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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 4/12/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2906/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Paola David
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente a rimborsare all' le spese processuali liquidate in CP_2 complessivi € 2.200,00 oltre oneri rilessi se dovuti.
pagina 1 di 4 3. Pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU del procedimento di ATPO n.
6432/2022 e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 17.05.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a causa delle patologie di cui è affetta, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/1980, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa del 16.11.2021. Riferisce che, all'esito delle visite condotte il 17.10.2022 dalle Commissioni Mediche dell' per l'accertamento CP_1 dell'invalidità e dell'handicap, veniva riconosciuta invalida con difficoltà persistente a svolgere le funzioni di compiti propri della sua età gravi pari al 100%, senza quindi diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Presentava, quindi, ricorso di
ATPO, iscritto al n. 6432/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di
Velletri confermava la valutazione della CMC espressa nella fase amministrativa.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 6432/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 4 Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il Dr. , poneva la Persona_1 diagnosi di: “Cardiopatia ipertensiva FAP in NAO;
pregresso ictus cerebri;
iniziale deterioramento cognitivo;
artrosi polidistrettuale;
BPCO”.
Evidenziava, quindi, che dalla valutazione geriatrica dell'ottobre 2021, la ricorrente, all'epoca di 82 anni di età, risultava sostanzialmente autonoma nelle attività della vita quotidiana e parzialmente autonoma nelle attività strumentali con un lieve deficit di memoria breve termine. Evidenziava quindi che la successiva valutazione multidimensionale, eseguita privatamente il 19.02.2024, attestava, genericamente, una disautonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana, una compromissione cognitiva ed una limitazione motoria caratterizzata da deambulazione cauta. Ciò posto, riferiva che, secondo quanto direttamente obiettivato nel corso della visita medico-legale, le condizioni della ricorrente non apparivano particolarmente gravi in quanto conservava la funzione deambulatoria, anche se cauta, e presentava modesti disturbi della memoria a breve termine inquadrabili in un iniziale e modesto decadimento cognitivo.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio, la Dr.ssa Persona_2 previo esame della documentazione sanitaria in atti, e sottoposta la ricorrente a
[...] nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di “Cardiopatia ischemica con Fibrillazione atriale cronica in terapia con N.A.O. in soggetto con pregresso ictus ischemico (2010);
Poliartrosi; Iniziale deficit mnesico;
Tireopatia nodulare in opoterapia;
Remota colecistectomia”. Riferisce che la signora compatibilmente con l'età avanzata, Pt_1 allega un discreto benessere, si presenta in discrete condizioni psicofisiche poiché le patologie di cui è affetta le consentono comunque un discreto livello di autogestione.
Per quanto attiene al “declino cognitivo” diagnosticato in occasione delle visite geriatriche esperite alcuni anni orsono, precisa che si traduce in altalenanti deficit mnesici relativi ad eventi recenti e che sono verosimilmente ascrivibili ad una
“encefalopatia ipossico ischemica” del tutto fisiologica per l'età, e peraltro riferita da certificazioni, ma della quale non ha preso visione diretta attraverso apposite indagini strumentali. L'evento ischemico cerebrale occorso in epoca remota (2010) è allo stato privo di esiti, in quanto costituisce una prima manifestazione di una cardiopatia aritmogenica (fibrillazione atriale) peraltro cronicizzata, dall'epoca in terapia con nuovi anticoagulanti orali. E', inoltre, presente una degenerazione artrosica verosimilmente alla base delle limitazioni articolari del rachide, ancorché non documentata strumentalmente, che consente, tuttavia, alla periziata, di conservare una discreta autonomia nei passaggi di postura e nella dinamica deambulatoria. Particolarmente evidente, invece, la deformazione artrosica delle mani da cui il relativo deficit stenico.
pagina 3 di 4 Riporta infine, per completezza diagnostica, la tireopatia integrata dalla presenza di nodularità con relativa ipofunzione, peraltro ben controllata dalla assunzione di opoterapia. Sulla base di tali considerazioni conclude che va riconosciuta in capo alla ricorrente una condizione di reale e persistente difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età di grado grave, in soggetto ultra65enne, che non presenta, tuttavia, i requisiti normativamente previsti per la concessione della indennità di accompagnamento.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
considerato che
la ricorrente non possiede i requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Le spese di entrambe le CTU di entrambi i procedimenti, liquidate con separati decreti, sono poste a carico della parte ricorrente.
