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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
NO UI NN, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 419/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email-1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 26/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7520190000524451 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ORISTANO ha impugnata la sententenza numero 10/2022 - pronunciata in data 21 gennaio 2022 e depositata in segreteria in data 26 gennaio 2022 - con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Oristano, decidendo in merito alla cartella di pagamento numero 07520190000524451000 emessa nei confronti della Resistente_1 SRL con sede in Oristano per acconto ires inferiore al dovuto, accoglieva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio.
I giudici di prime cure, infatti, ritenevano che l'acconto 2015 dovesse essere pari al 100% di quanto versato nel 2014 a titolo di ires e che questo ultimo importo comprendesse anche la quota relativa alla così detta
ROBIN HOOD TAX.
L'Amministrazione finanziaria si costituiva ritualmente in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma della pretesa tributaria.
L'articolo 2 quarto comma della legge numero 97/1977 dispone che il contribuente possa determinare gli acconti in misura inferiore nei casi in cui preveda il conseguimento di un reddito inferiore di quello dell'anno precedente.
Nel corso degli anni la legge ha subito numerose modifiche principalmente riguardanti la percentuale degli acconti dovuti e le scadenze per il versamento e, per l'anno d'imposta 2015, la misura dell'acconto dovuto era pari al 100 % del rigo differenza più basso tra quello dell'anno in cui l'acconto era dovuto e quello dell'anno precedente.
Nella fattispecie in esame l'importo presente nel rigo RN17 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2014 era pari ad euro 372.632,00 mentre quello risultante nel rigo RN17 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2015 (anno nel quale non è stata applicata la Robin Hood Tax) era pari ad euro 350.087,00.
Il dato da prendere in considerazione per la determinazione degli acconti era quello del 2015 in quanto più favorevole al contribuente.
Gli acconti versati per l'anno 2015 sono stati pari a euro 304.095,00 e, tenuto conto che per quest'ultimo anno la misura degli acconti era prevista nella percentuale del 100% del rigo differenza più basso tra quello dell'anno e quello dell'anno successivo risulta subito evidente che gli acconti versati sono risultati insufficienti rispetto al dovuto.
Nel 2014 la ROBIN HOOD TAX, inoltre, era ancora applicabile essendo divenuta incostituzionale con decorrenza dal 12 febbraio 2025 (sentenza della Corte Costituzionale numero 10 in data 12 febbraio 2015).
Il controllo automatizzato, pertanto, ex articolo 36 bis del dpr numero 600/1973 è corretto ed è stato operato tenendo conto del dato più favorevole al contribuente.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per il doppio grado del giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la pretesa tributaria.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro
1.500,00 (euro mille cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori per il primo grado e in euro 1.500,00
(euro mille cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori per il secondo grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
NO UI NN, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 419/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email-1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 26/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7520190000524451 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ORISTANO ha impugnata la sententenza numero 10/2022 - pronunciata in data 21 gennaio 2022 e depositata in segreteria in data 26 gennaio 2022 - con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Oristano, decidendo in merito alla cartella di pagamento numero 07520190000524451000 emessa nei confronti della Resistente_1 SRL con sede in Oristano per acconto ires inferiore al dovuto, accoglieva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio.
I giudici di prime cure, infatti, ritenevano che l'acconto 2015 dovesse essere pari al 100% di quanto versato nel 2014 a titolo di ires e che questo ultimo importo comprendesse anche la quota relativa alla così detta
ROBIN HOOD TAX.
L'Amministrazione finanziaria si costituiva ritualmente in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma della pretesa tributaria.
L'articolo 2 quarto comma della legge numero 97/1977 dispone che il contribuente possa determinare gli acconti in misura inferiore nei casi in cui preveda il conseguimento di un reddito inferiore di quello dell'anno precedente.
Nel corso degli anni la legge ha subito numerose modifiche principalmente riguardanti la percentuale degli acconti dovuti e le scadenze per il versamento e, per l'anno d'imposta 2015, la misura dell'acconto dovuto era pari al 100 % del rigo differenza più basso tra quello dell'anno in cui l'acconto era dovuto e quello dell'anno precedente.
Nella fattispecie in esame l'importo presente nel rigo RN17 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2014 era pari ad euro 372.632,00 mentre quello risultante nel rigo RN17 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2015 (anno nel quale non è stata applicata la Robin Hood Tax) era pari ad euro 350.087,00.
Il dato da prendere in considerazione per la determinazione degli acconti era quello del 2015 in quanto più favorevole al contribuente.
Gli acconti versati per l'anno 2015 sono stati pari a euro 304.095,00 e, tenuto conto che per quest'ultimo anno la misura degli acconti era prevista nella percentuale del 100% del rigo differenza più basso tra quello dell'anno e quello dell'anno successivo risulta subito evidente che gli acconti versati sono risultati insufficienti rispetto al dovuto.
Nel 2014 la ROBIN HOOD TAX, inoltre, era ancora applicabile essendo divenuta incostituzionale con decorrenza dal 12 febbraio 2025 (sentenza della Corte Costituzionale numero 10 in data 12 febbraio 2015).
Il controllo automatizzato, pertanto, ex articolo 36 bis del dpr numero 600/1973 è corretto ed è stato operato tenendo conto del dato più favorevole al contribuente.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per il doppio grado del giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la pretesa tributaria.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro
1.500,00 (euro mille cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori per il primo grado e in euro 1.500,00
(euro mille cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori per il secondo grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026