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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/07/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6531/2025
avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sara Gini, Parte_1 C.F._1
con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
pagina 1 di 7 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) disporre l'affido super esclusivo della figlia minore con Persona_1
collocamento presso la madre
2) disporre che il diritto – dovere di visita alla minore da parte del padre avvenga alla
presenza della madre e d'accordo con la stessa secondo, con esclusione dei pernotti;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere un contributo di CP_1
mantenimento mensile complessivo per la minore la cifra di € 500,00, Persona_1
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante Per_1
bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alla
rivalutazione ISTAT;
4) disporre a carico del signor il 70% (settanta per cento) delle spese per la prole come CP_1
specificamente elencate nel Protocollo in vigore per il Tribunale di Verona, da rimborsare
entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante
l'esborso.
5) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale la sig.ra premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale il sig. Parte_1 CP_1
e che dalla relazione il 13.6.2022 è nata la figlia , ha chiesto l'affidamento in via
[...] Per_1 esclusiva della figlia con collocamento presso la madre, l'intervento dei servizi sociali, la regolamentazione del diritto di visita del padre senza previsione di pernotti e un contributo di mantenimento di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito nonostante regolare notifica ma è spontaneamente comparso all'udienza del 15.11.2023.
Con provvedimento del 27.11.2023, in via provvisoria ed urgente è stato disposto l'affido della minore in via esclusiva alla ricorrente, un calendario di visite Persona_1 pomeridiane del padre alla figlia alla presenza della madre e un contributo di mantenimento di € 400 oltre il 70% delle relative spese straordinarie, come da Protocollo di famiglia. Nel medesimo provvedimento è stato inoltre disposto un intervento del Ser.d. di Verona di verifica in ordine alla dipendenza dal gioco d'azzardo del resistente con invito a Controparte_2 dare corso, sempre ove sussista il relativo consenso, a un eventuale percorso di recupero.
Alla successiva udienza del 22.5.2024 il resistente è nuovamente comparso ed ha dichiarato che, nel frattempo, ha iniziato a partecipare al gruppo presso il e di trovarsi bene bene, Pt_2 ha invece confermato, come riferito dalla ricorrente, di non vedere e sentire con regolarità la figlia precisando che si tratta di scelta volontaria per evitare litigi con la ricorrente.
Con provvedimento del 22.5.2025 è stato quindi disposto che il Servizio sociale territorialmente competente attui un percorso di sostegno alla genitorialità delle parti.
Nel corso del giudizio è mutato il giudice relatore e sono state acquisite le relazioni dei Servizi Part Sociali e del d del 10.4.2024, 18.11.2024, 11.2.2025, 25.3.2025 e 15.4.2025; con provvedimento del 19.6.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza moldava della madre e rumena del padre,) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
pagina 3 di 7 La residenza abituale in Italia della minore, come peraltro di entrambi genitori, determina la competenza giurisdizionale italiana per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 8 del regolamento CE n. 1119/2019 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in esame, è quella della figlia.
Nel merito, la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore è meritevole di accoglimento. L'accudimento della minore, come già rilevato nell'ordinanza del 27.11.2023, grava integralmente sulla madre;
il padre fa l'autista, non ha una stabile dimora, ha dichiarato di vivere prevalentemente in un container adibito a dimora e non ha di fatto partecipato al Part percorso attivato con i servizi sociali e da giugno 2024 nemmeno agli incontri al d che hanno formulato una dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di gravità lieve moderata secondo i criteri del DSM V.
I Servizi, nella relazione depositata a novembre 2024, hanno infatti riferito che il sig. si CP_1
è dichiarato contrario alle proposte dei servizi riconoscendo tuttavia di non vedere la figlia da agosto. Nella successiva relazione di aprile 2025 hanno poi riferito che il sig. non si è CP_1 più rivolto ai servizi, dopo aver dichiarato di non sentire utile la presenza dei servizi e di non capire perché la ricorrente sia rivolta al tribunale per l'organizzazione della figlia;
pur ascrivendo alla ricorrente la responsabilità per i mancati incontri (perché ad esempio avrebbe riferito che la figlia aveva la febbre senza però documentarlo), ha nel contempo concluso di pagina 4 di 7 non aver disponibilità a stare con la bambina perché aveva già perso troppi giorni di lavoro e ciò sebbene, quantomeno da agosto a tutto novembre, non l'aveva mai incontrata e anche gli incontro precedenti erano stati sporadici per pochi pomeriggi al mese.
