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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
ONETO ALESSANDRO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RENZETTI MARA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate nelle “Note di trattazione scritta congiunte per udienza 02.04.2025”
(depositate in data 1.4.2025),
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (alla Serie B, Parte II, atto n. 33, anno 2011).
Dall'unione della coppia nascevano le figlie 2013) e (2017). Per_1 Per_2
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (alla
Serie B, Parte II, atto n. 33, anno 2011) contratto tra e Parte_1
, in data 23/07/2011; Controparte_1
DISPONE IN CONFROMITA'
alle condizioni concordate dalle parti, così come precisate all'udienza del
02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ove le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate nelle “Note di trattazione scritta congiunte per udienza 02.04.2025” (depositate in data 1.4.2025), da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
ONETO ALESSANDRO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RENZETTI MARA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate nelle “Note di trattazione scritta congiunte per udienza 02.04.2025”
(depositate in data 1.4.2025),
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (alla Serie B, Parte II, atto n. 33, anno 2011).
Dall'unione della coppia nascevano le figlie 2013) e (2017). Per_1 Per_2
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (alla
Serie B, Parte II, atto n. 33, anno 2011) contratto tra e Parte_1
, in data 23/07/2011; Controparte_1
DISPONE IN CONFROMITA'
alle condizioni concordate dalle parti, così come precisate all'udienza del
02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ove le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate nelle “Note di trattazione scritta congiunte per udienza 02.04.2025” (depositate in data 1.4.2025), da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti