Ordinanza cautelare 26 febbraio 2026
Decreto cautelare 12 marzo 2026
Sentenza breve 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 08/04/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. RO NI, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio De Simone Saccà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Damiana Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ND per il Governo della Sanità della Regione Calabria – ND ER, non costituita in giudizio;
nei confronti
sig.ra AR EL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Pignatelli e Evelina Chiara Sansotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera del Commissario Straordinario del G.O.M. n. 51 del 22/01/2026 e del relativo avviso interno riservato finalizzato all’immissione in ruolo a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente (ivi inclusi: ammissioni, graduatoria/esito, nulla osta, immissione in ruolo).
nonché per l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio del G.O.M. - e conseguenziale ordine di provvedere - sulla procedura derivante dall'interpello ND ER prot. 6515 del 10/11/2025 per “Cardiologia - attività di Emodinamica;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 20.02.2026:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale;
per l’accertamento:
- dell’illegittimità del medesimo contegno inerte serbato dal G.O.M.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 12.03.2026:
- della Delibera del Commissario Straordinario del G.O.M. n. 311 del 10.03.2026, recante “ Avviso interno riservato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – Immissione in ruolo e assunzione a tempo indeterminato, con la qualifica di Dirigente medico, dott.ssa AR EL ”, con decorrenza dell’assunzione fissata al 01.04.2026;
- della nota G.O.M. prot. n. 6256 del 16.02.2026, comunicata al ricorrente in data 11.03.2026, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nella parte in cui, pur confermando la piena ricezione delle comunicazioni rilevanti della filiera accentrata, omette l’ostensione degli atti istruttori ed endoprocedimentali antecedenti all’adozione della Delibera n. 51/2026;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti della procedura interna, i verbali, gli esiti, nonché l’eventuale contratto individuale di lavoro, ove medio tempore stipulato o in corso di stipula; ove occorra, del nullaosta rilasciato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino prot. n. 26504 del 05.03.2026, acquisito dal G.O.M. al prot. n. 8654 del 06.03.2026, nei soli limiti in cui risulti recepito e utilizzato dalla Delibera n. 311/2026.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" e della sig.ra AR EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con ricorso notificato in data 1.02.2026 e depositato in data 3.02.2026, il ricorrente ha premesso, in fatto, di aver partecipato al Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di tre Dirigenti Medici presso l’U.O.C. di Cardiologia UTIC del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" (G.O.M.), indetto nel con deliberazione n. 182 del 3.03.2022, collocandosi, all’esito, al primo posto della graduatoria B degli specializzandi valutati come idonei (graduatoria approvata giusta determina del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e Formazione n. 733 dell’1.08.2022).
1.1 A tale titolo, il ricorrente, a mezzo pec del 12.11.2025, riscontrava positivamente l’interpello di cui alla nota prot. n. 6515 del 10.11.2025, con il quale, per quanto di interesse, l’ND per il Governo della Sanità della Regione Calabria-ND ER invitava gli idonei della sopra citata graduatoria a manifestare la loro disponibilità all’eventuale assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 Dirigente Medico nella specialità di Cardiologia per attività di emodinamica UOC di Cardiologia e UTIC presso il GOM di Reggio Calabria con le seguenti caratteristiche di posizione e competenze professionali: documentata esperienza in Emodinamica interventistica; - comprovato training in PCI primaria, assistenza meccanica al circolo, interventistica vascolare; - reperibilità come primo operatore; - documentata esperienza nelle attività di gestione dei pazienti acuti in terapia intensiva cardiologica; - conoscenza dei sistemi di ventilazione non invasiva (NIV); - comprovate capacità gestionali relative alla pianificazione delle procedure elettive di rivascolarizzazione e alla organizzazione delle attività di sala di Emodinamica.
1.2 Nonostante l’interpello e la disponibilità resa, il G.O.M. non adottava alcun provvedimento espresso idoneo a definire l’iter avviato da ND ER, mantenendo la procedura in uno stato di sostanziale paralisi e ciò nonostante la diffida inoltrata in data 16.12.2025, cui faceva seguito un’istanza di accesso agli atti del 15.01.2026, finalizzata ad avere cognizione delle ragioni di siffatta pretesa stasi procedimentale.
1.3 In pendenza del procedimento di scorrimento della summenzionata graduatoria, attivato da ND ER con la nota prot. n. 6515 del 10.11.2025, con delibera n. 51 del 22.01.2026 il Commissario Straordinario del G.O.M. adottava la deliberazione n. 51 del 22.01.2026 con la quale indiceva un Avviso interno riservato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi dell`art. 30, comma 2 bis, del D.L.gs n. 165/2001, del personale della Dirigenza medica del ruolo sanitario, in posizione di comando ex art. 30, comma 2sexies, del D.L.gs. n. 165/2001 o di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 (uno) Dirigente Medico - disciplina Cardiologia e di n. 1 (uno) Dirigente Medico - disciplina Neuroradiologia.
2. Dopo aver premesso le circostanze di fatto sopra sintetizzate, con il ricorso in epigrafe, il dott. NI ha innanzitutto impugnato la deliberazione n. 51 del 22.01.2026 del Commissario Straordinario del G.O.M., affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. Violazione di legge per incompetenza assoluta e difetto di attribuzione. Violazione dell’art. 2, comma 1, lett. h), n. 2, L.R. Calabria n. 32/2021 e dei D.C.A. n. 52/2024, n. 217/2025 e n. 318/2025. Violazione delle Delibere ND ER n. 134/2025 e n. 4/2026. spoliazione funzionale delle procedure di mobilità.
I.1. L'autoqualificazione dell’atto gravato come procedura di mobilità finalizzata all'immissione in ruolo”;
Il Commissario Straordinario del G.O.M. avrebbe indetto la procedura di reclutamento di cui alla deliberazione n. 51 del 22.01.2026 in violazione della disposizione di cui all’art. 2 comma 1, lett. h), n. 2 della L.R. n. 32/2021 e dei conseguenti Decreti (n. 217/2025; n. 52 del 23.02.2024; n. 318 del 18.12.2025) adottati dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, in forza dei quali la competenza in materia di reclutamento del personale del S.S.R. calabrese sarebbe stata attribuita alla neo istituita ND per il Governo della Sanità della Regione Calabria – ND ER.
La deliberazione del G.O.M. n. 51/2026, affetta da incompetenza assoluta e difetto di attribuzione, avrebbe interferito in maniera esiziale rispetto al procedimento di scorrimento della graduatoria di cui alla deliberazione G.O.M. n. 733 dell’1.08.2022, avviato da ND ER con l’interpello del 10.11.2025 (nota prot. n. 6515), avendo creato i presupposti per la definitiva copertura della posizione di Dirigente Medico a cui il ricorrente ambisce, in forza del positivo riscontro dell’interpello in questione.
- “ II. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento; Violazione dell’obbligo di provvedere e della sequenza procedimentale accentrata (Regolamento attuativo DCA 217/2025); Violazione dell’auto-vincolo programmatorio (PIAO 2025–2027); Illogicità rispetto agli indirizzi commissariali sull’uso delle graduatorie (DCA 185/2024) e alla metodologia regionale del fabbisogno (DCA 192/2019; DCA 318/2025). Illegittimità dell’inerzia procedimentale. Violazione dell'obbligo di provvedere (art. 2, L. 241/1990);
- “II.1. La ricostruzione della sequenza procedimentale: l’inerzia qualificata sullo scorrimento e l’incompatibilità dell’atto sopravvenuto ”;
- “II.2. Violazione della filiera accentrata e dell’obbligo di provvedere: “tempestivamente avvierà”;
- “ II.3. Violazione dell’auto-vincolo programmatorio (P.I.A.O. 2025–2027, Doc. 20) e della clausola di salvaguardia procedimentale”;
Invece di concludere il procedimento, attivato, in via accentrata, da ND ER, avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto nel 2022, il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, in spregio ai principi di buon andamento e correttezza, con la deliberazione n. 51/2026, avrebbe illegittimamente introdotto un canale di provvista del personale alternativo, con conseguente irreversibile consumazione della relativa vacanza in pianta organica, a discapito del ricorrente.
L’amministrazione avrebbe, quindi, operato una scelta, tra i vari strumenti di copertura di posti, viepiù irragionevole ed arbitraria in quanto non assistita dalla necessaria indicazione circa le ragioni del mancato completamento del procedimento di scorrimento della graduatoria in essere, siccome finalizzato a soddisfare, con urgenza, il pregnante fabbisogno di Emodinamica presso l’U.O.C. di Cardiologia, in luogo dell’indizione dell’avviso interno, avente ad oggetto l’assunzione di un Cardiologo munito di un profilo “generico”, ossia privo della suddetta specifica competenza (Emodinamica).
Tale scelta si porrebbe in contrasto con il dovere di concludere il procedimento di scorrimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, ex art. 2 L. n. 241/90, oltre ad essere elusiva delle competenze accentrate in capo ad ND ER in tema di assunzioni.
L’indizione dell’avviso interno di cui alla delibera n. 51 del 22.01.2026 si porrebbe in aperto contrasto, oltre che con gli indirizzi dettati dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro in forza dei decreti n. 185/2024 e n. 318/2025, anche con le previsioni di carattere programmatico contenute nel P.I.A.O. 2025-2027, approvato con la delibera n. 68 del 31.01.2025, laddove l’amministrazione aveva fatto salvi gli iter procedurali di reclutamento già avviati, tra cui il concorso 2022, definito con la graduatoria tra i cui idonei risulta inserito il ricorrente.
Tale modus operandi disvelerebbe un palese sviamento dall’interesse pubblico oltre ad atteggiarsi come intimamente contraddittorio - con conseguente disparità di trattamento - rispetto a procedimenti di reclutamento in precedenza correttamente demandati dal G.O.M. ad ND ER (procedure di scorrimento per Radiodiagnostica e Medicina Interna).
2.1 Conclusivamente, il ricorrente ha sostenuto che la “ Delibera del G.O.M. n. 51 del 22 gennaio 2026, nella parte in cui indice un avviso per Cardiologia ignorando l'iter già avviato, è affetta da un vizio genetico di legittimità che travolge l'intera sequenza procedimentale. L'Amministrazione ha violato l'obbligo cogente di concludere il procedimento avviato mediante interpello con un provvedimento espresso, realizzando una condotta elusiva sintomatica di sviamento di potere. Tale agire si pone in insanabile contrasto con il quadro regolatorio multilivello che governa il reclutamento regionale, viola la filiera accentrata che impone l'avvio tempestivo dell'assunzione (art. 13 D.C.A. 217/2025), viola l'auto-vincolo programmatorio che imponeva la salvaguardia degli iter pendenti (P.I.A.O. 2025-2027), viola, infine, la coerenza con gli indirizzi commissariali che privilegiano lo scorrimento delle graduatorie (D.C.A. 185/2024) e la metodologia dei fabbisogni specialistici (D.C.A. 192/2019), il tutto, in assenza della necessaria motivazione rafforzata” (così al punto II.7 Conclusioni , pag. 17, I cv.).
