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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2823/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2823/2023 R.G., promossa da (c.f. e P.IVA ) in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante geom. con sede in Trieste, alla via Pigafetta n.1, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta delega trasmessa telematicamente, dall'avv. Micòl Minetto (c.f. ) presso il cui studio in Trieste via Slataper C.F._1
n.12, ha eletto domicilio e che fornisce per le comunicazioni l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 attore - opponente contro
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Romea Bon (c.f. ; PEC C.F._3 [...]
del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso Email_2
l'indirizzo PEC del predetto difensore, in virtù della procura speciale rilasciata su foglio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dd. 17.5.2023; convenuto - opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: all'udienza del 10.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con atto di citazione ritualmente notificato la opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 313/2023 emesso dall'intestato Tribunale con cui le si ingiungeva di pagare la somma di euro 91.781,64 oltre interessi e spese, in favore di
CP_1
Si costituiva nel presente giudizio l'opposto chiedendo il rigetto delle domande con conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza del 7.2.2024 parte opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecutività del titolo, il Giudice provvedeva in conformità all'istanza e disponeva CTU contabile. All'udienza del 23.10.2024 le parti chiedevano un rinvio per esperire un tentativo di conciliazione che tuttavia non andava a buon fine come indicato al verbale dell'udienza del 27.11.2024. Con ordinanza del 17.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza di rimessione in decisione al 18.1.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con decreto del 21.11.2025 il Tribunale anticipava l'udienza di discussione al 10.12.2025 prevedendo come attività processuale la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al contempo disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 10.12.2025 il processo era definito.
Diritto L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nella misura che segue. Quanto all'eccezione preliminare relativa alla utilizzabilità del rito monitorio di ingiunzione per la restituzione delle somme a seguito di risoluzione contrattuale va evidenziato che nel caso di specie lo scioglimento dal vincolo negoziale è stato statuito dalle parti per c.d. mutuo dissenso non necessitandosi dunque di una sentenza costitutiva del giudice in ordine alla cessazione degli effetti dell'appalto. Ciò comporta che detta somma poteva considerarsi già liquida ed esigibile in quanto il suo riconoscimento dipendeva dalla modificazione del diritto sostanziale operata dalle parti e non già dal giudice con conseguente ammissibilità del ricorso al rito monitorio d'ingiunzione. pag. 2/5 Ad ogni buon conto il Giudice dell'opposizione avrebbe dovuto (nel caso si fosse necessitato di dichiarare la risoluzione) pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata. Tanto premesso è documentalmente dimostrato che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, sottoscritto in data 4.4.2022, avente ad oggetto lavori di riqualificazione energetica, strutturale e di ampliamento dell'immobile sito in Muggia (TS), via Flavia di Stramare n. 81 a fronte di un corrispettivo di euro 389.822,91 oltre IVA. I lavori avrebbero dovuto godere dei benefici fiscali del c.d. Superbonus 110% e per tale ragione si prevedeva il completamento di stati di avanzamento entro scadenze fisse così da poter garantire l'accesso alla citata agevolazione. Il contratto di appalto stabiliva anche che il committente avrebbe dovuto effettuare il pagamento secondo scadenze prestabilite (30% del totale alla firma contratto, 50% del totale a SAL a partire dal raggiungimento del 30% dei lavori eseguiti e un secondo SAL al raggiungimento del 60% dei lavori eseguiti, 10% del totale a fine lavori, saldo del 10% del totale a scadenza di 30 giorni dalla fine lavori). Non è contestato, e comunque documentalmente provato, che il vincolo contrattuale si è sciolto consensualmente in data 25.1.2023. Dai documenti a disposizione e dagli esiti della CTU disposta dal Tribunale può ritenersi dimostrato anche che il ebbe a versare nei confronti della CP_1 Parte_1
in varie tranches dal 6.5.2022 al 23.12.2022, la somma complessiva di euro €
[...]
251.970,27. Tale dato in realtà non è neanche specificamente contestato da parte ricorrente la quale invece impugna il titolo ingiuntivo lamentando che la differenza tra le poste dare/avere non corrisponda agli oltre 90.000,00 euro portati dal decreto opposto atteso che diversa avrebbe dovuto essere la quantificazione delle opere realizzate dalla Parte_1
Ebbene a tal riguardo viene in rilievo la CTU disposta dal Tribunale. Giova premettere che gli accertamenti tecnici svolti dal professionista incaricato appaiono puntuali e pienamente rispondenti al quesito posto avendo potuto il perito analizzare tutta la documentazione contrattuale, contabile, epistolare intercorsa tra le parti, avendo effettuato ben due sopralluoghi (è stata svolta una campagna di rilievo strumentale del perimetro dell'edificio e del terreno circostante. Tale operazione, svolta in contraddittorio tra le parti e con il supporto della strumentazione e successiva rielaborazione del tecnico di parte geom. ha consentito di ottenere un valore attendibile del volume di scavo) CP_2 nonché numerose riunioni con i consulenti di parte, i legali ed il direttore dei lavori.
pag. 3/5 Il Consulente ha debitamente rilevato che parte della documentazione fornita appariva generica o lacunosa (es: il verbale redatto e firmato dal Direttore dei lavori e dal Committente in concomitanza alla restituzione del cantiere datato 31/01/2023 che non conteneva una quantificazione o descrizione dei lavori effettuati dalla ditta uscente), precisando inoltre che il cantiere era stato immediatamente proseguito da altra impresa, evidentemente nel tentativo di rincorrere le scadenze previste per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, e che tale circostanza ha introdotto un ulteriore elemento di difficoltà nella individuazione dei lavori svolti dalla CP_3
o dall'impresa subentrante (cfr. pagg. 7 e 8).
[...]
Il perito, tuttavia, ha analizzato la documentazione disponibile individuando dapprima un valore dell'appalto originario quantificato in euro € 419.898,38 + IVA (corrispondente a quello previsto nel preventivo) e poi calcolando il valore delle opere realizzate in variante (opere di scavo, trasporto a discarica e smaltimento del terreno;
getto di magrone;
realizzazione muratura contro casa;
di demolizione e asporto di materiali di risulta). In definitiva l'elaborato consegnato al Tribunale è risultato analiticamente motivato, puntuale nella ricostruzione degli eventi e nei conteggi delle somme, le conclusioni, infine, si pongono in rapporto di totale coerenza con le argomentazioni precedenti. Il CTU, inoltre, ha fornito puntuale e coerente riscontro alle osservazioni avanzate dai CTP. Ne consegue che non si ravvisano motivi e non emergono elementi alla cui stregua doversi discostare dagli accertamenti conclusivi compendiati nell'elaborato peritale (Cass. Pen. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 (Rv. 661257 - 01). Il Consulente inoltre ha realizzato una scheda dettagliata (all. 4 alla perizia) di contabilità dei lavori svolti, distinguendo per singole voci e raffrontando le opere preventivate con le opere eseguite alle quali ha attribuito il valore come da preventivo o sulla base delle valutazioni effettuate in occasione del sopralluogo. In conclusione, gli accertamenti peritali hanno consentito di addivenire al computo definitivo del valore delle opere effettivamente realizzate dalla Controparte_4 quantificabile in euro € 189.621,38 compresa IVA di talché con una semplice operazione matematica si individua l'ammontare delle somme di cui parte opposta è ancora a credito ovvero euro 62.348,89. Il titolo ingiuntivo va allora revocato e disposta la condanna della alla Controparte_4 restituzione in favore di parte opposta della somma di euro 62.348,89 oltre interessi e rivalutazione. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza e della necessità di quantificare a mezzo consulenza tecnica il valore di pag. 4/5 alcune delle opere riportate nel consuntivo si giustifica la compensazione delle spese sia della fase monitoria che della fase dell'opposizione. Vanno compensate altresì le spese di CTU, liquidate in separato decreto del 28.10.2024 in euro 5.214,68 a titolo di onorario, oltre IVA e contributo per cassa previdenziale come per legge, per le quali le parti rispondono solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 313/2023 emesso dal Tribunale di Trieste e in riforma condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1 la somma di euro 62.348,89 oltre interessi e rivalutazione;
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite della fase monitoria, del presente giudizio e le spese della CTU. Trieste, 10.12.2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2823/2023 R.G., promossa da (c.f. e P.IVA ) in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante geom. con sede in Trieste, alla via Pigafetta n.1, Parte_2 rappresentata e difesa, giusta delega trasmessa telematicamente, dall'avv. Micòl Minetto (c.f. ) presso il cui studio in Trieste via Slataper C.F._1
n.12, ha eletto domicilio e che fornisce per le comunicazioni l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 attore - opponente contro
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Romea Bon (c.f. ; PEC C.F._3 [...]
del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso Email_2
l'indirizzo PEC del predetto difensore, in virtù della procura speciale rilasciata su foglio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dd. 17.5.2023; convenuto - opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: all'udienza del 10.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con atto di citazione ritualmente notificato la opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 313/2023 emesso dall'intestato Tribunale con cui le si ingiungeva di pagare la somma di euro 91.781,64 oltre interessi e spese, in favore di
CP_1
Si costituiva nel presente giudizio l'opposto chiedendo il rigetto delle domande con conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza del 7.2.2024 parte opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecutività del titolo, il Giudice provvedeva in conformità all'istanza e disponeva CTU contabile. All'udienza del 23.10.2024 le parti chiedevano un rinvio per esperire un tentativo di conciliazione che tuttavia non andava a buon fine come indicato al verbale dell'udienza del 27.11.2024. Con ordinanza del 17.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza di rimessione in decisione al 18.1.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con decreto del 21.11.2025 il Tribunale anticipava l'udienza di discussione al 10.12.2025 prevedendo come attività processuale la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al contempo disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 10.12.2025 il processo era definito.
Diritto L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nella misura che segue. Quanto all'eccezione preliminare relativa alla utilizzabilità del rito monitorio di ingiunzione per la restituzione delle somme a seguito di risoluzione contrattuale va evidenziato che nel caso di specie lo scioglimento dal vincolo negoziale è stato statuito dalle parti per c.d. mutuo dissenso non necessitandosi dunque di una sentenza costitutiva del giudice in ordine alla cessazione degli effetti dell'appalto. Ciò comporta che detta somma poteva considerarsi già liquida ed esigibile in quanto il suo riconoscimento dipendeva dalla modificazione del diritto sostanziale operata dalle parti e non già dal giudice con conseguente ammissibilità del ricorso al rito monitorio d'ingiunzione. pag. 2/5 Ad ogni buon conto il Giudice dell'opposizione avrebbe dovuto (nel caso si fosse necessitato di dichiarare la risoluzione) pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata. Tanto premesso è documentalmente dimostrato che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, sottoscritto in data 4.4.2022, avente ad oggetto lavori di riqualificazione energetica, strutturale e di ampliamento dell'immobile sito in Muggia (TS), via Flavia di Stramare n. 81 a fronte di un corrispettivo di euro 389.822,91 oltre IVA. I lavori avrebbero dovuto godere dei benefici fiscali del c.d. Superbonus 110% e per tale ragione si prevedeva il completamento di stati di avanzamento entro scadenze fisse così da poter garantire l'accesso alla citata agevolazione. Il contratto di appalto stabiliva anche che il committente avrebbe dovuto effettuare il pagamento secondo scadenze prestabilite (30% del totale alla firma contratto, 50% del totale a SAL a partire dal raggiungimento del 30% dei lavori eseguiti e un secondo SAL al raggiungimento del 60% dei lavori eseguiti, 10% del totale a fine lavori, saldo del 10% del totale a scadenza di 30 giorni dalla fine lavori). Non è contestato, e comunque documentalmente provato, che il vincolo contrattuale si è sciolto consensualmente in data 25.1.2023. Dai documenti a disposizione e dagli esiti della CTU disposta dal Tribunale può ritenersi dimostrato anche che il ebbe a versare nei confronti della CP_1 Parte_1
in varie tranches dal 6.5.2022 al 23.12.2022, la somma complessiva di euro €
[...]
