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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa AI CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione n.
1636/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Fabrizio Consoloni;
e
(C.F. nato a [...] l'[...] con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Stefano Simonetti;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2025, e Parte_1 CP_1
hanno richiesto la pronuncia della separazione personale ricorrendone i
[...]
presupposti di legge e alle condizioni concordate. Premettevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 10/06/1995 presso il Comune di Calolziocorte, in regime di separazione dei beni e che, in seguito alla loro unione, adottavano il minore Per_1
nato a [...] il [...], maggiorenne ed
[...]
economicamente indipendente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis 51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso
(confermate nelle note scritte del 04.12.2025) e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti rinunciano reciprocamente a pretendere l'assegno di mantenimento.
3. I coniugi si impegnano a dare supporto al figlio nelle scelte che Persona_1 adotterà in futuro.
4. Spese del presente giudizio sono compensate.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Le parti, inoltre, hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Controparte_1
10/06/1995 presso il Comune di Calolziocorte, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, numero 26, parte
II, serie A;
• Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente
dott. Marco Tremolada
Il Giudice relatore
AI CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa AI CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione n.
1636/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Fabrizio Consoloni;
e
(C.F. nato a [...] l'[...] con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. Stefano Simonetti;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2025, e Parte_1 CP_1
hanno richiesto la pronuncia della separazione personale ricorrendone i
[...]
presupposti di legge e alle condizioni concordate. Premettevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 10/06/1995 presso il Comune di Calolziocorte, in regime di separazione dei beni e che, in seguito alla loro unione, adottavano il minore Per_1
nato a [...] il [...], maggiorenne ed
[...]
economicamente indipendente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis 51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso
(confermate nelle note scritte del 04.12.2025) e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti rinunciano reciprocamente a pretendere l'assegno di mantenimento.
3. I coniugi si impegnano a dare supporto al figlio nelle scelte che Persona_1 adotterà in futuro.
4. Spese del presente giudizio sono compensate.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Le parti, inoltre, hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Controparte_1
10/06/1995 presso il Comune di Calolziocorte, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, numero 26, parte
II, serie A;
• Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente
dott. Marco Tremolada
Il Giudice relatore
AI CA