2.2 A valle del ricorso, il dott. NI ha, quindi, chiesto, previa adozione delle misure cautelari:
- l’annullamento della Delibera G.O.M. n. 51 del 22/01/2026 e l’avviso allegato;
- l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal G.O.M. sull’interpello disposto da ND ER giusta nota prot. n. 6515 del 10/11/2025, con conseguente ordine del Tribunale rivolto al G.O.M. di provvedere mediante atto espresso e motivato entro termine perentorio.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20.02.2026 - e, quindi, a ridosso della camera di consiglio del 25.02.2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare sul ricorso principale - parte ricorrente ha rappresentato di avere preso visione, successivamente all’instaurazione del giudizio, delle comunicazioni intercorse tra G.O.M. e ND ER, avuto particolare riguardo alla nota prot. 36187 del 30/10/2025, con cui, per quanto di interesse, il Grande Ospedale Metropolitano richiedeva l’attivazione delle procedure di mobilità per il reclutamento di un Dirigente medico specialista in Cardiologia per attività di “Emodinamica”, ed alle note di riscontro prot. 6882 del 19/11/2025 e prot. 8118 del 18/12/2025 con cui ND ER, dopo aver trasmesso gli esiti dello scorrimento della graduatoria del concorso esitato con Determina n. 733 del 01/08/2022, coincidenti con l’adesione dell’odierno istante, richiedeva notizie in ordine all’assunzione di quest’ultimo.
3.1 Preso atto di siffatte interlocuzioni, il ricorrente ha ulteriormente gravato gli atti in epigrafe indicati, mediante la formulazione degli ulteriori motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e difetto assoluto di istruttoria. Violazione dei principi di affidamento, leale collaborazione e venire contra factum proprium. Illegittimità del mutamento procedimentale tacito”;
- “II. Violazione dell'art. 97 Cost. Illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamento di potere nella sua accezione sintomatica”;
Avendo compulsato ND ER (giusta nota prot. 36187 del 30/10/2025) in ordine alla copertura del posto di Cardiologo con specializzazione in Emodinamica, il G.OM., in assenza dell’esplicitazione circa l’esistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico, non avrebbe potuto, in via alternativa e dirimente, provvedere mediante l’autonoma indizione del contestato avviso interno riservato di cui alla delibera n. 51/2026, pena l’irragionevolezza, antieconomicità ed inefficacia dell’azione amministrativa, specie in considerazione della dichiarata urgenza di munirsi di un sanitario in possesso della specifica professionalità richiesta (Emodinamica).
- “ III. Illegittimità dell'arresto procedimentale. Inerzia qualificata in violazione dell'obbligo di provvedere”;
- “IV. Violazione della linearità della filiera accentrata e del dovere di corretta cooperazione procedimentale: frustrazione del modello operativo e aggravamento ingiustificato del procedimento”;
- “IV.b. Il potere di ND ER e consumazione della discrezionalità”;
Il comportamento inerte colpevolmente tenuto dal G.O.M. a fonte della dichiarata disponibilità, da parte del ricorrente, a ricoprire il posto di Cardiologo, specialista in Emodinamica, risulterebbe aggravato, con ciò manifestando un evidente sviamento dall’interesse pubblico, dalla sollecitazione rivolta, fin qui invano, da ND ER – quale unico soggetto giuridico competente in materia di assunzioni - in ordine al completamento dell'iter a cui lo stesso G.OM. si sarebbe auto-vincolato, in coerenza con i D.C.A. i quali prevedono la tendenziale prevalenza per il ricorso allo scorrimento delle graduatorie vigenti.
Tale auto-vincolo, a ben vedere, riguarderebbe anche gli esiti della procedura attivata dal G.O.M. ma ingiustificatamente non completata. Ad avviso del ricorrente, infatti, la discrezionalità amministrativa risulterebbe consumata a monte, perché: “ (i) il G.O.M. ha attivato il circuito accentrato formulando la richiesta di copertura; (ii) l’ente titolare della funzione accentrata ha svolto la fase selettivo-ricognitiva e ha trasmesso l’esito, indicando il nominativo disponibile e richiedendo la decorrenza; (iii) al G.O.M. residua, dunque, una fase meramente esecutiva/attuativa (contrattualizzazione e immissione in ruolo), che non può essere elusa mediante l’apertura di un canale alternativo e incompatibile (Delibera 51/2026), né procrastinata sine die, pena la vanificazione del modello accentrato e la lesione dell’effettività della tutela. In tale quadro, la domanda principale di ordine di adozione del provvedimento dovuto (assunzione/contrattualizzazione), in quanto attività vincolata, si giustifica quale naturale corollario dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, ferma restando – per prudenza difensiva – la formulazione in via subordinata dell’ordine di provvedere con atto espresso e motivato, ove il Collegio ritenesse sussistenti profili residui di valutazione tecnico amministrativa” (così a pag. 8 II, III cv. del primo ricorso per motivi aggiunti). Il ricorrente ha, altresì, formulato “ in ogni caso, espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi – sub specie di danno da ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990, mancato guadagno per le retribuzioni perdute, perdita di chance e danno non patrimoniale – eziologicamente riconducibili all'illegittima condotta, allo sviamento e all'inerzia colposamente serbata dal G.O.M. (IV cv. pag. 8).
