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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/05/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 3595/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. PERUSI STEFANO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
2.ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3.autorizzare i coniugi a vivere separatamente e liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
4.l'abitazione adibita a residenza familiare sita in Verona, in via A. Cristofoli n. 31, già di proprietà
della IG.ra , viene assegnata a quest'ultima che ivi abiterà con il figlio Parte_2 Per_1
5.il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente presso la madre e con ordinaria amministrazione riservata ad entrambi;
6.il IG. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio con Parte_1
le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il padre non terrà con sé il figlio nel corso del fine settimana, lo stesso potrà
trascorrere con il minore due pomeriggi alla settimana (individuati indicativamente nei giorni di lunedì e martedì), dalle ore 16:00 alle ore 20:00; mentre nella settimana in cui il padre terrà con sé il minore nel weekend, un pomeriggio (individuato indicativamente nel mercoledì) sempre dalle 16:00
alle ore 20:00;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, periodo da comunicarsi all'altro genitore entro fine maggio di ogni anno;
cinque giorni durante il periodo natalizio e per tre giorni durante le vacanze pasquali, curando l'alternanza annuale delle principali festività, come da pagina 2 di 7 piano genitoriale che si produce (doc. 8). Tali modalità potranno subire delle variazioni previo accordo tra i genitori;
7. il IG. si impegna a suddividere le somme giacenti sul libretto postale n. 000036110950 Pt_1
acceso presso l'istituto di credito BancoPosta di Poste Italiane S.p.A. come di seguito riportato: €
25.000,00 a favore dello stesso ed € 4.000,00 a favore della IG.ra ; Parte_2
8. il IG. verserà in favore della IG.ra la somma Parte_1 Parte_2
di € 1.000,00 mensili, di cui € 300,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
9.i suddetti importi saranno corrisposti entro il giorno 10 di ogni mese mediante versamento diretto sul conto corrente intestato alla IG.ra . Detti importi saranno soggetti a rivalutazione Parte_2
monetaria in base agli indici ISTAT di ogni anno a far data dal mese di marzo 2026;
10.il IG. provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come disposto dal Protocollo Famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati da genitori non coniugati IGlato dal Tribunale di Verona datato 13/12/2024 che di seguito si riporta:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
pagina 3 di 7 II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione,
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richiesta da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisito di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
centro ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, pagina 4 di 7 entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori;
nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
11. i IG.ri e quali cointestatari del conto corrente n. 001030851693 acceso presso Pt_1 Pt_2
l'istituto di credito BancoPosta di Poste Italiane S.p.A., si impegnano ad estinguere il rapporto bancario provvedendo alla chiusura ed estinzione del conto corrente IBAN
[...] entro la fine del mese di settembre 2025; le somme ivi giacenti verranno suddivise al 50% tra le parti;
12.il IG. rimarrà nella proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita in Grammichele (CT), Pt_1
via Andrea Bernini n. 22, piano T-1, identificato al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 35, particella 1102, sub. 4, cat. A/3a, cl. 7, consistenza 6 vani, rendita catastale € 340,86;
13.la IG.ra rimarrà nella proprietà esclusiva delle unità immobiliari site in Verona, via Pt_2
Quinzano n. 33, piano S1-T, identificate al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 108,
particella 386, sub. 1, cat. A/3, cl. 4, consistenza 7,5 vani, rendita catastale € 1.142,66, e foglio 108,
particella 386, sub. 31, cat. C/6, cl. 5, consistenza 18 m2, rendita catastale € 77,16;
14.il IG. cederà, a titolo gratuito, l'autovettura Honda Jazz, targata EB570WS, di sua Pt_1
proprietà, alla IG.ra entro 60 giorni dalla data dell'omologa di separazione, con Parte_2
spese a carico del IG. Pt_1
15.i coniugi dichiarano di aver regolato con il presente atto tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.”
pagina 5 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 23/04/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio minorenne -
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...] - e per egli i ricorrenti hanno Per_3 C.F._3
trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 23/04/2025 e richiamate all'udienza del 06/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, pagina 6 di 7 esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono al minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 07/09/2013 tra e regolarmente Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA (anno 2013, numero 21, parte I),
prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 23/04/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 08/05/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 7 di 7