251.970,27. Tale dato in realtà non è neanche specificamente contestato da parte ricorrente la quale invece impugna il titolo ingiuntivo lamentando che la differenza tra le poste dare/avere non corrisponda agli oltre 90.000,00 euro portati dal decreto opposto atteso che diversa avrebbe dovuto essere la quantificazione delle opere realizzate dalla Parte_1
Ebbene a tal riguardo viene in rilievo la CTU disposta dal Tribunale. Giova premettere che gli accertamenti tecnici svolti dal professionista incaricato appaiono puntuali e pienamente rispondenti al quesito posto avendo potuto il perito analizzare tutta la documentazione contrattuale, contabile, epistolare intercorsa tra le parti, avendo effettuato ben due sopralluoghi (è stata svolta una campagna di rilievo strumentale del perimetro dell'edificio e del terreno circostante. Tale operazione, svolta in contraddittorio tra le parti e con il supporto della strumentazione e successiva rielaborazione del tecnico di parte geom. ha consentito di ottenere un valore attendibile del volume di scavo) CP_2 nonché numerose riunioni con i consulenti di parte, i legali ed il direttore dei lavori.
pag. 3/5 Il Consulente ha debitamente rilevato che parte della documentazione fornita appariva generica o lacunosa (es: il verbale redatto e firmato dal Direttore dei lavori e dal Committente in concomitanza alla restituzione del cantiere datato 31/01/2023 che non conteneva una quantificazione o descrizione dei lavori effettuati dalla ditta uscente), precisando inoltre che il cantiere era stato immediatamente proseguito da altra impresa, evidentemente nel tentativo di rincorrere le scadenze previste per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, e che tale circostanza ha introdotto un ulteriore elemento di difficoltà nella individuazione dei lavori svolti dalla CP_3
o dall'impresa subentrante (cfr. pagg. 7 e 8).
[...]
Il perito, tuttavia, ha analizzato la documentazione disponibile individuando dapprima un valore dell'appalto originario quantificato in euro € 419.898,38 + IVA (corrispondente a quello previsto nel preventivo) e poi calcolando il valore delle opere realizzate in variante (opere di scavo, trasporto a discarica e smaltimento del terreno;
getto di magrone;
realizzazione muratura contro casa;
di demolizione e asporto di materiali di risulta). In definitiva l'elaborato consegnato al Tribunale è risultato analiticamente motivato, puntuale nella ricostruzione degli eventi e nei conteggi delle somme, le conclusioni, infine, si pongono in rapporto di totale coerenza con le argomentazioni precedenti. Il CTU, inoltre, ha fornito puntuale e coerente riscontro alle osservazioni avanzate dai CTP. Ne consegue che non si ravvisano motivi e non emergono elementi alla cui stregua doversi discostare dagli accertamenti conclusivi compendiati nell'elaborato peritale (Cass. Pen. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 (Rv. 661257 - 01). Il Consulente inoltre ha realizzato una scheda dettagliata (all. 4 alla perizia) di contabilità dei lavori svolti, distinguendo per singole voci e raffrontando le opere preventivate con le opere eseguite alle quali ha attribuito il valore come da preventivo o sulla base delle valutazioni effettuate in occasione del sopralluogo. In conclusione, gli accertamenti peritali hanno consentito di addivenire al computo definitivo del valore delle opere effettivamente realizzate dalla Controparte_4 quantificabile in euro € 189.621,38 compresa IVA di talché con una semplice operazione matematica si individua l'ammontare delle somme di cui parte opposta è ancora a credito ovvero euro 62.348,89. Il titolo ingiuntivo va allora revocato e disposta la condanna della alla Controparte_4 restituzione in favore di parte opposta della somma di euro 62.348,89 oltre interessi e rivalutazione. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza e della necessità di quantificare a mezzo consulenza tecnica il valore di pag. 4/5 alcune delle opere riportate nel consuntivo si giustifica la compensazione delle spese sia della fase monitoria che della fase dell'opposizione. Vanno compensate altresì le spese di CTU, liquidate in separato decreto del 28.10.2024 in euro 5.214,68 a titolo di onorario, oltre IVA e contributo per cassa previdenziale come per legge, per le quali le parti rispondono solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 313/2023 emesso dal Tribunale di Trieste e in riforma condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1 la somma di euro 62.348,89 oltre interessi e rivalutazione;
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite della fase monitoria, del presente giudizio e le spese della CTU. Trieste, 10.12.2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 5/5