4. Il G.O.M., costituitosi in giudizio in data 21.02.2026, quanto alla domanda di accertamento, ex artt. 31-117 c.p.a., dell’illegittimità del preteso contegno inerte che lo stesso avrebbe tenuto a fronte della manifestata disponibilità del ricorrente allo scorrimento della graduatoria di cui alla determina n. 733 dell’1.08.2022, ne ha eccepito l’inammissibilità, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Ciò in ragione della natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio dall’istante, qualificabile in termini di diritto soggettivo alla cd. assunzione al lavoro , come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 1 D.lgs. n. 165/2001.
4.1 Nel merito, comunque, siffatto preteso scorrimento sarebbe del tutto infondato.
Ciò nella misura in cui la richiesta avanzata dal G.OM. in data 30.10.2025 (nota prot. n. 36818) ad ND ER aveva ad oggetto l’avvio di procedure di mobilità funzionali al reclutamento non già di un generico Cardiologo – profilo corrispondente a quello messo a concorso nel 2022 ed in relazione al quale il ricorrente, all’esito, è risultato idoneo (quale specializzando), giusta graduatoria del cui scorrimento si discute – bensì di un Cardiologo munito di specifiche competenze in Emodinamica ed Elettrofisiologia, le quali, per l’appunto, non erano state oggetto di accertamento nell’ambito della risalente procedura concorsuale in questione.
4.2 Avuto, invece, riguardo alla domanda di annullamento della determina n. 51 del 22.01.2026, il G.O.M. ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo questa ad oggetto non già, per come preteso dal ricorrente, l’assunzione di un Cardiologo munito di specifiche competenze in Emodinamica ed Elettrofisiologia bensì la copertura, a titolo di turnover 2025/2026, mediante avviso interno riservato, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis D.lgs. n. 165/2011, di due posti resisi vacanti, in considerazione della dimissione di n. 1 Dirigente medico, a far data dall’1/11/2025, e del collocamento in quiescenza di altro dirigente medico, a far data dal dall’1 aprile 2026.
Le due procedure – quella di mobilità richiesta dal G.OM. ad ND ER con la nota prot. n. 36817 del 30.10.2025 e quella di cui all’avviso interno riservato di cui alla delibera n. 51/2026 - afferirebbero a profili diversi, seguirebbero procedimenti distinti, richiederebbero diversi requisiti di ammissione e sarebbero state entrambe separatamente avviate nel rispetto del piano dei fabbisogni e delle competenze di ND ER, la quale avrebbe un mero ruolo di supporto nella razionalizzazione delle procedure di reclutamento del personale delle strutture sanitarie calabresi.
Del resto, in coerenza con le norme primarie e secondarie di riferimento, il G.O.M. avrebbe, invano, chiesto ad ND ER l’attivazione delle procedure finalizzate al reperimento delle professionalità necessarie, tra cui quella di Cardiologo specialista in Emodinamica ed Elettrofisiologia, senza tuttavia, ottenere il riscontro necessario.
5. Con memoria difensiva depositata in data 23.02.2026, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni e difese avversarie, evidenziando, in particolare, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’intera res controversa , siccome tendente:
- per un verso, a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del contegno inerente tenuto dal G.O.M. rispetto ad un procedimento di reclutamento da quest’ultimo incardinato dinanzi ad ND ER ma, di fatto, non concluso, rispetto al quale il ricorrente vanterebbe una posizione di interesse legittimo alla relativa definizione, mediante l’adozione di provvedimento espresso (avente natura vincolata, per come, in via principale, ritenuto in sede di ricorso per motivi aggiunti, con conseguente necessaria immissione in servizio dello stesso ricorrente che aveva positivamente aderito all’interpello di scorrimento della graduatoria, ovvero, in subordine, avente natura discrezionale);
- per altro verso, a sindacare la legittimità di un atto, ritenuto di natura autoritativa e finalizzato al reclutamento ed organizzazione del personale, coincidente con la Delibera G.O.M. n. 51/2026 (di indizione di una procedura interna riservata, destinata alla copertura stabile di un posto in Cardiologia), a fronte del quale il ricorrente vanterebbe, parimenti, una posizione di interesse legittimo.
Il ricorrente ha, altresì, ribadito il proprio interesse all’annullamento della delibera n. 51/2026 in quanto, a prescindere dal profilo professionale che ne costituisce l’oggetto, siccome incidente sulla medesima area (Cardiologia), potrebbe essere opposta, in fatto e in diritto, come ragione di copertura o riduzione delle vacanze, con conseguente depotenziamento o svuotamento della tutela richiesta sull’inerzia ossia dell’azione avverso il silenzio, ex artt. 31-117 c.p.a. L’avviata stabilizzazione interna, insomma, sarebbe suscettibile di consolidare un assetto di personale che il G.O.M. potrebbe poi opporre come ragione organizzativa di intervenuta copertura o superamento del fabbisogno, con effetto diretto di depotenziamento dell’azione avverso il silenzio.
