Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1928
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2024
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TAR
Sentenza 7 novembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Qualificazione del rapporto concessorio come paritetico

    Il Consiglio di Stato condivide l'inquadramento del rapporto concessorio nello schema del rapporto intersoggettivo tra amministrazione concedente e privato concessionario, connotato da un intreccio di posizioni giuridiche di diversa consistenza. Nella successiva fase di attuazione del rapporto la pretesa della stessa amministrazione al loro pagamento e la correlativa soggezione del privato concessionario sono riconducibili ad un rapporto paritetico connotato da posizioni di diritto-obbligo, assoggettato alla disciplina della prescrizione.

  • Accolto
    Azione di mero accertamento per il canone ricognitorio

    Nell'ambito di un rapporto paritetico l'accertamento è oggetto di una pretesa avente consistenza di diritto soggettivo azionabile in giudizio ogniqualvolta si manifesti un effettivo bisogno di tutela fondante l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., senza dunque che possa operare alcuna decadenza correlata ad una contrapposta esigenza di certezza del rapporto inerente al potere amministrativo. Si applica il principio che il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo anche con un'azione di mero accertamento.

  • Accolto
    Requisiti per il canone ricognitorio

    Il Consiglio di Stato riconosce il diritto dell'appellante a corrispondere il canone in misura determinata in base agli artt. 39, comma 2, cod. nav. e 37, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione, in ragione delle finalità di interesse pubblico dei suoi scopi statutari e alla sua qualità soggettiva di ente pubblico. Si evidenzia che la Lega Navale Italiana è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le finalità di interesse pubblico si estendono alle strutture periferiche, come la Sezione di Ostia. Sussistono sia il requisito soggettivo dell'assenza dello scopo di lucro, sia il requisito oggettivo della destinazione del bene ad attività di interesse pubblico.

  • Accolto
    Irrilevanza dell'area di ristoro

    L'eventuale presenza di un'area di ristoro è irrilevante ai fini di escludere il canone ricognitorio se meramente funzionale alle attività pubblicistiche svolte e non dimostra il carattere economico dell'attività.

  • Accolto
    Determinazione provvisoria del canone

    La determinazione del canone nell'atto di concessione non impedisce l'applicazione del canone ricognitorio, trattandosi di una determinazione provvisoria oggetto di successivo intervento da parte del Comune e la quantificazione del canone non può prescindere e contrastare con i sovraordinati criteri indicati dal legislatore.

  • Rigettato
    Irricevibilità per tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile con riguardo alla domanda di annullamento degli ordini di introito a suo tempo emessi per le annualità in contestazione, perché non impugnati nel termine di decadenza ex art. 29 cod. proc. amm., malgrado in essi fosse racchiusa la pretesa creditoria definitiva dell'ente concedente, ormai consolidatasi.

  • Rigettato
    Inammissibilità per carenza di interesse

    Il Tribunale amministrativo ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda di annullamento delle note con le quali RO AL ha richiesto all'Agenzia del demanio di affidare all'Agenzia delle entrate – Riscossione il recupero coattivo delle somme oggetto delle impugnate richieste di pagamento per gli anni 2016- 2017 e 2018, qualificate dalla sentenza come «meri atti interni», non lesivi della sfera giuridica della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1928
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1928
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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