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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.567/2024 promossa da
, di P.I. , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del socio accomandatario Sig.ra nata a [...] il Parte_2
22.08.1955, C.F. avente sede legale in CodiceFiscale_1
Pescara, alla Via Di Sotto n. 155, rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Mattucci e dall'Avv. Alessio Di Censo
Attrice in riassunzione
Contro
quale incorporante la Controparte_1 CP_2 con l'avv. Corrado Bologna e l'abogado Francesco Mastandrea
Convenuta in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n.7000/2024 pubblicata il 15.3.2024 Conclusioni:
per l'attrice in riassunzione:
“….ricondurre, e quindi ridurre, la penale convenuta nel contratto di franchising intercorso tra le parti (e poi anche incassata da CP_2 ora , nell'ambito dell'equo e del giusto Controparte_1 ex art 1384 cc.
In ogni caso, condannare la (già Controparte_1 [...]
alla refusione delle spese e competenze relative al presente CP_2 procedimento, comprensive anche di quelle del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, e dei pregressi gradi, da distrarsi, quanto alle competenze professionali maturate, in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari.”
Per la convenuta in riassunzione:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Parte_3 Parte_2
- nel merito, rigettare la domanda proposta da Parte_3 Pt_2 in quanto destituita di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e
[...] diritto
- con il favore delle spese legali del presente giudizio e del giudizio definito dalla
Suprema.”
FA DI AU
, esponendo di aver stipulato con un contratto di Parte_3 CP_2 affiliazione commerciale per un supermercato e che, poco dopo l'avvio dell'esecuzione del franchising, si era avveduta di perdite nella gestione del supermercato stesso ed aveva constatato che i prezzi non erano verificabili, ragion per cui informava di quanto accaduto, CP_2 senza che la situazione migliorasse, agiva in giudizio chiedendo di dichiarare inefficace la clausola penale di cui all'articolo 9.3 del contratto e la clausola di cui all'articolo 2, di annullare il contratto ai sensi dell'articolo 1439 cc o di dichiararlo risolto per inadempimento di condannando comunque quest'ultima al risarcimento dei CP_2 danni e, in subordine, chiedeva la riduzione della penale ex art.1384 cc da parte sua, dichiarava risolto il contratto per CP_2 inadempimento di , escuteva la polizza fideiussoria ed incassava Pt_3 la penale e parte del premio di comarketing per la somma complessiva di euro 103.410, 26.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza numero 122 del 2017, rigettava le domande di Parte_4
Contr Proponeva appello a cui resisteva nel contempo divenuta Pt_3
, gravame che veniva respinto dalla Corte Controparte_1 di Appello di Ancona con sentenza numero 482/2021.
presentava ricorso per Cassazione lamentando, con il primo Pt_3 motivo, l'omesso esame dell'inadempimento contrattuale di CP_2 con il secondo motivo l'omesso esame e la violazione degli articoli 1375
e 1455 cc, ritenendo che il giudice non avesse correttamente valutato che essa ricorrente si era comportata secondo buona fede ed in modo collaborativo;
con il terzo motivo censurava la sentenza, ritenendo che vi era stata violazione dell'articolo 1384 cc e falsa applicazione del principio del giudicato, dal momento che la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto essersi formato il giudicato sull'interpretazione compiuta dal giudice di primo grado sulla clausola penale.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7000/24 dichiarava inammissibili i primi due motivi ed accoglieva il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Ancona e rinviando alla medesima Corte in diversa composizione anche per il regolamento delle spese di lite.
riassumeva il giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Pt_3 sopra trascritte.
Si costituiva che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda proposta da . Parte_4
Preso atto delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito ed interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione. (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025,
n.6527)
Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha affermato che “la ricorrente non avrebbe chiesto la riduzione della penale per eccessiva onerosità”, errando, altresì, nel ritenere che “si sarebbe formato giudicato in ordine alla decisione del primo Giudice sulla penale”, diversa essendo “la questione della sua riducibilità”.
In particolare, ha ritenuto che né il Tribunale, né la Corte d'Appello, avrebbero mai ricondotto l'art. 1384 c.c. alla “classica fattispecie della penale eccessiva”, da valutarsi “automaticamente” laddove sia invocata la violazione della predetta norma, dal momento che “invocando l'art. 1384 c.c. si include automaticamente anche la classica fattispecie della penale eccessiva, qualora gli argomenti di chi invoca la norma non siano limitati all'obbligazione eseguita in parte;
qui, ictu oculi, ciò non
è”, ritenendo sussistente la violazione “dell'art.112 c.p.c.”, incorrendo, dunque, nella violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato.
Ne discende che questa Corte è tenuta ad accertare se, nel caso di specie, sussistano o meno i requisiti per la riconduzione ad equità della penale prevista dall'art.
9.3 del contratto di affiliazione commerciale concluso il 13/10/2011 tra , parte affiliata e (oggi Pt_3 CP_2
, parte affiliante. Controparte_1
Deve premettersi, al riguardo, che aveva chiesto la Parte_4 riconduzione “nell'ambito dell'equo e del giusto” ex art.1384 c.c. della penale contrattuale, sull'unico assunto (poi ribadito anche nei successivi gradi di giudizio) di avere essa adempiuto alle obbligazioni contrattuali a proprio carico, con richiesta di riduzione della penale
“sino ad una cifra prossima allo zero”.
Orbene, l'art 1384 cc prevede, nella sua prima parte, la possibilità di riduzione della penale laddove la parte a carico della quale è prevista abbia provveduto all'adempimento, sebbene anche parziale, della propria obbligazione principale, e, nella seconda, il potere del Giudice di ridurla perché eccessivamente onerosa.
Deduce, al riguardo, l'attrice in riassunzione che, nel rapporto contrattuale de quo, quale affiliata, ha assolto pienamente alle proprie obbligazioni principali, siccome dettate dal contratto (art 3.2), applicando il know-how dell'affiliante ed uniformandosi allo stesso, mantenendo gli standard di allestimento del punto vendita (art 3.2.1 del contratto) e lo standard di approvvigionamento “preteso” Contro contrattualmente da ha correttamente usato e tutelato il marchio
(art 3.2.3), prontamente restituendo le insegne alla richiesta dell'affiliante del 10.09.2012; ha pagato le forniture e le royalties (art
3.2.4 del contratto); ha rispettato l'obbligo di non concorrenza (3.2.5 del contratto) ed ha, altresì, adempiuto alle obbligazioni contrattuali accessorie, mantenendo un adeguato livello di decoro del punto vendita, effettuando un'adeguata pubblicità del punto vendita e dei prodotti, tenendo i prodotti nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili.
Nel caso in esame, anche alla luce del giudicato formatisi, sicuramente non ricorre la prima ipotesi contemplata dall'art 1384 cc, atteso che è stato irrevocabilmente accertato “il grave inadempimento” di Pt_3
“per aver omesso di effettuare ordinativi a far data dal 16/8/2012 ed aver rifiutato il ritiro di merce già ordinata ed inviata da , nonché ritenuta “inadempiente e non improntata a buona fede la condotta” di
“che senza valido motivo ha rifiutato l'offerta della fornitura da Pt_3
Contr parte della nonostante la sussistenza di insoluti”, nonché ancora ritenuto “il rifiuto” di “del tutto ingiustificato e contrario a buona Pt_3 fede, siccome inteso a negare obbligazioni fondamentali del rapporto”
(sentenza Corte d'Appello Ancona, pagina 6, capitolo 9).
Ciò posto, al fine di valutare l'eventuale eccessività della penale, il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Cass. ord. n.
26901/2023). Inoltre, ciò che rileva non è soltanto l'interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola, ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento "al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo 'avere' all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto" (Cass.
n. 11908/2020; Cassazione civile sez. II, 12/04/2024, n.10014).
Nel caso di specie, non vi sono dubbi sulla natura e rilevanza Contr dell'interesse che aveva in buona fede riposto nell'adempimento del contratto da parte dell'affiliata: invero, il contratto di affiliazione, prevedeva la durata quinquennale, mentre la risoluzione (di diritto per grave inadempimento di ), accertato con decisione passata in Pt_3 giudicato, si è verificata allorquando non era trascorso nemmeno un anno dalla conclusione del contratto.