6. All’esito della camera di consiglio del 25.02.2026, nel corso della quale sono stati auditi i procuratori delle parti il Collegio, con ordinanza n. 39 del 26.02.2026, non appellata, preso atto dell’insussistenza dei termini a difesa in ordine al ricorso per motivi aggiunti e della mancata rinuncia agli stessi:
- ha « ritenuto – quanto al ricorso principale - che la contestazione in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, formulata dalla difesa del G.O.M., sia assistita dal necessario fumus boni iuris (oltre ad involgere, prima facie, l’intera res controversa, vertendosi in tema di modalità di reclutamento del personale da parte di una struttura sanitaria, connotata da una peculiare disciplina ed operante, nella specie, quale datore di lavoro di diritto privato);
- ha ritenuto, in punto di cd. periculum in mora che il rinvio dello scrutinio circa la preliminare questione della giurisdizione in occasione della trattazione dell’istanza cautelare anche sul ricorso per motivi aggiunti, nel contemperamento di tutti gli interessi in gioco, non pregiudicasse il ricorrente, attesa l’occupazione dello stesso in ambito sanitario, per come evincibile dal relativo curriculum vitae , in atti.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12.03.2026 e corredato da un’istanza di abbreviazione termini assentita, ex art. 53 c.p.a., con decreto presidenziale n. 57 del 12.03.2026, il ricorrente ha, altresì, impugnato la Delibera n. 311 del 10.03.2026 con la quale, a definizione dell’avviso interno riservato di cui all’impugnata delibera n. 51/2026, il Commissario Straordinario del G.O.M. ha immesso in ruolo, con la qualifica di Dirigente medico e decorrenza dall’01.04.2026, la dott.ssa AR EL, già Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Ospedale “Molinette”, assegnata presso il medesimo G.O.M., ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001, a far data dal 16.4.2023.
Il ricorrente ha, altresì, impugnato la nota G.O.M. prot. n. 6256 del 16.02.2026, comunicata soltanto in data 11.03.2026, nella parte in cui, pur confermando la piena ricezione delle comunicazioni rilevanti della filiera accentrata, omette l’ostensione degli atti istruttori ed endoprocedimentali antecedenti all’adozione della Delibera n. 51/2026 (nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti della procedura interna, i verbali, gli esiti, nonché l’eventuale contratto individuale di lavoro, ove medio tempore stipulato ovvero in corso di stipula; ove occorra, del nullaosta rilasciato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino prot. n. 26504 del 05.03.2026, acquisito dal G.O.M. al prot. n. 8654 del 06.03.2026, nei soli limiti in cui risulti recepito e utilizzato dalla Delibera n. 311/2026).
8. Il gravame in esame, a fronte delle statuizioni cautelari di cui all’ordinanza n. 39 del 26.02.2026, riguardanti il fumus dell’eccezione di inammissibilità dell’intera res controversa per ragioni preliminari inerenti alla giurisdizione, esordisce con un’ampia premessa secondo cui, in via di estrema sintesi, la giurisdizione apparterebbe a questo giudice amministrativo.
Ciò nella misura in cui l’odierno ricorrente non avrebbe mai rivendicato il suo mero diritto soggettivo al contratto "a valle" di uno scorrimento automatico e pacifico , avendo piuttosto censurato la legittimità del comportamento procedimentale del G.O.M. nonché la legittimità della scelta autoritativa – ritenuta sindacabile da questo Tribunale, in linea con consolidata giurisprudenza - con cui l'Amministrazione ha deciso di coprire diversamente il posto, deviando da una filiera di reclutamento accentrata già formalmente attivata e portata sino alla fase dell'individuazione nominativa del candidato . La Delibera n. 311/2026, di immissione in servizio della ricorrente , lungi dall'essere un atto di gestione privatistica , costituirebbe null’altro che il provvedimento autoritativo positivo con cui l'Ente ha deciso di azzerare la procedura accentrata per coprire i posti vacanti indicendo una diversa e alternativa procedura (così a pag. 4-5 del secondo ricorso per motivi aggiunti).
In ogni caso, sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda avverso il silenzio inadempimento serbato dal G.O.M. sul procedimento originario e, tale profilo, lungi dall'essere assorbito dalla Delibera n. 311/2026, viene da quest'ultima ulteriormente aggravato, poiché il nuovo atto non conclude formalmente il procedimento derivante dall'interpello regionale, ma lo elude e lo sostituisce in fatto.
La Delibera n. 311/2026, oggetto dell’ulteriore gravame, avrebbe reso definitivamente evidente la natura pubblicistica e autoritativa della controversia, che investe da un lato il silenzio illegittimamente serbato su un procedimento di reclutamento accentrato e, dall'altro, l'atto commissivo finale con cui l'Amministrazione ha dato al posto una diversa e incompatibile copertura (così a pag. 6 del secondo ricorso per motivi aggiunti).
9. Avverso la summenzionata Delibera n. 311/2026, il ricorrente ha formulato i motivi di diritto appresso sintetizzati.
Innanzitutto, il G.O.M. avrebbe disposto l’avvio e la conclusione del procedimento in parola in violazione delle competenze assegnate ad ND ER, tra cui quelle inerenti all’immissione in ruolo, ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001, del personale comandato ovvero assegnato temporaneamente al G.O.M. La delibera sarebbe, altresì, illegittima per violazione delle disposizioni di cui al Regolamento approvato da ND ER con Delibera n. 33 dell’08.03.2026, laddove lo scorrimento delle graduatorie in essere viene considerato come strumento prioritario di reclutamento del personale.
Inoltre, l’immissione in servizio della dott.ssa Stilitano, quale Cardiologo “generico”, risulterebbe distonica rispetto al fabbisogno di Cardiologi specialisti in Emodinamica ed Elettrofisiologia manifestato dallo stesso G.O.M. con la nota prot. n. 36187 del 30.10.2025 indirizzata ad ND ER, con conseguente violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. e sviamento dall’interesse pubblico. Tale modus operandi , tenuto conto della coeva adozione della Delibera “gemella” n. 313/2026, con la quale, a definizione del medesimo avviso interno di cui alla delibera n. 51/2026, il G.O.M. ha proceduto all’immissione in ruolo di un ulteriore Dirigente Medico per la disciplina di Neuroradiologia (dott. Domenico Lucio Iatì), comproverebbe il più generale disegno macro-organizzativo deliberato e generalizzato , “orchestrato” dal G.O.M. al fine di svuotare e neutralizzare in radice le prerogative assunzionali di ND ER su più discipline in parallelo.
La Delibera n. 311/2026 sarebbe, dunque, illegittima sotto un duplice profilo, in via derivata, perché inficiata dagli stessi vizi che affliggerebbero la Delibera n. 51/2026, gravata con il ricorso principale, ed in via propria, perché priva di adeguata base attributiva del relativo potere, in totale elusione del procedimento originario di scorrimento della graduatoria, in assenza di istruttoria, con motivazione apparente e in palese sviamento di potere.
10. Con memoria difensiva depositata in data 20.03.2026, parte ricorrente, in via preliminare, ha ulteriormente argomentato la pretesa sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale in ordine alla complessiva res controversa , all’uopo invocando precedenti sia delle Sezioni Unite della Cassazione che del Consiglio di Stato. Nel merito, ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni, insistendo nel ricorso per come integrato dai successivi motivi aggiunti e nella coeva richiesta cautelare, tenuto conto della decorrenza dell’immissione in servizio della dott.ssa EL (1.04.2026).
11. Quest’ultima, costituitasi in data 23.03.2026, ha anch’essa eccepito, sotto un duplice profilo, la devoluzione dell’intera controversia innanzi al giudice ordinario.
Ciò nella misura in cui l’unitaria pretesa del ricorrente, avente ad oggetto la conclusione della procedura di scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con determina del G.O.M. n. 733 dell’1.08.2022, con conseguente immissione nei ruoli dei Dirigenti Medici, si atteggerebbe non già in termini di interesse legittimo (a fronte di un inesistente potere amministrativo, vincolato o discrezionale che sia) bensì di diritto soggettivo all’assunzione.
La mancata conclusione di siffatto procedimento di scorrimento si tradurrebbe in una mera inerzia comportamentale, da parte del G.O.M., non violativa di alcun obbligo di provvedere (art. 2 l. n. 241/1990), vista l’assenza di una norma attributiva del relativo potere. Da qui l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, della domanda ex artt. 31-117 c.p.a.
Tale situazione giuridica non muterebbe la sua natura neanche rispetto all’impugnazione della deliberazione n. 51/2026 di indizione dell’avviso interno riservato a Dirigenti Medici già in servizio presso il G.O.M., sia pure in posizione di comando/assegnazione temporanea. Siffatta deliberazione, per un verso, è stata impugnata dal ricorrente in quanto ritenuta preclusiva dell’ambita immissione in servizio (giacché verrebbe, a detta dello stesso, azzerata la presupposta scopertura del posto in organico) e, per altro verso, sarebbe priva di portata autoritativa, rientrando la mobilità esterna di cui all’art. 30 comma 2 bis D.lgs. n. 165/2001 tra gli ordinari strumenti a disposizione del datore di lavoro di diritto privato nella gestione del proprio personale. Nel caso in esame, infatti, il G.O.M. sarebbe addivenuto ad una mera cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c., da parte della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Ospedale “Molinette” (cedente) a favore del G.O.M. di Reggio Calabria (cessionario), in assenza, dunque, di qualsivoglia procedura concorsuale, avente valore autoritativo.
11.1 Ad avviso della controinteressata, inoltre, il ricorso principale sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 40 c.p.a., per mancata specificità dei motivi di gravame, spesso frammisti alla narrazione in fatto.
11.2 In ogni caso, l’annullamento dell’avviso interno e degli atti relativi all’assunzione della Dott.ssa EL non produrrebbe alcuna utilità al ricorrente, avendo ad oggetto la copertura di un solo posto di Cardiologo per così dire “clinico” e non anche la copertura di quei due posti di Cardiologo con specializzazione in Emodimanica/Elettrofisiologia di cui alla richiesta di mobilità avanzata dal G.O.M. in data 30.10.2025 ed evasa da ND ER, con l’attivazione dello scorrimento della graduatoria concorsuale a cui il ricorrente ambisce.
11.3 Ancora, il ricorso principale ed il I per motivi aggiunti sarebbero inammissibili per omessa notifica nei confronti di almeno un controinteressato.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile per omessa contestuale notifica, nei confronti della controinteressata, anche del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti.
11.4 Nel merito, la controinteressata ha, in subordine, contestato la fondatezza dell’intero gravame, chiedendone l’integrale rigetto.
12. Con memoria difensiva depositata in data 24.03.2026, il ricorrente ha ampiamente controdedotto in ordine a tutte le eccezioni preliminari e difese articolate dalla controinteressata, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
13. In occasione della camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
14. Il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
15. L’apprezzamento circa la necessaria devoluzione dell’intera res controversa innanzi al giudice ordinario passa dalla sia pur sintetica ricognizione:
a) dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza, civile ed amministrativa, in tema di riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e quello ordinario;
b) della normativa di riferimento relativa alla gestione dei rapporti di lavoro, ivi inclusa l’eventuale sede contenziosa, nell’ambito del cd. pubblico impiego contrattualizzato, avuto specifico riguardo a quella di interesse, siccome inerente al Servizio Sanitario Nazionale;
c) della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile, consolidatasi proprio in relazione alle controversie relative all’attivazione degli strumenti di provvista del personale da parte delle strutture del predetto Servizio Sanitario Nazionale.
