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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14051/24 +3164/25 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA AN MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelle cause iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con autonomi ricorsi poi riuniti da Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott.ssa , Parte_2 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Teresa Noro con studio in Milano, via Perugino n. 9 del Foro di Milano, presso la quale elegge domicilio giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
Rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1
Contro
in persona del Direttore p.t., con sede in Controparte_2
Milano via M.Macchi n. 11, rappresentato e difeso dal Dott. Michele Papapietro, dalla Dott.ssa Giuliana Montinaro e dalla Dott.ssa Paola Degl'innocenti, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata t Email_1
convenuti OGGETTO: previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso depositato il 5 dicembre 2024, la società si è rivolta Parte_1 all'intestato Tribunale e, citando in giudizio l' ha chiesto accogliersi le conclusioni CP_1 di seguito riportate:
“ IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni esposte sub § I e sub § II della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del D.M. 15.03.2005 per eccesso di delega e, per l'effetto, disapplicarlo dichiarando non dovute le somme da esso portate;
o, in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte Costituzionale dell'art. 3 del D.LGS.C.P.S. n. 708/1947 per contrasto con l'art. 76 Cost. con conseguente sospensione necessaria del presente procedimento.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA': previa ogni opportuna declaratoria e disapplicazione del D.M. 15.03.2005, nonché previa declaratoria di non applicabilità ratione temporis dell'art. 66 co. 17 D.L. 73/2021, accertare e dichiarare la totale illegittimità, inefficacia o invalidità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 (e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora , Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della Società, in data 27 dicembre 2023), poiché per le ragioni esposte sub § V della parte in diritto del presente atto, i modelli rappresentanti da non svolgono attività di “spettacolo” o propedeutica alla preparazione Parte_1 di uno spettacolo sicché gli stessi non sono “lavoratori dello spettacolo” ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.LGS.C.P.S. n. 708/1947.
NEL MERITO, IN SUBORDINE, accertare e dichiarare la totale illegittimità, inefficacia o invalidità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 (e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora , Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della Società, in data 27 dicembre 2023) poiché, per le ragioni esposte sub § VII della parte in diritto del presente atto, on è l'impresa Parte_1 presso la quale i modelli prestano la loro opera ai sensi dell'art. 4 D.LGS.C.P.S. n. 708/1947.
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previo ogni opportuno accertamento in ordine alle circostanze concrete di svolgimento delle prestazioni fornite dai modelli ai clienti di nonché in ordine alle Parte_1 argomentazioni esposte (i) sub § VI della parte in diritto del presente atto i modelli ivi indicati sono privi dei requisiti della “stabilità” e della “professionalità” richiesti dall'art. 3 D.Lgs. n. 708/1947, (ii) sub § VIII della parte in diritto del presente atto i modelli ivi indicati avevano prestato la loro opera per un periodo largamente inferiore a quello minimo richiesto dall'art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 182/1997 per il sorgere delle prestazioni previdenziali, (iii) sub § IX della parte in diritto del presente atto i modelli ivi indicati erano titolari di posizione previdenziale alla Gestione Separata e i CP_1 relativi versamenti contributivi non sono stati compensati (iv) sub § X della parte in diritto del presente atto i modelli lavoratori UE ivi nominativamente indicati erano possesso di mod. A1 o erano lavoratori stranieri non tenuti al versamento dei contributi all CP_1
dichiarare l'illegittimità, inefficacia o invalidità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 (e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora , Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della Società, in data 27 dicembre 2023).
Per l'effetto, previa ammissione della richiesta consulenza tecnica contabile, dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore, non Parte_1
è tenuta al pagamento degli importi richiesti dall' gestione ex Enpals con CP_1
l'Avviso di Addebito impugnato ed è, semmai, tenuta al pagamento del minor importo che risulterà eventualmente dovuto”
Deduceva parte ricorrente:
-di essere un'agenzia di moda operante in Milano dal 2016 come agente per modelli e indossatori di sesso maschile;
-di intrattenere con tali figure solo un ruolo di mediatore, come da contratti di mandato in atti, in forza dei quali promuove l'immagine dei modelli, ricerca per loro rapporti commerciali aventi per oggetto la realizzazione di servizi fotografici, sfilate, campagne, senza, tuttavia, mai provvedere alla loro organizzazione;
-di versare ai modelli ed agli indossatori il compenso pattuito, solo dopo aver ricevuto quanto concordato dai propri clienti (Case di moda) ed aver trattenuto la commissione e le spese;
-che in data 4 marzo 2023, gli ispettori avevano iniziato e poi condotto un'indagine CP_1 ispettiva i cui risultati erano stati riportati nel verbale n. 2023002543 del 1 dicembre 2023 con il quale avevano chiesto alla società il pagamento dell'importo di € 1030578,23 oltre alle sanzioni per evasione per il periodo 1 gennaio 2018-31 marzo 2023;
-che, con altro verbale n. e 2023002546-01, era stata contestata la violazione degli art 9, comma 2 e 2 DL 708/47 e art 19, comma 3, DL 276/03 ed applicata la sanzione amministrativa di € 55.3000;
-che il 20 ottobre 2024 l' ha notificato avviso di addebito n. CP_1
36820240008688813000 con cui ha chiesto il pagamento della somma di € 1.080.551,88 per evasione contributiva.
Si è costituito l' contestando le difese avversarie e rivendicando la piena CP_1 legittimità dell'operato svolto dagli CP_3
Con un secondo ricorso del 14 marzo 2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 129/24 notificata sia alla società che alla legale rappresentante, con la quale è stata applicata la sanzione amministrativa di
€ 110619,00 chiedendo, nei confronti dell , l'accoglimento delle Controparte_4 seguenti conclusioni:
“nel merito, accogliere l'opposizione promossa da e della signora Parte_1 [...]
personalmente; conseguentemente, dichiarare nulla, illegittima, priva di Pt_2 efficacia o come meglio e comunque annullare o revocare l'Ordinanza Ingiunzione n. 129/24/i qui opposta, per i motivi tutti esposti nel presente Ricorso, dichiarando non dovute le somme tutte da essa portate e contestate con il presente Ricorso;
3. sempre nel merito, in via subordinata e con espressa riserva di gravame, verificata l'erroneità del conteggio effettuato dall' , annullare parzialmente CP_2
l'Ordinanza Ingiunzione opposta riducendo l'entità della sanzione amministrativa da essa portata nella misura che si riterrà di giustizia, valutati i motivi tutti di cui al § 4 Ricorso”
Si è costituito l' reclamando la piena legittimità della sanzione Controparte_4 irrogata.
Disposta la riunione, escussi i testi ammessi, all'udienza del 19 dicembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare le ragioni dell'accertamento e le conclusioni alle quali gli ispettori sono pervenuti appare opportuno ripercorrere, in sintesi, i principi che regolano la materia dell'obbligo contributivo per i lavoratori dello spettacolo. L' elenco dei soggetti da iscrivere obbligatoriamente al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo contenuto nell'art. 3 d.lgs. CPdS n. 708/1947 nella sua formulazione originaria è stato oggetto di revisione e ampliamento nel tempo con emanazione di Decreti del Presidente della Repubblica (si richiamano i DPR 17.11.1971, DPR n. 1420 del 1971, DPR 29.04.80, DPR 796/81, DPR 90/83, DPR 207/87, DPR 203/87 e DPR 203/93). In forza poi della delega conferita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 comma 22 e 23, lettera a), è stato emanato il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, concernente il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il quale, all'art. 2, ha rimesso ad un successivo decreto del Ministro del lavoro di individuare tre gruppi di lavoratori dello spettacolo: lettera a) quelli che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli;
lettera b) quelli che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); lettera c) coloro che prestino attività a tempo indeterminato. E' poi seguita la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell'Enpals che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport", di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Enpals. La categoria degli indossatori è stata inizialmente introdotta con il DPR 203/87 con decorrenza dal 1.06.87. La categoria dei fotomodelli è stata introdotta successivamente, con decorrenza dal 22.04.05, con l'emanazione del DM 15.03.05, che ha anche confermato l'obbligo di iscrizione degli indossatori già prevista dal citato DPR 203/87, ricomprendendoli nel gruppo A), come «lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo». La Corte di Cassazione, nella sentenza 15.10.2014 n. 21829, ha chiarito che «in termini generali, in tema di assicurazione ENPALS, i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 di tale normativa. La qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice dei merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3 comma secondo, D.Lgs n. 708/47».
Qualora si segua la teoria c.d. nominalistica, l'obbligo di iscrizione degli indossatori e fotomodelli discende automaticamente dall'inclusione nella categoria professionale contemplata, a prescindere da ogni valutazione di carattere individuale e riferita al caso concreto in relazione alla natura o meno intrinsecamente “spettacolare” dell'attività svolta. In modo conforme, si è pronunciata, precedente sentenza di questo ufficio (Tribunale Milano, dott.ssa Ghinoy n. 1106/21):
”Non può ritenersi, contrariamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che la normativa secondaria abbia esteso in modo eccedentario la delega contenuta nell'art. 43, comma 2, L. 27.12.02 ricomprendendo figure che non operano nel campo dello spettacolo. Il termine «spettacolo» infatti ormai da tempo non si traduce più solo nella nozione tradizionale di rappresentazioni di opere teatrali, liriche, cinematografiche, d'arte varia, che si svolge davanti a un pubblico di spettatori appositamente convenuto;
la nostra società registra un crescente fenomeno di spettacolarizzazione di ulteriori attività che assumono un carattere di esibizione artistica e sono destinate, nell'immediato o successivamente, alla diffusione. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 1089/06 che ha riconosciuto la natura artistica e di spettacolo anche ai supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali, i quali, peraltro, sono realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità specificamente previste nell'elenco di cui al DLgs 708/47, tra cui devono annoverarsi i fotomodelli e gli indossatori. Con la sentenza n. 12548/03, la Suprema Corte ha riconosciuto l'obbligo contributivo in relazione all'attività di alcuni lavoratori che avevano collaborato alla produzione di filmati pubblicitari o alla realizzazione di conventions promozionali statuendo che per spettacolo deve intendersi una qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo) o cinematografico o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o per essere comunque appresa da un pubblico più vasto tramite gli strumenti della registrazione creati dalla tecnica. Ancora di recente, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16253/18 ha ravvisato la “tendenza ravvisata da più parti alla c.d. spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo” ed ha affermato che «l' evoluzione normativa del concetto di spettacolo è stata quella di estendere sempre di più l'assicurazione Enpals
- di concerto peraltro con la tendenza ravvisata da più parti alla c.d. spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo che è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia, ossia del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, perché - mentre ai sensi di detta disposizione la delega alla estensione della tutela Enpals ad altre categorie professionali era limitata "ai lavoratori dello spettacolo" - attualmente, ai sensi della citata disposizione della L. n. 289 del 2002, la estensione avviene al di fuori di quello stretto limite, stante la formula più ampia che contempla le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport". Invero, il legislatore fu consapevole, già con la prima disposizione regolatrice, ossia con il d.l.C.P.S. n 708 del 1947, che il concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (art. 3) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione. In applicazione di detta norma, l'obbligo assicurativo presso l'Enpals venne progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto (…)» (conf. Cass. n. 11376 del 12.6.2020).
Tanto premesso, l'attività degli indossatori e dei fotomodelli ha assunto in generale il carattere della spettacolarità, e l'ha rivestito in concreto anche nel caso che ci occupa. Non può negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di una idea creativa (una particolare combinazione di linee, colori, proporzioni, di immagini, di suoni conferisce il carattere di novità ad un bene) e il loro essere destinati ad un pubblico dal vivo oppure, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale determina l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo. E ciò non solo ed evidentemente per le attività tipiche dei modelli e dei fotomodelli ma anche per quelle residuali attività evidentemente connesse e collegate che parte ricorrente ritiene di escludere. L'eventuale finalità commerciale, infatti, non può essere disgiunta dalla nozione di spettacolo né esclude il carattere artistico della creazione o dell'opera. Non esiste nessuna incompatibilità tra la finalità commerciale del prodotto frutto della creatività del suo autore e la nozione di spettacolo ai fini dell'iscrizione al Fondo Lavoratori dello Spettacolo per coloro che vi abbiano partecipato, in quanto rientranti in una delle categorie del DLGS CPS 708/47 e DM 15.03.05. E' ormai pacificamente condiviso che le immagini pubblicitarie e i brevi filmati di tipo pubblicitario siano riconducibili al settore dello spettacolo. Anche il prodotto fotografico ha infatti un'estesa potenzialità spettacolare, costituisce cioè una espressione artistica indirizzata ad un pubblico indeterminato, che può essere concreto e/o virtuale, potendo le immagini essere utilizzate e diffuse per affissioni pubblicitarie anche outdoor, locandine, manifesti, brochure, cartelli, vetrina, espositori permanenti/stagionali, banner, totem ed anche tramite piattaforma e mezzo trasmissivo quali social network, social media, web tv, youtube. Persino le attività di showroom e fitting hanno assunto un connotato di spettacolarità ormai paragonabile alla rappresentazione scenica. 11. La brevità e la discontinuità delle prestazioni rese nel settore dello spettacolo non escludono l'obbligo di versamento dei contributi. A conferma di tale principio milita la circostanza che il legislatore ha previsto che il versamento della contribuzione sia effettuato a giornata (e non su base settimanale come per tutti i lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria) (si veda art 2 DLgs 182/97 e art 4 DLCPS 708/47). La giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di attività rientranti nel settore dello spettacolo che siano saltuarie, di breve durata e comunque discontinue nonché nelle ipotesi in cui l'attività di spettacolo non sia l'attività esclusiva del soggetto che la espleti. In tale quadro neppure rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo la circostanza del preteso mancato raggiungimento delle 120 giornate di assicurazione necessarie per la maturazione di un anno di contribuzione ai fini pensionistici nella Gestione dello Spettacolo secondo le previsioni del DLgs 182/97. Non può affermarsi che il datore di lavoro sia esentato da versamenti contributivi ogni qual volta dal versamento, commisurato all'attività svolta per quel determinato datore di lavoro, non sia prevedibile la maturazione di una prestazione previdenziale di qualunque natura né tanto meno nella Gestione dello Spettacolo. Infatti, non vige alcun principio di correspettività tra versamenti e prestazioni previdenziali e comunque i versamenti sono dovuti per previsione di legge in considerazione dell'attività svolta e non in considerazione della prevedibile maturazione di una prestazione, che comunque può maturare anche per effetto di versamenti effettuati ad altre Gestioni che possano cumularsi. 12. A tale proposito, l'eccezione di illegittimità costituzione sollevata dalla difesa di parte ricorrente per violazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, sul presupposto che lo speciale sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, applicato agli realizza un fattispecie nella quale l'interessato non è in Controparte_5 grado di maturare i requisiti minimi per la l'acquisizione del suo diritto alla prestazione è manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte, e nel caso specifico è comunque in primo luogo irrilevante, non discutendosi di prestazione pensionistica richiesta dai soggetti interessati dall'accertamento. 13. Parte ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento della contribuzione in quanto l'agenzia non sarebbe qualificabile “datore di lavoro”. In proposito occorre premettere che per l'assicurazione dei lavoratori dello spettacolo è sufficiente la prestazione d'opera da parte di uno degli appartenenti alle categorie individuate per far sorgere automaticamente l'obbligo assicurativo, restando irrilevante la natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa. La Suprema Corte nella sentenza n. 1585/04 ha affrontato la questione dell'individuazione del soggetto obbligato nelle ipotesi in cui soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo si rivolgano ad una agenzia o ad un manager e prestino l'attività presso terzi. Le agenzie espletano attività multiformi comprendenti, a titolo esemplificativo, la pubblicizzazione del personale dello spettacolo, l'assistenza nella predisposizione di contratti, l'organizzazione di tournée, la collocazione presso terzi interessati alla prestazione. Nel caso in cui un soggetto stipuli con l'agenzia o con il manager un accordo avente ad oggetto i diritti di esclusiva del primo e venga inviato presso terzi a svolgere la prestazione, la Cassazione ha affermato che per individuare il “datore di lavoro”, ai fini contributivi, rileva, non solo chi sia titolare dei diritti di esclusiva, ma anche il soggetto a cui siano state emesse le fatture per l'attività lavorativa svolta. Se i compensi sono stati corrisposti dall'agenzia a cui carico sono emesse le fatture, è da ritenersi documentalmente accertato che sia l'agenzia titolare del rapporto di lavoro e quindi la stessa è tenuta a versare i contributi in quanto l'attività presso il terzo è stata resa in esecuzione di diritti di esclusiva rimasti in capo all'agenzia. A tale aspetto va aggiunto che, anche in quelle ipotesi nelle quali le agenzie avevano asserito di aver svolto solo un'attività di mediazione tra un artista e i terzi interessati alla prestazione, la Suprema Corte (si vedano le pronunzie n. 1585/04 e n. 1820/89) ha confermato l'obbligo contributivo nei confronti delle agenzie ricorrenti poiché le fatture erano state emesse nei confronti di quest'ultime, titolari dei diritti di esclusiva. Tale ultima circostanza dimostra, sempre secondo la Corte, che le agenzie non avevano svolto solo attività di mediazione, ma che, essendo cessionarie dei diritti di esclusiva, le prestazioni di lavoro erano state rese in esecuzione di tale cessione ed i contributi dovevano essere versati dall'agenzia. In particolare, nella sentenza n. 1585 del 28/01/2004 ha chiarito che «in tema di assicurazione ENPALS, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi a sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi». Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la qualità di datore di lavoro non nel beneficiario finale della prestazione lavorativa, ma nella società titolare dei contratti di esclusiva per le prestazioni dei lavoratori, che aveva erogato loro i compensi e nei cui confronti erano state emesse le fatture. Anche la Corte d'Appello di Milano in modo condivisibile nella sentenza n. 954/18 ha infine confermato l'obbligo di versamento della contribuzione in capo ad una agenzia avendo quest'ultima corrisposto i compensi per l'attività svolta pur se ceduta a terzi, argomentando che : «… l'art. 4 DLgs CPS 708/47 individua l'obbligato alla contribuzione all'ENPALS (oggi nelle imprese presso le quali gli iscritti CP_1 prestano la propria opera e che nel settore di cui si discute datore di lavoro è anche l'agenzia quando la prestazione sia stata resa nell'ambito del rapporto che la lega all'artista».
