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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PA SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4808/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111277708 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Sig. Resistente_1, con ricorso alla CGT I grado di Roma contro l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale III di Roma e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210111277708000, notificata a mezzo PEC in data 04/07/2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a maggiori crediti erariali, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2015 II.DD. + I.V.A. Periodo d'imposta: 2015, conseguente ad accertamento ai sensi degli art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
2. La CGT di I grado di Roma, con sentenza n. 2920/21/24, depositata il 01/03/2024, non notificata ha accolto in parte il ricorso per quanto riguarda la dedotta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi sulla sorte capitale dovuta, compensando le spese di lite.
3. Contro la sentenza suddetta è insorta l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale III di Roma chiedendone la parziale riforma con vittoria di spese di lite.
4. Si è costituito nel grado anche il contribuente con memoria con cui ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
5. Nell'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con cui l'Ufficio si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato le sanzioni e gli interessi dovuti dal 2015 (pari ad € 27.161,56) in quanto già prescritti in 5 anni rispetto alla notifica della cartella avvenuta a mezzo PEC in data 04/07/2022, è palesemente infondato. E' noto che la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni tributarie è regolata dal termine quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, mentre quello per la riscossione degli interessi, anch'essi accessori rispetto ai tributi, è soggetto al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4) c.c. (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/11/2025, n. 29280). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'Ufficio in E. 2.500,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 2.500,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PA SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4808/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111277708 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Sig. Resistente_1, con ricorso alla CGT I grado di Roma contro l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale III di Roma e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210111277708000, notificata a mezzo PEC in data 04/07/2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a maggiori crediti erariali, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2015 II.DD. + I.V.A. Periodo d'imposta: 2015, conseguente ad accertamento ai sensi degli art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
2. La CGT di I grado di Roma, con sentenza n. 2920/21/24, depositata il 01/03/2024, non notificata ha accolto in parte il ricorso per quanto riguarda la dedotta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi sulla sorte capitale dovuta, compensando le spese di lite.
3. Contro la sentenza suddetta è insorta l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale III di Roma chiedendone la parziale riforma con vittoria di spese di lite.
4. Si è costituito nel grado anche il contribuente con memoria con cui ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
5. Nell'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con cui l'Ufficio si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato le sanzioni e gli interessi dovuti dal 2015 (pari ad € 27.161,56) in quanto già prescritti in 5 anni rispetto alla notifica della cartella avvenuta a mezzo PEC in data 04/07/2022, è palesemente infondato. E' noto che la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni tributarie è regolata dal termine quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, mentre quello per la riscossione degli interessi, anch'essi accessori rispetto ai tributi, è soggetto al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4) c.c. (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/11/2025, n. 29280). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'Ufficio in E. 2.500,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 2.500,00.