16. Orbene, in linea generale, è pacifico in giurisprudenza che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al cd. petitum sostanziale da intendersi correlato alla causa petendi .
Quest’ultima deve essere identificata in funzione non solo e non tanto della concreta pronuncia che si chiede al giudice - eventualmente in termini di annullamento di provvedimenti adottati dalla p.a. - ma anche e soprattutto dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
La circostanza, quindi, che nel giudizio vengano in questione " atti amministrativi presupposti " non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario e il giudice, se li riconosce illegittimi, procede alla loro disapplicazione (cfr. Cass., Sez. Un. 25/11/2025, n. 30836; 7/09/2018, n. 21928; 31/07/2018, n. 20350; 15/09/2017, n. 21522).
Rientra, infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (cfr. Cass. Sez. Un. 05/06/2006 n. 13169, 16/02/2009 n. 3677).
17. Quanto alla normativa di riferimento, applicabile a tutto il pubblico impiego cd. contrattualizzato (art. 1 comma 2 D.lgs. n. 165/2001), soccorrono le disposizioni normative di seguito indicate:
- art. 5 comma 2 D.lgs. n. 165/2001, secondo cui: “ le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;
- art. 63 citato D.lgs., secondo cui il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro :
a) conosce “ tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 […] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro […] ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo ” (comma 1);
b) “ adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro” (comma 2);
- art. 63 comma 4, citato D.lgs., secondo cui, per quanto di interesse, “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ”.
17.1 Avuto specifico riguardo alla speciale disciplina dettata in relazione alle amministrazioni che operano nel settore del Servizio Sanitario Nazionale, soccorrono le disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 bis D.lgs. n. 205 del 30.12.1992, secondo cui « In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica ».
18. Gli assunti ermeneutici sopra sintetizzati in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa (capo 16) siccome “calati” nel peculiare contesto normativo riferibile alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale hanno recentemente indotto le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la sentenza del 20 febbraio 2026, n. 3868, a chiarire un principio generale che, in passato, aveva già orientato le medesime Sezioni ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo a fattispecie del tutto sovrapponibili a quelle di cui si discute
Trattasi della “ precisazione ” secondo cui “ i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n. 15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017)” (così al capo 6 della sentenza delle Sezioni Unite, 20 febbraio 2026, n. 3868).
Ad avviso delle Sezioni Unite, tale prospettiva « trova ulteriore conforto in quella affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001) secondo cui "il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)".
Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso in esame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potere amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione - per l'appunto, il citato art. 5, comma 2 [D.lgs. n. 165/2001] - che quel potere escluderebbe affatto, riferendosi, peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, ma anche alle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e, in particolare, alla direzione e all'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici” (così al capo 6 della sentenza delle Sezioni Unite, 20 febbraio 2026, n. 3868).
19. In altri termini, tenuto conto della peculiare natura giuridica delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono rinvenibili in un atto macro-organizzativo per così dire “principe”, espressamente qualificato dal Legislatore quale atto di diritto privato (art. 3 comma 1 bis D.lgs. n. 502/92), non soltanto le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro già in essere presso le predette aziende ma anche tutte le determinazioni relative, in senso ampio, all'organizzazione degli uffici e, in particolare, all’organizzazione del lavoro nell'ambito degli stessi, devono ritenersi adottate dalla p.a. quale datore di lavoro di diritto privato.
Tali determinazioni rientrano, per l’effetto, nella giurisdizione del giudice ordinario, a mente del primo comma dell’art. 63 citato D.lgs. n. 165/2001, ad esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione , siccome attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 63 comma 4 D.lgs. n. 165/2001.
20. I principi sopra esposti conducono ad affermare, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario.
21. La sostanziale causa petendi complessivamente devoluta con il ricorso principale, integrato dai successivi motivi aggiunti, è sintetizzabile nei termini che seguono.
Il ricorrente si è collocato al primo posto della graduatoria concorsuale degli specializzandi considerati “idonei”, approvata dal G.O.M. giusta determina n. 733 dell’1.08.2022, ed ha positivamente risposto all’interpello relativo allo scorrimento della stessa, attivato da ND ER giusta nota prot. n. 6515 del 10.11.2025 (per la copertura di due posti di Dirigente medico Cardiologo, di cui uno nella specialità di Emodinamica ed un altro nella specialità di Elettrofisiologia ed elettrostimolazione), così manifestando la propria disponibilità ad accettare l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel ruolo di Dirigente Medico per attività di Emodinamica presso l’U.O.C. di Cardiologia e UTIC del G.O.M. di Reggio Calabria (cfr. doc. all. 2 al ricorso principale).
