese di assistenza domiciliare " ... sono
“deducibili” dal reddito del contribuente non solamente quando la cd. “badante” è persona avente una specifica qualifica per l'assistenza a domicilio di persona non autosufficiente ma altresì sono “deducibili” dal reddito del contribuente laddove - come nel caso del ricorrente - la “badante” che assiste una persona non autosufficiente non è dotata di una particolare “qualificazione professionale”".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando quanto osservato da controparte.
Eccepiva anzitutto l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Nel merito, rilevava che, nel caso in esame, non spettava la deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del TUIR, perché la prestazione non era stata effettuata da una persona professionalmente qualificata, per cui non poteva ricondursi all'attività di assistenza specifica che, invece, dà diritto alla deduzione.
Precisava che: con riferimento all'anno di imposta attenzionato (2021), la Circolare 24/E del 7 luglio 2022, rinviando a quanto già affermato con la Circolare 19/E del 2012, aveva espressamente previsto che "debbano considerarsi spese di assistenza specifica quelle relative a prestazioni rese da personale paramedico abilitato
(es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)"; la medesima circolare chiariva poi che, al fine di portare in deduzione la spesa, il contribuente doveva essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, idoneo ad attestare tanto la figura professionale che aveva reso la prestazione quanto la descrizione della prestazione sanitaria, documentazione chiaramente mancante nel caso di specie.
Analoga conclusione era riportata nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico 2022.
Allegava, a sostegno della propria tesi, copiosa giurisprudenza di merito.
Concludeva dunque rilevando che, "affinché tale spesa sia deducibile è necessario che si riferisca ad attività di assistenza resa da personale qualificato".
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione d'inammissibilità della domanda non è condivisibile, perché il ricorso contiene, sia pure sinteticamente, l'indicazione dei motivi ed è, perciò, conforme al disposto dell'art. 18 del Decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546. La riprova è data dal fatto che la parte convenuta, avendo ben compreso le doglianze introdotte dalla controparte, è stata ampiamente in grado di esprimere le proprie difese.
Il ricorso, però, non è fondato nel merito.
L'art. 10, comma 1, del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente;
la lettera b), in particolare, include tra gli anzidetti oneri le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Orbene, già l'interpretazione letterale e logica della disposizione induce a ritenere corretta la tesi espressa dall'Agenzia resistente;
sul punto, la soluzione accolta nella, pur autorevole, sentenza prodotta dall'istante non appare condivisibile.
L'espressione "le spese mediche e quelle di assistenza "specifica" necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione" non può che essere riferita ad una spesa relativa ad un'assistenza specializzata, perché prestata da personale in possesso di una specifica qualifica professionale connessa alla cura dell'invalidità o della menomazione;
diversamente il legislatore non avrebbe utilizzato l'aggettivo "specifica"
(senza l'uso del quale, allora sì, la norma estenderebbe il concetto di "spese" a tutte quelle necessariamente dirette alla tutela della persona bisognosa).
In sostanza, come giustamente eccepito dalla convenuta: a) deve trattarsi di prestazioni rese da personale paramedico abilitato (per esempio, da infermieri professionali), ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche;
b) per portare in deduzione la relativa spesa, poi, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, emesso dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria medesima.
La prestazione erogata da una colf o badante non rientra, quindi, nella nozione di assistenza "specifica" ai sensi della normativa succitata.
Parimenti corretta è la distinzione operata dall'Agenzia delle Entrate tra:
- le spese di assistenza specifica che danno diritto alla deduzione di cui all'art 10, comma 1, lettera b), citato;
- le spese per l'assistenza personale che danno, invece, diritto alla detrazione del 19 per cento, nei limiti di spesa e reddituali previsti dall'art 15, comma 1, lettera i-septies) del medesimo Testo Unico 22 dicembre
1986, n. 917.
Ricorrono giusti ed evidenti motivi (ravvisabili nell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e nella qualità delle parti) per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720250010256062000 EF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
accertare e dichiarare “deducibili” dal reddito del ricorrente per l'anno d'imposta 2021 le “spese” per la
“badante” del figlio del ricorrente di cui trattasi;
per l'effetto, annullare la Cartella di pagamento n. 117 2025 00102560 62 000 di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Resistente:
In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per mancata indicazione dei motivi specifici ai sensi dell'art 18 comma 4
Dlgs.546/1992.
Nel merito: rigettare il ricorso di parte, dichiarando la legittimità della cartella di pagamento n. 117 20250010256062.
Con condanna alle spese di lite, come da separata nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Premetteva che, con la cartella impugnata, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'importo complessivo di
€ 5.419,89 a titolo di omesso versamento di EF (oltre addizionali, interessi e sanzioni), ritenendo erroneamente "... che non siano “deducibili” dal reddito del ricorrente per l'anno d'imposta 2021 le spese che quest'ultimo ha dovuto sostenere per il pagamento di compensi a persona che - in detto anno d'imposta
- ha svolto l'attività di assistenza domiciliare (cd. “badante”) in favore del proprio figlio non autosufficiente".
Deduceva testualmente che, secondo la Corte di Cassazione, le spese di assistenza domiciliare " ... sono
“deducibili” dal reddito del contribuente non solamente quando la cd. “badante” è persona avente una specifica qualifica per l'assistenza a domicilio di persona non autosufficiente ma altresì sono “deducibili” dal reddito del contribuente laddove - come nel caso del ricorrente - la “badante” che assiste una persona non autosufficiente non è dotata di una particolare “qualificazione professionale”".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando quanto osservato da controparte.
Eccepiva anzitutto l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Nel merito, rilevava che, nel caso in esame, non spettava la deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del TUIR, perché la prestazione non era stata effettuata da una persona professionalmente qualificata, per cui non poteva ricondursi all'attività di assistenza specifica che, invece, dà diritto alla deduzione.
Precisava che: con riferimento all'anno di imposta attenzionato (2021), la Circolare 24/E del 7 luglio 2022, rinviando a quanto già affermato con la Circolare 19/E del 2012, aveva espressamente previsto che "debbano considerarsi spese di assistenza specifica quelle relative a prestazioni rese da personale paramedico abilitato
(es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)"; la medesima circolare chiariva poi che, al fine di portare in deduzione la spesa, il contribuente doveva essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, idoneo ad attestare tanto la figura professionale che aveva reso la prestazione quanto la descrizione della prestazione sanitaria, documentazione chiaramente mancante nel caso di specie.
Analoga conclusione era riportata nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico 2022.
Allegava, a sostegno della propria tesi, copiosa giurisprudenza di merito.
Concludeva dunque rilevando che, "affinché tale spesa sia deducibile è necessario che si riferisca ad attività di assistenza resa da personale qualificato".
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione d'inammissibilità della domanda non è condivisibile, perché il ricorso contiene, sia pure sinteticamente, l'indicazione dei motivi ed è, perciò, conforme al disposto dell'art. 18 del Decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546. La riprova è data dal fatto che la parte convenuta, avendo ben compreso le doglianze introdotte dalla controparte, è stata ampiamente in grado di esprimere le proprie difese.
Il ricorso, però, non è fondato nel merito.
L'art. 10, comma 1, del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente;
la lettera b), in particolare, include tra gli anzidetti oneri le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Orbene, già l'interpretazione letterale e logica della disposizione induce a ritenere corretta la tesi espressa dall'Agenzia resistente;
sul punto, la soluzione accolta nella, pur autorevole, sentenza prodotta dall'istante non appare condivisibile.
L'espressione "le spese mediche e quelle di assistenza "specifica" necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione" non può che essere riferita ad una spesa relativa ad un'assistenza specializzata, perché prestata da personale in possesso di una specifica qualifica professionale connessa alla cura dell'invalidità o della menomazione;
diversamente il legislatore non avrebbe utilizzato l'aggettivo "specifica"
(senza l'uso del quale, allora sì, la norma estenderebbe il concetto di "spese" a tutte quelle necessariamente dirette alla tutela della persona bisognosa).
In sostanza, come giustamente eccepito dalla convenuta: a) deve trattarsi di prestazioni rese da personale paramedico abilitato (per esempio, da infermieri professionali), ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche;
b) per portare in deduzione la relativa spesa, poi, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, emesso dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria medesima.
La prestazione erogata da una colf o badante non rientra, quindi, nella nozione di assistenza "specifica" ai sensi della normativa succitata.
Parimenti corretta è la distinzione operata dall'Agenzia delle Entrate tra:
- le spese di assistenza specifica che danno diritto alla deduzione di cui all'art 10, comma 1, lettera b), citato;
- le spese per l'assistenza personale che danno, invece, diritto alla detrazione del 19 per cento, nei limiti di spesa e reddituali previsti dall'art 15, comma 1, lettera i-septies) del medesimo Testo Unico 22 dicembre
1986, n. 917.
Ricorrono giusti ed evidenti motivi (ravvisabili nell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e nella qualità delle parti) per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.