Ne discende che, anche solo basandosi su dati puramente economici e facendo leva sul prospetto previsionale relativo ad acquisti ed incassi, per ciascun comparto, nonché ai conseguenti ricavi, relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2011, dunque ai primi quattro mesi di operatività del contratto di affiliazione commerciale, prodotto da stessa Pt_3
(doc. 6), emerge che la proiezione dei ricavi relativi ai soli primi quattro mesi ammontava ad Euro 517.719,00, ragion per cui, rapportato detto dato prima su base annua e, quindi, su base quinquennale, ovvero per tutta la durata del contratto, è agevole comprendere quanto elevate fossero le aspettative economiche e, quindi, l'interesse del creditore all'adempimento da parte di . Pt_3
Non si vede allora come possa considerarsi eccessivo il parametro che, per il solo primo anno, è stato concordemente individuato, nella misura del 5% sul fatturato medio mensile, ribassato ad Euro 100.000, importo dunque notevolmente inferiore rispetto ai dati emergenti dai ricavi previsionali ipotizzati dalla stessa , dovendosi comunque Pt_3 evidenziare, da un lato, che la penale effettivamente corrisposta dal fideiussore (e non da ) è di poco superiore alla penale minima Pt_3 contrattuale prevista in euro 65.000,00 e, dall'altro, che abbia CP_2 di fatto proceduto da sola alla riduzione dell'importo della penale, avendo omesso, nel calcolare la stessa, di moltiplicare, come da contratto, il 5% del fatturato medio mensile di Euro 100.000 per i mesi mancanti alla scadenza naturale del contratto.
A ciò va comunque aggiunto, ad abundantiam, che il potere d'ufficio che il Giudice può esercitare ex art. 1384 c.c. è subordinato pur sempre all'allegazione, incombente sulle parti, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale che deve risultare ex actis, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall'attrice in riassunzione, dal momento che la stessa, come sopra osservato, si è limitata a sostenere solo il proprio corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali, senza neppure indicare che le somme pattuite nel contratto concluso siano difformi da quelle in uso tra operatori del settore e senza fornire elementi tali da farne ritenere la sproporzione rispetto al valore del contratto concluso.
Ne discende l'infondatezza della domanda proposta da . Parte_3
Quanto alle spese del presente giudizio e di quello di Cassazione, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice in riassunzione. A tal riguardo, infatti, deve precisarsi che “ il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”
(Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, (ud. 13/09/2022, dep.
08/11/2022), n.32906)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7000/24 del 4.3.2024 pubblicata il 15.3.2024, così provvede:
rigetta la domanda proposta dall'attrice in riassunzione condanna , di e C. alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite che liquida, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in euro
7655.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e per il presente grado di giudizio, in euro 5197.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.567/2024 promossa da
, di P.I. , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del socio accomandatario Sig.ra nata a [...] il Parte_2
22.08.1955, C.F. avente sede legale in CodiceFiscale_1
Pescara, alla Via Di Sotto n. 155, rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Mattucci e dall'Avv. Alessio Di Censo
Attrice in riassunzione
Contro
quale incorporante la Controparte_1 CP_2 con l'avv. Corrado Bologna e l'abogado Francesco Mastandrea
Convenuta in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n.7000/2024 pubblicata il 15.3.2024 Conclusioni:
per l'attrice in riassunzione:
“….ricondurre, e quindi ridurre, la penale convenuta nel contratto di franchising intercorso tra le parti (e poi anche incassata da CP_2 ora , nell'ambito dell'equo e del giusto Controparte_1 ex art 1384 cc.
In ogni caso, condannare la (già Controparte_1 [...]
alla refusione delle spese e competenze relative al presente CP_2 procedimento, comprensive anche di quelle del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, e dei pregressi gradi, da distrarsi, quanto alle competenze professionali maturate, in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari.”
Per la convenuta in riassunzione:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Parte_3 Parte_2
- nel merito, rigettare la domanda proposta da Parte_3 Pt_2 in quanto destituita di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e
[...] diritto
- con il favore delle spese legali del presente giudizio e del giudizio definito dalla
Suprema.”
FA DI AU
, esponendo di aver stipulato con un contratto di Parte_3 CP_2 affiliazione commerciale per un supermercato e che, poco dopo l'avvio dell'esecuzione del franchising, si era avveduta di perdite nella gestione del supermercato stesso ed aveva constatato che i prezzi non erano verificabili, ragion per cui informava di quanto accaduto, CP_2 senza che la situazione migliorasse, agiva in giudizio chiedendo di dichiarare inefficace la clausola penale di cui all'articolo 9.3 del contratto e la clausola di cui all'articolo 2, di annullare il contratto ai sensi dell'articolo 1439 cc o di dichiararlo risolto per inadempimento di condannando comunque quest'ultima al risarcimento dei CP_2 danni e, in subordine, chiedeva la riduzione della penale ex art.1384 cc da parte sua, dichiarava risolto il contratto per CP_2 inadempimento di , escuteva la polizza fideiussoria ed incassava Pt_3 la penale e parte del premio di comarketing per la somma complessiva di euro 103.410, 26.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza numero 122 del 2017, rigettava le domande di Parte_4
Contr Proponeva appello a cui resisteva nel contempo divenuta Pt_3
, gravame che veniva respinto dalla Corte Controparte_1 di Appello di Ancona con sentenza numero 482/2021.