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 4/12/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2906/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Paola David
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente a rimborsare all' le spese processuali liquidate in CP_2 complessivi € 2.200,00 oltre oneri rilessi se dovuti.
pagina 1 di 4 3. Pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU del procedimento di ATPO n.
6432/2022 e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 17.05.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a causa delle patologie di cui è affetta, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/1980, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa del 16.11.2021. Riferisce che, all'esito delle visite condotte il 17.10.2022 dalle Commissioni Mediche dell' per l'accertamento CP_1 dell'invalidità e dell'handicap, veniva riconosciuta invalida con difficoltà persistente a svolgere le funzioni di compiti propri della sua età gravi pari al 100%, senza quindi diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Presentava, quindi, ricorso di
ATPO, iscritto al n. 6432/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di
Velletri confermava la valutazione della CMC espressa nella fase amministrativa.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 6432/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 4 Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il Dr. , poneva la Persona_1 diagnosi di: “Cardiopatia ipertensiva FAP in NAO;
pregresso ictus cerebri;
iniziale deterioramento cognitivo;
artrosi polidistrettuale;
BPCO”.
Evidenziava, quindi, che dalla valutazione geriatrica dell'ottobre 2021, la ricorrente, all'epoca di 82 anni di età, risultava sostanzialmente autonoma nelle attività della vita quotidiana e parzialmente autonoma nelle attività strumentali con un lieve deficit di memoria breve termine. Evidenziava quindi che la successiva valutazione multidimensionale, eseguita privatamente il 19.02.2024, attestava, genericamente, una disautonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana, una compromissione cognitiva ed una limitazione motoria caratterizzata da deambulazione cauta. Ciò posto, riferiva che, secondo quanto direttamente obiettivato nel corso della visita medico-legale, le condizioni della ricorrente non apparivano particolarmente gravi in quanto conservava la funzione deambulatoria, anche se cauta, e presentava modesti disturbi della memoria a breve termine inquadrabili in un iniziale e modesto decadimento cognitivo.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio, la Dr.ssa Persona_2 previo esame della documentazione sanitaria in atti, e sottoposta la ricorrente a
[...] nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di “Cardiopatia ischemica con Fibrillazione atriale cronica in terapia con N.A.O. in soggetto con pregresso ictus ischemico (2010);
Poliartrosi; Iniziale deficit mnesico;
Tireopatia nodulare in opoterapia;
Remota colecistectomia”. Riferisce che la signora compatibilmente con l'età avanzata, Pt_1 allega un discreto benessere, si presenta in discrete condizioni psicofisiche poiché le patologie di cui è affetta le consentono comunque un discreto livello di autogestione.
Per quanto attiene al “declino cognitivo” diagnosticato in occasione delle visite geriatriche esperite alcuni anni orsono, precisa che si traduce in altalenanti deficit mnesici relativi ad eventi recenti e che sono verosimilmente ascrivibili ad una
“encefalopatia ipossico ischemica” del tutto fisiologica per l'età, e peraltro riferita da certificazioni, ma della quale non ha preso visione diretta attraverso apposite indagini strumentali. L'evento ischemico cerebrale occorso in epoca remota (2010) è allo stato privo di esiti, in quanto costituisce una prima manifestazione di una cardiopatia aritmogenica (fibrillazione atriale) peraltro cronicizzata, dall'epoca in terapia con nuovi anticoagulanti orali. E', inoltre, presente una degenerazione artrosica verosimilmente alla base delle limitazioni articolari del rachide, ancorché non documentata strumentalmente, che consente, tuttavia, alla periziata, di conservare una discreta autonomia nei passaggi di postura e nella dinamica deambulatoria. Particolarmente evidente, invece, la deformazione artrosica delle mani da cui il relativo deficit stenico.
pagina 3 di 4 Riporta infine, per completezza diagnostica, la tireopatia integrata dalla presenza di nodularità con relativa ipofunzione, peraltro ben controllata dalla assunzione di opoterapia. Sulla base di tali considerazioni conclude che va riconosciuta in capo alla ricorrente una condizione di reale e persistente difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età di grado grave, in soggetto ultra65enne, che non presenta, tuttavia, i requisiti normativamente previsti per la concessione della indennità di accompagnamento.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
considerato che
la ricorrente non possiede i requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Le spese di entrambe le CTU di entrambi i procedimenti, liquidate con separati decreti, sono poste a carico della parte ricorrente.
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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