14. Nel caso, sussistono tutti gli elementi indicati per l'individuazione nell'agenzia del soggetto obbligato al versamento dei contributi. L'imponibile è stato individuato sulla base di quanto effettivamente corrisposto al modello al netto dei diritti corrisposti al modello ed è stato applicato il regime di esenzione di cui all'art. 43 comma 3 L. 289/02.
15. Con riferimento ai lavoratori stranieri, si richiama la sentenza del 13.1.2001 di questo Tribunale (RG n. 3012 del 2020), che ha ricordato che l'art 3 del DLGS CPS 708/47 nel testo vigente dispone che: “Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità ….”. Dunque tutti i lavoratori di nazionalità straniera devono essere assicurati al Fondo Lavoratori dello Spettacolo secondo il regime previdenziale italiano in considerazione dello svolgimento della prestazione di lavoro sul territorio italiano e dell'operatività
dell'agenzia sul territorio italiano. In presenza di lavoratori appartenenti a Stati dell'Unione Europea, infatti, non sussiste alcun obbligo previdenziale in Italia solo nell'ipotesi di applicazione della legislazione del paese di origine attestata con il possesso del cd Modello A1. L'art 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE ) sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori in ambito UE, consentendo ai cittadini dell'Unione di lavorare in uno dei paesi che ne fanno parte senza necessità di permesso di lavoro, con parità di trattamento retributivo, sociale e fiscale rispetto ai cittadini nazionali, di prendere dimora in uno degli Stati membri ove poter svolgere l'attività di lavoro conformemente alle disposizioni regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali. Al fine di garantire maggiore tutela dei lavoratori cittadini UE, il Regolamento 883/04 stabilisce il principio secondo cui il rapporto di lavoro deve essere soggetto ad un'unica legislazione. Il criterio primario da applicare è quello della territorialità che assoggetta il rapporto di lavoro alle regole dello Stato ove è svolta l'attività lavorativa. Il criterio è derogabile solo nelle ipotesi di applicazione della legislazione del paese di origine, limitata ai casi di prestazione lavorativa inferiore a ventiquattro mesi, purché il rapporto di lavoro sia denunciato allo Stato italiano mediante la richiesta del cd Modello A1 come previsto dall'art 12, par 1, Regolamento CE n. 883/04 e art 14 Regolamento CE n. 98709 par.
3.1. Il Modello A1 certifica quale sia la legislazione di sicurezza sociale applicata in concreto al rapporto di lavoro. Nel caso in esame, in assenza di prova dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno dei paesi dell'Unione Europea, va applicato il principio di territorialità che prevede l'applicazione del regime previdenziale italiano. Parte ricorrente non ha allegato e/o documentato alcun elemento di segno contrario”.
La sentenza sopra riportata si ritiene richiamabile nel caso in esame in tutte le sue argomentazioni.
Le conclusioni non cambiano anche volendo accogliere la tesi più favorevole alle difese della società e fatta propria dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 353/22 (sentenza che si è pronunciata sull'appello alla pronuncia di questo Ufficio- dott.ssa Ghinoy). La Corte territoriale, invero, ha così argomentato:
”Il Collegio ritiene di aderire alla prima interpretazione, che appare più rispettosa del complesso impianto normativo sopra delineato, sebbene si debba qui anticipare che nella fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla appellante e dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza 708/21, tale interpretazione porterà a riconoscere l'assoggettabilità a contribuzione per la maggior parte delle attività accertate in sede ispettiva. L'art 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 nella sua formulazione originaria prevedeva al primo comma un elenco di 19 figure professionali i cui appartenenti sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS e al secondo comma demandava al decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la possibilità di estendere l'obbligo della iscrizione all'Ente ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma. Sulla base di tale delega l'obbligo è stato esteso a varie categorie professionali (23 complessivamente). Un' ulteriore importante modifica dell'obbligo di iscrizione all'Enpals è stato introdotto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell'Enpals che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport", di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Enpals. In forza di detta delega è intervenuto da ultimo il decreto del 15 marzo 2005, il quale ha reiterato la iscrizione all'Enpals, sotto la lettera a), degli “indossatori”, “fotomodelli” e “tecnici addetti alle manifestazioni di moda”. La legge 289/2002 contempla quindi le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport anziché i soli “lavoratori dello spettacolo”. Emerge in ogni caso dalle norme sopra riportate, che lo “spettacolo” costituisce la caratteristica imprescindibile dei lavoratori assicurati alla gestione Enpals. La Suprema Corte (sentenza n. 7211/2004) ha tuttavia precisato che le categorie dei lavoratori obbligatoriamente assicurate presso l'Enpals secondo l'attuale formulazione dell'art 3 DLCPS 708/47 comprendono due gruppi di operatori: un primo gruppo di soggetti che ontologicamente vanno classificati come operatori dello spettacolo perché direttamente impegnati nella rappresentazione, o perché forniscono il supporto tecnico per la sua realizzazione, registrazione o trasmissione dello spettacolo (comprendente quelle categorie per le quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita in quanto per definizione l'attività espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato); per questi vi è una presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo. Il secondo gruppo comprende operatori che hanno qualifiche generiche e possono operare sia nell'ambito dello spettacolo, con copertura assicurativa ENPALS, sia per la realizzazione dei più diversi lavori, per i quali hanno diritto alla copertura assicurativa (al n. 5 dell'art. 3 organizzatori generali, direttori, ispettori, CP_6 cassieri;
al n. 13, arredatori e architetti;
al n. 14 truccatori e parrucchieri;
n. 15, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri;
n. 16, sarti;
n. 17, pittori, stuccatori e formatori;
n. 18 artieri ippici); questi fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con il conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, solo se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli altri lavoratori antologicamente inquadrati fra gli assistiti dell'ENPALS. Prosegue poi la Corte: Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico,
o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, jurís et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3,2° comma, Divo n. 708/47. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice dì merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo ENPALS.”. La necessità di effettuare questa distinzione è stata ribadita nella sentenza Cass 13643/2007 “Riassuntivamente va quindi affermato il seguente principio di diritto: i lavoratori dello spettacolo per quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'ENPALS e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 del medesimo D.Lgs.. Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al D.Lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo ENPALS) e da Cass sent. 21828/2014, di analogo tenore. In adesione a tale consolidata interpretazione della Corte di legittimità la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n 708/2021, con riferimento specifico alla categoria professionale dei fotomodelli indossatori, ha stabilito: Una simile verifica in concreto deve pertanto ritenersi necessaria nell'ipotesi in cui (come nel caso degli indossatori e dei fotomodelli) la figura di lavoratore addetto allo spettacolo sia stata aggiunta all'elenco originario contenuto nella legge istitutiva dell'Enpals da decreti delegati o autorizzati (nella specie, D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203 e D.M. 15 marzo 2005), la cui qualifica non rientra ontologicamente nel settore dello spettacolo tradizionale. Poiché tali soggetti sono inclusi nella categoria dei lavoratori dello spettacolo in ragione del fatto che prestano “attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli”, diventa allora imprescindibile verificare se in concreto le prestazioni lavorative si svolgano effettivamente nel contesto di uno spettacolo. Ne consegue, pertanto, che l'indossatore o il fotomodello potrà essere ritenuto un lavoratore dello spettacolo solo qualora risulti coinvolto nella realizzazione e produzione di uno spettacolo vero e proprio. In tal caso, la sua attività dovrà presumersi iuris et de iure direttamente connessa con lo spettacolo in cui la sua esibizione è parte integrante. Ciò premesso, occorre verificare se nella fattispecie le attività svolte dai professionisti di XXX, come individuate nei verbali di accertamento e sopra descritte, possano considerarsi rientrare nelle attività di spettacolo, alla luce della definizione via via più ampia attribuita dalla Suprema Corte a tale attività. In materia di spettacolo si è infatti assistito ad un'evoluzione normativa, culminata con la modifica del DLCPS del 1947, ai sensi della citata disposizione del D. Lgs. n. 289/2002, e ad un' evoluzione giurisprudenziale, che ha ampliato il concetto di spettacolo oltre la rappresentazione di opere letterarie o musicali, fino a comprendere ogni manifestazione che vada incontro al gusto del pubblico creando divertimento in senso lato o comunque interesse tale da poter essere sfruttato anche per finalità informative o commerciali. Lo spettacolo è stato quindi inteso come
“attività diretta sia alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo sia alla realizzazione di un prodotto destinato a essere visto o ascoltato da un pubblico presente o virtuale ovvero a distanza di tempo e di luogo mediante riproduzione di un supporto a tal fine predisposto o il cd. “scaricamento” da un sito informatico sicché la presenza del pubblico è irrilevante se la manifestazione non ha carattere artistico mentre ove si tratti di manifestazione artistica la presenza fisica del pubblico non è necessaria a condizione che la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone”. (Cass. 153/2009 , 13643/07). Con la sentenza n. 1089/06 la Suprema Corte ha riconosciuto la natura artistica e di spettacolo anche ai supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali, i quali, peraltro, sono realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità specificamente previste nell'elenco di cui al DLCPS 708/47, tra cui vanno annoverati i fotomodelli e gli indossatori. La Corte di Cassazione ha poi respinto l'eccezione, formulata anche in questo giudizio, di illegittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno inserito ulteriori categorie di lavoratori a quelle previste nel cit. art 3 e ha precisato:
2.2 Già il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, dopo avere individuato, al comma precedente, una serie di categorie professionali la cui iscrizione all'ENPALS era obbligatoria, rimise ad un Decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, la possibilità di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione, con ciò palesando che lo stesso concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo. Non appare dunque condivisibile quell'interpretazione restrittiva del concetto di spettacolo prospettata dai ricorrenti (e che, pure, ha trovato accoglimento in talune pronunce di legittimità: cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7323/1992; 12691/2002), che sostanzialmente vi riconduce soltanto le manifestazioni che, con il concorso del pubblico, abbiano propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale;
più aderente al carattere dinamico che deve essere attribuito al concetto di spettacolo - stante l'influenza che al riguardo rivestono i mutamenti del costume e dei gusti - risulta pertanto quella che fa riferimento alle attività volte alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e alla rappresentazione del prodotto stesso, con il concorso del pubblico (cfr, Cass., n. 10308/2003), concorso che potrà essere tanto diretto, quanto realizzato per mezzo degli strumenti di registrazione e comunicazione consentiti dalla tecnica (cfr, Cass., n. 8703/2005). Ritiene pertanto il Collegio che tale più lata concezione dello spettacolo (e, quindi, dei relativi lavoratori) deve esser tenuta presente per valutare se i decreti emessi ai sensi del ricordato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2 (che costituiscono atti formalmente amministrativi, ancorché a contenuto normativo, la verifica della cui legittimità, con riguardo ai limiti della delega - non riconducibile alla previsione dell'art. 76 Cost. - di cui al provvedimento legislativo del 1947, spetta non alla Corte Costituzionale, ma al giudice ordinario investito della controversia previdenziale, dal quale tali decreti, ove illegittimo, sono disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), e dell'art. 4 preleggi: cfr. ex plurimis, Cass., n. 13913/1991) possano essere considerati legittimi.
2.3. All'anzidetta più lata concezione dello spettacolo risulta essersi sostanzialmente attenuta la normazione delegata D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, ex art. 3, comma 2, in forza della quale l'obbligo assicurativo all'ENPALS venne esteso a figure professionali estranee alla nozione di spettacolo nel senso restrittivo sopra ricordato, quali i presentatori e i disc-jockey (D.P.R. n. 207 del 1987), gli indossatori e i tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. n. 203 del 1987), i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. n. 1006 del 1986), e appunto, ciò che qui specificamente rileva, "gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica" (D.P.R. n.203 del 1993), nella cui parte motivazionale figura la seguente espressione: "considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime/svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo". ……..omissis… 2.5 Deve quindi ritenersi che la normativa successivamente intervenuta in materia non ha radicalmente innovato sul punto, ma, piuttosto, ha formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente presente nella legislazione precedente.”(Cass sent. 9996/2009) Così tratteggiato il concetto di spettacolo, occorre esaminare le attività dei professionisti di XXX per verificare se vi possano rientrare. Come si è detto gli ispettori hanno indicato 4 tipologie di attività : a)sfilate (compresa l'attività preparatoria di fitting) b) servizi fotografici c) campagne pubblicitarie d) showroom. Ritiene collegio che con la sola esclusione delle attività di cd showroom, tutte le descritte attività possano considerarsi rientrare nell'attività di spettacolo nella concezione più ampia sopra delineata”.