presentava ricorso per Cassazione lamentando, con il primo Pt_3 motivo, l'omesso esame dell'inadempimento contrattuale di CP_2 con il secondo motivo l'omesso esame e la violazione degli articoli 1375
e 1455 cc, ritenendo che il giudice non avesse correttamente valutato che essa ricorrente si era comportata secondo buona fede ed in modo collaborativo;
con il terzo motivo censurava la sentenza, ritenendo che vi era stata violazione dell'articolo 1384 cc e falsa applicazione del principio del giudicato, dal momento che la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto essersi formato il giudicato sull'interpretazione compiuta dal giudice di primo grado sulla clausola penale.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7000/24 dichiarava inammissibili i primi due motivi ed accoglieva il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Ancona e rinviando alla medesima Corte in diversa composizione anche per il regolamento delle spese di lite.
riassumeva il giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Pt_3 sopra trascritte.
Si costituiva che chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda proposta da . Parte_4
Preso atto delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito ed interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione. (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025,
n.6527)
Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha affermato che “la ricorrente non avrebbe chiesto la riduzione della penale per eccessiva onerosità”, errando, altresì, nel ritenere che “si sarebbe formato giudicato in ordine alla decisione del primo Giudice sulla penale”, diversa essendo “la questione della sua riducibilità”.
In particolare, ha ritenuto che né il Tribunale, né la Corte d'Appello, avrebbero mai ricondotto l'art. 1384 c.c. alla “classica fattispecie della penale eccessiva”, da valutarsi “automaticamente” laddove sia invocata la violazione della predetta norma, dal momento che “invocando l'art. 1384 c.c. si include automaticamente anche la classica fattispecie della penale eccessiva, qualora gli argomenti di chi invoca la norma non siano limitati all'obbligazione eseguita in parte;
qui, ictu oculi, ciò non
è”, ritenendo sussistente la violazione “dell'art.112 c.p.c.”, incorrendo, dunque, nella violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato.
Ne discende che questa Corte è tenuta ad accertare se, nel caso di specie, sussistano o meno i requisiti per la riconduzione ad equità della penale prevista dall'art.
9.3 del contratto di affiliazione commerciale concluso il 13/10/2011 tra , parte affiliata e (oggi Pt_3 CP_2
, parte affiliante. Controparte_1
Deve premettersi, al riguardo, che aveva chiesto la Parte_4 riconduzione “nell'ambito dell'equo e del giusto” ex art.1384 c.c. della penale contrattuale, sull'unico assunto (poi ribadito anche nei successivi gradi di giudizio) di avere essa adempiuto alle obbligazioni contrattuali a proprio carico, con richiesta di riduzione della penale
“sino ad una cifra prossima allo zero”.
Orbene, l'art 1384 cc prevede, nella sua prima parte, la possibilità di riduzione della penale laddove la parte a carico della quale è prevista abbia provveduto all'adempimento, sebbene anche parziale, della propria obbligazione principale, e, nella seconda, il potere del Giudice di ridurla perché eccessivamente onerosa.
Deduce, al riguardo, l'attrice in riassunzione che, nel rapporto contrattuale de quo, quale affiliata, ha assolto pienamente alle proprie obbligazioni principali, siccome dettate dal contratto (art 3.2), applicando il know-how dell'affiliante ed uniformandosi allo stesso, mantenendo gli standard di allestimento del punto vendita (art 3.2.1 del contratto) e lo standard di approvvigionamento “preteso” Contro contrattualmente da ha correttamente usato e tutelato il marchio
(art 3.2.3), prontamente restituendo le insegne alla richiesta dell'affiliante del 10.09.2012; ha pagato le forniture e le royalties (art
3.2.4 del contratto); ha rispettato l'obbligo di non concorrenza (3.2.5 del contratto) ed ha, altresì, adempiuto alle obbligazioni contrattuali accessorie, mantenendo un adeguato livello di decoro del punto vendita, effettuando un'adeguata pubblicità del punto vendita e dei prodotti, tenendo i prodotti nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili.
