TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 08/04/2026, n. 256
TAR
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2026
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TAR
Decreto cautelare 12 marzo 2026
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TAR
Sentenza breve 8 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Incompetenza assoluta e difetto di attribuzione

    Il Collegio ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per le decisioni relative alla gestione del personale delle aziende sanitarie, qualificandole come atti di diritto privato, anche se di macro-organizzazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento; Violazione dell’obbligo di provvedere

    Il Collegio ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per le decisioni relative alla gestione del personale delle aziende sanitarie, qualificandole come atti di diritto privato, anche se di macro-organizzazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità del silenzio-inadempimento

    Il Collegio ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per le decisioni relative alla gestione del personale delle aziende sanitarie, qualificandole come atti di diritto privato, anche se di macro-organizzazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione competenze ND ER e Regolamento

    Il Collegio ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per le decisioni relative alla gestione del personale delle aziende sanitarie, qualificandole come atti di diritto privato, anche se di macro-organizzazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Distonia rispetto al fabbisogno e sviamento di potere

    Il Collegio ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario per le decisioni relative alla gestione del personale delle aziende sanitarie, qualificandole come atti di diritto privato, anche se di macro-organizzazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 08/04/2026, n. 256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 256
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo