Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Galata
n. 9/6, presso lo studio dell'Avv. Stefano Mascini, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]H/2, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Cesarea n.
2/38, presso lo studio dell'Avv. Laura Zuffada, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
05/12/2024.
Premesso che, con ricorso depositato in data 28/04/2023, il Sig. ha chiesto Parte_1
che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., venisse pronunciata la separazione e successivamente il divorzio dalla Sig.ra con cui aveva contratto matrimonio concordatario a CP_1
ER CC (GE) in data 05/10/2003, la quale nel costituirsi in giudizio non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito alle domande.
Rilevato che, alla prima udienza del 25/09/2023 dinanzi al G.I., le parti hanno pertanto chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale in punto status sicché la causa, previa assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, è stata rimessa al Collegio per la decisione parziale al fine di integrare i presupposti di legge per la procedibilità della domanda di divorzio.
Rilevato che, con sentenza non definitiva n. 614/2024 pubblicata in data 26/02/2024, è stata quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi ed è stata disposta la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la trattazione delle questioni tuttora controverse.
Rilevato che con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 29-30/05/2024, i coniugi, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
Rilevato che, con successiva sentenza n. 1926/2024 pubblicata in data 01/07/2024, sono state omologate le condizioni di separazione concordate dalle parti con contestuale ordinanza è stata disposta nuovamente la remissione della causa in istruttoria per la trattazione dell'ulteriore domanda di divorzio, decorsi i termini di procedibilità della stessa.
Rilevato che alla successiva udienza cartolare del 12/12/2024, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio concordate sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 05/10/2003 a ER CC (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 21 Parte
II Serie A Anno 2003 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale sono nati a Genova (GE) due figli e , rispettivamente Per_1 Per_2
in data 08/01/2007 e 29/09/2009;
i medesimi coniugi sono separati giudizialmente come da sentenza parziale n. 614/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 02/02/2024 e pubblicata in data 26/02/2024, oggi passata in giudicato, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
05/10/2003 a ER CC (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N. 21 Parte II Serie A Anno 2003 Uff. 1 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
1) L'immobile già casa coniugale, sito in Genova, Via Porcile 2H/2, di proprietà dei genitori della NO e alla stessa concesso in comodato, rimarrà definitivamente CP_1 assegnato a quest'ultima, con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti;
2) I figli minori, , nata a [...] l'[...], prossima alla maggiore età, e , Per_1 Per_2 nato a [...] il [...], rimangono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
3) Per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita, il Signor potrà Parte_1
tenere con sé i figli:
a) A fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera ore
21 in inverno ore 22 in estate, con accompagnamento presso la casa materna;
b) Infrasettimanalmente:
- Nella settimana in cui il padre terrà con sé i figli nel week end, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, o comunque dalle ore 16, con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino successivo;
in estate e nei periodi di sospensione scolastica fino alle ore 8;
- Nella settimana in cui il week end sia di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, e comunque dalle ore 16, fino al venerdì mattina successivo, con pernottamenti e accompagnamenti a scuola;
in estate e nei periodi di sospensione scolastica fino alle ore 8, salvo una settimana l'anno nel periodo autunno inverno che verrà comunicata dal Sig. alla Sig.ra almeno un mese prima e non comporterà diritto al Parte_1 CP_1
recupero; analogamente e a condizioni di specularità, la NO potrà assentarsi per CP_1
una settimana all'anno, lasciando i figli presso il marito, anch'ella dandone notizia al Sig. almeno un mese prima;
Parte_1
c) Durante l'anno, una settimana nel periodo invernale, da concordarsi entro il 5 gennaio di ogni anno, con obbligo di comunicare il luogo di soggiorno e di garantire la reperibilità telefonica;
d) Due settimane anche non continuative, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di comunicare il luogo di soggiorno e di garantire la reperibilità telefonica;
e) Le vacanze natalizie secondo il criterio dell'alternanza, dividendo la sospensione scolastica in due periodi: dal 25/12 alle ore 10 al 31/12 ore 10, con un genitore mentre dal
24/12 fino al 25/12 alle ore 10 e dal 31/12 fino al 6/1 con l'altro genitore;
f) La metà delle ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
g) Il compleanno dei figli, tutte le altre festività religiose e civili, i ponti festivi, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
h) Ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Signor in Parte_1
ottemperanza a quanto statuito nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Genova in data 9 gennaio 2024, si obbliga a corrispondere sul conto corrente intestato alla NO IBAN: [...], l'importo mensile di € CP_1
604,80= (come rivalutati ad agosto 2024) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
(con prima rivalutazione a decorrere dal mese di agosto 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite dal Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, nel verbale della riunione del 15/9/2016;
5) I coniugi concordano che le somme previste dalla normativa sull'Assegno Unico
Universale, verranno percepite in ragione del 50% ciascuno;
6) I coniugi dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio dietro versamento, da parte del Signor alla NO , la quale ha Parte_1 CP_1
accettato, di complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00), con le modalità indicate al punto 7) della sentenza di separazione n. 1926 pubblicata l'1/7/2024;
7) Alla data di pubblicazione e/o comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio il Signor si obbliga a versare ulteriori € 10.000,00 (euro Parte_1
diecimila/00) a titolo di assegno una tantum, mediante assegno circolare, salvo buon fine del titolo, o con bonifico istantaneo irrevocabile sul conto corrente intestato alla NO CP_1
IBAN: [...]; le parti riconoscono fin d'ora che laddove il Signor dovesse omettere per qualunque motivo, di versare la detta somma, la NO Parte_1
avrà giusto titolo e ragione di chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo per tale importo, CP_1
riconosciuto come dovuto dal Signor Parte_1
8) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti e non formulano pertanto alcuna domanda di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto infra previsto ai punti 4) e 7);
9) Le parti espressamente dichiarano che le somme giacenti sui conti correnti personali dei coniugi, quanto alla NO n. 000047095002 su Bper e quanto al Signor CP_1 Parte_1
n. 47094649 su Bper, n. 76008 su Conto Arancio, Conto Deposito associato a Conto Arancio
312688138 [...], n. 000006149833 su Fineco, Libretto Postale
Ordinario n. 000050934340, carta Hype, rimarranno di esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari e su essi conti correnti fin d'ora i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere a nessun titolo, anche se mai fino ad oggi fatto valere;
10) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
11) Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti ed entrambi i difensori sottoscrivono le presenti condizioni per rinuncia alla solidarietà di cui all'art 13, comma 8° della legge professionale forense.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ER CC (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 13/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini