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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5931/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2049, 2051 e 2052 c.c. e vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall' avv.to , elett.te domiciliati come in atti;
Parte_1
- ATTORI -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv.to Antonio Losco, elett.te domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giu- dizio, la , in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla con- CP_1
dannare al risarcimento dei danni da allagamento subiti ai piani sotto strada degli immobili di loro proprietà (composti da cantina, deposito e garage), ubicati in Ca- stel San Giorgio (Sa) alla Via Luigi Guerrasio n. 126. Gli attori precisavano che, in data 13 settembre 2012 alle ore 8.40 circa, l'immobile di loro proprietà veniva allagato a seguito degli eventi alluvionali che colpirono le zone del territorio co- munale di via Guerrasio, Via Alveo Noce del Principe e Via Cavaliere D'Auria.
Tali allagamenti danneggiavano le mura del locale sotto strada e tutti i beni mobi- li in esso depositati, quali masserizie, suppellettili e generi alimentari vari anda- vano completamente persi. Gli attori evidenziavano la causa dell'evento era im- putabile sia al San Giorgio sia a per una incapaci- Controparte_2 CP_1
tà del sistema idrico/fognario comunale. Assumevano quindi che l'evento meteo- rologico non poteva essere considerato eccezionale ma conseguente ad un con- corso di cause derivante dalla cattiva manutenzione della rete idrico fognaria uni- ta ad una riduzione dell'officiosità dei canali e delle caditoie presenti lungo le strade comunali via Guerrasio, Via Alveo Noce del Principe e Via Cavaliere
D'Auria. Evidenziavano altresì che, non si ravvisava alcuna responsabilità del per aver l'Ente Comunale, Controparte_3
in epoca remota, provveduto alla copertura di un canale del predetto consorzio.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., la CP_1
quale invocava la reiezione della domanda attorea, deducendo, in particolare, di non essere tenuta alla manutenzione delle caditoie e del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che sarebbero di competenza esclusiva del Controparte_4
e del . Eccepiva inoltre che l'evento meteorico
[...] Controparte_3
2 del 13 settembre 2012 costituiva caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso cau- sale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti depositavano le relative memorie.
La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e con CTU tecnica mediante la nomina dell'NE , veniva rinviata per la precisazione del- Persona_1
le conclusioni.
Successivamente le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratte- neva la causa in decisione.
Tanto atteso, occorre scrutinare l'avanzata domanda risarcitoria. La stessa va ri- gettata per i motivi qui di seguito specificati.
Preliminarmente occorre evidenziare che, l'azione proposta, relativa ad un danno avvenuto per omessa manutenzione dell'impianto fognario pubblico, va ricondot- ta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. e va perciò rilevato come, secon- do il condivisibile indirizzo esegetico della Corte di legittimità, la citata norma postuli semplicemente, sotto il profilo dell'obiettività materiale, l'accertamento del nesso eziologico tra la res posta nell'effettivo potere fisico di un soggetto e la de- rivazione del danno a terzi, talché, riscontrata l'efficienza causale nel determinare l'evento lesivo, sussiste la responsabilità del custode con la possibilità della sola prova contraria del caso fortuito (da ultimo, con diffusa motivazione, Cass., 15 gennaio 2003 n.472; Cass., 20 luglio 2002 n. 10641).
Orbene, nel caso di specie, è emerso con chiarezza, anche grazie alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che il sistema fognario gestito da risulta- CP_1
va perfettamente funzionante e dimensionato per assorbire le acque meteoriche cadute in occasione dell'evento del 13 settembre 2012 e che le condotte fognarie ono destinate esclusivamente allo smaltimento delle acque reflue urbane, CP_1
mentre le caditoie e le griglie stradali, deputate alla raccolta delle acque piovane, sono infrastrutture gestite e manutenute dal . Controparte_4
3 Inoltre, in occasione del sopralluogo effettuato dal CTU, è stato verificato che le caditoie presenti su via Alveo Noce del Principe erano quasi totalmente occluse da detriti, fogliame e fanghiglia, così come il sistema parallelo consortile, le cui condotte erano anch'esse bloccate e che l'evento meteorico del 13 settembre
2012, sebbene non classificabile tecnicamente come "eccezionale" ai sensi della scala pluviometrica, ha assunto connotati straordinari per intensità e conseguenze, anche in considerazione del fatto che le colline circostanti erano state interessate da un vasto incendio estivo, che ne aveva compromesso la capacità drenante, fa- vorendo una colata di fango che ha sovraccaricato il sistema di raccolta acque.
Il CTU nella consulenza depositata precisava che: “…non è possibile individuare in l'unica responsabile dei danni subiti dai sigg. cadi- CP_1 Per_2
toie per la raccolta delle acque meteoriche erano quasi del tutto occluse da detri- ti, fogliame e terriccio su tutta la via Alveo Noce del Principe e, quindi, non svol- gevano la propria funzione…”. Inoltre, il CTU accertava che: “…la fognatura
[...] ha la capacità di smaltire nell'unità di tempo circa 30.000 li- CP_1
tri/min, quantità superiore a quella caduta durante l'evento del settembre 2012
(14.400 l/min)”.
Infine, il CTU concludeva evidenziando che: “…se la strada si è allagata è a causa della perfetta impermeabilizzazione della stessa, del probabile malfunzio- namento (o mancato funzionamento) del sistema consortile e delle caditoie stra- dali la cui manutenzione è di competenza del Comune di Castel San Giorgio…la colata di fango proveniente dalle limitrofe colline [...] ha mandato in grave crisi tutto il sistema di raccolta e ricezione acque meteoriche”.
Tale quadro esclude la sussistenza di una responsabilità in capo alla convenuta. In primo luogo, difetta l'elemento della custodia, poiché la parte attrice non ha forni- to prova che fosse responsabile della manutenzione delle caditoie CP_1
stradali o del sistema consortile. Al contrario, il regolamento del Servizio Idrico
4 Integrato, prodotto in atti, conferma che la gestione delle acque meteoriche è estranea alle competenze del gestore del servizio idrico.
In secondo luogo, anche ove si volesse ipotizzare un coinvolgimento del sistema fognario ella dinamica dei fatti, la straordinarietà dell'evento e l'accertata CP_1
inefficienza dei sottosistemi comunali e consortili costituiscono caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, come stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
4588/2022; n. 39251/2021).
Per quanto concerne la quantificazione del danno, pur avendo il CTU confermato, sulla base della documentazione agli atti, la congruità del danno quantificato in €
90.000,00, tale elemento diventa irrilevante alla luce del rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti della responsabilità. Si osserva peraltro che la relazione peritale ha omesso una dettagliata ricostruzione contabile dei danni, li- mitandosi ad avallare valutazioni pregresse in assenza di un computo metrico estimativo autonomo.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle osservazioni tecniche del CTU, si evi- denzia che le cause dell'allagamento del 13 settembre 2012 non risultano ricondu- cibili alla rete fognaria gestita da bensì a una combinazione di fatto- CP_1
ri, tra cui il malfunzionamento delle caditoie stradali, di competenza del
[...]
, e l'occlusione delle condotte consortili, gestite dal Controparte_4 [...]
. Controparte_5
Il CTU ha accertato, infatti, che le caditoie comunali erano pressoché inutilizzabi- li al momento dell'evento, essendo ostruite da detriti e fanghiglia, e che le cana- lizzazioni consortili non erano in grado di ricevere le acque meteoriche a causa del blocco delle chiuse e dell'accumulo di terreno. Tali elementi, unitamente alla particolare intensità delle precipitazioni e al degrado della vegetazione delle col-
5 line retrostanti, hanno determinato una situazione di crisi del sistema di smalti- mento che non può essere imputata alla condotta della convenuta.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che eventuali profili di responsabilità possano essere ravvisati, semmai, in capo agli enti pubblici preposti alla gestione delle infrastrutture urbane e dei canali di scolo, e non già alla società
[...]
la cui posizione, nel caso di specie, risulta estranea alla dinamica causale CP_1
dell'evento dannoso.
In definitiva, non risultando provata la titolarità della custodia in capo a
[...]
né il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, e risultando ac- CP_1
certato il carattere straordinario dell'evento e la responsabilità dei sottosistemi comunali e consortili, la domanda deve essere rigettata.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in complessivi € 4.380,35, oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5931/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2049, 2051 e 2052 c.c. e vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall' avv.to , elett.te domiciliati come in atti;
Parte_1
- ATTORI -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv.to Antonio Losco, elett.te domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giu- dizio, la , in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla con- CP_1
dannare al risarcimento dei danni da allagamento subiti ai piani sotto strada degli immobili di loro proprietà (composti da cantina, deposito e garage), ubicati in Ca- stel San Giorgio (Sa) alla Via Luigi Guerrasio n. 126. Gli attori precisavano che, in data 13 settembre 2012 alle ore 8.40 circa, l'immobile di loro proprietà veniva allagato a seguito degli eventi alluvionali che colpirono le zone del territorio co- munale di via Guerrasio, Via Alveo Noce del Principe e Via Cavaliere D'Auria.
Tali allagamenti danneggiavano le mura del locale sotto strada e tutti i beni mobi- li in esso depositati, quali masserizie, suppellettili e generi alimentari vari anda- vano completamente persi. Gli attori evidenziavano la causa dell'evento era im- putabile sia al San Giorgio sia a per una incapaci- Controparte_2 CP_1
tà del sistema idrico/fognario comunale. Assumevano quindi che l'evento meteo- rologico non poteva essere considerato eccezionale ma conseguente ad un con- corso di cause derivante dalla cattiva manutenzione della rete idrico fognaria uni- ta ad una riduzione dell'officiosità dei canali e delle caditoie presenti lungo le strade comunali via Guerrasio, Via Alveo Noce del Principe e Via Cavaliere
D'Auria. Evidenziavano altresì che, non si ravvisava alcuna responsabilità del per aver l'Ente Comunale, Controparte_3
in epoca remota, provveduto alla copertura di un canale del predetto consorzio.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., la CP_1
quale invocava la reiezione della domanda attorea, deducendo, in particolare, di non essere tenuta alla manutenzione delle caditoie e del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che sarebbero di competenza esclusiva del Controparte_4
e del . Eccepiva inoltre che l'evento meteorico
[...] Controparte_3
2 del 13 settembre 2012 costituiva caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso cau- sale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti depositavano le relative memorie.
La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e con CTU tecnica mediante la nomina dell'NE , veniva rinviata per la precisazione del- Persona_1
le conclusioni.
Successivamente le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratte- neva la causa in decisione.
Tanto atteso, occorre scrutinare l'avanzata domanda risarcitoria. La stessa va ri- gettata per i motivi qui di seguito specificati.
Preliminarmente occorre evidenziare che, l'azione proposta, relativa ad un danno avvenuto per omessa manutenzione dell'impianto fognario pubblico, va ricondot- ta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. e va perciò rilevato come, secon- do il condivisibile indirizzo esegetico della Corte di legittimità, la citata norma postuli semplicemente, sotto il profilo dell'obiettività materiale, l'accertamento del nesso eziologico tra la res posta nell'effettivo potere fisico di un soggetto e la de- rivazione del danno a terzi, talché, riscontrata l'efficienza causale nel determinare l'evento lesivo, sussiste la responsabilità del custode con la possibilità della sola prova contraria del caso fortuito (da ultimo, con diffusa motivazione, Cass., 15 gennaio 2003 n.472; Cass., 20 luglio 2002 n. 10641).
Orbene, nel caso di specie, è emerso con chiarezza, anche grazie alla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che il sistema fognario gestito da risulta- CP_1
va perfettamente funzionante e dimensionato per assorbire le acque meteoriche cadute in occasione dell'evento del 13 settembre 2012 e che le condotte fognarie ono destinate esclusivamente allo smaltimento delle acque reflue urbane, CP_1
mentre le caditoie e le griglie stradali, deputate alla raccolta delle acque piovane, sono infrastrutture gestite e manutenute dal . Controparte_4
3 Inoltre, in occasione del sopralluogo effettuato dal CTU, è stato verificato che le caditoie presenti su via Alveo Noce del Principe erano quasi totalmente occluse da detriti, fogliame e fanghiglia, così come il sistema parallelo consortile, le cui condotte erano anch'esse bloccate e che l'evento meteorico del 13 settembre
2012, sebbene non classificabile tecnicamente come "eccezionale" ai sensi della scala pluviometrica, ha assunto connotati straordinari per intensità e conseguenze, anche in considerazione del fatto che le colline circostanti erano state interessate da un vasto incendio estivo, che ne aveva compromesso la capacità drenante, fa- vorendo una colata di fango che ha sovraccaricato il sistema di raccolta acque.
Il CTU nella consulenza depositata precisava che: “…non è possibile individuare in l'unica responsabile dei danni subiti dai sigg. cadi- CP_1 Per_2
toie per la raccolta delle acque meteoriche erano quasi del tutto occluse da detri- ti, fogliame e terriccio su tutta la via Alveo Noce del Principe e, quindi, non svol- gevano la propria funzione…”. Inoltre, il CTU accertava che: “…la fognatura
[...] ha la capacità di smaltire nell'unità di tempo circa 30.000 li- CP_1
tri/min, quantità superiore a quella caduta durante l'evento del settembre 2012
(14.400 l/min)”.
Infine, il CTU concludeva evidenziando che: “…se la strada si è allagata è a causa della perfetta impermeabilizzazione della stessa, del probabile malfunzio- namento (o mancato funzionamento) del sistema consortile e delle caditoie stra- dali la cui manutenzione è di competenza del Comune di Castel San Giorgio…la colata di fango proveniente dalle limitrofe colline [...] ha mandato in grave crisi tutto il sistema di raccolta e ricezione acque meteoriche”.
Tale quadro esclude la sussistenza di una responsabilità in capo alla convenuta. In primo luogo, difetta l'elemento della custodia, poiché la parte attrice non ha forni- to prova che fosse responsabile della manutenzione delle caditoie CP_1
stradali o del sistema consortile. Al contrario, il regolamento del Servizio Idrico
4 Integrato, prodotto in atti, conferma che la gestione delle acque meteoriche è estranea alle competenze del gestore del servizio idrico.
In secondo luogo, anche ove si volesse ipotizzare un coinvolgimento del sistema fognario ella dinamica dei fatti, la straordinarietà dell'evento e l'accertata CP_1
inefficienza dei sottosistemi comunali e consortili costituiscono caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, come stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
4588/2022; n. 39251/2021).
Per quanto concerne la quantificazione del danno, pur avendo il CTU confermato, sulla base della documentazione agli atti, la congruità del danno quantificato in €
90.000,00, tale elemento diventa irrilevante alla luce del rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti della responsabilità. Si osserva peraltro che la relazione peritale ha omesso una dettagliata ricostruzione contabile dei danni, li- mitandosi ad avallare valutazioni pregresse in assenza di un computo metrico estimativo autonomo.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle osservazioni tecniche del CTU, si evi- denzia che le cause dell'allagamento del 13 settembre 2012 non risultano ricondu- cibili alla rete fognaria gestita da bensì a una combinazione di fatto- CP_1
ri, tra cui il malfunzionamento delle caditoie stradali, di competenza del
[...]
, e l'occlusione delle condotte consortili, gestite dal Controparte_4 [...]
. Controparte_5
Il CTU ha accertato, infatti, che le caditoie comunali erano pressoché inutilizzabi- li al momento dell'evento, essendo ostruite da detriti e fanghiglia, e che le cana- lizzazioni consortili non erano in grado di ricevere le acque meteoriche a causa del blocco delle chiuse e dell'accumulo di terreno. Tali elementi, unitamente alla particolare intensità delle precipitazioni e al degrado della vegetazione delle col-
5 line retrostanti, hanno determinato una situazione di crisi del sistema di smalti- mento che non può essere imputata alla condotta della convenuta.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che eventuali profili di responsabilità possano essere ravvisati, semmai, in capo agli enti pubblici preposti alla gestione delle infrastrutture urbane e dei canali di scolo, e non già alla società
[...]
la cui posizione, nel caso di specie, risulta estranea alla dinamica causale CP_1
dell'evento dannoso.
In definitiva, non risultando provata la titolarità della custodia in capo a
[...]
né il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, e risultando ac- CP_1
certato il carattere straordinario dell'evento e la responsabilità dei sottosistemi comunali e consortili, la domanda deve essere rigettata.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in complessivi € 4.380,35, oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 13/05/2025
Il Giudice
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