Ancor più recentemente, la Corte d'Appello di Milano, (sent. 1228/23) è intervenuta sul concetto di “spettacolo”: “A partire dagli inizi degli anni '90 la qualità di lavoratori dello spettacolo è stata attribuita a coloro che «stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impegnati nella realizzazione di manifestazioni che hanno propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale o un evento visivo, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori» (Ad es. Cass., 23-12-1991, n. 13913). L'evoluzione, come sopra accennato, tende oggi a caratterizzare lo spettacolo come qualsiasi forma di manifestazione la quale si sviluppi ed abbia luogo dinanzi ad un determinato pubblico oppure con una qualche modalità di concorso o di compartecipazione di esso favorita da moderni mezzi della tecnica comunicativa;
esso tende a caratterizzarsi come pubblico intrattenimento vale a dire come attività a carattere visivo o sonoro e comunque basato sulla finzione scenica (teatro, cinema, radio, televisione, musica, danza) ovvero di gioco (ad esempio l'attività calcistica) (In tal senso si veda Cass., 27-8-2003, n. 12548). In ossequio a tale ampliamento della nozione, anche ai lavoratori che non hanno un diretto contatto con il pubblico (ad es. perché prestano la loro attività nelle sale di registrazione) devono essere considerati lavoratori dello spettacolo;
esso si caratterizzerebbe non solo per il fatto che si svolge dal vivo ma anche per il caso che esso è riprodotto o registrato e, pertanto, destinato all'utilizzazione di una pluralità di persone le quali ne possono godere singolarmente (ad es. il film riprodotto in cassetta o in altro tipo di supporto) ovvero collettivamente (ad es. nelle sale cinematografiche) (Cass., 3-9-2002, n. 12824). La Suprema Corte ha sempre fatto salvo il nesso finalistico che deve legare la prestazione lavorativa alla rappresentazione, nel senso che una rappresentazione è spettacolo quando è destinata a intrattenere il pubblico a cui è destinata suscitando interesse e divertimento in senso lato. Ciò non di meno, la rappresentazione non perde la sua natura se oltre ad avere tale finalizzazione persegue anche obiettivi ulteriori come quelli informativi o commerciali. Lo scopo ricreativo può, quindi, convivere con la finalità commerciale e pubblicitaria, quantomeno con riferimento alle tradizionali categorie di lavoratori dello spettacolo contenute nella legge istitutiva dell'Enpals. La Cassazione, infatti, con riferimento a qualifiche ricomprese nell'originario elenco primario (speakers, doppiatori, cantanti, tecnici orchestrali, etc., che avevano svolto attività in filmati pubblicitari provenienti dall'estero ed adattati al mercato italiano), ha ritenuto che la finalità pubblicitaria-commerciale di tali prodotti non escludesse l'intrinseca natura di lavoratori dello spettacolo, affermando, in particolare, che “a fronte della predetta asserzione della Corte di merito sul potere destrutturante della finalità commerciale- v'è da rilevare che essa appare frutto di una sorta di pregiudizio ideologico;
radicato, in epoca non recente, secondo cui lo spettacolo - per le intrinseche finalità che lo connotano è entità antagonista alla realtà del pianeta - pubblicità che - come si è detto - per le sue prioritarie finalità di massimizzazione del profitto produrrebbe una vera e propria mutazione della essenza del prodotto pur spettacolare cui inerisce. Tale incompatibilità non trova posto - come ha ben chiarito la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla problematica della riconducibilità ad attività di spettacolo di nuove professionalità e nuovi contesti di utilizzazione dello spettacolo - nell'attuale ordinamento;
ed è, peraltro, negatoria di un trend - esattamente inverso - sviluppatosi da almeno mezzo secolo - che vede la penetrazione dei messaggi pubblicitari affidati a vere e proprie attività artistiche in opere - per lo più di breve durata (spot) - che presentano un notevole grado di inscindibilità fra promozione pubblicitaria e perfomances artistiche;
per le quali sarebbe difficile ipotizzare - secondo il senso comune - una disaggregazione”. In altre parole, secondo la Corte, una rappresentazione può perseguire allo stesso tempo sia finalità culturali o di intrattenimento in senso lato sia finalità commerciali o di informazioni. La rappresentazione che abbia queste caratteristiche resta comunque spettacolo. E ciò vale soprattutto per quei profili professionali non univoci, generici e per quelli aggiunti all'elenco originale della legge istitutiva dell'Enpals poiché, per essere ritenuti lavoratori dello spettacolo, la loro attività dev'essere (pur sempre) direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli”.
Richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati e seguendo la tesi che, oltre all'aspetto nominalistico basato sull'attività propria dell'indossatore o del fotomodello, ai fini dell'obbligo contributivo, richiede che tali attività siano collocate all'interno di contesto qualificabile come spettacolo, debbono ora essere esaminate le prestazioni oggetto dell'accertamento ispettivo e le prove assunte nel presente giudizio.
Quanto al primo profilo, si legge in atti che le attività, per le quali gli ispettori hanno ritenuto esservi obbligo contributivo in quanto lato sensu “spettacolo” sono:
-le sfilate
-i fitting
-le campagne adv
-le presentazioni
-gli showroom
-il lookbook
-e-commerce
-lo shooting
Al fine di conoscere contenuti e specifiche delle stesse sono stati sentiti i testi:
: Testimone_1
“Lavoro per l'agenzia ricorrente dal maggio 2018. Non so se ho sottoscritto un contratto che può definirsi di mandato, quello che so è che l'Agenzia mi propone presso i brand presso i quali io lavoro come modello. Ora mi viene detto che per mandato si intende un contratto nel quale l'agenzia fa da intermediaria tra me e il brand, allora rispondo che tale è il contratto che ho firmato e che è ancora in vigore. Mi viene chiesto cosa si intenda per sfilata, si tratta di un evento scelto dal brand e finalizzato a far vedere agli invitati che sono i clienti importanti del brand i nuovi capi di abbigliamento. La siglata avviene all'interno di una location che può essere o la sede del brand come mi è capitato per oppure anche altra location scelta in base anche Parte_3 al tema della sfilata, per esempio è capitato sempre con , ma io non Parte_3
c'ero, che abbiano scelto un logo della Sicilia per presentare una collezione ispirata all'epoca romana. All'interno della location noi sfiliamo su di una passerella, al cui fianco ci sono le sedie per gli invitati, la location viene allestita da una figura che può essere l'art director che a seconda del tema o dell'evento allestisce il tutto, per esempio possono posizionare un tappeto bagnato per creare l'effetto della strada bagnata;
mi ricordo anche di essere andato ad una sfilata a Venezia dove la passerella era sull'acqua. A volte mettono dei pennelli al led per proiettare delle scritte o immagini che siano affini al tema della sfilata. Per quanto mi riguarda, io arrivo, vengo truccato e vestito e poi debbo sfilare, la mia prestazione si limita a questo. Ci sono anche dei fotografi, ingaggiati dal brand, che fotografano il nostro passare sulla passerella, anzi fanno dei video. Le fotografie e i video che vengono registrati durante queste sfilate possono essere poi divulgati ma a seguito di un altro e nuovo contratto che l'agenzia sottoscrive con il brand dopo averci sentito. I canali di divulgazione possono essere il canale web del brand o istagram o a volte la pubblicità tramite cartellonistica. Non è una cosa che succede spesso, ma può essere capitato. A volte la sfilata può avere la diretta su istagram o sul canale web del brand. Non ho mai fatto digital show, non so quindi dire di preciso cosa sia, è nato durante il covid, credo che sia una sfilata che può essere vista sulle piattaforme per esempio
, è una sfilata senza pubblico. CP_7
Dal 2018 al 2023, ho fatto due sfilate per , una sfilata interna per Parte_3
LM e una per . Pt_4
Per sfilata interna si intende la sfilata presentata ai dipendenti del brand. Non ci sono persone estranee al brand. Di solito non c'è allestimento se non la passerella. La sfilata interna si chiama anche presentazione. Il fitting è la prova dell'abito. Avviene dopo che si è superato il casting, di solito è nella sede del brand, vi sono presenti solo coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'abito a volte anche lo stilista, o il disigner, non vi sono fotografi. Il fitting può servire poi per fare una sfilata, una presentazione o in un servizio fotografico, ma non è detto che durante la sfilata il servizio fotografico ti facciano indossare lo stesso abito, il fitting può servire anche per apportare delle modifiche all'abito per poi andare in produzione. Mi spiego meglio, io sono una taglia 48, lo stilista mi prova il capo che è in fase di creazione e verifica che lo stesso vesta perfettamente una taglia 48, diversamente vengono apportate delle modifiche e il capo ritorna in sartoria per le modifiche e quindi va mandato in produzione. Per campagna ADV si intende le fotografie o i video che vengono scattati o ripresi da un fotografo o video maker su incarico di un brand. Le fotografie o i video possono essere fatti o all'interno di uno studio con pareti bianche o in determinate location, a seconda di cosa vuole il brand, per esempio è capitato che volendo un'ambientazione tra la neve, si sia fatta la campagna sul Monte Bianco. Io ne ho fatte di queste campagne, le ho fatte in forza dello stesso contratto unico che ho con l'agenzia ricorrente. Per Showroom, si intende la presentazione dei capi ai buyer, ciò avviene all'interno della sede del brand senza fotografi nè allestimenti. Nella sede vi sono gli abiti che possono essere messi sugli appendini, sui manichini o indossati da noi modelli. Il buyer può chiedere al modello di sentire la stoffa dell'abito o di girarsi per vedere le varie angolature, e poi può esserci la persona che spiega come il capo è stato realizzato. Per lookbook uso interno si intende una serie di fotografie scattate all'interno della sede del brand da un fotografo che poi servono a realizzare un album che è destinato solo ai dipendenti del brand per vedere come stanno gli abiti. Non mi sembra che ci sia allestimento. Per e commerce sono le fotografie che vengono poi pubblicate sul sito web del brand con i vari prezzi, servono per presentare a tutti i possibili clienti i vari capi con i relativi prezzi. Per shooting interno si intendono sempre le fotografie che sono effettuate solo alla presenza di un fotografo. Voglio precisare noi modelli siamo dei manichini che però dobbiamo tramettere emozioni soprattutto con la bellezza. Nelle campagne adv rientrano anche i video con le storie, io ne ho fatti due, ricordo di una pubblicità per occhiali nella quale dovevo soffiar su di una bottiglietta di plastica per farla diventare un palloncino, altra volta in cui dovevo spingere su di un'altalena una modella, era la stessa pubblicità. Ho un fratello gemello che fa il modello, i nostri nomi sono invertiti, io mi chiamo per primo nome mio fratello per primo nome . Tes_1 Tes_1
Il mio codice fiscale C.F._1
Non è il mio lo statement sub doc. 12 di parte ricorrente, è il mio invece quello ripotato da parte resistente sotto il nome di Controparte_8
Che io sappia non ci sono giornalisti nella sfilata, magari sono fuori, non ho mai visto personaggi dello spettacolo. Può esserci della musica durante la sfilata. Nello statement sono riportate solo le attività dopo il 2021, io ho iniziato nel 2018 e con ho lavorato prima del 2021”. Pt_4
Tes_2
“Confermo di avere un contratto di mandato con l'agenzia da circa cinque anni, è ancora in corso. Attraverso l'agenzia ho fatto solo una sfilata per un'accademia di moda, si trattava di indossare i capi realizzati dagli studenti. Come spettatori erano solo gli studenti ed i docenti, era all'interno di un ambiente chiuso vicino alla Darsena, le sfilate prevedono una passerella sulla quale noi sfiliamo, c'è di solito la musica vi è un set come le sfilate che si vedono in televisione;
io ho però più spesso fatto i fitting che sono delle prove d'abito per lo sdifettamento, il brand mi fa provare una serie di abiti per apportare le modifiche necessarie, a tale tipo di prove sono presenti solo gli addetti al reparto creativo interni o delle ditte alle quali il brand si appoggia. Si va presso la sede del alla presenza di tutti coloro che hanno contribuito alla CP_9 realizzazione del capo. Posso fare delle foto, a volte senza il mio volto, servono per vedere come cresce il capo
, le foto vengono archiviate in un loro data base proprio per vederne lo sviluppo. Ho fatto una sola campagna di adv, per sono stato in trasferta in Toscana, in Pt_5 questo caso, noi dobbiamo indossare i capi del brand poi con la troupe composta da fotografo, video maker addetti alle luci, truccatrici ed altre figure professionali veniamo immortalati in fotografie o video che poi il brand utilizza per farsi conoscere sui propri siti web oppure sui canali social. Dietro alle riprese ci può essere anche una storytelling. Ho fatto showroom, avviene all'interno di uno spazio dove sono esposti i capi su manichini e appendini. I clienti del brand che sono rivenditori vengono e se decidono di voler vedere la vestibilità di uno o più capi, noi che siamo nei camerini, veniamo chiamati per indossare i capi. Il tutto finisce qui. Possono essere presenti anche gli interni al brand che gestiscono le vendite. Il looks book uso interno sono fotografie per uso interno, di solito vengono fatte dopo lo sdifettamento dei capi, magari per verificare come stanno certi abbinamenti, ma lo scopo è quello di creare dei cataloghi che poi il brand conserva per uso interno. Per presentazione, si intende una sfilata ma la differenza è che il modello non sfila sulla passerella, ma si trova in una determinata location. Faccio un esempio, io ho partecipato a varie presentazioni per faccio vedere Pt_5 dal mio telefono alcune immagini, una ritrae un gruppo di noi sulle scale di Villa Necchi. Ci era stato chiesto di fare finta di vivere un momento colloquiale con i nostri amici, così abbiamo fatto, in altra fotografia sono ritratto seduto su di una panchina con altro modello, mi era stato detto di far vita di essere lì a parlare con il mio amico. Gli invitati, che possono essere clienti, o anche altri, passano per i luoghi della location e ci guardano, possono chiederci, specie se clienti, di alzarci perché voglio o vedere come cade per esempio un calzone, oppure perché vogliono toccare la stoffa dell'abito. Durante la presentazione, vengono fatte delle fotografie sia dal brand sia da chi è presente per esempio una di quelle che ho mostrato l'ho trovata su istagram non ricordo se l'avesse scattata un influencer. Può essere che la fotografia la scatti anche il giornalista che poi vuol fare l'articolo. Per e-commerce, che ho fatto poche volte, si intende le fotografie del modello statico, dalle varie angolazioni che serve per poi essere messe sul sito web a disposizione di chiunque voglia comperare il capo. Per shooting sono fotografie ad uso interno, scattate all'interno della sede del brand. Prendo visione dello statement che mi riguarda, confermo le attività svolte, spiego che nel documento vengono riportati di solito i brand per i quali ho lavorato, solo in alcuni casi è indicata anche l'attività. Quando c'è scritto Camera della Moda, si intende la campagna che ho fatto per la fashion week che è consistita nella realizzazione di fotografie per la cartellonistica cittadina. Aggiungo poi che come può vedersi dalle date il fitting è attività di solito che precede e prepara altre attività. Mi viene chiesto conto delle attività per riportate nel documento, il primo fitting Pt_5 credo sia stato funzionale alla presentazione, il secondo forse perchè doveva essere apportata qualche modifica dopo la presentazione, con gennaio è finita la stagione inverale, poi a marzo è iniziata quella estiva, per penso di aver fatto ancora Pt_5 fitting. Il fitting può voler dire anche la prova di abiti vecchi di altri brand che il brand interessato ha deciso di rivedere ed utilizzare per la creazione di uno suo nuovo capo, quindi a noi può essere chiesto di provare il capo vecchio per poi costruirsi sopra il prototipo e poi riprovare il capo dopo che è stato creato per eliminare eventuali difetti. Leggendo i brand riportati nello statement, preciso che per solo fitting, per Parte_6
fitting ed una presentazione, per ho fatto fiitting o show room, per Pt_7 Pt_8 commerce, per Diadora, campagna adv, anche per Irish Crono, per OVS, CP_10 shotting interno, poi per una campagna, due o tre presentazioni e poi i fitting”. Pt_5
: Testimone_3
“Leggo lo statement che mi riguarda, ho sottoscritto il contratto con l'agenzia nel periodo sopra indicato, è tuttora in corso anche se per un periodo l'ho sospeso in quanto mi sono strasferito in Australia. Confermo che i brand indicati nel documento sono quelli per i quali ho lavorato. Ho fatto una sfilata digital per OE questo perchè eravamo in periodo Covid. Non vi era pubblico, si è trattato di sfilare all'interno di un ambiente nel quale c'era una scenografia minima con qualche pezzo di scena, vi erano luci, ma non musica, poi è stato creato un piccolo video che è stato montato con l'aggiunta della musica e quindi divulgato sui canali web del brand a disposizione di chi voleva vederlo e che si poteva collegare guardandolo in differita. Dopo questo primo lavoro ho fatto una campagna di profumi sempre per OE. Sono stati scatti statici nei quali mi hanno ripreso con il profumo, queste fotografie servivano per campagne social e cartelloni. Per un anno, sempre per lo stesso brand ho fatto fitting. Si tratta di prova del prototipo fino al prodotto finito. Non vi è presenza di altri se non gli addetti alla creazione. Ho fatto e commerce, ovvero fotografie statiche da pubblicare sul sito. Ho fatto anche show room, per e e OE, si tratta di provare abiti Parte_6 Per_1 alla presenza di buyer privati che quando chiedono di vedere un abito indossato, noi dobbiamo indossarlo e fare una breve camminata. Non ho mai fatto sfilate in presenza. Ho fatto anche lookbooks, si tratta di fotografie statiche per uso interno fatte sul prodotto finito e per tutta la collezione. Lo shoting sono fotografie anche su capi non finiti che servono per vedere la progressione di un capo. Sono iscritto alla gestione separata, emetto fattura all'agenzia, le fatture le emette il mio commercialista, non so dire se vi è la rivalsa Le ultime tre le ho emesse io CP_1
Ora che mi vengono mostrate lo confermo. Ho aperto la partita iva nel 2021, prima di tale data, l'agenzia mi pagava non per ogni singola prestazione, ma per gruppi di prestazione togliendo il 22% che si tratteneva;
questo risulta dal documento con la voce pagamento. Ero io come sono io ancor oggi che decido quando voglio essere pagato, l'agenzia mi paga le prestazioni fatte fino a quel momento. Dal 2021 ho aperto la partita iva, il mio commercialista emette le fatture, sempre quando io decido di riscuotere quanto mi spetta e nelle fatture vi è la rivalsa CP_1
Le somme riportate sotto la colonna nett sono al netto della percentuale che riceve l'agenzia dal brand. Quando mi viene proposto un lavoro ricevo un'email con indicazione della somma netta o lorda che mi spetta, se è lorda so che devo togliere il 30%. Quale che sia la somma comunque è pari al 70% di quanto il brand paga all'agenzia perché questo è il nostro accordo. Solo da aprile 2024 ho altre fonti di reddito, prima solo il contratto con l'agenzia per il resto ero sostenuto dalla mia famiglia. Ero studente”
Parte_9
“Ho un contratto con l'agenzia dal luglio 2020, ancora in corso. Prendo visione dello statement che mi riguarda, confermo che per i brand indicati ho fatto attività di sfilate, fitting, showroom, lookbooks, e commerce e shoting. Le filate le ho fatte per come digital show, per Ferrari Fascion school, Parte_3
ON, . Persona_2
La sfilata di era molto interattiva, con luci e suoni, è stata registrata Parte_3 in quanto senza pubblico e poi diffusa sul canale della Camera della moda ma in differita, per le altre sfilate la location viene scelta dal brand, di solito vi è il sottofondo musicale, quanto alle luci sono luci che illuminano i vestiti. Vi è il pubblico fatto da clienti, rivenditori, giornalisti ed altri invitati. Le sfilate comunque vengono divulgate sempre sui siti web dei brand. Il fitting è la prova d'abito per apportare migliorie, non vi è nessuno presente se non gli addetti alla creazione del capo;
lo show room vede la presenza di rivenditori che volendo verificare la vestibilità di un capo ci chiedono di indossarlo;
il lookbooks è una serie di fotografie a capo finito per comporre un catalogo, lo shotting sono fotografie anche a capo non finito.
fatture per l'agenzia. Ho parto partita iva dopo circa un anno, credo dopo CP_11
quindi dopo l'aprile del 2022, prima ero in regime di prestazione occasionale, CP_10
l'agenzia tratteneva il 20%.
Ora il mio commercialista emette fatture, sia prima che ora sono io a decidere quando voglio essere pagato, non so se sulle fatture viene riportato il 4% della rivalsa CP_1
Non solo so se sono iscritto alla gestione separata presso l' CP_1
Il raffronto tra il concetto di “spettacolo”, nella sua accezione dinamica e le risultanze testimoniali consente di escludere dal medesimo i fitting, gli showroom, i lookbook, gli e-commerce e gli shooting. I testi, invero hanno spiegato che i fitting sono le prove d'abito per la verifica della vestibilità e l'eventuale eliminazione dei difetti;
la prova avviene alla presenza solo degli addetti ai lavori, ovvero delle figure che hanno e dovranno provvedere alla creazione del capo fino alla sua perfetta e completa realizzazione;
per showroom, si intendono quelle occasioni nelle quali i buyers si recano presso le case di moda al fine di visionare gli abiti potendo chiedere di vederli, non solo sui manichini, ma anche indossati. I modelli, nell'uno e nell'altro caso, si limitano a vestire i capi loro consegnati e fungono da manichini viventi. In nessuno dei due momenti vi è pubblico. Per lookbook e shooting si intendono scatti fotografici che vengono realizzati su richiesta della casa di moda ad uso interno, lo shooting serve anche per seguire e immortalare la creazione del singolo capo, potendo gli scatti essere realizzati anche per ogni singola fase della creazione. L'e-commerce è, di fatto, una vetrina virtuale in quanto scatti fotografici statici realizzati al fine di mostrare, attraverso i siti dei singoli brand, le creazioni di moda che il cliente può acquistare on line.
L'assenza di un pubblico indeterminato che dalla singola attività possa ricavare piacere, emozioni esclude che le stesse possano essere ricondotte nel concetto, pur ampio, di spettacolo. Diverso è a dire per le sfilate, le campagne adv e le presentazioni.
Si tratta di momenti nei quali i protagonisti che si muovo sulla “scena” non solo i modelli, gli stilisti e i buyers, ma, oltre a loro, giornalisti, influencer, invitati di vario tipo e che, attraverso le registrazioni, sono poi divulgati sui siti e sui social work dei singoli brand. La realizzazione delle sfilate implica, come hanno riferito i testi, la scelta di una determinata location, che deve essere in sintonia con il “tema” della sfilata stessa, l'uso di una musica e di luci adeguate, a volte l'utilizzo di finzioni sceniche (pioggia, strada bagnata). Il tutto al fine di realizzare un prodotto creativo nel quale i modelli sfilano, ma il pubblico non si limita ad osservare i capi, ma li può apprezzare all'interno di un contesto che lambisce vari profili artistici e che intende comunicare emozioni e messaggi. Lo stesso scopo l'hanno, come hanno riferito i testi, le campagne adv e le presentazioni. Nelle stesse, il brand sceglie specifiche location, il modello non si limita a indossare l'abito ed a sfilare, ma deve interpretare un ruolo, un personaggio calato in un determinato contesto, è il protagonista di una “story” creata proprio al fine di suscitare emozioni, ricordi e così indurre all'acquisto. La realizzazione di tali campagne e presentazioni richiede il contributo di una pluralità di figure professionali necessarie proprio alla preparazione della location, alla scelta delle luci e della musica, alla creazione della storia ed al montaggio delle riprese. Il tutto per realizzare un prodotto che poi possa avere una generale visibilità tra il pubblico. Tali attività, alle quali i modelli, che alla società ricorrente hanno conferito mandato, partecipano come attori protagonisti, si ritiene rientrino nel concetto di spettacolo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pare ora opportuno e prima di giungere alle conclusioni, un breve riepilogo delle questioni in esame. Pur nella consapevolezza del dibattito giurisprudenziale che contrappone la posizione nominalistica a quella sostanzialistica e della più recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 8414/25), richiamata in sede di discussione dalla difesa di che CP_1 sembra sposare la prima, questo giudice ha ritenuto e ritiene maggiormente condivisibile la seconda e, per tale ragione, pur essendo pacifico che quanti hanno sottoscritto con l i contratti di mandato vadano ricondotti alle figure Parte_10 dei modelli o fotomodelli, si è dato corso all'istruttoria testimoniale al fine di comprendere in che cosa consistessero le prestazioni che questi ultimi, previa intermediazione dell' rendono in favore dei clienti della stessa (per lo più Pt_10
Case ). CP_12
L'esito dell'istruttoria ha consentito di accertare che le uniche prestazioni che possono essere ricondotte nel concetto di spettacolo sono le sfilate, le campagne e le presentazioni. Per le stesse, richiamata la normativa di settore, la società avrebbe dovuto versare i relativi contributi alla Gestione Lavoratori dello Spettacolo. La conclusione non risulta impedita delle preliminari questioni sollevate dall Pt_10
(presunta illegittimità del D.M. 15 marzo 2005; incostituzionalità dell'art. 3 DCPS n. 708/47 per contrasto con l'art. 76 Cost., assenza dei requisiti della stabilità e professionalità, difetto di legittimazione passiva dell' lavoratori stranieri), Pt_10 questioni tutte sulle quali sono già intervenute le pronunce di merito e di legittimità sopra riportate e che qui si richiamato e si fanno, ancora una volta proprie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, terzo comma, disp. Att. C.p.c.. Nonostante l'accertamento di prestazioni considerabili quali espressioni e declinazioni di spettacolo, il ricorso va accolto limitatamente alla pretesa contributiva. In disparte la non fondatezza delle doglianze relative alla presunta illegittimità del DM 15 marzo 2005,alla presunta incostituzionalità dell'art. 3 DLGS 708/47, alla ritenuta illegittimità dei verbali di accertamento e notificazione 2023002546 e 2023002546-1 e ritenuto che l'accertamento svolto sia legittimo nella misura in cui ha considerato lavoratori dello spettacolo i modelli che sono stati occupati nelle sfilate, nelle campagne e nelle presentazioni, non può essere ritenuta corretta la pretesa contributiva e, con essa quella sanzionatoria, laddove non è dato comprendere quali e quanti contributi fossero dovuti dalla società ricorrente per le predette attività. I verbali di accertamento, dopo un excursus storico normativo, giungono alla conclusione che i modelli che hanno sottoscritto con i contratti di mandato Pt_1 siano da inquadrare come lavoratori dello spettacolo e, per tutte le attività e prestazioni dagli stessi resi presso i clienti della società, quest'ultima fosse tenuta al versamento dei contributi. Come si è detto sopra, all'esito dell'istruttoria svolta, questo giudice ritiene che non tutte le prestazioni rese abbiamo carattere e natura di spettacolo e, pertanto, che l'obbligo contributivo non sorga se non per tali prestazioni. Né nei verbali impugnati, né negli allegati, né nei c.d. statement, né nelle fatture emesse dai modelli all'Agenzia, risultano le specifiche prestazioni rese, ma solo: quanto ai prospetti allegati ai verbali, i nomi dei modelli, gli anni e le giornate, gli importi totali dovuti;
quanto agli statement, i e la Case di Moda per le quali si è resa la CP_9 prestazione, nelle fatture, il periodo di lavoro. Dovendo limitare il debito contributivo solo a determinate prestazioni, con esclusione di altre, sarebbe stato essenziale conoscere, l'entità dello stesso in riferimento ad ogni singolo titolo. Tale accertamento non risulta possibile neppure disponendo una consulenza tecnica atteso che mancano in giudizio i documenti dai quali possa ricavarsi l'ammontare della base imponibile riferibile alle prestazioni quali le sfilate, le campagne e le presentazioni.
Con orientamento costante ribadito in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., il Supremo Collegio ha stabilito che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base CP_1 di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti CP_13 costitutivi.
Nello specifico caso nel quale l'ente ritenga di assolvere a tale onere mediante i verbali redatti dagli Ispettori, è opportuno ricordare che la Cassazione ha ritenuto che gli stessi facciano prova fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie, dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza senza alcun margine di apprezzamento o di percezione (Cass. 24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17). Ciò premesso, considerato il materiale probatorio offerto in uno con le testimonianze rese e con i fatti che possono dirsi pacifici, va ribadito che può dirsi provato che i modelli, che all' hanno conferito i mandati, hanno prestato la loro attività Pt_10 anche in prestazioni riconducibili al concetto di spettacolo;
tuttavia, manca la possibilità di una corretta ricostruzione della base imponibile riferibile ai servizi quali sfilate, campagne e presentazioni. Il problema è stato esaminato anche dalla sentenza della Corte d'Appello prodotta dall' (sent. n. CdA Milano n. 923/24) che, tuttavia, ha ritenuto che i documenti CP_1 allegati ai verbali ispettivi e, in particolare gli statement consentissero di evidenziare e individuare le singole prestazioni e così quantificare il dovuto contributivo riferibile alle stesse. Come già anticipato, nel caso che si occupa, i documenti allegati non consentono l'individuazione di tali attività essendo, come peraltro indicato anche dai testi, riportato solo il brand per il quale il modello ha reso la sua prestazione. Manca, quindi, una sufficiente ed idonea documentazione che consenta la ricostruzione della base imponibile riferita all'attività spettacolare. Per tale ed unica ragione, il ricorso, nella parte concernente l'accertamento negativo del credito vantato dall' va accolto. CP_1
Peraltro, la non sufficienza dei documenti offerti dall' risulta confermata laddove CP_1 in contrasto con i rilievi esposti a pag. 12 del ricorso. Negli stessi, la difesa ha evidenziato come nel prospetto di regolarizzazione contributiva notificato dall' vi siano alcuni dati che non trovano corrispondenza, CP_1 anzi smentita, negli statement dei modelli ai quali si riferiscono. Ancora una volta, quindi, l'individuazione della base contributiva risulta di difficile ricostruzione.
Lo stesso vale per la sanzione amministrativa conseguente alla mancata comunicazione al centro per l'impiego. In particolare, con l'ordinanza ingiunzione n. 129/24, l' di Controparte_4
Milano ha ingiunto alla società ed alla sua legale rappresentante, il pagamento della sanzione di € 110.619,00 per aver omesso di comunicare al competente centro per l'Impiego l'instaurazione del relativo rapporto per n. 553 lavoratori. Si tratta, pacificamente, dell'omissione conseguente agli accertamenti già oggetto del verbale di cui si è detto e quindi dell'omissione riferita ai rapporti con i lavoratori CP_1 dello spettacolo con i quali ha sottoscritto i mandati in atti. Pt_1 Come già detto, gli ispettori, ritenendo che tutte le attività svolte dai modelli fossero riconducibili al concetto di spettacolo, ha individuato il debito contributivo a carico della società ricorrente e l'omissione relativa alla comunicazione di inizio e fine del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore. Le conclusioni alle quali la presente sentenza giunge non sono in linea con quelle ispettive, dovendosi restringere il campo delle prestazioni spettacolari a solo tre tipologie. Come già detto, non è possibile stabilire quale sia la base imponibile riferibile a tali prestazioni, né è possibile accertare quali lavoratori abbiano reso le prestazioni spettacolari e quindi quali modelli possano definirsi lavoratori dello spettacolo. Tale incertezza non solo incide sulla determinazione del credito contributivo vantabile dall'Ente con conseguente impossibilità di confermare anche solo in parte la pretesa oggetto del verbale e del successivo avviso di addebito, ma anche sulla sanzione applicata. Come hanno indicato nell'ordinanza, la sanzione è stata quantificata ai sensi dell'art. 19, comma 3 dlgs 276/03 moltiplicando € 200 (la forbice edittale è tra 100 e 300) per ogni singolo lavoratore (n. 533). Il numero dei lavoratori risulta quindi dato essenziale nel calcolo sanzionatorio. Nell'operazione aritmetica, tuttavia, possono, a ragione, entrare solo quei lavoratori che non solo sono modelli, ma hanno prestato attività di spettacolo. Come hanno raccontato i testi, i modelli potevano essere chiamati a rendere prestazioni diverse e non vi è prova certa che tutti i modelli abbiano reso prestazioni spettacolari. I quattro testi sentiti hanno confermato di aver prestato la loro attività anche per sfilate, presentazioni e campagne, sicchè, per loro l'Agenzia avrebbe dovuto fare le comunicazioni al Centro per l'impiego. Per quelli non sentiti e per i quali dai documenti prodotti non è dato sapere quali attività abbiano svolto, non può configurarsi alcuna violazione (in termini di omissione) e quindi alcuna sanzione. L'ordinanza ingiunzione va, quindi, confermata in relazione alla sanzione per quattro lavoratori e quindi per € 800. Per il resto, va annullata. Peraltro, a fronte dell'eccezione della difesa ricorrente relativa al minor numero di modelli (302), l' nulla ha replicato o offerto di CP_2 dimostrare. Infondata l'eccezione relativa all'illegittimità del procedimento sanzionatorio in quanto nell'ordinanza la violazione riportata è quella dell'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. 510/96, conv. con L. 608/1996, come modif. da ultimo dal D.L. 16/12, conv. dalla L. 44/12 in luogo di quella contestata con il Verbale Unico di Accertamento (art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 integrato dall'art. 5 del DM 30 ottobre 2007, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Sebbene la discrepanza sia palese e pacifica, non da meno, l'erroneo riferimento normativo non integra alcuna violazione del diritto di difesa essendo, attraverso la descrizione narrativa della violazione contestata chiaro quale sia l'addebito e altrettanto chiaro il trattamento sanzionatorio applicato. La necessaria prevalenza della sostanza sulla forma consente di superare ogni dubbio di illegittimità.
In conclusione e quanto al primo ricorso, lo stesso va accolto in relazione all'annullamento della pretesa contributiva;
quanto al secondo, va respinto in relazione alla sanzione riconducibile ai rapporti lavorativi con i testi escussi, mentre va accolto per il resto.
Ogni ulteriori doglianza deve ritenersi assorbita.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: quanto al giudizio RG 14051/24:
-accerta e dichiara che nulla è dovuto all' da parte della società ricorrente in forza CP_1 dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora
[...]
, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 27 Pt_2 dicembre 2023;
-rigetta per il resto;
quanto al giudizio RG 3164/25:
-annulla parzialmente l'Ordinanza Ingiunzione opposta e riduce l'entità della sanzione amministrativa da essa portata in misura pari a 800 € in riferimento alle posizioni dei lavoratori , Testimone_1 Persona_3 Testimone_3
; Parte_9
-rigetta per il resto;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano, 19 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA AN OG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA AN MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelle cause iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con autonomi ricorsi poi riuniti da Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott.ssa , Parte_2 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Teresa Noro con studio in Milano, via Perugino n. 9 del Foro di Milano, presso la quale elegge domicilio giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
Rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1
Contro
in persona del Direttore p.t., con sede in Controparte_2
Milano via M.Macchi n. 11, rappresentato e difeso dal Dott. Michele Papapietro, dalla Dott.ssa Giuliana Montinaro e dalla Dott.ssa Paola Degl'innocenti, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata t Email_1
convenuti OGGETTO: previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso depositato il 5 dicembre 2024, la società si è rivolta Parte_1 all'intestato Tribunale e, citando in giudizio l' ha chiesto accogliersi le conclusioni CP_1 di seguito riportate:
“ IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni esposte sub § I e sub § II della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del D.M. 15.03.2005 per eccesso di delega e, per l'effetto, disapplicarlo dichiarando non dovute le somme da esso portate;
o, in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte Costituzionale dell'art. 3 del D.LGS.C.P.S. n. 708/1947 per contrasto con l'art. 76 Cost. con conseguente sospensione necessaria del presente procedimento.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA': previa ogni opportuna declaratoria e disapplicazione del D.M. 15.03.2005, nonché previa declaratoria di non applicabilità ratione temporis dell'art. 66 co. 17 D.L. 73/2021, accertare e dichiarare la totale illegittimità, inefficacia o invalidità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 (e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora , Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della Società, in data 27 dicembre 2023), poiché per le ragioni esposte sub § V della parte in diritto del presente atto, i modelli rappresentanti da non svolgono attività di “spettacolo” o propedeutica alla preparazione Parte_1 di uno spettacolo sicché gli stessi non sono “lavoratori dello spettacolo” ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.LGS.C.P.S. n. 708/1947.
NEL MERITO, IN SUBORDINE, accertare e dichiarare la totale illegittimità, inefficacia o invalidità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 (e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora , Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della Società, in data 27 dicembre 2023) poiché, per le ragioni esposte sub § VII della parte in diritto del presente atto, on è l'impresa Parte_1 presso la quale i modelli prestano la loro opera ai sensi dell'art. 4 D.LGS.C.P.S. n. 708/1947.
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previo ogni opportuno accertamento in ordine alle circostanze concrete di svolgimento delle prestazioni fornite dai modelli ai clienti di nonché in ordine alle Parte_1 argomentazioni esposte (i) sub § VI della parte in diritto del presente atto i modelli ivi indicati sono privi dei requisiti della “stabilità” e della “professionalità” richiesti dall'art. 3 D.Lgs. n. 708/1947, (ii) sub § VIII della parte in diritto del presente atto i modelli ivi indicati avevano prestato la loro opera per un periodo largamente inferiore a quello minimo richiesto dall'art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 182/1997 per il sorgere delle prestazioni previdenziali, (iii) sub § IX della parte in diritto del presente atto i modelli ivi indicati erano titolari di posizione previdenziale alla Gestione Separata e i CP_1 relativi versamenti contributivi non sono stati compensati (iv) sub § X della parte in diritto del presente atto i modelli lavoratori UE ivi nominativamente indicati erano possesso di mod. A1 o erano lavoratori stranieri non tenuti al versamento dei contributi all CP_1
dichiarare l'illegittimità, inefficacia o invalidità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 (e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora , Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministrazione della Società, in data 27 dicembre 2023).
Per l'effetto, previa ammissione della richiesta consulenza tecnica contabile, dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore, non Parte_1
è tenuta al pagamento degli importi richiesti dall' gestione ex Enpals con CP_1
l'Avviso di Addebito impugnato ed è, semmai, tenuta al pagamento del minor importo che risulterà eventualmente dovuto”
Deduceva parte ricorrente:
-di essere un'agenzia di moda operante in Milano dal 2016 come agente per modelli e indossatori di sesso maschile;
-di intrattenere con tali figure solo un ruolo di mediatore, come da contratti di mandato in atti, in forza dei quali promuove l'immagine dei modelli, ricerca per loro rapporti commerciali aventi per oggetto la realizzazione di servizi fotografici, sfilate, campagne, senza, tuttavia, mai provvedere alla loro organizzazione;
-di versare ai modelli ed agli indossatori il compenso pattuito, solo dopo aver ricevuto quanto concordato dai propri clienti (Case di moda) ed aver trattenuto la commissione e le spese;
-che in data 4 marzo 2023, gli ispettori avevano iniziato e poi condotto un'indagine CP_1 ispettiva i cui risultati erano stati riportati nel verbale n. 2023002543 del 1 dicembre 2023 con il quale avevano chiesto alla società il pagamento dell'importo di € 1030578,23 oltre alle sanzioni per evasione per il periodo 1 gennaio 2018-31 marzo 2023;
-che, con altro verbale n. e 2023002546-01, era stata contestata la violazione degli art 9, comma 2 e 2 DL 708/47 e art 19, comma 3, DL 276/03 ed applicata la sanzione amministrativa di € 55.3000;
-che il 20 ottobre 2024 l' ha notificato avviso di addebito n. CP_1
36820240008688813000 con cui ha chiesto il pagamento della somma di € 1.080.551,88 per evasione contributiva.
Si è costituito l' contestando le difese avversarie e rivendicando la piena CP_1 legittimità dell'operato svolto dagli CP_3
Con un secondo ricorso del 14 marzo 2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 129/24 notificata sia alla società che alla legale rappresentante, con la quale è stata applicata la sanzione amministrativa di
€ 110619,00 chiedendo, nei confronti dell , l'accoglimento delle Controparte_4 seguenti conclusioni:
“nel merito, accogliere l'opposizione promossa da e della signora Parte_1 [...]
personalmente; conseguentemente, dichiarare nulla, illegittima, priva di Pt_2 efficacia o come meglio e comunque annullare o revocare l'Ordinanza Ingiunzione n. 129/24/i qui opposta, per i motivi tutti esposti nel presente Ricorso, dichiarando non dovute le somme tutte da essa portate e contestate con il presente Ricorso;
3. sempre nel merito, in via subordinata e con espressa riserva di gravame, verificata l'erroneità del conteggio effettuato dall' , annullare parzialmente CP_2
l'Ordinanza Ingiunzione opposta riducendo l'entità della sanzione amministrativa da essa portata nella misura che si riterrà di giustizia, valutati i motivi tutti di cui al § 4 Ricorso”
Si è costituito l' reclamando la piena legittimità della sanzione Controparte_4 irrogata.
Disposta la riunione, escussi i testi ammessi, all'udienza del 19 dicembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare le ragioni dell'accertamento e le conclusioni alle quali gli ispettori sono pervenuti appare opportuno ripercorrere, in sintesi, i principi che regolano la materia dell'obbligo contributivo per i lavoratori dello spettacolo. L' elenco dei soggetti da iscrivere obbligatoriamente al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo contenuto nell'art. 3 d.lgs. CPdS n. 708/1947 nella sua formulazione originaria è stato oggetto di revisione e ampliamento nel tempo con emanazione di Decreti del Presidente della Repubblica (si richiamano i DPR 17.11.1971, DPR n. 1420 del 1971, DPR 29.04.80, DPR 796/81, DPR 90/83, DPR 207/87, DPR 203/87 e DPR 203/93). In forza poi della delega conferita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 comma 22 e 23, lettera a), è stato emanato il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, concernente il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il quale, all'art. 2, ha rimesso ad un successivo decreto del Ministro del lavoro di individuare tre gruppi di lavoratori dello spettacolo: lettera a) quelli che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli;
lettera b) quelli che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); lettera c) coloro che prestino attività a tempo indeterminato. E' poi seguita la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell'Enpals che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport", di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Enpals. La categoria degli indossatori è stata inizialmente introdotta con il DPR 203/87 con decorrenza dal 1.06.87. La categoria dei fotomodelli è stata introdotta successivamente, con decorrenza dal 22.04.05, con l'emanazione del DM 15.03.05, che ha anche confermato l'obbligo di iscrizione degli indossatori già prevista dal citato DPR 203/87, ricomprendendoli nel gruppo A), come «lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo». La Corte di Cassazione, nella sentenza 15.10.2014 n. 21829, ha chiarito che «in termini generali, in tema di assicurazione ENPALS, i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 di tale normativa. La qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice dei merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3 comma secondo, D.Lgs n. 708/47».
Qualora si segua la teoria c.d. nominalistica, l'obbligo di iscrizione degli indossatori e fotomodelli discende automaticamente dall'inclusione nella categoria professionale contemplata, a prescindere da ogni valutazione di carattere individuale e riferita al caso concreto in relazione alla natura o meno intrinsecamente “spettacolare” dell'attività svolta. In modo conforme, si è pronunciata, precedente sentenza di questo ufficio (Tribunale Milano, dott.ssa Ghinoy n. 1106/21):
”Non può ritenersi, contrariamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che la normativa secondaria abbia esteso in modo eccedentario la delega contenuta nell'art. 43, comma 2, L. 27.12.02 ricomprendendo figure che non operano nel campo dello spettacolo. Il termine «spettacolo» infatti ormai da tempo non si traduce più solo nella nozione tradizionale di rappresentazioni di opere teatrali, liriche, cinematografiche, d'arte varia, che si svolge davanti a un pubblico di spettatori appositamente convenuto;
la nostra società registra un crescente fenomeno di spettacolarizzazione di ulteriori attività che assumono un carattere di esibizione artistica e sono destinate, nell'immediato o successivamente, alla diffusione. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 1089/06 che ha riconosciuto la natura artistica e di spettacolo anche ai supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali, i quali, peraltro, sono realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità specificamente previste nell'elenco di cui al DLgs 708/47, tra cui devono annoverarsi i fotomodelli e gli indossatori. Con la sentenza n. 12548/03, la Suprema Corte ha riconosciuto l'obbligo contributivo in relazione all'attività di alcuni lavoratori che avevano collaborato alla produzione di filmati pubblicitari o alla realizzazione di conventions promozionali statuendo che per spettacolo deve intendersi una qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo) o cinematografico o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o per essere comunque appresa da un pubblico più vasto tramite gli strumenti della registrazione creati dalla tecnica. Ancora di recente, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16253/18 ha ravvisato la “tendenza ravvisata da più parti alla c.d. spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo” ed ha affermato che «l' evoluzione normativa del concetto di spettacolo è stata quella di estendere sempre di più l'assicurazione Enpals
- di concerto peraltro con la tendenza ravvisata da più parti alla c.d. spettacolarizzazione di settori che prima erano estranei allo spettacolo che è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia, ossia del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, perché - mentre ai sensi di detta disposizione la delega alla estensione della tutela Enpals ad altre categorie professionali era limitata "ai lavoratori dello spettacolo" - attualmente, ai sensi della citata disposizione della L. n. 289 del 2002, la estensione avviene al di fuori di quello stretto limite, stante la formula più ampia che contempla le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport". Invero, il legislatore fu consapevole, già con la prima disposizione regolatrice, ossia con il d.l.C.P.S. n 708 del 1947, che il concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (art. 3) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione. In applicazione di detta norma, l'obbligo assicurativo presso l'Enpals venne progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto (…)» (conf. Cass. n. 11376 del 12.6.2020).
Tanto premesso, l'attività degli indossatori e dei fotomodelli ha assunto in generale il carattere della spettacolarità, e l'ha rivestito in concreto anche nel caso che ci occupa. Non può negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di una idea creativa (una particolare combinazione di linee, colori, proporzioni, di immagini, di suoni conferisce il carattere di novità ad un bene) e il loro essere destinati ad un pubblico dal vivo oppure, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale determina l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo. E ciò non solo ed evidentemente per le attività tipiche dei modelli e dei fotomodelli ma anche per quelle residuali attività evidentemente connesse e collegate che parte ricorrente ritiene di escludere. L'eventuale finalità commerciale, infatti, non può essere disgiunta dalla nozione di spettacolo né esclude il carattere artistico della creazione o dell'opera. Non esiste nessuna incompatibilità tra la finalità commerciale del prodotto frutto della creatività del suo autore e la nozione di spettacolo ai fini dell'iscrizione al Fondo Lavoratori dello Spettacolo per coloro che vi abbiano partecipato, in quanto rientranti in una delle categorie del DLGS CPS 708/47 e DM 15.03.05. E' ormai pacificamente condiviso che le immagini pubblicitarie e i brevi filmati di tipo pubblicitario siano riconducibili al settore dello spettacolo. Anche il prodotto fotografico ha infatti un'estesa potenzialità spettacolare, costituisce cioè una espressione artistica indirizzata ad un pubblico indeterminato, che può essere concreto e/o virtuale, potendo le immagini essere utilizzate e diffuse per affissioni pubblicitarie anche outdoor, locandine, manifesti, brochure, cartelli, vetrina, espositori permanenti/stagionali, banner, totem ed anche tramite piattaforma e mezzo trasmissivo quali social network, social media, web tv, youtube. Persino le attività di showroom e fitting hanno assunto un connotato di spettacolarità ormai paragonabile alla rappresentazione scenica. 11. La brevità e la discontinuità delle prestazioni rese nel settore dello spettacolo non escludono l'obbligo di versamento dei contributi. A conferma di tale principio milita la circostanza che il legislatore ha previsto che il versamento della contribuzione sia effettuato a giornata (e non su base settimanale come per tutti i lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria) (si veda art 2 DLgs 182/97 e art 4 DLCPS 708/47). La giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di attività rientranti nel settore dello spettacolo che siano saltuarie, di breve durata e comunque discontinue nonché nelle ipotesi in cui l'attività di spettacolo non sia l'attività esclusiva del soggetto che la espleti. In tale quadro neppure rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo la circostanza del preteso mancato raggiungimento delle 120 giornate di assicurazione necessarie per la maturazione di un anno di contribuzione ai fini pensionistici nella Gestione dello Spettacolo secondo le previsioni del DLgs 182/97. Non può affermarsi che il datore di lavoro sia esentato da versamenti contributivi ogni qual volta dal versamento, commisurato all'attività svolta per quel determinato datore di lavoro, non sia prevedibile la maturazione di una prestazione previdenziale di qualunque natura né tanto meno nella Gestione dello Spettacolo. Infatti, non vige alcun principio di correspettività tra versamenti e prestazioni previdenziali e comunque i versamenti sono dovuti per previsione di legge in considerazione dell'attività svolta e non in considerazione della prevedibile maturazione di una prestazione, che comunque può maturare anche per effetto di versamenti effettuati ad altre Gestioni che possano cumularsi. 12. A tale proposito, l'eccezione di illegittimità costituzione sollevata dalla difesa di parte ricorrente per violazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, sul presupposto che lo speciale sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, applicato agli realizza un fattispecie nella quale l'interessato non è in Controparte_5 grado di maturare i requisiti minimi per la l'acquisizione del suo diritto alla prestazione è manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte, e nel caso specifico è comunque in primo luogo irrilevante, non discutendosi di prestazione pensionistica richiesta dai soggetti interessati dall'accertamento. 13. Parte ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento della contribuzione in quanto l'agenzia non sarebbe qualificabile “datore di lavoro”. In proposito occorre premettere che per l'assicurazione dei lavoratori dello spettacolo è sufficiente la prestazione d'opera da parte di uno degli appartenenti alle categorie individuate per far sorgere automaticamente l'obbligo assicurativo, restando irrilevante la natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa. La Suprema Corte nella sentenza n. 1585/04 ha affrontato la questione dell'individuazione del soggetto obbligato nelle ipotesi in cui soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo si rivolgano ad una agenzia o ad un manager e prestino l'attività presso terzi. Le agenzie espletano attività multiformi comprendenti, a titolo esemplificativo, la pubblicizzazione del personale dello spettacolo, l'assistenza nella predisposizione di contratti, l'organizzazione di tournée, la collocazione presso terzi interessati alla prestazione. Nel caso in cui un soggetto stipuli con l'agenzia o con il manager un accordo avente ad oggetto i diritti di esclusiva del primo e venga inviato presso terzi a svolgere la prestazione, la Cassazione ha affermato che per individuare il “datore di lavoro”, ai fini contributivi, rileva, non solo chi sia titolare dei diritti di esclusiva, ma anche il soggetto a cui siano state emesse le fatture per l'attività lavorativa svolta. Se i compensi sono stati corrisposti dall'agenzia a cui carico sono emesse le fatture, è da ritenersi documentalmente accertato che sia l'agenzia titolare del rapporto di lavoro e quindi la stessa è tenuta a versare i contributi in quanto l'attività presso il terzo è stata resa in esecuzione di diritti di esclusiva rimasti in capo all'agenzia. A tale aspetto va aggiunto che, anche in quelle ipotesi nelle quali le agenzie avevano asserito di aver svolto solo un'attività di mediazione tra un artista e i terzi interessati alla prestazione, la Suprema Corte (si vedano le pronunzie n. 1585/04 e n. 1820/89) ha confermato l'obbligo contributivo nei confronti delle agenzie ricorrenti poiché le fatture erano state emesse nei confronti di quest'ultime, titolari dei diritti di esclusiva. Tale ultima circostanza dimostra, sempre secondo la Corte, che le agenzie non avevano svolto solo attività di mediazione, ma che, essendo cessionarie dei diritti di esclusiva, le prestazioni di lavoro erano state rese in esecuzione di tale cessione ed i contributi dovevano essere versati dall'agenzia. In particolare, nella sentenza n. 1585 del 28/01/2004 ha chiarito che «in tema di assicurazione ENPALS, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi a sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi». Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la qualità di datore di lavoro non nel beneficiario finale della prestazione lavorativa, ma nella società titolare dei contratti di esclusiva per le prestazioni dei lavoratori, che aveva erogato loro i compensi e nei cui confronti erano state emesse le fatture. Anche la Corte d'Appello di Milano in modo condivisibile nella sentenza n. 954/18 ha infine confermato l'obbligo di versamento della contribuzione in capo ad una agenzia avendo quest'ultima corrisposto i compensi per l'attività svolta pur se ceduta a terzi, argomentando che : «… l'art. 4 DLgs CPS 708/47 individua l'obbligato alla contribuzione all'ENPALS (oggi nelle imprese presso le quali gli iscritti CP_1 prestano la propria opera e che nel settore di cui si discute datore di lavoro è anche l'agenzia quando la prestazione sia stata resa nell'ambito del rapporto che la lega all'artista».
