Art. 20.
Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Societa' veneta per il tratto Venezia-Fusina.
Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Societa' veneta per il tratto Venezia-Fusina.