All'esito dell'ultimo incontro presso i servizi sociali le parti sono comunque riuscite ad accordarsi per far incontrare padre e figlia la domenica pomeriggio in presenza della madre e all'udienza del 23.4.2025 la sig.ra ha confermato l'accordo e la sua disponibilità a Per_1 proseguire in tal senso.
Alla luce di quanto sopra è evidente che il convenuto non ha mai di fatto esercitato la responsabilità genitoriale né ha contribuito ai bisogni della minore e si è dimostrato sostanzialmente disinteressato rispetto alle effettive e quotidiane esigenze di crescita, educazione e mantenimento della figlia.
Il comportamento e le difficoltà già incontrate dalla ricorrente per la gestione ordinaria della figlia giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva della bambina in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Gli inconvenienti incontrati dalla madre, quale ad esempio quelle riferite per l'effettuazione dei vaccini,, rendono necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse della figlia Per_1 comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari.
Con l'affido esclusivo la ricorrente avrà il diritto di percepire l'intero assegno unico e potrà autonomamente chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, sino a che il padre non si attiverà mediante i servizi sociali per intensificare il rapporto con la figlia, può essere recepito l'accordo raggiunto con la ricorrente insieme ai servizi sociali con incontri, alla presenza della madre, la domenica pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30.
pagina 5 di 7 Quanto alle statuizioni di natura economica, appare congrua la misura del contributo al mantenimento della figlia, nell'importo di € 400,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, comprensiva – a decorrere dalla presente pronuncia - delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico sanitarie che andranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, Persona_1 che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse della figlia minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio; il padre conserva il diritto – dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia minore ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c.; dispone che il padre ha il diritto dovere di incontrare la figlia la domenica pomeriggio dalle
16,30 alle 18,30 alla presenza della madre;
pone a carico di un contributo di mantenimento per la figlia, da versare Controparte_1 entro il 5 di ogni mese, di € 400 con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT, comprensivo - a decorrere dalla presente pronuncia - delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese sanitarie che vanno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa. Sui compensi C.P.A. ed I.V.A.
Verona 1.7.2025
La Giudice La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6531/2025
avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sara Gini, Parte_1 C.F._1
con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
pagina 1 di 7 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) disporre l'affido super esclusivo della figlia minore con Persona_1
collocamento presso la madre
2) disporre che il diritto – dovere di visita alla minore da parte del padre avvenga alla
presenza della madre e d'accordo con la stessa secondo, con esclusione dei pernotti;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere un contributo di CP_1
mantenimento mensile complessivo per la minore la cifra di € 500,00, Persona_1
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante Per_1
bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alla
rivalutazione ISTAT;
4) disporre a carico del signor il 70% (settanta per cento) delle spese per la prole come CP_1
specificamente elencate nel Protocollo in vigore per il Tribunale di Verona, da rimborsare
entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante
l'esborso.
5) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale la sig.ra premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale il sig. Parte_1 CP_1
e che dalla relazione il 13.6.2022 è nata la figlia , ha chiesto l'affidamento in via
[...] Per_1 esclusiva della figlia con collocamento presso la madre, l'intervento dei servizi sociali, la regolamentazione del diritto di visita del padre senza previsione di pernotti e un contributo di mantenimento di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito nonostante regolare notifica ma è spontaneamente comparso all'udienza del 15.11.2023.
Con provvedimento del 27.11.2023, in via provvisoria ed urgente è stato disposto l'affido della minore in via esclusiva alla ricorrente, un calendario di visite Persona_1 pomeridiane del padre alla figlia alla presenza della madre e un contributo di mantenimento di € 400 oltre il 70% delle relative spese straordinarie, come da Protocollo di famiglia. Nel medesimo provvedimento è stato inoltre disposto un intervento del Ser.d. di Verona di verifica in ordine alla dipendenza dal gioco d'azzardo del resistente con invito a Controparte_2 dare corso, sempre ove sussista il relativo consenso, a un eventuale percorso di recupero.
Alla successiva udienza del 22.5.2024 il resistente è nuovamente comparso ed ha dichiarato che, nel frattempo, ha iniziato a partecipare al gruppo presso il e di trovarsi bene bene, Pt_2 ha invece confermato, come riferito dalla ricorrente, di non vedere e sentire con regolarità la figlia precisando che si tratta di scelta volontaria per evitare litigi con la ricorrente.