21.1 In forza di tale circostanza, il ricorrente, mediante la proposizione, innanzi a questo Tribunale, di plurime domande giurisdizionali - di accertamento ed annullamento - affidate a molteplici censure, sostanzialmente si duole della circostanza che il G.O.M., invece di dare seguito alla sua dichiarata disponibilità ad essere assunto, quale Cardiologo, specialista in Emodinamica, per effetto dello scorrimento della graduatoria, abbia deciso di adottare la delibera n. 51 del 22.01.2026. Con tale delibera, il G.O.M. ha avviato una procedura interna riservata, finalizzata, per quanto di interesse, all’immissione in ruolo, ex art. 30 comma 2 bis D.lgs. n. 165/2001, di personale della Dirigenza medica già in servizio presso l’Ospedale (in posizione di comando ex art. 30, comma 2sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 o in assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42bis del D.lgs. n. 151/2001), per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di Dirigente Medico, disciplina Cardiologia. All’esito della procedura di mobilità in contestazione, il posto in questione è stato assegnato alla dott.ssa EL, con conseguente pretesa frustrazione del diritto all’assunzione del ricorrente.
22. In punto di giurisdizione, ad avviso dell’odierno istante, tale “scelta”, consistente nell’indizione di un avviso interno riservato al personale già in servizio presso il G.O.M., in luogo del completamento di quel procedimento di scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2022 che avrebbe determinato la sua assunzione nei ruoli dell’Ospedale, sarebbe sintomatica dell’esercizio di un pubblico potere (di natura vincolata ovvero, in subordine, di natura discrezionale, per come complessivamente prospettato in sede di primo ricorso per motivi aggiunti), involgente, in capo all’interessato, una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di interesse legittimo, come tale rientrante nella giurisdizione di questo Tribunale.
23. Orbene, il Collegio è ben consapevole di quella giurisprudenza sia della Cassazione Civile, a Sezioni Unite, che del Consiglio di Stato, all’uopo ampiamente invocata dal ricorrente, secondo cui siffatta “scelta alternativa”, identificandosi nell’adozione di un atto di macro-organizzazione, afferente alla cd. provvista di personale, rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo. Ciò anche laddove tale “scelta” riguardi l’attivazione della mobilità, ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, rispetto allo scorrimento di una graduatoria efficace, ossia strumenti di reclutamento che, ove non alternativamente considerati, si ritengono pacificamente attratti alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civile, Sez. Unite, 25.11.2025, n. 30836 quanto all’istituto della mobilità e Cassazione civile Sez. Unite., 15.02.2022, n. 4870, quanto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale valida ed efficace).
Tuttavia, la giurisprudenza in questione – tra le tante si vedano Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 8452/2024; 33737/2025; Consiglio di Stato n. 390/2025 e, da ultimo, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16.02.2026, n. 346 - ha sempre riguardato tale “scelta alternativa” siccome operata da una pubblica amministrazione diversa da quelle specificamente operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
24. Nel caso in esame, invece, se è vero che “ i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S.” (così Sezioni Unite 20 febbraio 2026, n. 3868), non è revocabile in dubbio come la “scelta alternativa” in discussione esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché effettuata da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale.
Tale “scelta”, riguardante la provvista di personale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 comma 2 D.lgs. n. 165/2001 e 3 comma 1 bis D.lgs. n. 502/1992, deve ritenersi assunta dal G.O.M. con i poteri propri del datore di lavoro di diritto privato e, come tale, rimane attratta alla sfera di cognizione del giudice ordinario, secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 1 D.lgs. n. 165/2001.
24.1 Quanto sopra trova conferma in precedenti specifici, resi dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione civile, proprio in tema di “scelte” del tutto sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio ed operate da enti del Servizio Nazionale Sanitario.
Ci si riferisce, nello specifico:
- alla sentenza n. 8736 del 4.04.2008, con cui le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, a fronte della pretesa del ricorrente che contestava la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità volontaria da parte di una ND Ospedaliera, adducendo la sussistenza dell’obbligo di quest’ultima di far scorrere una graduatoria concorsuale fino al posto dallo stesso occupato, quale “idoneo”:
- all’ulteriore sentenza n. 26500 del 20.11.2020, resa dalle Sezioni Unite in sede di conflitto negativo di giurisdizione (sollecitato, ex art. 11 comma 3 c.p.a., da questo Tribunale, sede di Catanzaro, giusta ordinanza n. 2110/2019), secondo cui la “scelta” di un’ND Ospedaliera di ricoprire un posto di dirigente medico odontoiatra mediante lo scorrimento di una graduatoria concorsuale piuttosto che mediante l’istituto della mobilità esterna, la cui attivazione era stata richiesta dal ricorrente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In proposito, le Sezioni Unite hanno espressamente fatto leva sulla peculiare disciplina dell'attività organizzativa del servizio sanitario nazionale ovvero sulla circostanza per cui diversamente da quanto accade per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti cd. di "macro-organizzazione" delle Aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle Aziende Sanitarie, carattere strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono. Ne è stata tratta la conseguenza che rispetto a tali atti sono configurabili posizioni di diritto soggettivo (Cass. Sez. Un. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. Cass. Sez. Un. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. Sez. Un. 17 febbraio 2017 n. 4227, Cass. Sez. Un. 7 dicembre 2016, n. 25048, Cass. Sez. Un. 4 luglio 2014, n. 15304, Cass. Cass. Sez. Un. 22 luglio 2013, n. 17783, Cass. Sez. Un. 30 gennaio 2008, n. 2031, Cass. sez. lav. 2 dicembre 2019 n. 31387, Cass. sez. lav. 6 novembre 2018 n. 28248, Cass. sez. lav. 29 ottobre 2018 n. 27400) » (così ai capi da 24 e ss. della sentenza Sezioni Unite n. 26500/2020).
25. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è preliminarmente inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo andrà riassunto entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti.
26. Tenuto conto della natura della res controversa , le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SC, Presidente
RO LL, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LL | ER SC |
IL SEGRETARIO