14. Nel caso, sussistono tutti gli elementi indicati per l'individuazione nell'agenzia del soggetto obbligato al versamento dei contributi. L'imponibile è stato individuato sulla base di quanto effettivamente corrisposto al modello al netto dei diritti corrisposti al modello ed è stato applicato il regime di esenzione di cui all'art. 43 comma 3 L. 289/02.
15. Con riferimento ai lavoratori stranieri, si richiama la sentenza del 13.1.2001 di questo Tribunale (RG n. 3012 del 2020), che ha ricordato che l'art 3 del DLGS CPS 708/47 nel testo vigente dispone che: “Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità ….”. Dunque tutti i lavoratori di nazionalità straniera devono essere assicurati al Fondo Lavoratori dello Spettacolo secondo il regime previdenziale italiano in considerazione dello svolgimento della prestazione di lavoro sul territorio italiano e dell'operatività
dell'agenzia sul territorio italiano. In presenza di lavoratori appartenenti a Stati dell'Unione Europea, infatti, non sussiste alcun obbligo previdenziale in Italia solo nell'ipotesi di applicazione della legislazione del paese di origine attestata con il possesso del cd Modello A1. L'art 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE ) sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori in ambito UE, consentendo ai cittadini dell'Unione di lavorare in uno dei paesi che ne fanno parte senza necessità di permesso di lavoro, con parità di trattamento retributivo, sociale e fiscale rispetto ai cittadini nazionali, di prendere dimora in uno degli Stati membri ove poter svolgere l'attività di lavoro conformemente alle disposizioni regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali. Al fine di garantire maggiore tutela dei lavoratori cittadini UE, il Regolamento 883/04 stabilisce il principio secondo cui il rapporto di lavoro deve essere soggetto ad un'unica legislazione. Il criterio primario da applicare è quello della territorialità che assoggetta il rapporto di lavoro alle regole dello Stato ove è svolta l'attività lavorativa. Il criterio è derogabile solo nelle ipotesi di applicazione della legislazione del paese di origine, limitata ai casi di prestazione lavorativa inferiore a ventiquattro mesi, purché il rapporto di lavoro sia denunciato allo Stato italiano mediante la richiesta del cd Modello A1 come previsto dall'art 12, par 1, Regolamento CE n. 883/04 e art 14 Regolamento CE n. 98709 par.
3.1. Il Modello A1 certifica quale sia la legislazione di sicurezza sociale applicata in concreto al rapporto di lavoro. Nel caso in esame, in assenza di prova dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno dei paesi dell'Unione Europea, va applicato il principio di territorialità che prevede l'applicazione del regime previdenziale italiano. Parte ricorrente non ha allegato e/o documentato alcun elemento di segno contrario”.
La sentenza sopra riportata si ritiene richiamabile nel caso in esame in tutte le sue argomentazioni.
Le conclusioni non cambiano anche volendo accogliere la tesi più favorevole alle difese della società e fatta propria dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 353/22 (sentenza che si è pronunciata sull'appello alla pronuncia di questo Ufficio- dott.ssa Ghinoy). La Corte territoriale, invero, ha così argomentato:
”Il Collegio ritiene di aderire alla prima interpretazione, che appare più rispettosa del complesso impianto normativo sopra delineato, sebbene si debba qui anticipare che nella fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla appellante e dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza 708/21, tale interpretazione porterà a riconoscere l'assoggettabilità a contribuzione per la maggior parte delle attività accertate in sede ispettiva. L'art 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 nella sua formulazione originaria prevedeva al primo comma un elenco di 19 figure professionali i cui appartenenti sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS e al secondo comma demandava al decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la possibilità di estendere l'obbligo della iscrizione all'Ente ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma. Sulla base di tale delega l'obbligo è stato esteso a varie categorie professionali (23 complessivamente). Un' ulteriore importante modifica dell'obbligo di iscrizione all'Enpals è stato introdotto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell'Enpals che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport", di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Enpals. In forza di detta delega è intervenuto da ultimo il decreto del 15 marzo 2005, il quale ha reiterato la iscrizione all'Enpals, sotto la lettera a), degli “indossatori”, “fotomodelli” e “tecnici addetti alle manifestazioni di moda”. La legge 289/2002 contempla quindi le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport anziché i soli “lavoratori dello spettacolo”. Emerge in ogni caso dalle norme sopra riportate, che lo “spettacolo” costituisce la caratteristica imprescindibile dei lavoratori assicurati alla gestione Enpals. La Suprema Corte (sentenza n. 7211/2004) ha tuttavia precisato che le categorie dei lavoratori obbligatoriamente assicurate presso l'Enpals secondo l'attuale formulazione dell'art 3 DLCPS 708/47 comprendono due gruppi di operatori: un primo gruppo di soggetti che ontologicamente vanno classificati come operatori dello spettacolo perché direttamente impegnati nella rappresentazione, o perché forniscono il supporto tecnico per la sua realizzazione, registrazione o trasmissione dello spettacolo (comprendente quelle categorie per le quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita in quanto per definizione l'attività espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato); per questi vi è una presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo. Il secondo gruppo comprende operatori che hanno qualifiche generiche e possono operare sia nell'ambito dello spettacolo, con copertura assicurativa ENPALS, sia per la realizzazione dei più diversi lavori, per i quali hanno diritto alla copertura assicurativa (al n. 5 dell'art. 3 organizzatori generali, direttori, ispettori, CP_6 cassieri;
al n. 13, arredatori e architetti;
al n. 14 truccatori e parrucchieri;
n. 15, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri;
n. 16, sarti;
n. 17, pittori, stuccatori e formatori;
n. 18 artieri ippici); questi fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con il conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, solo se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli altri lavoratori antologicamente inquadrati fra gli assistiti dell'ENPALS. Prosegue poi la Corte: Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico,
o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, jurís et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3,2° comma, Divo n. 708/47. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice dì merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo ENPALS.”. La necessità di effettuare questa distinzione è stata ribadita nella sentenza Cass 13643/2007 “Riassuntivamente va quindi affermato il seguente principio di diritto: i lavoratori dello spettacolo per quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'ENPALS e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 del medesimo D.Lgs.. Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al D.Lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo ENPALS) e da Cass sent. 21828/2014, di analogo tenore. In adesione a tale consolidata interpretazione della Corte di legittimità la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n 708/2021, con riferimento specifico alla categoria professionale dei fotomodelli indossatori, ha stabilito: Una simile verifica in concreto deve pertanto ritenersi necessaria nell'ipotesi in cui (come nel caso degli indossatori e dei fotomodelli) la figura di lavoratore addetto allo spettacolo sia stata aggiunta all'elenco originario contenuto nella legge istitutiva dell'Enpals da decreti delegati o autorizzati (nella specie, D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203 e D.M. 15 marzo 2005), la cui qualifica non rientra ontologicamente nel settore dello spettacolo tradizionale. Poiché tali soggetti sono inclusi nella categoria dei lavoratori dello spettacolo in ragione del fatto che prestano “attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli”, diventa allora imprescindibile verificare se in concreto le prestazioni lavorative si svolgano effettivamente nel contesto di uno spettacolo. Ne consegue, pertanto, che l'indossatore o il fotomodello potrà essere ritenuto un lavoratore dello spettacolo solo qualora risulti coinvolto nella realizzazione e produzione di uno spettacolo vero e proprio. In tal caso, la sua attività dovrà presumersi iuris et de iure direttamente connessa con lo spettacolo in cui la sua esibizione è parte integrante. Ciò premesso, occorre verificare se nella fattispecie le attività svolte dai professionisti di XXX, come individuate nei verbali di accertamento e sopra descritte, possano considerarsi rientrare nelle attività di spettacolo, alla luce della definizione via via più ampia attribuita dalla Suprema Corte a tale attività. In materia di spettacolo si è infatti assistito ad un'evoluzione normativa, culminata con la modifica del DLCPS del 1947, ai sensi della citata disposizione del D. Lgs. n. 289/2002, e ad un' evoluzione giurisprudenziale, che ha ampliato il concetto di spettacolo oltre la rappresentazione di opere letterarie o musicali, fino a comprendere ogni manifestazione che vada incontro al gusto del pubblico creando divertimento in senso lato o comunque interesse tale da poter essere sfruttato anche per finalità informative o commerciali. Lo spettacolo è stato quindi inteso come
“attività diretta sia alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo sia alla realizzazione di un prodotto destinato a essere visto o ascoltato da un pubblico presente o virtuale ovvero a distanza di tempo e di luogo mediante riproduzione di un supporto a tal fine predisposto o il cd. “scaricamento” da un sito informatico sicché la presenza del pubblico è irrilevante se la manifestazione non ha carattere artistico mentre ove si tratti di manifestazione artistica la presenza fisica del pubblico non è necessaria a condizione che la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone”. (Cass. 153/2009 , 13643/07). Con la sentenza n. 1089/06 la Suprema Corte ha riconosciuto la natura artistica e di spettacolo anche ai supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali, i quali, peraltro, sono realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità specificamente previste nell'elenco di cui al DLCPS 708/47, tra cui vanno annoverati i fotomodelli e gli indossatori. La Corte di Cassazione ha poi respinto l'eccezione, formulata anche in questo giudizio, di illegittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno inserito ulteriori categorie di lavoratori a quelle previste nel cit. art 3 e ha precisato:
2.2 Già il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, dopo avere individuato, al comma precedente, una serie di categorie professionali la cui iscrizione all'ENPALS era obbligatoria, rimise ad un Decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, la possibilità di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione, con ciò palesando che lo stesso concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo. Non appare dunque condivisibile quell'interpretazione restrittiva del concetto di spettacolo prospettata dai ricorrenti (e che, pure, ha trovato accoglimento in talune pronunce di legittimità: cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7323/1992; 12691/2002), che sostanzialmente vi riconduce soltanto le manifestazioni che, con il concorso del pubblico, abbiano propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale;
più aderente al carattere dinamico che deve essere attribuito al concetto di spettacolo - stante l'influenza che al riguardo rivestono i mutamenti del costume e dei gusti - risulta pertanto quella che fa riferimento alle attività volte alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e alla rappresentazione del prodotto stesso, con il concorso del pubblico (cfr, Cass., n. 10308/2003), concorso che potrà essere tanto diretto, quanto realizzato per mezzo degli strumenti di registrazione e comunicazione consentiti dalla tecnica (cfr, Cass., n. 8703/2005). Ritiene pertanto il Collegio che tale più lata concezione dello spettacolo (e, quindi, dei relativi lavoratori) deve esser tenuta presente per valutare se i decreti emessi ai sensi del ricordato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2 (che costituiscono atti formalmente amministrativi, ancorché a contenuto normativo, la verifica della cui legittimità, con riguardo ai limiti della delega - non riconducibile alla previsione dell'art. 76 Cost. - di cui al provvedimento legislativo del 1947, spetta non alla Corte Costituzionale, ma al giudice ordinario investito della controversia previdenziale, dal quale tali decreti, ove illegittimo, sono disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), e dell'art. 4 preleggi: cfr. ex plurimis, Cass., n. 13913/1991) possano essere considerati legittimi.
2.3. All'anzidetta più lata concezione dello spettacolo risulta essersi sostanzialmente attenuta la normazione delegata D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, ex art. 3, comma 2, in forza della quale l'obbligo assicurativo all'ENPALS venne esteso a figure professionali estranee alla nozione di spettacolo nel senso restrittivo sopra ricordato, quali i presentatori e i disc-jockey (D.P.R. n. 207 del 1987), gli indossatori e i tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. n. 203 del 1987), i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. n. 1006 del 1986), e appunto, ciò che qui specificamente rileva, "gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica" (D.P.R. n.203 del 1993), nella cui parte motivazionale figura la seguente espressione: "considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime/svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo". ……..omissis… 2.5 Deve quindi ritenersi che la normativa successivamente intervenuta in materia non ha radicalmente innovato sul punto, ma, piuttosto, ha formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente presente nella legislazione precedente.”(Cass sent. 9996/2009) Così tratteggiato il concetto di spettacolo, occorre esaminare le attività dei professionisti di XXX per verificare se vi possano rientrare. Come si è detto gli ispettori hanno indicato 4 tipologie di attività : a)sfilate (compresa l'attività preparatoria di fitting) b) servizi fotografici c) campagne pubblicitarie d) showroom. Ritiene collegio che con la sola esclusione delle attività di cd showroom, tutte le descritte attività possano considerarsi rientrare nell'attività di spettacolo nella concezione più ampia sopra delineata”.
Ancor più recentemente, la Corte d'Appello di Milano, (sent. 1228/23) è intervenuta sul concetto di “spettacolo”: “A partire dagli inizi degli anni '90 la qualità di lavoratori dello spettacolo è stata attribuita a coloro che «stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impegnati nella realizzazione di manifestazioni che hanno propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale o un evento visivo, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori» (Ad es. Cass., 23-12-1991, n. 13913). L'evoluzione, come sopra accennato, tende oggi a caratterizzare lo spettacolo come qualsiasi forma di manifestazione la quale si sviluppi ed abbia luogo dinanzi ad un determinato pubblico oppure con una qualche modalità di concorso o di compartecipazione di esso favorita da moderni mezzi della tecnica comunicativa;
esso tende a caratterizzarsi come pubblico intrattenimento vale a dire come attività a carattere visivo o sonoro e comunque basato sulla finzione scenica (teatro, cinema, radio, televisione, musica, danza) ovvero di gioco (ad esempio l'attività calcistica) (In tal senso si veda Cass., 27-8-2003, n. 12548). In ossequio a tale ampliamento della nozione, anche ai lavoratori che non hanno un diretto contatto con il pubblico (ad es. perché prestano la loro attività nelle sale di registrazione) devono essere considerati lavoratori dello spettacolo;
esso si caratterizzerebbe non solo per il fatto che si svolge dal vivo ma anche per il caso che esso è riprodotto o registrato e, pertanto, destinato all'utilizzazione di una pluralità di persone le quali ne possono godere singolarmente (ad es. il film riprodotto in cassetta o in altro tipo di supporto) ovvero collettivamente (ad es. nelle sale cinematografiche) (Cass., 3-9-2002, n. 12824). La Suprema Corte ha sempre fatto salvo il nesso finalistico che deve legare la prestazione lavorativa alla rappresentazione, nel senso che una rappresentazione è spettacolo quando è destinata a intrattenere il pubblico a cui è destinata suscitando interesse e divertimento in senso lato. Ciò non di meno, la rappresentazione non perde la sua natura se oltre ad avere tale finalizzazione persegue anche obiettivi ulteriori come quelli informativi o commerciali. Lo scopo ricreativo può, quindi, convivere con la finalità commerciale e pubblicitaria, quantomeno con riferimento alle tradizionali categorie di lavoratori dello spettacolo contenute nella legge istitutiva dell'Enpals. La Cassazione, infatti, con riferimento a qualifiche ricomprese nell'originario elenco primario (speakers, doppiatori, cantanti, tecnici orchestrali, etc., che avevano svolto attività in filmati pubblicitari provenienti dall'estero ed adattati al mercato italiano), ha ritenuto che la finalità pubblicitaria-commerciale di tali prodotti non escludesse l'intrinseca natura di lavoratori dello spettacolo, affermando, in particolare, che “a fronte della predetta asserzione della Corte di merito sul potere destrutturante della finalità commerciale- v'è da rilevare che essa appare frutto di una sorta di pregiudizio ideologico;
radicato, in epoca non recente, secondo cui lo spettacolo - per le intrinseche finalità che lo connotano è entità antagonista alla realtà del pianeta - pubblicità che - come si è detto - per le sue prioritarie finalità di massimizzazione del profitto produrrebbe una vera e propria mutazione della essenza del prodotto pur spettacolare cui inerisce. Tale incompatibilità non trova posto - come ha ben chiarito la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla problematica della riconducibilità ad attività di spettacolo di nuove professionalità e nuovi contesti di utilizzazione dello spettacolo - nell'attuale ordinamento;
ed è, peraltro, negatoria di un trend - esattamente inverso - sviluppatosi da almeno mezzo secolo - che vede la penetrazione dei messaggi pubblicitari affidati a vere e proprie attività artistiche in opere - per lo più di breve durata (spot) - che presentano un notevole grado di inscindibilità fra promozione pubblicitaria e perfomances artistiche;
per le quali sarebbe difficile ipotizzare - secondo il senso comune - una disaggregazione”. In altre parole, secondo la Corte, una rappresentazione può perseguire allo stesso tempo sia finalità culturali o di intrattenimento in senso lato sia finalità commerciali o di informazioni. La rappresentazione che abbia queste caratteristiche resta comunque spettacolo. E ciò vale soprattutto per quei profili professionali non univoci, generici e per quelli aggiunti all'elenco originale della legge istitutiva dell'Enpals poiché, per essere ritenuti lavoratori dello spettacolo, la loro attività dev'essere (pur sempre) direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli”.
Richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati e seguendo la tesi che, oltre all'aspetto nominalistico basato sull'attività propria dell'indossatore o del fotomodello, ai fini dell'obbligo contributivo, richiede che tali attività siano collocate all'interno di contesto qualificabile come spettacolo, debbono ora essere esaminate le prestazioni oggetto dell'accertamento ispettivo e le prove assunte nel presente giudizio.
Quanto al primo profilo, si legge in atti che le attività, per le quali gli ispettori hanno ritenuto esservi obbligo contributivo in quanto lato sensu “spettacolo” sono:
-le sfilate
-i fitting
-le campagne adv
-le presentazioni
-gli showroom
-il lookbook
-e-commerce
-lo shooting
Al fine di conoscere contenuti e specifiche delle stesse sono stati sentiti i testi:
: Testimone_1
“Lavoro per l'agenzia ricorrente dal maggio 2018. Non so se ho sottoscritto un contratto che può definirsi di mandato, quello che so è che l'Agenzia mi propone presso i brand presso i quali io lavoro come modello. Ora mi viene detto che per mandato si intende un contratto nel quale l'agenzia fa da intermediaria tra me e il brand, allora rispondo che tale è il contratto che ho firmato e che è ancora in vigore. Mi viene chiesto cosa si intenda per sfilata, si tratta di un evento scelto dal brand e finalizzato a far vedere agli invitati che sono i clienti importanti del brand i nuovi capi di abbigliamento. La siglata avviene all'interno di una location che può essere o la sede del brand come mi è capitato per oppure anche altra location scelta in base anche Parte_3 al tema della sfilata, per esempio è capitato sempre con , ma io non Parte_3
c'ero, che abbiano scelto un logo della Sicilia per presentare una collezione ispirata all'epoca romana. All'interno della location noi sfiliamo su di una passerella, al cui fianco ci sono le sedie per gli invitati, la location viene allestita da una figura che può essere l'art director che a seconda del tema o dell'evento allestisce il tutto, per esempio possono posizionare un tappeto bagnato per creare l'effetto della strada bagnata;
mi ricordo anche di essere andato ad una sfilata a Venezia dove la passerella era sull'acqua. A volte mettono dei pennelli al led per proiettare delle scritte o immagini che siano affini al tema della sfilata. Per quanto mi riguarda, io arrivo, vengo truccato e vestito e poi debbo sfilare, la mia prestazione si limita a questo. Ci sono anche dei fotografi, ingaggiati dal brand, che fotografano il nostro passare sulla passerella, anzi fanno dei video. Le fotografie e i video che vengono registrati durante queste sfilate possono essere poi divulgati ma a seguito di un altro e nuovo contratto che l'agenzia sottoscrive con il brand dopo averci sentito. I canali di divulgazione possono essere il canale web del brand o istagram o a volte la pubblicità tramite cartellonistica. Non è una cosa che succede spesso, ma può essere capitato. A volte la sfilata può avere la diretta su istagram o sul canale web del brand. Non ho mai fatto digital show, non so quindi dire di preciso cosa sia, è nato durante il covid, credo che sia una sfilata che può essere vista sulle piattaforme per esempio
, è una sfilata senza pubblico. CP_7
Dal 2018 al 2023, ho fatto due sfilate per , una sfilata interna per Parte_3
LM e una per . Pt_4
Per sfilata interna si intende la sfilata presentata ai dipendenti del brand. Non ci sono persone estranee al brand. Di solito non c'è allestimento se non la passerella. La sfilata interna si chiama anche presentazione. Il fitting è la prova dell'abito. Avviene dopo che si è superato il casting, di solito è nella sede del brand, vi sono presenti solo coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'abito a volte anche lo stilista, o il disigner, non vi sono fotografi. Il fitting può servire poi per fare una sfilata, una presentazione o in un servizio fotografico, ma non è detto che durante la sfilata il servizio fotografico ti facciano indossare lo stesso abito, il fitting può servire anche per apportare delle modifiche all'abito per poi andare in produzione. Mi spiego meglio, io sono una taglia 48, lo stilista mi prova il capo che è in fase di creazione e verifica che lo stesso vesta perfettamente una taglia 48, diversamente vengono apportate delle modifiche e il capo ritorna in sartoria per le modifiche e quindi va mandato in produzione. Per campagna ADV si intende le fotografie o i video che vengono scattati o ripresi da un fotografo o video maker su incarico di un brand. Le fotografie o i video possono essere fatti o all'interno di uno studio con pareti bianche o in determinate location, a seconda di cosa vuole il brand, per esempio è capitato che volendo un'ambientazione tra la neve, si sia fatta la campagna sul Monte Bianco. Io ne ho fatte di queste campagne, le ho fatte in forza dello stesso contratto unico che ho con l'agenzia ricorrente. Per Showroom, si intende la presentazione dei capi ai buyer, ciò avviene all'interno della sede del brand senza fotografi nè allestimenti. Nella sede vi sono gli abiti che possono essere messi sugli appendini, sui manichini o indossati da noi modelli. Il buyer può chiedere al modello di sentire la stoffa dell'abito o di girarsi per vedere le varie angolature, e poi può esserci la persona che spiega come il capo è stato realizzato. Per lookbook uso interno si intende una serie di fotografie scattate all'interno della sede del brand da un fotografo che poi servono a realizzare un album che è destinato solo ai dipendenti del brand per vedere come stanno gli abiti. Non mi sembra che ci sia allestimento. Per e commerce sono le fotografie che vengono poi pubblicate sul sito web del brand con i vari prezzi, servono per presentare a tutti i possibili clienti i vari capi con i relativi prezzi. Per shooting interno si intendono sempre le fotografie che sono effettuate solo alla presenza di un fotografo. Voglio precisare noi modelli siamo dei manichini che però dobbiamo tramettere emozioni soprattutto con la bellezza. Nelle campagne adv rientrano anche i video con le storie, io ne ho fatti due, ricordo di una pubblicità per occhiali nella quale dovevo soffiar su di una bottiglietta di plastica per farla diventare un palloncino, altra volta in cui dovevo spingere su di un'altalena una modella, era la stessa pubblicità. Ho un fratello gemello che fa il modello, i nostri nomi sono invertiti, io mi chiamo per primo nome mio fratello per primo nome . Tes_1 Tes_1
Il mio codice fiscale C.F._1
Non è il mio lo statement sub doc. 12 di parte ricorrente, è il mio invece quello ripotato da parte resistente sotto il nome di Controparte_8
Che io sappia non ci sono giornalisti nella sfilata, magari sono fuori, non ho mai visto personaggi dello spettacolo. Può esserci della musica durante la sfilata. Nello statement sono riportate solo le attività dopo il 2021, io ho iniziato nel 2018 e con ho lavorato prima del 2021”. Pt_4
Tes_2
“Confermo di avere un contratto di mandato con l'agenzia da circa cinque anni, è ancora in corso. Attraverso l'agenzia ho fatto solo una sfilata per un'accademia di moda, si trattava di indossare i capi realizzati dagli studenti. Come spettatori erano solo gli studenti ed i docenti, era all'interno di un ambiente chiuso vicino alla Darsena, le sfilate prevedono una passerella sulla quale noi sfiliamo, c'è di solito la musica vi è un set come le sfilate che si vedono in televisione;
io ho però più spesso fatto i fitting che sono delle prove d'abito per lo sdifettamento, il brand mi fa provare una serie di abiti per apportare le modifiche necessarie, a tale tipo di prove sono presenti solo gli addetti al reparto creativo interni o delle ditte alle quali il brand si appoggia. Si va presso la sede del alla presenza di tutti coloro che hanno contribuito alla CP_9 realizzazione del capo. Posso fare delle foto, a volte senza il mio volto, servono per vedere come cresce il capo
, le foto vengono archiviate in un loro data base proprio per vederne lo sviluppo. Ho fatto una sola campagna di adv, per sono stato in trasferta in Toscana, in Pt_5 questo caso, noi dobbiamo indossare i capi del brand poi con la troupe composta da fotografo, video maker addetti alle luci, truccatrici ed altre figure professionali veniamo immortalati in fotografie o video che poi il brand utilizza per farsi conoscere sui propri siti web oppure sui canali social. Dietro alle riprese ci può essere anche una storytelling. Ho fatto showroom, avviene all'interno di uno spazio dove sono esposti i capi su manichini e appendini. I clienti del brand che sono rivenditori vengono e se decidono di voler vedere la vestibilità di uno o più capi, noi che siamo nei camerini, veniamo chiamati per indossare i capi. Il tutto finisce qui. Possono essere presenti anche gli interni al brand che gestiscono le vendite. Il looks book uso interno sono fotografie per uso interno, di solito vengono fatte dopo lo sdifettamento dei capi, magari per verificare come stanno certi abbinamenti, ma lo scopo è quello di creare dei cataloghi che poi il brand conserva per uso interno. Per presentazione, si intende una sfilata ma la differenza è che il modello non sfila sulla passerella, ma si trova in una determinata location. Faccio un esempio, io ho partecipato a varie presentazioni per faccio vedere Pt_5 dal mio telefono alcune immagini, una ritrae un gruppo di noi sulle scale di Villa Necchi. Ci era stato chiesto di fare finta di vivere un momento colloquiale con i nostri amici, così abbiamo fatto, in altra fotografia sono ritratto seduto su di una panchina con altro modello, mi era stato detto di far vita di essere lì a parlare con il mio amico. Gli invitati, che possono essere clienti, o anche altri, passano per i luoghi della location e ci guardano, possono chiederci, specie se clienti, di alzarci perché voglio o vedere come cade per esempio un calzone, oppure perché vogliono toccare la stoffa dell'abito. Durante la presentazione, vengono fatte delle fotografie sia dal brand sia da chi è presente per esempio una di quelle che ho mostrato l'ho trovata su istagram non ricordo se l'avesse scattata un influencer. Può essere che la fotografia la scatti anche il giornalista che poi vuol fare l'articolo. Per e-commerce, che ho fatto poche volte, si intende le fotografie del modello statico, dalle varie angolazioni che serve per poi essere messe sul sito web a disposizione di chiunque voglia comperare il capo. Per shooting sono fotografie ad uso interno, scattate all'interno della sede del brand. Prendo visione dello statement che mi riguarda, confermo le attività svolte, spiego che nel documento vengono riportati di solito i brand per i quali ho lavorato, solo in alcuni casi è indicata anche l'attività. Quando c'è scritto Camera della Moda, si intende la campagna che ho fatto per la fashion week che è consistita nella realizzazione di fotografie per la cartellonistica cittadina. Aggiungo poi che come può vedersi dalle date il fitting è attività di solito che precede e prepara altre attività. Mi viene chiesto conto delle attività per riportate nel documento, il primo fitting Pt_5 credo sia stato funzionale alla presentazione, il secondo forse perchè doveva essere apportata qualche modifica dopo la presentazione, con gennaio è finita la stagione inverale, poi a marzo è iniziata quella estiva, per penso di aver fatto ancora Pt_5 fitting. Il fitting può voler dire anche la prova di abiti vecchi di altri brand che il brand interessato ha deciso di rivedere ed utilizzare per la creazione di uno suo nuovo capo, quindi a noi può essere chiesto di provare il capo vecchio per poi costruirsi sopra il prototipo e poi riprovare il capo dopo che è stato creato per eliminare eventuali difetti. Leggendo i brand riportati nello statement, preciso che per solo fitting, per Parte_6
fitting ed una presentazione, per ho fatto fiitting o show room, per Pt_7 Pt_8 commerce, per Diadora, campagna adv, anche per Irish Crono, per OVS, CP_10 shotting interno, poi per una campagna, due o tre presentazioni e poi i fitting”. Pt_5
: Testimone_3
“Leggo lo statement che mi riguarda, ho sottoscritto il contratto con l'agenzia nel periodo sopra indicato, è tuttora in corso anche se per un periodo l'ho sospeso in quanto mi sono strasferito in Australia. Confermo che i brand indicati nel documento sono quelli per i quali ho lavorato. Ho fatto una sfilata digital per OE questo perchè eravamo in periodo Covid. Non vi era pubblico, si è trattato di sfilare all'interno di un ambiente nel quale c'era una scenografia minima con qualche pezzo di scena, vi erano luci, ma non musica, poi è stato creato un piccolo video che è stato montato con l'aggiunta della musica e quindi divulgato sui canali web del brand a disposizione di chi voleva vederlo e che si poteva collegare guardandolo in differita. Dopo questo primo lavoro ho fatto una campagna di profumi sempre per OE. Sono stati scatti statici nei quali mi hanno ripreso con il profumo, queste fotografie servivano per campagne social e cartelloni. Per un anno, sempre per lo stesso brand ho fatto fitting. Si tratta di prova del prototipo fino al prodotto finito. Non vi è presenza di altri se non gli addetti alla creazione. Ho fatto e commerce, ovvero fotografie statiche da pubblicare sul sito. Ho fatto anche show room, per e e OE, si tratta di provare abiti Parte_6 Per_1 alla presenza di buyer privati che quando chiedono di vedere un abito indossato, noi dobbiamo indossarlo e fare una breve camminata. Non ho mai fatto sfilate in presenza. Ho fatto anche lookbooks, si tratta di fotografie statiche per uso interno fatte sul prodotto finito e per tutta la collezione. Lo shoting sono fotografie anche su capi non finiti che servono per vedere la progressione di un capo. Sono iscritto alla gestione separata, emetto fattura all'agenzia, le fatture le emette il mio commercialista, non so dire se vi è la rivalsa Le ultime tre le ho emesse io CP_1
Ora che mi vengono mostrate lo confermo. Ho aperto la partita iva nel 2021, prima di tale data, l'agenzia mi pagava non per ogni singola prestazione, ma per gruppi di prestazione togliendo il 22% che si tratteneva;
questo risulta dal documento con la voce pagamento. Ero io come sono io ancor oggi che decido quando voglio essere pagato, l'agenzia mi paga le prestazioni fatte fino a quel momento. Dal 2021 ho aperto la partita iva, il mio commercialista emette le fatture, sempre quando io decido di riscuotere quanto mi spetta e nelle fatture vi è la rivalsa CP_1
Le somme riportate sotto la colonna nett sono al netto della percentuale che riceve l'agenzia dal brand. Quando mi viene proposto un lavoro ricevo un'email con indicazione della somma netta o lorda che mi spetta, se è lorda so che devo togliere il 30%. Quale che sia la somma comunque è pari al 70% di quanto il brand paga all'agenzia perché questo è il nostro accordo. Solo da aprile 2024 ho altre fonti di reddito, prima solo il contratto con l'agenzia per il resto ero sostenuto dalla mia famiglia. Ero studente”
Parte_9
“Ho un contratto con l'agenzia dal luglio 2020, ancora in corso. Prendo visione dello statement che mi riguarda, confermo che per i brand indicati ho fatto attività di sfilate, fitting, showroom, lookbooks, e commerce e shoting. Le filate le ho fatte per come digital show, per Ferrari Fascion school, Parte_3
ON, . Persona_2
La sfilata di era molto interattiva, con luci e suoni, è stata registrata Parte_3 in quanto senza pubblico e poi diffusa sul canale della Camera della moda ma in differita, per le altre sfilate la location viene scelta dal brand, di solito vi è il sottofondo musicale, quanto alle luci sono luci che illuminano i vestiti. Vi è il pubblico fatto da clienti, rivenditori, giornalisti ed altri invitati. Le sfilate comunque vengono divulgate sempre sui siti web dei brand. Il fitting è la prova d'abito per apportare migliorie, non vi è nessuno presente se non gli addetti alla creazione del capo;
lo show room vede la presenza di rivenditori che volendo verificare la vestibilità di un capo ci chiedono di indossarlo;
il lookbooks è una serie di fotografie a capo finito per comporre un catalogo, lo shotting sono fotografie anche a capo non finito.
fatture per l'agenzia. Ho parto partita iva dopo circa un anno, credo dopo CP_11
quindi dopo l'aprile del 2022, prima ero in regime di prestazione occasionale, CP_10
l'agenzia tratteneva il 20%.
Ora il mio commercialista emette fatture, sia prima che ora sono io a decidere quando voglio essere pagato, non so se sulle fatture viene riportato il 4% della rivalsa CP_1
Non solo so se sono iscritto alla gestione separata presso l' CP_1
Il raffronto tra il concetto di “spettacolo”, nella sua accezione dinamica e le risultanze testimoniali consente di escludere dal medesimo i fitting, gli showroom, i lookbook, gli e-commerce e gli shooting. I testi, invero hanno spiegato che i fitting sono le prove d'abito per la verifica della vestibilità e l'eventuale eliminazione dei difetti;
la prova avviene alla presenza solo degli addetti ai lavori, ovvero delle figure che hanno e dovranno provvedere alla creazione del capo fino alla sua perfetta e completa realizzazione;
per showroom, si intendono quelle occasioni nelle quali i buyers si recano presso le case di moda al fine di visionare gli abiti potendo chiedere di vederli, non solo sui manichini, ma anche indossati. I modelli, nell'uno e nell'altro caso, si limitano a vestire i capi loro consegnati e fungono da manichini viventi. In nessuno dei due momenti vi è pubblico. Per lookbook e shooting si intendono scatti fotografici che vengono realizzati su richiesta della casa di moda ad uso interno, lo shooting serve anche per seguire e immortalare la creazione del singolo capo, potendo gli scatti essere realizzati anche per ogni singola fase della creazione. L'e-commerce è, di fatto, una vetrina virtuale in quanto scatti fotografici statici realizzati al fine di mostrare, attraverso i siti dei singoli brand, le creazioni di moda che il cliente può acquistare on line.
L'assenza di un pubblico indeterminato che dalla singola attività possa ricavare piacere, emozioni esclude che le stesse possano essere ricondotte nel concetto, pur ampio, di spettacolo. Diverso è a dire per le sfilate, le campagne adv e le presentazioni.
Si tratta di momenti nei quali i protagonisti che si muovo sulla “scena” non solo i modelli, gli stilisti e i buyers, ma, oltre a loro, giornalisti, influencer, invitati di vario tipo e che, attraverso le registrazioni, sono poi divulgati sui siti e sui social work dei singoli brand. La realizzazione delle sfilate implica, come hanno riferito i testi, la scelta di una determinata location, che deve essere in sintonia con il “tema” della sfilata stessa, l'uso di una musica e di luci adeguate, a volte l'utilizzo di finzioni sceniche (pioggia, strada bagnata). Il tutto al fine di realizzare un prodotto creativo nel quale i modelli sfilano, ma il pubblico non si limita ad osservare i capi, ma li può apprezzare all'interno di un contesto che lambisce vari profili artistici e che intende comunicare emozioni e messaggi. Lo stesso scopo l'hanno, come hanno riferito i testi, le campagne adv e le presentazioni. Nelle stesse, il brand sceglie specifiche location, il modello non si limita a indossare l'abito ed a sfilare, ma deve interpretare un ruolo, un personaggio calato in un determinato contesto, è il protagonista di una “story” creata proprio al fine di suscitare emozioni, ricordi e così indurre all'acquisto. La realizzazione di tali campagne e presentazioni richiede il contributo di una pluralità di figure professionali necessarie proprio alla preparazione della location, alla scelta delle luci e della musica, alla creazione della storia ed al montaggio delle riprese. Il tutto per realizzare un prodotto che poi possa avere una generale visibilità tra il pubblico. Tali attività, alle quali i modelli, che alla società ricorrente hanno conferito mandato, partecipano come attori protagonisti, si ritiene rientrino nel concetto di spettacolo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pare ora opportuno e prima di giungere alle conclusioni, un breve riepilogo delle questioni in esame. Pur nella consapevolezza del dibattito giurisprudenziale che contrappone la posizione nominalistica a quella sostanzialistica e della più recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 8414/25), richiamata in sede di discussione dalla difesa di che CP_1 sembra sposare la prima, questo giudice ha ritenuto e ritiene maggiormente condivisibile la seconda e, per tale ragione, pur essendo pacifico che quanti hanno sottoscritto con l i contratti di mandato vadano ricondotti alle figure Parte_10 dei modelli o fotomodelli, si è dato corso all'istruttoria testimoniale al fine di comprendere in che cosa consistessero le prestazioni che questi ultimi, previa intermediazione dell' rendono in favore dei clienti della stessa (per lo più Pt_10
Case ). CP_12
L'esito dell'istruttoria ha consentito di accertare che le uniche prestazioni che possono essere ricondotte nel concetto di spettacolo sono le sfilate, le campagne e le presentazioni. Per le stesse, richiamata la normativa di settore, la società avrebbe dovuto versare i relativi contributi alla Gestione Lavoratori dello Spettacolo. La conclusione non risulta impedita delle preliminari questioni sollevate dall Pt_10
(presunta illegittimità del D.M. 15 marzo 2005; incostituzionalità dell'art. 3 DCPS n. 708/47 per contrasto con l'art. 76 Cost., assenza dei requisiti della stabilità e professionalità, difetto di legittimazione passiva dell' lavoratori stranieri), Pt_10 questioni tutte sulle quali sono già intervenute le pronunce di merito e di legittimità sopra riportate e che qui si richiamato e si fanno, ancora una volta proprie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, terzo comma, disp. Att. C.p.c.. Nonostante l'accertamento di prestazioni considerabili quali espressioni e declinazioni di spettacolo, il ricorso va accolto limitatamente alla pretesa contributiva. In disparte la non fondatezza delle doglianze relative alla presunta illegittimità del DM 15 marzo 2005,alla presunta incostituzionalità dell'art. 3 DLGS 708/47, alla ritenuta illegittimità dei verbali di accertamento e notificazione 2023002546 e 2023002546-1 e ritenuto che l'accertamento svolto sia legittimo nella misura in cui ha considerato lavoratori dello spettacolo i modelli che sono stati occupati nelle sfilate, nelle campagne e nelle presentazioni, non può essere ritenuta corretta la pretesa contributiva e, con essa quella sanzionatoria, laddove non è dato comprendere quali e quanti contributi fossero dovuti dalla società ricorrente per le predette attività. I verbali di accertamento, dopo un excursus storico normativo, giungono alla conclusione che i modelli che hanno sottoscritto con i contratti di mandato Pt_1 siano da inquadrare come lavoratori dello spettacolo e, per tutte le attività e prestazioni dagli stessi resi presso i clienti della società, quest'ultima fosse tenuta al versamento dei contributi. Come si è detto sopra, all'esito dell'istruttoria svolta, questo giudice ritiene che non tutte le prestazioni rese abbiamo carattere e natura di spettacolo e, pertanto, che l'obbligo contributivo non sorga se non per tali prestazioni. Né nei verbali impugnati, né negli allegati, né nei c.d. statement, né nelle fatture emesse dai modelli all'Agenzia, risultano le specifiche prestazioni rese, ma solo: quanto ai prospetti allegati ai verbali, i nomi dei modelli, gli anni e le giornate, gli importi totali dovuti;
quanto agli statement, i e la Case di Moda per le quali si è resa la CP_9 prestazione, nelle fatture, il periodo di lavoro. Dovendo limitare il debito contributivo solo a determinate prestazioni, con esclusione di altre, sarebbe stato essenziale conoscere, l'entità dello stesso in riferimento ad ogni singolo titolo. Tale accertamento non risulta possibile neppure disponendo una consulenza tecnica atteso che mancano in giudizio i documenti dai quali possa ricavarsi l'ammontare della base imponibile riferibile alle prestazioni quali le sfilate, le campagne e le presentazioni.
Con orientamento costante ribadito in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., il Supremo Collegio ha stabilito che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base CP_1 di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti CP_13 costitutivi.
Nello specifico caso nel quale l'ente ritenga di assolvere a tale onere mediante i verbali redatti dagli Ispettori, è opportuno ricordare che la Cassazione ha ritenuto che gli stessi facciano prova fino a querela di falso, non proposta nel caso di specie, dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza senza alcun margine di apprezzamento o di percezione (Cass. 24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17). Ciò premesso, considerato il materiale probatorio offerto in uno con le testimonianze rese e con i fatti che possono dirsi pacifici, va ribadito che può dirsi provato che i modelli, che all' hanno conferito i mandati, hanno prestato la loro attività Pt_10 anche in prestazioni riconducibili al concetto di spettacolo;
tuttavia, manca la possibilità di una corretta ricostruzione della base imponibile riferibile ai servizi quali sfilate, campagne e presentazioni. Il problema è stato esaminato anche dalla sentenza della Corte d'Appello prodotta dall' (sent. n. CdA Milano n. 923/24) che, tuttavia, ha ritenuto che i documenti CP_1 allegati ai verbali ispettivi e, in particolare gli statement consentissero di evidenziare e individuare le singole prestazioni e così quantificare il dovuto contributivo riferibile alle stesse. Come già anticipato, nel caso che si occupa, i documenti allegati non consentono l'individuazione di tali attività essendo, come peraltro indicato anche dai testi, riportato solo il brand per il quale il modello ha reso la sua prestazione. Manca, quindi, una sufficiente ed idonea documentazione che consenta la ricostruzione della base imponibile riferita all'attività spettacolare. Per tale ed unica ragione, il ricorso, nella parte concernente l'accertamento negativo del credito vantato dall' va accolto. CP_1
Peraltro, la non sufficienza dei documenti offerti dall' risulta confermata laddove CP_1 in contrasto con i rilievi esposti a pag. 12 del ricorso. Negli stessi, la difesa ha evidenziato come nel prospetto di regolarizzazione contributiva notificato dall' vi siano alcuni dati che non trovano corrispondenza, CP_1 anzi smentita, negli statement dei modelli ai quali si riferiscono. Ancora una volta, quindi, l'individuazione della base contributiva risulta di difficile ricostruzione.
Lo stesso vale per la sanzione amministrativa conseguente alla mancata comunicazione al centro per l'impiego. In particolare, con l'ordinanza ingiunzione n. 129/24, l' di Controparte_4
Milano ha ingiunto alla società ed alla sua legale rappresentante, il pagamento della sanzione di € 110.619,00 per aver omesso di comunicare al competente centro per l'Impiego l'instaurazione del relativo rapporto per n. 553 lavoratori. Si tratta, pacificamente, dell'omissione conseguente agli accertamenti già oggetto del verbale di cui si è detto e quindi dell'omissione riferita ai rapporti con i lavoratori CP_1 dello spettacolo con i quali ha sottoscritto i mandati in atti. Pt_1 Come già detto, gli ispettori, ritenendo che tutte le attività svolte dai modelli fossero riconducibili al concetto di spettacolo, ha individuato il debito contributivo a carico della società ricorrente e l'omissione relativa alla comunicazione di inizio e fine del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore. Le conclusioni alle quali la presente sentenza giunge non sono in linea con quelle ispettive, dovendosi restringere il campo delle prestazioni spettacolari a solo tre tipologie. Come già detto, non è possibile stabilire quale sia la base imponibile riferibile a tali prestazioni, né è possibile accertare quali lavoratori abbiano reso le prestazioni spettacolari e quindi quali modelli possano definirsi lavoratori dello spettacolo. Tale incertezza non solo incide sulla determinazione del credito contributivo vantabile dall'Ente con conseguente impossibilità di confermare anche solo in parte la pretesa oggetto del verbale e del successivo avviso di addebito, ma anche sulla sanzione applicata. Come hanno indicato nell'ordinanza, la sanzione è stata quantificata ai sensi dell'art. 19, comma 3 dlgs 276/03 moltiplicando € 200 (la forbice edittale è tra 100 e 300) per ogni singolo lavoratore (n. 533). Il numero dei lavoratori risulta quindi dato essenziale nel calcolo sanzionatorio. Nell'operazione aritmetica, tuttavia, possono, a ragione, entrare solo quei lavoratori che non solo sono modelli, ma hanno prestato attività di spettacolo. Come hanno raccontato i testi, i modelli potevano essere chiamati a rendere prestazioni diverse e non vi è prova certa che tutti i modelli abbiano reso prestazioni spettacolari. I quattro testi sentiti hanno confermato di aver prestato la loro attività anche per sfilate, presentazioni e campagne, sicchè, per loro l'Agenzia avrebbe dovuto fare le comunicazioni al Centro per l'impiego. Per quelli non sentiti e per i quali dai documenti prodotti non è dato sapere quali attività abbiano svolto, non può configurarsi alcuna violazione (in termini di omissione) e quindi alcuna sanzione. L'ordinanza ingiunzione va, quindi, confermata in relazione alla sanzione per quattro lavoratori e quindi per € 800. Per il resto, va annullata. Peraltro, a fronte dell'eccezione della difesa ricorrente relativa al minor numero di modelli (302), l' nulla ha replicato o offerto di CP_2 dimostrare. Infondata l'eccezione relativa all'illegittimità del procedimento sanzionatorio in quanto nell'ordinanza la violazione riportata è quella dell'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. 510/96, conv. con L. 608/1996, come modif. da ultimo dal D.L. 16/12, conv. dalla L. 44/12 in luogo di quella contestata con il Verbale Unico di Accertamento (art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 integrato dall'art. 5 del DM 30 ottobre 2007, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Sebbene la discrepanza sia palese e pacifica, non da meno, l'erroneo riferimento normativo non integra alcuna violazione del diritto di difesa essendo, attraverso la descrizione narrativa della violazione contestata chiaro quale sia l'addebito e altrettanto chiaro il trattamento sanzionatorio applicato. La necessaria prevalenza della sostanza sulla forma consente di superare ogni dubbio di illegittimità.
In conclusione e quanto al primo ricorso, lo stesso va accolto in relazione all'annullamento della pretesa contributiva;
quanto al secondo, va respinto in relazione alla sanzione riconducibile ai rapporti lavorativi con i testi escussi, mentre va accolto per il resto.
Ogni ulteriori doglianza deve ritenersi assorbita.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: quanto al giudizio RG 14051/24:
-accerta e dichiara che nulla è dovuto all' da parte della società ricorrente in forza CP_1 dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00086889 13 000 formato in data 29 ottobre 2024 e notificato a mezzo pec lo stesso 29 ottobre 2024 e del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2023002546 del 1.12.2023 notificato alla Società in data 1° dicembre 2023 nonché del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023002546-01 del 1.12.2023 notificato personalmente alla signora
[...]
, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 27 Pt_2 dicembre 2023;
-rigetta per il resto;
quanto al giudizio RG 3164/25:
-annulla parzialmente l'Ordinanza Ingiunzione opposta e riduce l'entità della sanzione amministrativa da essa portata in misura pari a 800 € in riferimento alle posizioni dei lavoratori , Testimone_1 Persona_3 Testimone_3
; Parte_9
-rigetta per il resto;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano, 19 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA AN OG