Ordinanza 18 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/10/2018, n. 47430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47430 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2018 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RL NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RILEVATO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, per quanto di interesse, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano, con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da RL ON ON relativamente ai semestri compresi tra il 05/11/2002 e il 04/11/2003, tra il 05/11/2003 e il 06/03/2004, tra il 03/05/2002 e il 30/06/2005, tra 1'01/07/2005 e il 30/06/2006, tra 1'01/07/2006 e il 19/08/2006, tra il 24/11/2012 e il 04/04/2013. Avverso tale ordinanza RL ON ON, a mezzo dell'avv. Michele D'Agostino, ricorreva per cassazione, deducendo l'incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del percorso rieducativo portato avanti dal condannato durante i periodi di detenzione e dell'effettivo disvalore delle condotte contestate al condannato, che non risultavano coincidenti cronologicamente con i semestri per i quali il beneficio richiesto era stato respinto. Questi argomenti venivano richiamati e ulteriormente ribaditi nei motivi aggiunti depositati il 20/09/2018, nei quali si evidenziava che il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata non teneva conto della sussistenza dei presupposti legittimanti la liberazione anticipata richiesta da ON, su cui il Tribunale di sorveglianza di Milano si era espresso in termini apodittici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi della liberazione anticipata oggetto di rigetto, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Milano. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, soffermandosi analiticamente sui comportamenti criminosi, posti in essere da ON fino al luglio del 2012, che inficiavano l'intero periodo oggetto di vaglio,. I • 1. • pseel-ette-eorrchAtC:- Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza di Milano appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato può essere valutata anche in deroga al principio di valutazione frazionata, ma alla condizione, certamente riscontrabile nel caso in esame, che la rilevanza ultrasemestrale sia giustificata da elementi - connotati da una valenza altamente negativa rispetto alla liberazione anticipata - da cui potere desumere la mancata partecipazione all'opera di rieducazione del condannato (Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406). Per queste ragioni, il ricorso proposto da RL ON ON deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Al