Con provvedimento del 22.5.2025 è stato quindi disposto che il Servizio sociale territorialmente competente attui un percorso di sostegno alla genitorialità delle parti.
Nel corso del giudizio è mutato il giudice relatore e sono state acquisite le relazioni dei Servizi Part Sociali e del d del 10.4.2024, 18.11.2024, 11.2.2025, 25.3.2025 e 15.4.2025; con provvedimento del 19.6.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * * *
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza moldava della madre e rumena del padre,) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
pagina 3 di 7 La residenza abituale in Italia della minore, come peraltro di entrambi genitori, determina la competenza giurisdizionale italiana per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 8 del regolamento CE n. 1119/2019 e dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova applicazione la legge italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento, l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento e l'art. 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, che , nella fattispecie in esame, è quella della figlia.
Nel merito, la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore è meritevole di accoglimento. L'accudimento della minore, come già rilevato nell'ordinanza del 27.11.2023, grava integralmente sulla madre;
il padre fa l'autista, non ha una stabile dimora, ha dichiarato di vivere prevalentemente in un container adibito a dimora e non ha di fatto partecipato al Part percorso attivato con i servizi sociali e da giugno 2024 nemmeno agli incontri al d che hanno formulato una dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di gravità lieve moderata secondo i criteri del DSM V.
I Servizi, nella relazione depositata a novembre 2024, hanno infatti riferito che il sig. si CP_1
è dichiarato contrario alle proposte dei servizi riconoscendo tuttavia di non vedere la figlia da agosto. Nella successiva relazione di aprile 2025 hanno poi riferito che il sig. non si è CP_1 più rivolto ai servizi, dopo aver dichiarato di non sentire utile la presenza dei servizi e di non capire perché la ricorrente sia rivolta al tribunale per l'organizzazione della figlia;
pur ascrivendo alla ricorrente la responsabilità per i mancati incontri (perché ad esempio avrebbe riferito che la figlia aveva la febbre senza però documentarlo), ha nel contempo concluso di pagina 4 di 7 non aver disponibilità a stare con la bambina perché aveva già perso troppi giorni di lavoro e ciò sebbene, quantomeno da agosto a tutto novembre, non l'aveva mai incontrata e anche gli incontro precedenti erano stati sporadici per pochi pomeriggi al mese.
All'esito dell'ultimo incontro presso i servizi sociali le parti sono comunque riuscite ad accordarsi per far incontrare padre e figlia la domenica pomeriggio in presenza della madre e all'udienza del 23.4.2025 la sig.ra ha confermato l'accordo e la sua disponibilità a Per_1 proseguire in tal senso.
Alla luce di quanto sopra è evidente che il convenuto non ha mai di fatto esercitato la responsabilità genitoriale né ha contribuito ai bisogni della minore e si è dimostrato sostanzialmente disinteressato rispetto alle effettive e quotidiane esigenze di crescita, educazione e mantenimento della figlia.
Il comportamento e le difficoltà già incontrate dalla ricorrente per la gestione ordinaria della figlia giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva della bambina in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Gli inconvenienti incontrati dalla madre, quale ad esempio quelle riferite per l'effettuazione dei vaccini,, rendono necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse della figlia Per_1 comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari.
Con l'affido esclusivo la ricorrente avrà il diritto di percepire l'intero assegno unico e potrà autonomamente chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, sino a che il padre non si attiverà mediante i servizi sociali per intensificare il rapporto con la figlia, può essere recepito l'accordo raggiunto con la ricorrente insieme ai servizi sociali con incontri, alla presenza della madre, la domenica pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30.
pagina 5 di 7 Quanto alle statuizioni di natura economica, appare congrua la misura del contributo al mantenimento della figlia, nell'importo di € 400,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, comprensiva – a decorrere dalla presente pronuncia - delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle medico sanitarie che andranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre, Persona_1 che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse della figlia minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio; il padre conserva il diritto – dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia minore ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c.; dispone che il padre ha il diritto dovere di incontrare la figlia la domenica pomeriggio dalle
16,30 alle 18,30 alla presenza della madre;
pone a carico di un contributo di mantenimento per la figlia, da versare Controparte_1 entro il 5 di ogni mese, di € 400 con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT, comprensivo - a decorrere dalla presente pronuncia - delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese sanitarie che vanno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa. Sui compensi C.P.A. ed I.V.A.
Verona 1.7.2025
La Giudice La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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