Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6114 del 2022, proposto da Centro Salus s.r.l., in persona di legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Margherita Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL CE, in persona del Direttore Generale p.t, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Santulli Cinzia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Perla con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL CE n. 255 del 26 settembre 2022 notificata in data 03 ottobre 2022, nella parte in cui, in violazione delle D.G.R.C. n. 531 e 532 del 30 novembre 2021 – con le quali sono stati assegnati alle AA.SS.LL. per l’anno 2021 i volumi ed i relativi tetti di spesa dell’attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 adeguando le tariffe da applicare, ha definito a consuntivo per l’attività riabilitativa ex art. 26 L.833/78 i tetti di spesa di struttura senza adeguare il budget fissato applicando le nuove tariffe, ma includendo nel budget di struttura assegnato la nuova tariffa in analogia con quanto fatto nel 2020;
- di ogni atto connesso e/o presupposto, antecedente e o consequenziale in ogni caso lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL intimata e del Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Santulli Cinzia S.r.l.;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 12 marzo 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa ER NI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato il 01 dicembre 2022 e depositato il successivo 27 dicembre, la società ricorrente – titolare di una struttura sanitaria operante nel territorio di Frignano (CE), autorizzata con decreto del Sindaco di Frignano n. 7 del 9 aprile 2008 all’esercizio di attività sanitaria di riabilitazione in regime ambulatoriale e domiciliare quale Centro ambulatoriale di riabilitazione, nonché quale Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione Funzionale – deduceva che:
- con D.C.A. n. 135/2014, era stata accreditata istituzionalmente per le sole prestazioni riabilitative come centro ambulatoriale di riabilitazione di cui all’art. 26 L. 833/78 e non anche per le prestazioni relative alla branca a visita codice disciplina 56 – recupero e rieducazione funzionale (FKT ex art. 44 L. 833/78), come richiesto con istanza formulata su piattaforma SORESA con ID ST02791;
- nelle more dell’adozione del D.C.A. n. 135/2014, con ricorso a questo T.A.R. iscritto al reg. ric. n. 2206/2013, aveva impugnato le deliberazioni aziendali n. 228/2013 e n. 308/2013 con le quali l’ASL aveva determinato la capacità operativa massima (C.O.M.) della struttura, chiedendo la rideterminazione della stessa sulla base delle prestazioni ambulatoriali di FKT, relative ai profili riabilitativi erogabili dal Centro in quanto titolare di provvisorio accreditamento ex art. 44 L. 833/1978;
- con sentenza n. 1201 del 01 marzo 2017, questo Tribunale aveva accolto il ricorso annullando gli atti deliberativi dell’ASL Caserta;
- successivamente, con DCA n. 41 del 29 maggio 2018, la Regione aveva programmato i volumi di spesa del biennio 2018/2019 per la macro-area della riabilitazione, disponendo per l’ASL di Caserta l’incremento per le prestazioni ambulatoriali/domiciliari complessivamente pari ad € 1.323.000,00 rispetto all’anno 2017; in particolare, all’art. 8, aveva rinviato alle ASL il compito di redistribuire le risorse alla singola struttura erogatrice di prestazioni, tenendo conto di una serie di requisiti (1) volumi medi del precedente quadriennio 2014/2017 ed ulteriori fattori, da considerare con ragionevolezza ed equità quali: 2) Carenza Territoriale; 3) Accessibilità; 4) Bacino e Tipologia di utenza; 5) Vocazione e Tecnologie disponibili nella struttura);
- ciononostante, il Direttore Generale dell’ASL Caserta aveva pubblicato la Delibera n. 1133 del 20 settembre 2018, avente ad oggetto il DCA 41/2018, con allegata Tabella, con cui aveva definito il limite di spesa del biennio 2018/2019 per singola struttura ambulatoriale;
- con Sentenza n. 889 del 2022, questo Tribunale aveva accolto integralmente il ricorso avverso tale ultima determinazione;
- indi, l’ASL di Caserta, con Deliberazione n. 567 del 20 aprile 2022 aveva modificato, limitatamente alla ricorrente e ad un’altra struttura, i tetti di spesa già assegnati con la precedente Deliberazione n. 117 del 2022;
- tuttavia, intendendo utilizzare l’economia generata dal minore utilizzo del tetto di spesa delle prestazioni semiresidenziali /residenziali per compensare l’esubero delle prestazioni ambulatoriali /domiciliari, con Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 26 settembre 2022, l’ ASL di Caserta, in violazione delle D.G.R.C. n. 531 e 532 del 30 novembre 2021 con le quali era stato assegnato alle AA.SS.LL. per l’anno 2021 i volumi ed i relativi tetti di spesa dell’attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78, oltre ad adeguare le tariffe da applicare per dette prestazioni ha definito per l’attività riabilitativa ex art. 26 L.833/78 a consuntivo i tetti di spesa di struttura senza adeguare il budget fissato applicando le nuove tariffe, ma includendo nel budget di struttura assegnato la nuova tariffa in analogia con quanto fatto nel 2020, le aveva riconosciuto a consuntivo un fatturato liquidabile di € 1.744.665,74.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando a sostegno due distinti motivi di censura, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. - Si costituiva in giudizio (24 gennaio 2023) l’Amministrazione resistente nonché il Centro di ginnastica medica e fisioterapia Santulli Cinzia s.r.l. (26 gennaio 2023).
3. – In vista dell’udienza pubblica (23 febbraio 2026 e 9 marzo 2026), l’Asl resistente depositava documenti.
4. – Il 12 marzo 2026, parte ricorrente depositava memoria rappresentando il venir meno “dell’interesse alla decisione del ricorso, essendo intervenuta definitivamente la Sentenza del T.A.R. Campania n. 1038/2025 pubblicata in data 07 febbraio 2025 cui l’ASL CE si è adeguatamente uniformata, riconoscendo anche per gli anni successivi il budget determinato in applicazione del DCA 41/2018”; chiedeva, per l’effetto, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6.- Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 12 marzo 2026, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
6.1. - Considerato il tenore della presente pronuncia sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
ER NI IN, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NI IN | LO EV |
IL SEGRETARIO