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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/12/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 23 settembre 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.552 /2024 R.G.Lav. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Damiano del Foro di Vasto, Pec: Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in Email_1 calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'azienda in Castel di Sangro, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE Definitivamente pronunciando ha emesso, mediante lettura della stessa, la seguente
SENTENZA
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso depositato in data 10.09.2024, dipendente della Parte_2 Parte_3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di dirigente biologo in servizi presso il
[...]
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Castel d Sangro, dopo aver premesso:
- di risiedere nella città di Vasto (CH) e di aver partecipato ad un avviso di mobilità indetto dalla
[...]
Parte_4
- di aver ricevuto una nota a firma del direttore della UOC Amministrazione Parte_5 della con la quale le veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza di mobilità e dell'ulteriore Pt_4 circostanza che, con deliberazione n. 1187 del 26.07.2024, si era disposto di procedere all'assunzione della medesima con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di appartenenza mediante utilizzazione della graduatoria stilata all'esito dell'avviso di mobilità esterna approvata con deliberazione n. 1098 dell'11.07.2024;
- che nella missiva citata, si dava avviso alla ricorrente della circostanza che la mobilità avrebbe avuto decorrenza dal 16.09.2024;
- che in data 02.08.2024 la medesima inviava alla resistente CP_1 Controparte_1 richiesta di nulla osta alla mobilità presso la Pt_4 Parte_4
- che, tuttavia, il Direttore della UOC Personale della con nota prot n. 0149752/24 del Pt_6
7.08.2024 indirizzata al Responsabile f.f dell'Unità Operativa di appartenenza della ricorrente ed al
Direttore Sanitario, rivolgeva una richiesta di parere in ordine alla richiesta di mobilità, sottolineando
1 che un assenso subordinato alla necessità della previa sostituzione sarebbe stato considerato dalla
Direzione Aziendale un sostanziale diniego;
- che con una chiosa a mergine della nota sopra descritta, il Direttore Sanitario Aziendale subordinava il proprio assenso alla possibilità di sostituzione della dipendente, pregando nel contempo l'UOC
Personale di verificare la disponibilità di graduatorie utili cui attingere per l'eventuale sostituzione della richiedente, ciò a garanzia della continuità del servizio sanitario erogato;
- che con deliberazione n. 227 del 9.02.2024, la approvava le graduatorie relative al Parte_7 Cont concorso pubblico aggregato, bandito ed espletato per le esigenze delle di Teramo ed Avezzano-
Sulmona-L'Aquila che, tuttavia, nulla disponeva in merito alla mobilità della ricorrente;
ciò posto, ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta alla mobilità verso la ASL Lanciano-Vasto- Con Chieti, come formalmente richiesto alla convenuta in data 02.08.24 e successivamente con diffida a mezzo del sottoscritto procuratore del 26.08.24; 2) Per l'effetto ordinare alla Parte_8
(C.F./P.Iva: con sede legale in L'Aquila-67100 alla Via Avezzano 11/c, in persona del
[...] P.IVA_1 suo legale rapp.te di rilasciare alla ricorrente immediatamente il nulla osta alla mobilità presso la
[...]
3) Emettere i provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad Parte_4 assicurare gli effetti della procedura relativa alla mobilità verso la 4) Con Parte_4 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Con memoria difensiva depositata in data 15.11.2024 si è costituita in giudizio la
[...] ribadendo la correttezza del proprio operato per aver ottemperato, compatibilmente alle Controparte_2 esigenze volte a garantire la continuità del servizio, al compimento di tutti gli adempimenti di competenza, ha insistito per il rigetto integrale del ricorso.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni -, non risulta prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971 istitutiva dei
T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in
2 quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno
1999, n. 5593).
L'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650).
In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva
3 dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
È questo esattamente il caso verificatosi nel presente giudizio nel quale la ricorrente ha definito le sue pretese nei confronti dell'azienda sanitaria resistente, come risulta dal sopravvenuto perfezionamento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. 165 del 2001 in forza della deliberazione n. 78 del 20 gennaio 2025 con la quale la ha espresso l'assenso al trasferimento Controparte_1 della medesima con decorrenza dalla data di presa di servizio (1.02.2025) dell'assumendo dirigente biologo, già individuato con deliberazione n.2769/2024.
Orbene, il perfezionamento della procedura di mobilità volontaria con definitivo trasferimento della ricorrente presso la sede agognata si traduce sul piano processuale nella cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che una pronuncia nel merito non potrebbe avere più alcuna conseguenza avendo la stessa azienda sanitaria resistente prestato il proprio assenso alla richiesta della lavoratrice, sicché, in relazione alla posizione di ciascuna delle parti, è stata interamente regolata la materia litigiosa.
La causa deve essere quindi decisa limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali.
Orbene, poiché nel caso di specie, vi è prova che, ancor prima del deposito del ricorso introduttivo, la Cont resistente aveva già inviato a tutti gli idonei indicati nella graduatoria aggregata approvata con deliberazione n.872 del 10.04.2024 la richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo determinato presso il
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro ove prestava servizio l'odierna ricorrente, così di fatto avviando le formalità necessarie ai fini del perfezionamento della procedura di mobilità volontaria successivamente perfezionatasi con la deliberazione n.78 del 2025, sussistono valide e giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Sulmona, 23 settembre 2025
La Giudice f.to digit. Alessandra De Marco
4
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Damiano del Foro di Vasto, Pec: Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in Email_1 calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'azienda in Castel di Sangro, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE Definitivamente pronunciando ha emesso, mediante lettura della stessa, la seguente
SENTENZA
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso depositato in data 10.09.2024, dipendente della Parte_2 Parte_3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di dirigente biologo in servizi presso il
[...]
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Castel d Sangro, dopo aver premesso:
- di risiedere nella città di Vasto (CH) e di aver partecipato ad un avviso di mobilità indetto dalla
[...]
Parte_4
- di aver ricevuto una nota a firma del direttore della UOC Amministrazione Parte_5 della con la quale le veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza di mobilità e dell'ulteriore Pt_4 circostanza che, con deliberazione n. 1187 del 26.07.2024, si era disposto di procedere all'assunzione della medesima con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di appartenenza mediante utilizzazione della graduatoria stilata all'esito dell'avviso di mobilità esterna approvata con deliberazione n. 1098 dell'11.07.2024;
- che nella missiva citata, si dava avviso alla ricorrente della circostanza che la mobilità avrebbe avuto decorrenza dal 16.09.2024;
- che in data 02.08.2024 la medesima inviava alla resistente CP_1 Controparte_1 richiesta di nulla osta alla mobilità presso la Pt_4 Parte_4
- che, tuttavia, il Direttore della UOC Personale della con nota prot n. 0149752/24 del Pt_6
7.08.2024 indirizzata al Responsabile f.f dell'Unità Operativa di appartenenza della ricorrente ed al
Direttore Sanitario, rivolgeva una richiesta di parere in ordine alla richiesta di mobilità, sottolineando
1 che un assenso subordinato alla necessità della previa sostituzione sarebbe stato considerato dalla
Direzione Aziendale un sostanziale diniego;
- che con una chiosa a mergine della nota sopra descritta, il Direttore Sanitario Aziendale subordinava il proprio assenso alla possibilità di sostituzione della dipendente, pregando nel contempo l'UOC
Personale di verificare la disponibilità di graduatorie utili cui attingere per l'eventuale sostituzione della richiedente, ciò a garanzia della continuità del servizio sanitario erogato;
- che con deliberazione n. 227 del 9.02.2024, la approvava le graduatorie relative al Parte_7 Cont concorso pubblico aggregato, bandito ed espletato per le esigenze delle di Teramo ed Avezzano-
Sulmona-L'Aquila che, tuttavia, nulla disponeva in merito alla mobilità della ricorrente;
ciò posto, ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta alla mobilità verso la ASL Lanciano-Vasto- Con Chieti, come formalmente richiesto alla convenuta in data 02.08.24 e successivamente con diffida a mezzo del sottoscritto procuratore del 26.08.24; 2) Per l'effetto ordinare alla Parte_8
(C.F./P.Iva: con sede legale in L'Aquila-67100 alla Via Avezzano 11/c, in persona del
[...] P.IVA_1 suo legale rapp.te di rilasciare alla ricorrente immediatamente il nulla osta alla mobilità presso la
[...]
3) Emettere i provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad Parte_4 assicurare gli effetti della procedura relativa alla mobilità verso la 4) Con Parte_4 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Con memoria difensiva depositata in data 15.11.2024 si è costituita in giudizio la
[...] ribadendo la correttezza del proprio operato per aver ottemperato, compatibilmente alle Controparte_2 esigenze volte a garantire la continuità del servizio, al compimento di tutti gli adempimenti di competenza, ha insistito per il rigetto integrale del ricorso.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni -, non risulta prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971 istitutiva dei
T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in
2 quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno
1999, n. 5593).
L'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650).
In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva
3 dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
È questo esattamente il caso verificatosi nel presente giudizio nel quale la ricorrente ha definito le sue pretese nei confronti dell'azienda sanitaria resistente, come risulta dal sopravvenuto perfezionamento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. 165 del 2001 in forza della deliberazione n. 78 del 20 gennaio 2025 con la quale la ha espresso l'assenso al trasferimento Controparte_1 della medesima con decorrenza dalla data di presa di servizio (1.02.2025) dell'assumendo dirigente biologo, già individuato con deliberazione n.2769/2024.
Orbene, il perfezionamento della procedura di mobilità volontaria con definitivo trasferimento della ricorrente presso la sede agognata si traduce sul piano processuale nella cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che una pronuncia nel merito non potrebbe avere più alcuna conseguenza avendo la stessa azienda sanitaria resistente prestato il proprio assenso alla richiesta della lavoratrice, sicché, in relazione alla posizione di ciascuna delle parti, è stata interamente regolata la materia litigiosa.
La causa deve essere quindi decisa limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali.
Orbene, poiché nel caso di specie, vi è prova che, ancor prima del deposito del ricorso introduttivo, la Cont resistente aveva già inviato a tutti gli idonei indicati nella graduatoria aggregata approvata con deliberazione n.872 del 10.04.2024 la richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo determinato presso il
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro ove prestava servizio l'odierna ricorrente, così di fatto avviando le formalità necessarie ai fini del perfezionamento della procedura di mobilità volontaria successivamente perfezionatasi con la deliberazione n.78 del 2025, sussistono valide e giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Sulmona, 23 settembre 2025
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