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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14643 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., udita la discussione orale all'udienza del 9.10.2025 ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 7322/2025 R.G. del Tribunale di Roma vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Marsico e Marco Colorito giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bellantoni giusta procura in atti;
RESISTENTE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale del 9.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.
6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. ha agito in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...] al fine di far accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1 previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1 assunte con i contratti di appalto chiavi in mano, riportati in premessa, relativi alla realizzazione delle Centrali Mini-idroelettriche nei comuni di MI (RC), SE (RC) ed PI NO
(RC) e per l'effetto
- dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per inadempimento della convenuta e conseguentemente
- condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti da quale conseguenza del suddetto grave inadempimento e Parte_1 quantificati complessivamente in € 4.012.546 oltre IVA pari ad Euro 4.895.306,00
(quattromilioniottocentonovantacinquemilatrecentosei/00) nonché dei danni subendi fino alla sentenza, quantificabili sulla scorta del valore della mancata produzione così come accertata dal
TU e specificatamente esposta nel presente atto (tabella contenuta nella risposta al quesito f della
TU come sopra riportata) o nella diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
il tutto oltre interessi moratori come per legge, rivalutazione monetaria, fino alla data dell'effettivo soddisfo
e spese di lite anche del procedimento di istruzione preventiva.”
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha rappresentato: 1) di aver commissionato la realizzazione di tre centrali mini-idroelettriche “chiavi in mano” alla presso i Controparte_1 territori dei Comuni di MI, SE e PI MA, nella provincia di Reggio Calabria;
2) Co la nel rispetto della previsione contrattuale che consentiva di subappaltare la realizzazione di parte o tutte le opere aveva commissionato alla la progettazione, la realizzazione ed il CP_2 montaggio dei gruppi di generazione con turbine a coclee;
3) l'esecuzione dei disegni progettuali e la Cont costruzione delle turbine (coclee) erano state a loro volta, subappaltate dalla rispettivamente a ed alla 4) il fornitore dei sistemi di controllo e gestione delle Controparte_3 Controparte_4 centrali (e quindi di controllo e gestione dei sistemi di generazione) era invece stato individuato nella ditta Controlbox Srl di Piediripa di Macerata (MC) (di seguito Controlbox); 5) i Contratti, il cui contenuto imponeva l'utilizzo da parte dell'appaltatore della migliore prassi ingegneristica, Co prevedevano che le attività di avvio e di collaudo fossero di competenza dell'appaltatore; 6) e con essa tutti i subappaltatori, avevano l'obbligo contrattuale di realizzare gli impianti, collegarli alla rete elettrica dandone l'avvio e poi, nel momento più opportuno (cioè nel momento in cui sui corsi d'acqua vi sarebbe stata una portata sufficiente alla verifica delle performance di produzione garantite), procedere al collaudo che era l'atto prodromico e necessario al definitivo passaggio di consegna dell'opera nelle mani del committente;
7) non era mai stata posta nelle condizioni Pt_1 di accettare le opere che avevano manifestato le prime enormi difformità già prima dell'esecuzione Co dei relativi collaudi;
8) non aveva proceduto alla fatturazione del saldo dei lavori (ed a sua volta, Cont Co per quanto di conoscenza, neanche nei confronti di ) in attesa proprio della esecuzione dei test (collaudo) di rendimento;
9) per tutte e tre le centrali vi era stato un grave ed incontestabile inadempimento in considerazione del fatto che tutti e tre gli impianti avevano presentato continue ed alla fine insormontabili problematiche che addirittura non avevano reso possibile il loro collaudo finale;
10) con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato in data 23.2.2024 la aveva intrapreso un Pt_1 procedimento finalizzato all'accertamento delle responsabilità in merito ai fatti descritti in precedenza. Tale ricorso veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Roma e assegnato alla sezione
VIII, Dott. RG 7801/2024; 11) All'udienza del 14.06.2024 nel procedimento RG Per_1
7801/2024 veniva conferito l'incarico al TU Ing. di rispondere ai seguenti quesiti: Persona_2
“Il TU, effettuati i sopralluoghi e tutte le prove ritenute necessarie:
• verifichi e descriva lo stato attuale dei tre impianti di produzione di energia elettrica di cui al ricorso ed accerti la sussistenza dei vizi, malfunzionamenti, difformità e problematiche lamentati da parte ricorrente;
verifichi, ove possibile in base alla documentazione in atti, chi abbia asportato le coclee relative all'impianto di MI;
• in caso di riscontro positivo di vizi, ne precisi, ove possibile, le cause (se, ad esempio, derivino da difetti dei materiali, da scorretta installazione, da difformità rispetto ai progetti o alle prescrizioni contrattuali, da scorretta messa in opera, da scarsa manutenzione, o cattivo utilizzo, con la precisazione che tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non tassativo, né esaustivo), specificando a quali interventi siano riconducibili e quali, tra i diversi soggetti coinvolti, li abbiano effettuati, anche tenendo conto di eventuali riparazioni o interventi successivi, e, ove possibile, precisando le percentuali di responsabilità o attribuibilità; • in caso di riscontro di vizi e/o malfunzionamenti, indichi gli interventi e/o gli accorgimenti necessari al ripristino delle opere a regola d'arte o all'eliminazione dei vizi, quantificandone i costi e, ove possibile, indicandone anche i prevedibili tempi di esecuzione e le conseguenti incidenze sul fermo tecnico degli impianti;
in caso di impossibilità di eliminazione o riparazione, quantifichi il minor valore delle opere viziate o difformi;
• verifichi, anche, se e come i vizi e malfunzionamenti riscontrati abbiano inciso sulla funzionalità degli impianti elettrici, in termini di fermo tecnico o di minore produzione, rispetto a quella prevista in contratto o comunque garantita o stimata, quantificando i periodi di fermo e la percentuale di riduzione della produzione;
• quantifichi – sulla base dei periodi di fermo tecnico già verificatisi ed accertati – i danni da mancata produzione, su base mensile, dalla data dell'inizio del ridotto/mancato funzionamento sino alla data di chiusura delle operazioni peritali;
• quantifichi, altresì – sulla base dei periodi di fermo tecnico futuri prevedibili per gli interventi di ripristino, manutenzione e/o riparazione come accertati nei precedenti quesiti – i danni da mancata produzione per tali periodi, su base mensile;
• determini, ove possibile in base a tutti gli accertamenti e le verifiche effettuate, la perdita di valore commerciale degli impianti per cui è causa;
tenti, prima del deposito della relazione finale, la conciliazione tra le parti”.;
12) svolte le operazioni peritali nel contradittorio delle parti, eseguiti diversi accessi e prove non distruttive, acquisita la documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'incarico, l'Ing. aveva provveduto al deposito della bozza di elaborato peritale. Ricevute dai consulenti di Per_2 parte le note critiche, nei termini stabiliti dal Tribunale il TU aveva provveduto al deposito della
Consulenza Tecnica d'Ufficio definitiva (all. 50 TU ATP Trib.RM) e dei relativi allegati (all. da
50-1 a 50-18).
Si costituiva in data 18.3.2025 la resistente la quale chiedendo il Controparte_1
Co rigetto delle domande di parte ricorrente esponeva che: 1) era interesse della chiamare in causa la propria subappaltatrice diretta per poter svolgere nei suoi confronti azione di manleva CP_2
o comunque risarcitoria per gli inadempimenti posti in essere nell'esecuzione del subappalto che avevano causato i danni richiesti da parte attrice;
2) il consulente Tecnico di Ufficio nominato aveva Co di fatto escluso una responsabilità diretta della nella causazione dei danni di cui Pt_1 chiedeva il ristoro;
3) la disciplina sull'appalto prevedeva un meccanismo di tutela per l'appaltatore che gli consentiva di agire in regresso nei confronti del subappaltatore qualora i vizi dell'opera erano imputabili all'esecuzione di quest'ultimo. Rassegnava , quindi, le seguenti conclusioni : “In via preliminare, autorizzare la convenuta a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), per la già fissata udienza del 29 maggio 2025 o per l'udienza che riterrà opportuno all'uopo fissare per la comparizione delle parti, la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Buja (UD), Via Europa n. 5, C.F. e P.IVA , al P.IVA_3 fine di poter spiegare azione di regresso nei suoi confronti;
2. In via principale e nel merito, contrariis reiectis, rigettare le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, nel caso ritenesse, per qualsivoglia ragione, di accogliere, anche parzialmente, le domande
[...] formulate dall'attrice nei confronti della convenuta;
3. Sempre nel merito, condannare il Terzo
Chiamato giudiziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 corrente in Buja (UD), Via Europa n. 5, C.F. e P.IVA a manlevare e tenere P.IVA_3 integralmente indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole, patrimoniale e Controparte_1 non patrimoniale, che dovesse derivare alla medesima dall'accoglimento delle domande attoree, ivi incluse le spese legali e di giudizio anche di istruzione preventiva, che quest'ultima fosse tenuta a rifondere alla nonché quelle sostenute dalla per la propria Parte_1 Controparte_1 difesa nel presente giudizio ed in quello di istruzione preventiva.”
Con decreto del 19.3.2025 il Giudice, non autorizzava la chiamata in causa di in quanto in CP_2 liquidazione giudiziale , come da allegazione di parte resistente, atteso che l'accertamento del credito di regresso nei confronti della società non più in bonis è soggetto alle regole delle concorso ( artt. 151
-201 CCII). Con istanza in data 21.3.2025 insisteva nella richiesta di chiamata Controparte_1 in causa del terzo prospettando la possibile definizione del contenzioso in sede ordinaria, posto che la procedura concorsuale, avrebbe prospettato per vie brevi come più opportuno coltivare l'azione di regresso, nei confronti dei subappaltatori, innanzi al giudice ordinario, stante l'esigenza di accertare le quote di responsabilità dei singoli subappaltatori. Il giudice autorizzava, dunque, la chiamata in causa risultando la stessa opportuna , alla luce di quanto prospettato nella citata istanza , per ragioni di economia processuale.
All'udienza di prima comparizione del 29.5.2025 parte resistente dava atto di aver depositato atto di chiamata in causa nei confronti della curatela e chiedeva rinvio per la decisione. Parte CP_2 ricorrente si associava alla richiesta di rinvio per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. Il Giudice, preso atto, dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza Controparte_2 del 9.10.2025 assegnando termine sino al 1.10.2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 9.10.2025 il Giudice invitava le parti a concludere ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservando la decisione sulle conclusioni rassegnate.
2. Le domande di parte attrice sono in parte fondate. È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che con tre contratti di appalto sottoscritti nel marzo 2021 la ha affidato alla società i lavori per la Controparte_5 Controparte_1 realizzazione di tre centrali mini-idroelettriche presso i territori dei Comuni di MI, SE e
PI MA, nella provincia di Reggio Calabria (vd. doc 1-2-3 di parte ricorrente).
Emerge poi sempre per tabulas che la società appaltatrice qui convenuta, avvalendosi della facoltà - espressamente prevista dai contratti - di subappaltare a terze imprese le opere a lei commissionate dall'attrice, ha stipulato con la società tre contratti di subappalto (doc. 1a, 1b e 1c del CP_2 fascicolo di parte convenuta), la quale a sua volta ha commissionato la realizzazione e l'istallazione delle turbine (coclee) di tutte e tre le centrali alla (docc. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte Controparte_4 convenuta) e la loro progettazione ad una società ad essa collegata, la (docc. 5, 6 e Controparte_3
7 del fascicolo di parte convenuta). Risulta infine che la , a sua volta, ha CP_6 commissionato la realizzazione e l'istallazione delle turbine (coclee) di tutte e tre le centrali alla Pt_2
[... (doc. 8, 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta).
La lamenta il grave inadempimento della società appaltatrice nella realizzazione Parte_1 di tutti i cinque impianti di generazione forniti per le tre centrali di MI, SE ed PI
MA in quanto ha riscontrato difetti che incidono o potranno incidere sulla produzione di energia delle centrali .( pag. 2 ricorso)
I difetti e malfunzionamenti delle opere devono ritenersi definitivamente accertati, in quanto comprovati dalla documentazione acquisita in atti e in particolar modo dalla TU svolta in corso di
ATP nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma RG 7801/2024 (vd. doc 50 di parte attrice). E infatti, dalla TU correttamente e puntualmente espletata dall'Ing. si evince che “Nel corso Persona_2 del sopralluogo del 25 giugno 2024 il TU ha condotto rilievi fotografici sulle tre centrali mini- idroelettriche e analisi sulle centrali mini-idroelettriche di SE e PI MA, nessuna delle tre funzionante. Nel corso del sopralluogo del 27 settembre 2024 il TU ha condotto prove non distruttive solo sulle coclee della Centrale di MI, depositate presso le Officine Meccaniche
ON (OMV). Dall'analisi della documentazione in atti e della documentazione acquisita, nonché dai risultati delle prove non distruttive condotte, il TU ha accertato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice. Come verificato dal TU nella documentazione in atti e dalle prove eseguite risulta che:
Centrale di MI • spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato sinistro di 11,3 e
11,4 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato destro di 11,3 e 11,4 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato sinistro di 8,2 e 8,3 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato destro compreso tra 7,8 e 8,6 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• La saldatura circonferenziale tra i due tronchi del tubo strutturale portante (in difformità dal progetto) presenta una cricca passante in circa il 30% della circonferenza;
• La prima passata della saldatura circonferenziale presenta gravi discontinuità quali mancanze di penetrazione per quasi l'intera circonferenza tranne alcuni punti isolati dove vi sono eccessi di saldatura isolati anch'essi di dimensioni non accettabili. La saldatura
circonferenziale non è stata sottoposta ad una corretta preparazione delle testate ed una buona saldatura;
• Coclea n° 1: è presente cricca passante in corrispondenza della saldatura circonferenziale e il giunto presenta, sulla superficie interna, estesa mancanza di penetrazione e disallineamento compreso tra 4,5 e 6 mm;
• Coclea 2: è presente una cricca circonferenziale passante che si estende, continuativamente per ca.
230°, in corrispondenza del giunto.
Centrale di SE
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato sinistro di 10 e 10,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato destro di 11 e 11,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato sinistro di 8,2 e 8,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato destro di 8,2 e 8,8 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• sui giunti circonferenziali delle due parti (in difformità dal progetto) costituenti i tubi strutturali portanti delle coclee sono presenti evidenti mancanze di penetrazione della saldatura, su più tratti.
Centrale di PI MA
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea di 11 e 11,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea di 8,0 e 8,2 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• sul giunto circonferenziale delle due parti (in difformità dal progetto) costituenti il tubo strutturale portante della coclea sono presenti evidenti mancanze di penetrazione della saldatura, su più tratti;
• supporto di valle risulta rotto, probabilmente a causa di un errato dimensionamento o realizzazione, ma non è stato possibile verificarlo vista la mancanza della documentazione tecnica di progetto di cui si dirà in seguito.
Le coclee della centrale di MI, sono state asportate dalla , tramite il supporto del CP_4
Part fornitore , e trasportate presso lo stabilimento delle OMV.”
E ancora “Il TU ritiene che le cause delle rotture lamentate, sia dei tubi strutturali portanti delle coclee della centrale di MI che delle spire delle centrali di SE e PI MA, siano da addebitare alla non rispondenza progettuale dei materiali acquistati (responsabilità della CP_4
Part
e, in subordine, a difetti di saldatura (responsabilità della ). Relativamente alla rottura
[...] del supporto di valle della centrale di PI MA, la causa non è certa in quanto non essendo presenti in atti documenti tecnici nè relazioni di calcolo per il dimensionamento del componente, non
è stato possibile verificare se vi sia stato un vizio di progettazione o di realizzazione dello stesso. Da quanto emerso dai controlli non distruttivi condotti (sia quelli commissionati da parte attrice, sia quelli commissionati da sia, infine, quelli richiesti dal TU), risultano evidenti difetti di CP_4 saldatura tra i due tronchi dei tubi strutturali portanti delle due coclee della centrale di MI, delle due coclee della centrale di SE e della coclea della centrale di PI MA. Tali difetti, Part imputabili alle lavorazioni condotte da , sono dovuti a mancanza di penetrazione in larghi tratti della saldatura circonferenziale con anche disallineamenti dei lembi di saldatura nonché eccessi di penetrazione in altri tratti con sgocciolamento alla radice. Tali difetti hanno indotto delle cricche nel materiale che hanno portato alla rottura delle due coclee di MI e porteranno a rottura, con elevata probabilità, anche le coclee delle centrali di SE e PI MA. I difetti di saldatura riscontrati non ci sarebbero stati se i tubi strutturali di tutte e cinque le coclee oggetto di causa, fossero stati acquistati in un unico tronco, come da progetto. Invece la ha acquistato CP_4 due tronchi diversi per ogni tubo strutturale portante, in difformità al progetto approvato dall'Ing
rappresentante legale della , e ne ha commissionato la saldatura alla CSP. Per_3 CP_4
Se pertanto fossero stati acquistati, dalla , cinque tubi strutturali portanti, delle cinque CP_4 coclee oggetto di causa, costituiti da un monoblocco,come progettato dalla (e CP_3 approvato, non è chiaro in base a quale accordo, dal Rappresentante Legale della CP_4 stessa), non si sarebbero dovute eseguire saldature sui giunti circonferenziali, poi rivelatesi difformi.
Anche la rottura e il distacco delle spire nonché l'apertura di cricche sulle spire verificate dal TU, sono da addebitare alla non rispondenza progettuale, cioè il sottodimesionamento degli spessori delle spire acquistate, ben al disotto degli spessori previsti dal progetto (in alcuni casi si arriva al
20% in difetto), dei materiali acquistati (responsabilità della ). Dall'accertamento della CP_4 documentazione tecnica il TU ha riscontrato una grave mancanza documentale, tra le altre, inerente la normativa di sicurezza. La macchina (insieme di coclea, moltiplicatore, generatore, Contr giunto e supporti) fornita dalla non è conforme alla Direttiva Macchine e pertanto le Contr dichiarazioni di conformità emesse dalla sono infondate. La difformità della macchina riguarda la semi-macchina coclea, oggetto della fornitura da parte della , che è sprovvista dei CP_4 certificati di incorporazione e della relativa documentazione, nonché della Verifica dei Requisiti
Essenziali di Sicurezza, del Manuale di uso e manutenzione e delle fondamentali Relazioni di Calcolo.
Il TU ha visionato il fascicolo tecnico (che è un documento obbligatorio per i fabbricanti di macchine e quasi-macchine) della , riscontrando gravi mancanze documentali inerenti CP_4 la sicurezza ma anche il dimensionamento stesso dei componenti. Non essendoci, nel fascicolo tecnico visionato e prodotto, la Verifica dei Requisiti Essenziali di Sicurezza della semi-macchina coclea, non esiste la possibilità di verificare l'effettivo livello di sicurezza della macchina, quindi ne consegue che per essa non è possibile rilasciare una dichiarazione di incorporazione (a cura di CP_4
e pertanto nemmeno la dichiarazione di conformità della macchina finale, come invece ha
[...]
Contr fatto erroneamente . I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte (…) Le turbine oggetto di appalto pertanto non potevano essere commercializzate nel mercato europeo ed in quello italiano. (…)Il vizio più grave è quello di natura “documentale”, rappresentato dall'assenza delle certificazioni, obbligatorie, inerenti le normative di sicurezza, che rende le turbine non Contr commercializzabili nel mercato europeo e in quello nazionale. ha emesso dei Certificati di Conformità alla Direttiva Macchine, delle macchine turbine, che non poteva emettere in quanto sprovvisti dei Certificati di Incorporazione (obbligatori) e della Verifica dei Requisiti Essenziali di
Sicurezza (obbligatoria), relativi alla semi-macchina coclea, di responsabilità . Di fatto CP_4 le coclee oggetto della fornitura della non potevano essere commercializzate dalla CP_4 CP_4
Contr Contr alla , in virtù della non conformità alle normative di sicurezza, e non avrebbe
[...] dovuto emettere i Certificati di Conformità delle turbine, di cui le coclee rappresentano un Co componente, né conseguentemente fornire le turbine alla . L'attribuzione delle percentuali di Contr responsabilità di tale vizio, da suddividere tra e , non rientra nelle competenze del CP_4
TU. I vizi di natura “tecnica” sono invece causati da una mancata rispondenza dei materiali acquistati dalla (risulta, dalla verifica dei certificati dei materiali, che gli stessi siano CP_4 stati acquistati precedentemente all'emissione dei progetti esecutivi), al progetto esecutivo realizzato da . Nello specifico, come già ampiamente trattato nella Relazione Preliminare, i tubi CP_3 costituenti le coclee dovevano essere costituiti da un unico monoblocco e non da due tronchi saldati tra loro. Anche gli spessori dei materiali acquistati, in particolare i tubi strutturali portanti e le spire, risultano difformi rispetto a quanto progettato. Proprio in corrispondenza della saldatura, non Part realizzata a regola d'arte dalla , dei due tronchi delle coclee della centrale di MI si sono verificate le prime rotture, seguite dalle rotture delle spire (spessori riscontrati dal TU inferiori del
20% rispetto quelle di progetto) sulle coclee delle centrali di SE e PI MA.
Pertanto, in base alle analisi condotte, alla verifica della documentazione in atti e di quella acquisita
e in base a considerazioni tecniche, il TU ritiene che le percentuali di attribuibilità delle cause che hanno generato i vizi “tecnici” siano le seguenti: 75% ; 15% CSP mancata verifica e CP_4
Contr difetti di saldatura;
10% mancata verifica.”
Pur preso atto delle conclusioni cui è pervenuto il TU nel proprio elaborato esaustivo e congruamente motivato , deve ricordarsi che il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, 07/01/2025, n. 240 ed in senso conforme Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza
n. 23903 del 11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 8202 del
11/08/1990) e quindi, l'appaltatore non può esimersi dalla responsabilità verso il committente solo perché l'opera è stata eseguita materialmente da altri, ossia dal subappaltatore. 3.Venendo quindi alla domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta dalla ricorrente, che quindi pur mancando un richiamo della norma deve ritersi proposta ex art.1453 c.c. ( ma del resto il ricorso è piuttosto ellittico nella parte in diritto ), giova ricordare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia, la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli artt. 1667 e 1668 c.c., poiché tali disposizioni speciali integrano - senza escluderla – l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che restano quindi applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla.
Ne deriva che, in caso di omesso completamento dell'opera - anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme - non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (in tal senso v. ex multis Cass. 5771/2025;Cass. 13821/2024; Cass.
9198/2018; Cass. 1186/2015).
Nel caso in esame dalla narrativa del ricorso emerge che le mini -centrali erano state completate e poste in funzione( vedi pagg.6 e 7 ricorso) e dunque non può trovare applicazione il rimedio della risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453c.c.. Completamento dell'opera che non implica l'accettazione o collaudo della stessa.
Ove anche la parte avesse inteso rifarsi alla disciplina propria dell'appalto al fine della domandata risoluzione , deve reputarsi non allegata la totale inidoneità dell'opera alla sua destinazione oggettiva richiesta dall'art.1668 co.2 c.c ai fini del rimedio risolutorio ( vedi Cass. 2022 n.21188) .
Ad ogni modo sussiste la responsabilità della appaltatrice per i difetti ex art.1668 co.1 c.c., norma alla stregua della quale va qualificata la pretesa risarcitoria della ricorrente.
Pertanto tenuto presente tale ordine di principi ed avuto, quindi ,riguardo alla ricostruzione storica dei malfunzionamenti come puntualmente riportata in ricorso , suffragata dalla produzione documentale e non oggetto di specifica contestazione, e preso atto dell'esito del complesso accertamento tecnico svoltosi nel contraddittorio della committente, della appaltatrice e subappaltatori , deve ritenersi sussistente la responsabilità della appaltatrice per i difetti delle opere relativamente ai tre contratti d'appalto di seguito indicati :1) contratto del 01.03.2021 relativo alla realizzazione “chiavi in mano” di una centrale mini-idroelettrica nel Comune di PI MA per il prezzo di euro 1.100.000,00 (doc.1); 2) contratto del 30.03.2021 relativo alla realizzazione “chiavi in mano” di una centrale mini-idroelettrica nel Comune di MI al prezzo di euro
2.250.000,00 (doc.2 ); contratto del 30.03.2021 concernente la realizzazione “chiavi in mano” di una centrale mini-idroelettrica nel Comune di SE per il prezzo di euro 1.850.000,00 (doc.3).
4. La domanda risarcitoria della ricorrente comprende, a titolo di danno emergente, i costi di sostituzione dei generatori quantificati in sede di ATP:
Centrale di MI costo complessivo di sostituzione impianto di generazione € 1.323.041
Centrale di SE costo complessivo di sostituzione impianto di generazione € 1.033.800
Centrale di PI costo complessivo di sostituzione impianto di generazione € 652.195
A titolo di danno emergente chiede, quindi , la condanna al pagamento del Parte_1 complessivo importo di € 3.009.036,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 3.671.024,00 pari ai costi per le eliminazione dei vizi.
A titolo di lucro cessante i danni da mancata produzione, dovuta ai vizi ed ai malfunzionamenti accertati, relative a tutte e tre le centrali è pari a € 344.051,00 più IVA per il 2023, e € 567.878,00 più
IVA per il 2024. Al 31 dicembre 2024 il danno subito da quale conseguenza della mancata Pt_1 produzione di energia è quindi pari ad € 911.929,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 1.112.553,00 per il 2023 ed il 2024 e per gennaio 2025 € 91.581,00 oltre IVA pari ad Euro 111.729,00.
Complessivamente quindi chiede l'importo di euro 4.895.306,00 comprensivo di Iva, a titolo di risarcimento del danno.
La domanda va integralmente accolta non contestandosi del resto nella presente causa da parte della resistente i risultati cui è pervenuto il TU nell'Atp in ordine alla quantificazione del danno.
Il TU per la quantificazione del danno emergente ha proceduto a condurre una analisi di mercato acquisendo preventivi relativamente sia ai macchinari sia alle opere necessarie per il ripristino delle centrali a regola d'arte, ed ha indicato il costo degli impianti e il costo del ripristino in complessivi
3.009.036 e quindi computando l'Iva si giunge all'importo complessivo di euro 3.671.024,00 .
Il TU ha poi quantificato i danni da mancata produzione: sulla base dell'analisi della documentazione in atti ha accertato i periodi di minore produzione delle centrali, causati dai vizi accertati ed ha quantificato la minor produzione e dunque il mancato guadagno ( si rinvia per una sintesi alle pagg.da 89 a 92 della TU NE ) . Per_2 Il TU ha quantificato i danni da mancata produzione, dovuta ai vizi ed ai malfunzionamenti accertati, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 per le centrali di MI e SE, e dal 1° aprile
2024 al 31 dicembre 2024 per la centrale di PI MA, che non ha lamentato fermi causati dai vizi accertati dal TU fino al 6 aprile 2024 come segue : € 344.051,00 più IVA per il 2023, e €
567.878,00 più IVA per il 2024.
Inoltre il TU sulla base dei periodi di fermo tecnico futuri prevedibili per gli interventi di ripristino ha quantificato la mancata producibilità in base alla documentazione tecnica prodotta e acquisita per le centrali di MI e SE mentre per la centrale di PI MA, che non ha avuto mancata produzione nel corso del 2023 a causa di malfunzionamenti degli impianti, si è ottenuta una produzione standard dell'impianto mediando la produzione reale del 2023 con la stima di producibilità. Sulla base di tale tabella può essere quindi liquidato il danno per il mese di gennaio
2025 (€ 91.581,00 oltre IVA).
Sulla base, dunque, di tali accertamenti peritali l'importo complessivo da liquidare a titolo di danno da lucro cessante è pari a 1.224.282 comprensivo di IVA.
La domanda va dunque integralmente accolta e condannata la al pagamento a Controparte_1
di risarcimento del danno dell'importo di euro 4.895.306,00 comprensivo di iva. Pt_3
Trattandosi di credito di valore sullo stesso va riconosciuta la rivalutazione dalla data della liquidazione effettuata dal TU (data deposito TU 9.2.2025) ad oggi e quindi il capitale rivalutato
è pari ad euro 4.919.782,53 (capitale rivalutato). Sulla somma suddetta sono dovuti interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dal deposito del ricorso ex art.281 undecies c.p.c. al saldo.
4. Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
in liquidazione giudiziale se ne deve dichiarare l'inammissibilità, Controparte_2 dovendo il credito essere accertato in sede concorsuale nelle forme previste dall'artt. 200 e ss. CCII.
Le spese di lite della attrice seguono la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi per le cause di valore compreso tra euro 4.000.001 ed euro 8.000.000 , tenuto conto che il valore della causa è prossimo al minimo di fascia .
Nulla sulle spese della rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
- 1) rigetta la domanda di risoluzione dei contratti di appalto stipulati in data 1.3.2021 e in data
30.3.2021 tra e la Parte_1 Controparte_1
- 2) accerta la responsabilità della appaltatrice ex art.1668 c.c. per i Controparte_1 difetti delle opere appaltate con i contratti di cui al capo che precede e per l'effetto condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
4.919.782,53 oltre interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dal deposito del ricorso ex art.281 undecies c.p.c. al saldo;
- 3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi euro
32.070,00 per compensi professionali, ed euro 1686,00 per spese oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 4) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti della n liquidazione giudiziale;
nulla sulle spese. CP_2
Roma, 22.10.2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., udita la discussione orale all'udienza del 9.10.2025 ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 7322/2025 R.G. del Tribunale di Roma vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Marsico e Marco Colorito giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bellantoni giusta procura in atti;
RESISTENTE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale del 9.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.
6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. ha agito in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...] al fine di far accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1 previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1 assunte con i contratti di appalto chiavi in mano, riportati in premessa, relativi alla realizzazione delle Centrali Mini-idroelettriche nei comuni di MI (RC), SE (RC) ed PI NO
(RC) e per l'effetto
- dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per inadempimento della convenuta e conseguentemente
- condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti da quale conseguenza del suddetto grave inadempimento e Parte_1 quantificati complessivamente in € 4.012.546 oltre IVA pari ad Euro 4.895.306,00
(quattromilioniottocentonovantacinquemilatrecentosei/00) nonché dei danni subendi fino alla sentenza, quantificabili sulla scorta del valore della mancata produzione così come accertata dal
TU e specificatamente esposta nel presente atto (tabella contenuta nella risposta al quesito f della
TU come sopra riportata) o nella diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
il tutto oltre interessi moratori come per legge, rivalutazione monetaria, fino alla data dell'effettivo soddisfo
e spese di lite anche del procedimento di istruzione preventiva.”
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha rappresentato: 1) di aver commissionato la realizzazione di tre centrali mini-idroelettriche “chiavi in mano” alla presso i Controparte_1 territori dei Comuni di MI, SE e PI MA, nella provincia di Reggio Calabria;
2) Co la nel rispetto della previsione contrattuale che consentiva di subappaltare la realizzazione di parte o tutte le opere aveva commissionato alla la progettazione, la realizzazione ed il CP_2 montaggio dei gruppi di generazione con turbine a coclee;
3) l'esecuzione dei disegni progettuali e la Cont costruzione delle turbine (coclee) erano state a loro volta, subappaltate dalla rispettivamente a ed alla 4) il fornitore dei sistemi di controllo e gestione delle Controparte_3 Controparte_4 centrali (e quindi di controllo e gestione dei sistemi di generazione) era invece stato individuato nella ditta Controlbox Srl di Piediripa di Macerata (MC) (di seguito Controlbox); 5) i Contratti, il cui contenuto imponeva l'utilizzo da parte dell'appaltatore della migliore prassi ingegneristica, Co prevedevano che le attività di avvio e di collaudo fossero di competenza dell'appaltatore; 6) e con essa tutti i subappaltatori, avevano l'obbligo contrattuale di realizzare gli impianti, collegarli alla rete elettrica dandone l'avvio e poi, nel momento più opportuno (cioè nel momento in cui sui corsi d'acqua vi sarebbe stata una portata sufficiente alla verifica delle performance di produzione garantite), procedere al collaudo che era l'atto prodromico e necessario al definitivo passaggio di consegna dell'opera nelle mani del committente;
7) non era mai stata posta nelle condizioni Pt_1 di accettare le opere che avevano manifestato le prime enormi difformità già prima dell'esecuzione Co dei relativi collaudi;
8) non aveva proceduto alla fatturazione del saldo dei lavori (ed a sua volta, Cont Co per quanto di conoscenza, neanche nei confronti di ) in attesa proprio della esecuzione dei test (collaudo) di rendimento;
9) per tutte e tre le centrali vi era stato un grave ed incontestabile inadempimento in considerazione del fatto che tutti e tre gli impianti avevano presentato continue ed alla fine insormontabili problematiche che addirittura non avevano reso possibile il loro collaudo finale;
10) con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato in data 23.2.2024 la aveva intrapreso un Pt_1 procedimento finalizzato all'accertamento delle responsabilità in merito ai fatti descritti in precedenza. Tale ricorso veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Roma e assegnato alla sezione
VIII, Dott. RG 7801/2024; 11) All'udienza del 14.06.2024 nel procedimento RG Per_1
7801/2024 veniva conferito l'incarico al TU Ing. di rispondere ai seguenti quesiti: Persona_2
“Il TU, effettuati i sopralluoghi e tutte le prove ritenute necessarie:
• verifichi e descriva lo stato attuale dei tre impianti di produzione di energia elettrica di cui al ricorso ed accerti la sussistenza dei vizi, malfunzionamenti, difformità e problematiche lamentati da parte ricorrente;
verifichi, ove possibile in base alla documentazione in atti, chi abbia asportato le coclee relative all'impianto di MI;
• in caso di riscontro positivo di vizi, ne precisi, ove possibile, le cause (se, ad esempio, derivino da difetti dei materiali, da scorretta installazione, da difformità rispetto ai progetti o alle prescrizioni contrattuali, da scorretta messa in opera, da scarsa manutenzione, o cattivo utilizzo, con la precisazione che tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non tassativo, né esaustivo), specificando a quali interventi siano riconducibili e quali, tra i diversi soggetti coinvolti, li abbiano effettuati, anche tenendo conto di eventuali riparazioni o interventi successivi, e, ove possibile, precisando le percentuali di responsabilità o attribuibilità; • in caso di riscontro di vizi e/o malfunzionamenti, indichi gli interventi e/o gli accorgimenti necessari al ripristino delle opere a regola d'arte o all'eliminazione dei vizi, quantificandone i costi e, ove possibile, indicandone anche i prevedibili tempi di esecuzione e le conseguenti incidenze sul fermo tecnico degli impianti;
in caso di impossibilità di eliminazione o riparazione, quantifichi il minor valore delle opere viziate o difformi;
• verifichi, anche, se e come i vizi e malfunzionamenti riscontrati abbiano inciso sulla funzionalità degli impianti elettrici, in termini di fermo tecnico o di minore produzione, rispetto a quella prevista in contratto o comunque garantita o stimata, quantificando i periodi di fermo e la percentuale di riduzione della produzione;
• quantifichi – sulla base dei periodi di fermo tecnico già verificatisi ed accertati – i danni da mancata produzione, su base mensile, dalla data dell'inizio del ridotto/mancato funzionamento sino alla data di chiusura delle operazioni peritali;
• quantifichi, altresì – sulla base dei periodi di fermo tecnico futuri prevedibili per gli interventi di ripristino, manutenzione e/o riparazione come accertati nei precedenti quesiti – i danni da mancata produzione per tali periodi, su base mensile;
• determini, ove possibile in base a tutti gli accertamenti e le verifiche effettuate, la perdita di valore commerciale degli impianti per cui è causa;
tenti, prima del deposito della relazione finale, la conciliazione tra le parti”.;
12) svolte le operazioni peritali nel contradittorio delle parti, eseguiti diversi accessi e prove non distruttive, acquisita la documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'incarico, l'Ing. aveva provveduto al deposito della bozza di elaborato peritale. Ricevute dai consulenti di Per_2 parte le note critiche, nei termini stabiliti dal Tribunale il TU aveva provveduto al deposito della
Consulenza Tecnica d'Ufficio definitiva (all. 50 TU ATP Trib.RM) e dei relativi allegati (all. da
50-1 a 50-18).
Si costituiva in data 18.3.2025 la resistente la quale chiedendo il Controparte_1
Co rigetto delle domande di parte ricorrente esponeva che: 1) era interesse della chiamare in causa la propria subappaltatrice diretta per poter svolgere nei suoi confronti azione di manleva CP_2
o comunque risarcitoria per gli inadempimenti posti in essere nell'esecuzione del subappalto che avevano causato i danni richiesti da parte attrice;
2) il consulente Tecnico di Ufficio nominato aveva Co di fatto escluso una responsabilità diretta della nella causazione dei danni di cui Pt_1 chiedeva il ristoro;
3) la disciplina sull'appalto prevedeva un meccanismo di tutela per l'appaltatore che gli consentiva di agire in regresso nei confronti del subappaltatore qualora i vizi dell'opera erano imputabili all'esecuzione di quest'ultimo. Rassegnava , quindi, le seguenti conclusioni : “In via preliminare, autorizzare la convenuta a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), per la già fissata udienza del 29 maggio 2025 o per l'udienza che riterrà opportuno all'uopo fissare per la comparizione delle parti, la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Buja (UD), Via Europa n. 5, C.F. e P.IVA , al P.IVA_3 fine di poter spiegare azione di regresso nei suoi confronti;
2. In via principale e nel merito, contrariis reiectis, rigettare le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, nel caso ritenesse, per qualsivoglia ragione, di accogliere, anche parzialmente, le domande
[...] formulate dall'attrice nei confronti della convenuta;
3. Sempre nel merito, condannare il Terzo
Chiamato giudiziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 corrente in Buja (UD), Via Europa n. 5, C.F. e P.IVA a manlevare e tenere P.IVA_3 integralmente indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole, patrimoniale e Controparte_1 non patrimoniale, che dovesse derivare alla medesima dall'accoglimento delle domande attoree, ivi incluse le spese legali e di giudizio anche di istruzione preventiva, che quest'ultima fosse tenuta a rifondere alla nonché quelle sostenute dalla per la propria Parte_1 Controparte_1 difesa nel presente giudizio ed in quello di istruzione preventiva.”
Con decreto del 19.3.2025 il Giudice, non autorizzava la chiamata in causa di in quanto in CP_2 liquidazione giudiziale , come da allegazione di parte resistente, atteso che l'accertamento del credito di regresso nei confronti della società non più in bonis è soggetto alle regole delle concorso ( artt. 151
-201 CCII). Con istanza in data 21.3.2025 insisteva nella richiesta di chiamata Controparte_1 in causa del terzo prospettando la possibile definizione del contenzioso in sede ordinaria, posto che la procedura concorsuale, avrebbe prospettato per vie brevi come più opportuno coltivare l'azione di regresso, nei confronti dei subappaltatori, innanzi al giudice ordinario, stante l'esigenza di accertare le quote di responsabilità dei singoli subappaltatori. Il giudice autorizzava, dunque, la chiamata in causa risultando la stessa opportuna , alla luce di quanto prospettato nella citata istanza , per ragioni di economia processuale.
All'udienza di prima comparizione del 29.5.2025 parte resistente dava atto di aver depositato atto di chiamata in causa nei confronti della curatela e chiedeva rinvio per la decisione. Parte CP_2 ricorrente si associava alla richiesta di rinvio per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive. Il Giudice, preso atto, dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza Controparte_2 del 9.10.2025 assegnando termine sino al 1.10.2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 9.10.2025 il Giudice invitava le parti a concludere ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservando la decisione sulle conclusioni rassegnate.
2. Le domande di parte attrice sono in parte fondate. È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che con tre contratti di appalto sottoscritti nel marzo 2021 la ha affidato alla società i lavori per la Controparte_5 Controparte_1 realizzazione di tre centrali mini-idroelettriche presso i territori dei Comuni di MI, SE e
PI MA, nella provincia di Reggio Calabria (vd. doc 1-2-3 di parte ricorrente).
Emerge poi sempre per tabulas che la società appaltatrice qui convenuta, avvalendosi della facoltà - espressamente prevista dai contratti - di subappaltare a terze imprese le opere a lei commissionate dall'attrice, ha stipulato con la società tre contratti di subappalto (doc. 1a, 1b e 1c del CP_2 fascicolo di parte convenuta), la quale a sua volta ha commissionato la realizzazione e l'istallazione delle turbine (coclee) di tutte e tre le centrali alla (docc. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte Controparte_4 convenuta) e la loro progettazione ad una società ad essa collegata, la (docc. 5, 6 e Controparte_3
7 del fascicolo di parte convenuta). Risulta infine che la , a sua volta, ha CP_6 commissionato la realizzazione e l'istallazione delle turbine (coclee) di tutte e tre le centrali alla Pt_2
[... (doc. 8, 9 e 10 del fascicolo di parte convenuta).
La lamenta il grave inadempimento della società appaltatrice nella realizzazione Parte_1 di tutti i cinque impianti di generazione forniti per le tre centrali di MI, SE ed PI
MA in quanto ha riscontrato difetti che incidono o potranno incidere sulla produzione di energia delle centrali .( pag. 2 ricorso)
I difetti e malfunzionamenti delle opere devono ritenersi definitivamente accertati, in quanto comprovati dalla documentazione acquisita in atti e in particolar modo dalla TU svolta in corso di
ATP nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma RG 7801/2024 (vd. doc 50 di parte attrice). E infatti, dalla TU correttamente e puntualmente espletata dall'Ing. si evince che “Nel corso Persona_2 del sopralluogo del 25 giugno 2024 il TU ha condotto rilievi fotografici sulle tre centrali mini- idroelettriche e analisi sulle centrali mini-idroelettriche di SE e PI MA, nessuna delle tre funzionante. Nel corso del sopralluogo del 27 settembre 2024 il TU ha condotto prove non distruttive solo sulle coclee della Centrale di MI, depositate presso le Officine Meccaniche
ON (OMV). Dall'analisi della documentazione in atti e della documentazione acquisita, nonché dai risultati delle prove non distruttive condotte, il TU ha accertato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice. Come verificato dal TU nella documentazione in atti e dalle prove eseguite risulta che:
Centrale di MI • spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato sinistro di 11,3 e
11,4 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato destro di 11,3 e 11,4 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato sinistro di 8,2 e 8,3 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato destro compreso tra 7,8 e 8,6 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• La saldatura circonferenziale tra i due tronchi del tubo strutturale portante (in difformità dal progetto) presenta una cricca passante in circa il 30% della circonferenza;
• La prima passata della saldatura circonferenziale presenta gravi discontinuità quali mancanze di penetrazione per quasi l'intera circonferenza tranne alcuni punti isolati dove vi sono eccessi di saldatura isolati anch'essi di dimensioni non accettabili. La saldatura
circonferenziale non è stata sottoposta ad una corretta preparazione delle testate ed una buona saldatura;
• Coclea n° 1: è presente cricca passante in corrispondenza della saldatura circonferenziale e il giunto presenta, sulla superficie interna, estesa mancanza di penetrazione e disallineamento compreso tra 4,5 e 6 mm;
• Coclea 2: è presente una cricca circonferenziale passante che si estende, continuativamente per ca.
230°, in corrispondenza del giunto.
Centrale di SE
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato sinistro di 10 e 10,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea lato destro di 11 e 11,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato sinistro di 8,2 e 8,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea lato destro di 8,2 e 8,8 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• sui giunti circonferenziali delle due parti (in difformità dal progetto) costituenti i tubi strutturali portanti delle coclee sono presenti evidenti mancanze di penetrazione della saldatura, su più tratti.
Centrale di PI MA
• spessore misurato della lamiera del tubo strutturale portante della coclea di 11 e 11,5 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 12 mm;
• spessore misurato delle spire della coclea di 8,0 e 8,2 mm mentre sarebbe dovuto essere, da progetto, di 10 mm;
• sul giunto circonferenziale delle due parti (in difformità dal progetto) costituenti il tubo strutturale portante della coclea sono presenti evidenti mancanze di penetrazione della saldatura, su più tratti;
• supporto di valle risulta rotto, probabilmente a causa di un errato dimensionamento o realizzazione, ma non è stato possibile verificarlo vista la mancanza della documentazione tecnica di progetto di cui si dirà in seguito.