Nel caso in esame, anche alla luce del giudicato formatisi, sicuramente non ricorre la prima ipotesi contemplata dall'art 1384 cc, atteso che è stato irrevocabilmente accertato “il grave inadempimento” di Pt_3
“per aver omesso di effettuare ordinativi a far data dal 16/8/2012 ed aver rifiutato il ritiro di merce già ordinata ed inviata da , nonché ritenuta “inadempiente e non improntata a buona fede la condotta” di
“che senza valido motivo ha rifiutato l'offerta della fornitura da Pt_3
Contr parte della nonostante la sussistenza di insoluti”, nonché ancora ritenuto “il rifiuto” di “del tutto ingiustificato e contrario a buona Pt_3 fede, siccome inteso a negare obbligazioni fondamentali del rapporto”
(sentenza Corte d'Appello Ancona, pagina 6, capitolo 9).
Ciò posto, al fine di valutare l'eventuale eccessività della penale, il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Cass. ord. n.
26901/2023). Inoltre, ciò che rileva non è soltanto l'interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola, ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento "al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo 'avere' all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto" (Cass.
n. 11908/2020; Cassazione civile sez. II, 12/04/2024, n.10014).
Nel caso di specie, non vi sono dubbi sulla natura e rilevanza Contr dell'interesse che aveva in buona fede riposto nell'adempimento del contratto da parte dell'affiliata: invero, il contratto di affiliazione, prevedeva la durata quinquennale, mentre la risoluzione (di diritto per grave inadempimento di ), accertato con decisione passata in Pt_3 giudicato, si è verificata allorquando non era trascorso nemmeno un anno dalla conclusione del contratto.
Ne discende che, anche solo basandosi su dati puramente economici e facendo leva sul prospetto previsionale relativo ad acquisti ed incassi, per ciascun comparto, nonché ai conseguenti ricavi, relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2011, dunque ai primi quattro mesi di operatività del contratto di affiliazione commerciale, prodotto da stessa Pt_3
(doc. 6), emerge che la proiezione dei ricavi relativi ai soli primi quattro mesi ammontava ad Euro 517.719,00, ragion per cui, rapportato detto dato prima su base annua e, quindi, su base quinquennale, ovvero per tutta la durata del contratto, è agevole comprendere quanto elevate fossero le aspettative economiche e, quindi, l'interesse del creditore all'adempimento da parte di . Pt_3
Non si vede allora come possa considerarsi eccessivo il parametro che, per il solo primo anno, è stato concordemente individuato, nella misura del 5% sul fatturato medio mensile, ribassato ad Euro 100.000, importo dunque notevolmente inferiore rispetto ai dati emergenti dai ricavi previsionali ipotizzati dalla stessa , dovendosi comunque Pt_3 evidenziare, da un lato, che la penale effettivamente corrisposta dal fideiussore (e non da ) è di poco superiore alla penale minima Pt_3 contrattuale prevista in euro 65.000,00 e, dall'altro, che abbia CP_2 di fatto proceduto da sola alla riduzione dell'importo della penale, avendo omesso, nel calcolare la stessa, di moltiplicare, come da contratto, il 5% del fatturato medio mensile di Euro 100.000 per i mesi mancanti alla scadenza naturale del contratto.
A ciò va comunque aggiunto, ad abundantiam, che il potere d'ufficio che il Giudice può esercitare ex art. 1384 c.c. è subordinato pur sempre all'allegazione, incombente sulle parti, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale che deve risultare ex actis, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall'attrice in riassunzione, dal momento che la stessa, come sopra osservato, si è limitata a sostenere solo il proprio corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali, senza neppure indicare che le somme pattuite nel contratto concluso siano difformi da quelle in uso tra operatori del settore e senza fornire elementi tali da farne ritenere la sproporzione rispetto al valore del contratto concluso.
Ne discende l'infondatezza della domanda proposta da . Parte_3
Quanto alle spese del presente giudizio e di quello di Cassazione, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice in riassunzione. A tal riguardo, infatti, deve precisarsi che “ il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”
(Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, (ud. 13/09/2022, dep.
08/11/2022), n.32906)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7000/24 del 4.3.2024 pubblicata il 15.3.2024, così provvede:
rigetta la domanda proposta dall'attrice in riassunzione condanna , di e C. alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite che liquida, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in euro
7655.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e per il presente grado di giudizio, in euro 5197.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico