Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5716
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità del D.M. 15.03.2005 per eccesso di delega

    Il giudice richiama la giurisprudenza che ha confermato la legittimità dei decreti emessi ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, e ritiene che la più lata concezione dello spettacolo debba essere tenuta presente per valutare la legittimità di tali decreti.

  • Accolto
    I modelli non svolgono attività di "spettacolo"

    Il giudice, dopo aver analizzato le testimonianze, ritiene che solo le sfilate, le campagne ADV e le presentazioni possano ricondursi al concetto di spettacolo. Per le altre attività (fitting, showroom, lookbook, e-commerce, shooting), l'assenza di un pubblico indeterminato e la finalità interna escludono la natura di spettacolo. Tuttavia, la mancanza di una corretta ricostruzione della base imponibile riferibile alle sole attività di spettacolo (sfilate, campagne ADV, presentazioni) rende impossibile confermare la pretesa contributiva.

  • Rigettato
    La società non è l'impresa presso cui i modelli prestano opera

    Il giudice richiama la giurisprudenza della Cassazione e della Corte d'Appello di Milano che individuano l'agenzia come datore di lavoro responsabile del pagamento dei contributi quando acquisisce l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista e provvede direttamente a corrispondergli il compenso, anche se le prestazioni sono cedute a terzi. Nel caso specifico, sussistono gli elementi per individuare l'agenzia come soggetto obbligato al versamento dei contributi.

  • Rigettato
    Mancanza dei requisiti di stabilità e professionalità, periodo di prestazione inferiore, posizione previdenziale alla Gestione Separata, lavoratori UE con Mod. A1

    Il giudice ritiene queste questioni infondate o irrilevanti sulla base della giurisprudenza richiamata, in particolare riguardo alla natura dello spettacolo e all'obbligo contributivo anche per attività saltuarie o discontinue, e alla normativa sui lavoratori UE. Tuttavia, la pretesa contributiva viene respinta per l'impossibilità di ricostruire la base imponibile.

  • Rigettato
    Annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione per illegittimità, inefficacia o nullità

    Il giudice accoglie parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione amministrativa a 800 € in riferimento alle posizioni dei quattro lavoratori escussi (Testimone_1, Persona_3, Testimone_3, Parte_9) per i quali è provato che hanno svolto attività riconducibili allo spettacolo. Per il resto, il ricorso viene respinto, ritenendo che l'erroneo riferimento normativo nell'ordinanza non integri una violazione del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5716
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 5716
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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