Le coclee della centrale di MI, sono state asportate dalla , tramite il supporto del CP_4
Part fornitore , e trasportate presso lo stabilimento delle OMV.”
E ancora “Il TU ritiene che le cause delle rotture lamentate, sia dei tubi strutturali portanti delle coclee della centrale di MI che delle spire delle centrali di SE e PI MA, siano da addebitare alla non rispondenza progettuale dei materiali acquistati (responsabilità della CP_4
Part
e, in subordine, a difetti di saldatura (responsabilità della ). Relativamente alla rottura
[...] del supporto di valle della centrale di PI MA, la causa non è certa in quanto non essendo presenti in atti documenti tecnici nè relazioni di calcolo per il dimensionamento del componente, non
è stato possibile verificare se vi sia stato un vizio di progettazione o di realizzazione dello stesso. Da quanto emerso dai controlli non distruttivi condotti (sia quelli commissionati da parte attrice, sia quelli commissionati da sia, infine, quelli richiesti dal TU), risultano evidenti difetti di CP_4 saldatura tra i due tronchi dei tubi strutturali portanti delle due coclee della centrale di MI, delle due coclee della centrale di SE e della coclea della centrale di PI MA. Tali difetti, Part imputabili alle lavorazioni condotte da , sono dovuti a mancanza di penetrazione in larghi tratti della saldatura circonferenziale con anche disallineamenti dei lembi di saldatura nonché eccessi di penetrazione in altri tratti con sgocciolamento alla radice. Tali difetti hanno indotto delle cricche nel materiale che hanno portato alla rottura delle due coclee di MI e porteranno a rottura, con elevata probabilità, anche le coclee delle centrali di SE e PI MA. I difetti di saldatura riscontrati non ci sarebbero stati se i tubi strutturali di tutte e cinque le coclee oggetto di causa, fossero stati acquistati in un unico tronco, come da progetto. Invece la ha acquistato CP_4 due tronchi diversi per ogni tubo strutturale portante, in difformità al progetto approvato dall'Ing
rappresentante legale della , e ne ha commissionato la saldatura alla CSP. Per_3 CP_4
Se pertanto fossero stati acquistati, dalla , cinque tubi strutturali portanti, delle cinque CP_4 coclee oggetto di causa, costituiti da un monoblocco,come progettato dalla (e CP_3 approvato, non è chiaro in base a quale accordo, dal Rappresentante Legale della CP_4 stessa), non si sarebbero dovute eseguire saldature sui giunti circonferenziali, poi rivelatesi difformi.
Anche la rottura e il distacco delle spire nonché l'apertura di cricche sulle spire verificate dal TU, sono da addebitare alla non rispondenza progettuale, cioè il sottodimesionamento degli spessori delle spire acquistate, ben al disotto degli spessori previsti dal progetto (in alcuni casi si arriva al
20% in difetto), dei materiali acquistati (responsabilità della ). Dall'accertamento della CP_4 documentazione tecnica il TU ha riscontrato una grave mancanza documentale, tra le altre, inerente la normativa di sicurezza. La macchina (insieme di coclea, moltiplicatore, generatore, Contr giunto e supporti) fornita dalla non è conforme alla Direttiva Macchine e pertanto le Contr dichiarazioni di conformità emesse dalla sono infondate. La difformità della macchina riguarda la semi-macchina coclea, oggetto della fornitura da parte della , che è sprovvista dei CP_4 certificati di incorporazione e della relativa documentazione, nonché della Verifica dei Requisiti
Essenziali di Sicurezza, del Manuale di uso e manutenzione e delle fondamentali Relazioni di Calcolo.
Il TU ha visionato il fascicolo tecnico (che è un documento obbligatorio per i fabbricanti di macchine e quasi-macchine) della , riscontrando gravi mancanze documentali inerenti CP_4 la sicurezza ma anche il dimensionamento stesso dei componenti. Non essendoci, nel fascicolo tecnico visionato e prodotto, la Verifica dei Requisiti Essenziali di Sicurezza della semi-macchina coclea, non esiste la possibilità di verificare l'effettivo livello di sicurezza della macchina, quindi ne consegue che per essa non è possibile rilasciare una dichiarazione di incorporazione (a cura di CP_4
e pertanto nemmeno la dichiarazione di conformità della macchina finale, come invece ha
[...]
Contr fatto erroneamente . I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte (…) Le turbine oggetto di appalto pertanto non potevano essere commercializzate nel mercato europeo ed in quello italiano. (…)Il vizio più grave è quello di natura “documentale”, rappresentato dall'assenza delle certificazioni, obbligatorie, inerenti le normative di sicurezza, che rende le turbine non Contr commercializzabili nel mercato europeo e in quello nazionale. ha emesso dei Certificati di Conformità alla Direttiva Macchine, delle macchine turbine, che non poteva emettere in quanto sprovvisti dei Certificati di Incorporazione (obbligatori) e della Verifica dei Requisiti Essenziali di
Sicurezza (obbligatoria), relativi alla semi-macchina coclea, di responsabilità . Di fatto CP_4 le coclee oggetto della fornitura della non potevano essere commercializzate dalla CP_4 CP_4
Contr Contr alla , in virtù della non conformità alle normative di sicurezza, e non avrebbe
[...] dovuto emettere i Certificati di Conformità delle turbine, di cui le coclee rappresentano un Co componente, né conseguentemente fornire le turbine alla . L'attribuzione delle percentuali di Contr responsabilità di tale vizio, da suddividere tra e , non rientra nelle competenze del CP_4
TU. I vizi di natura “tecnica” sono invece causati da una mancata rispondenza dei materiali acquistati dalla (risulta, dalla verifica dei certificati dei materiali, che gli stessi siano CP_4 stati acquistati precedentemente all'emissione dei progetti esecutivi), al progetto esecutivo realizzato da . Nello specifico, come già ampiamente trattato nella Relazione Preliminare, i tubi CP_3 costituenti le coclee dovevano essere costituiti da un unico monoblocco e non da due tronchi saldati tra loro. Anche gli spessori dei materiali acquistati, in particolare i tubi strutturali portanti e le spire, risultano difformi rispetto a quanto progettato. Proprio in corrispondenza della saldatura, non Part realizzata a regola d'arte dalla , dei due tronchi delle coclee della centrale di MI si sono verificate le prime rotture, seguite dalle rotture delle spire (spessori riscontrati dal TU inferiori del
20% rispetto quelle di progetto) sulle coclee delle centrali di SE e PI MA.
Pertanto, in base alle analisi condotte, alla verifica della documentazione in atti e di quella acquisita
e in base a considerazioni tecniche, il TU ritiene che le percentuali di attribuibilità delle cause che hanno generato i vizi “tecnici” siano le seguenti: 75% ; 15% CSP mancata verifica e CP_4
Contr difetti di saldatura;
10% mancata verifica.”
Pur preso atto delle conclusioni cui è pervenuto il TU nel proprio elaborato esaustivo e congruamente motivato , deve ricordarsi che il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, 07/01/2025, n. 240 ed in senso conforme Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza
n. 23903 del 11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 8202 del
11/08/1990) e quindi, l'appaltatore non può esimersi dalla responsabilità verso il committente solo perché l'opera è stata eseguita materialmente da altri, ossia dal subappaltatore. 3.Venendo quindi alla domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta dalla ricorrente, che quindi pur mancando un richiamo della norma deve ritersi proposta ex art.1453 c.c. ( ma del resto il ricorso è piuttosto ellittico nella parte in diritto ), giova ricordare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia, la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli artt. 1667 e 1668 c.c., poiché tali disposizioni speciali integrano - senza escluderla – l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che restano quindi applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla.
Ne deriva che, in caso di omesso completamento dell'opera - anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme - non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (in tal senso v. ex multis Cass. 5771/2025;Cass. 13821/2024; Cass.
9198/2018; Cass. 1186/2015).
Nel caso in esame dalla narrativa del ricorso emerge che le mini -centrali erano state completate e poste in funzione( vedi pagg.6 e 7 ricorso) e dunque non può trovare applicazione il rimedio della risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453c.c.. Completamento dell'opera che non implica l'accettazione o collaudo della stessa.
Ove anche la parte avesse inteso rifarsi alla disciplina propria dell'appalto al fine della domandata risoluzione , deve reputarsi non allegata la totale inidoneità dell'opera alla sua destinazione oggettiva richiesta dall'art.1668 co.2 c.c ai fini del rimedio risolutorio ( vedi Cass. 2022 n.21188) .
Ad ogni modo sussiste la responsabilità della appaltatrice per i difetti ex art.1668 co.1 c.c., norma alla stregua della quale va qualificata la pretesa risarcitoria della ricorrente.
Pertanto tenuto presente tale ordine di principi ed avuto, quindi ,riguardo alla ricostruzione storica dei malfunzionamenti come puntualmente riportata in ricorso , suffragata dalla produzione documentale e non oggetto di specifica contestazione, e preso atto dell'esito del complesso accertamento tecnico svoltosi nel contraddittorio della committente, della appaltatrice e subappaltatori , deve ritenersi sussistente la responsabilità della appaltatrice per i difetti delle opere relativamente ai tre contratti d'appalto di seguito indicati :1) contratto del 01.03.2021 relativo alla realizzazione “chiavi in mano” di una centrale mini-idroelettrica nel Comune di PI MA per il prezzo di euro 1.100.000,00 (doc.1); 2) contratto del 30.03.2021 relativo alla realizzazione “chiavi in mano” di una centrale mini-idroelettrica nel Comune di MI al prezzo di euro
2.250.000,00 (doc.2 ); contratto del 30.03.2021 concernente la realizzazione “chiavi in mano” di una centrale mini-idroelettrica nel Comune di SE per il prezzo di euro 1.850.000,00 (doc.3).
4. La domanda risarcitoria della ricorrente comprende, a titolo di danno emergente, i costi di sostituzione dei generatori quantificati in sede di ATP:
Centrale di MI costo complessivo di sostituzione impianto di generazione € 1.323.041
Centrale di SE costo complessivo di sostituzione impianto di generazione € 1.033.800
Centrale di PI costo complessivo di sostituzione impianto di generazione € 652.195
A titolo di danno emergente chiede, quindi , la condanna al pagamento del Parte_1 complessivo importo di € 3.009.036,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 3.671.024,00 pari ai costi per le eliminazione dei vizi.
A titolo di lucro cessante i danni da mancata produzione, dovuta ai vizi ed ai malfunzionamenti accertati, relative a tutte e tre le centrali è pari a € 344.051,00 più IVA per il 2023, e € 567.878,00 più
IVA per il 2024. Al 31 dicembre 2024 il danno subito da quale conseguenza della mancata Pt_1 produzione di energia è quindi pari ad € 911.929,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 1.112.553,00 per il 2023 ed il 2024 e per gennaio 2025 € 91.581,00 oltre IVA pari ad Euro 111.729,00.
Complessivamente quindi chiede l'importo di euro 4.895.306,00 comprensivo di Iva, a titolo di risarcimento del danno.
La domanda va integralmente accolta non contestandosi del resto nella presente causa da parte della resistente i risultati cui è pervenuto il TU nell'Atp in ordine alla quantificazione del danno.
Il TU per la quantificazione del danno emergente ha proceduto a condurre una analisi di mercato acquisendo preventivi relativamente sia ai macchinari sia alle opere necessarie per il ripristino delle centrali a regola d'arte, ed ha indicato il costo degli impianti e il costo del ripristino in complessivi
3.009.036 e quindi computando l'Iva si giunge all'importo complessivo di euro 3.671.024,00 .
Il TU ha poi quantificato i danni da mancata produzione: sulla base dell'analisi della documentazione in atti ha accertato i periodi di minore produzione delle centrali, causati dai vizi accertati ed ha quantificato la minor produzione e dunque il mancato guadagno ( si rinvia per una sintesi alle pagg.da 89 a 92 della TU NE ) . Per_2 Il TU ha quantificato i danni da mancata produzione, dovuta ai vizi ed ai malfunzionamenti accertati, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 per le centrali di MI e SE, e dal 1° aprile
2024 al 31 dicembre 2024 per la centrale di PI MA, che non ha lamentato fermi causati dai vizi accertati dal TU fino al 6 aprile 2024 come segue : € 344.051,00 più IVA per il 2023, e €
567.878,00 più IVA per il 2024.
Inoltre il TU sulla base dei periodi di fermo tecnico futuri prevedibili per gli interventi di ripristino ha quantificato la mancata producibilità in base alla documentazione tecnica prodotta e acquisita per le centrali di MI e SE mentre per la centrale di PI MA, che non ha avuto mancata produzione nel corso del 2023 a causa di malfunzionamenti degli impianti, si è ottenuta una produzione standard dell'impianto mediando la produzione reale del 2023 con la stima di producibilità. Sulla base di tale tabella può essere quindi liquidato il danno per il mese di gennaio
2025 (€ 91.581,00 oltre IVA).
Sulla base, dunque, di tali accertamenti peritali l'importo complessivo da liquidare a titolo di danno da lucro cessante è pari a 1.224.282 comprensivo di IVA.
La domanda va dunque integralmente accolta e condannata la al pagamento a Controparte_1
di risarcimento del danno dell'importo di euro 4.895.306,00 comprensivo di iva. Pt_3
Trattandosi di credito di valore sullo stesso va riconosciuta la rivalutazione dalla data della liquidazione effettuata dal TU (data deposito TU 9.2.2025) ad oggi e quindi il capitale rivalutato
è pari ad euro 4.919.782,53 (capitale rivalutato). Sulla somma suddetta sono dovuti interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dal deposito del ricorso ex art.281 undecies c.p.c. al saldo.
4. Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
in liquidazione giudiziale se ne deve dichiarare l'inammissibilità, Controparte_2 dovendo il credito essere accertato in sede concorsuale nelle forme previste dall'artt. 200 e ss. CCII.
Le spese di lite della attrice seguono la soccombenza assolutamente prevalente della convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi per le cause di valore compreso tra euro 4.000.001 ed euro 8.000.000 , tenuto conto che il valore della causa è prossimo al minimo di fascia .
Nulla sulle spese della rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
- 1) rigetta la domanda di risoluzione dei contratti di appalto stipulati in data 1.3.2021 e in data
30.3.2021 tra e la Parte_1 Controparte_1
- 2) accerta la responsabilità della appaltatrice ex art.1668 c.c. per i Controparte_1 difetti delle opere appaltate con i contratti di cui al capo che precede e per l'effetto condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
4.919.782,53 oltre interessi legali ex art.1284 co.4 c.c. dal deposito del ricorso ex art.281 undecies c.p.c. al saldo;
- 3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi euro
32.070,00 per compensi professionali, ed euro 1686,00 per spese oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 4) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti della n liquidazione giudiziale;
nulla sulle spese. CP_2
Roma, 22.10.2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Raffaella Tronci