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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.3191 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3191 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9:30, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO CP_1
L'avv. PAPA contesta l'eccezione di inammissibilità del ricorso evidenziando di aver specificato sia nelle contestazioni sia nel ricorso di merito le censure svolte alla CTU e di aver depositato documentazione medica successiva. Insiste nella nomina di nuovo CTU.
L'avv. MARCEDONE insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione evidenziando che tale eccezione è supportata da richiami tanto alla CTU quanto al contenuto del ricorso introduttivo.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio. All'esito,
decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3191 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3191 /2024 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA
Maurizio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.07.2024).
2 Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità), parte ricorrente, pur deducendo, invero del tutto genericamente, che il CTU ha omesso di valutare talune patologie da cui è affetta la ricorrente
(nella specie, colite con alterazione dell'alvo e cervicalgia, patologie, in realtà valutate dal CTU nella parte in cui reputato -in merito all'apparato uro-genitale- che l'addome è “trattabile non dolente, dolorabile alla palpazione profonda…”. Quanto al Rachide, ha solo rilevato che lo stesso è dolente alla digito-pressione con modesta limitazione antalgica di tutti i movimenti del rachide, come correttamente rilevato dall'INSP con conseguente insussistenza di alcuna valutazione patologica degna di apprezzamento) ha omesso di specificare come il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio.
3 In particolare, si osserva che il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella Persona_2
relazione scritta depositata in data 23.06.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “Dall'esame della documentazione medica presente nel fascicolo di causa, dall'anamnesi e dagli elementi di giudizio emersi dalla visita attuale si ritiene che la Sig.ra di aa 37 è attualmente affetta da: - Parte_1
Spondiloartrite subset psoriasico in soggetto con sacroilite e fibromilagia. In riferimento ai criteri tabellari di cui al D.M. della Sanità del 05.02.92, pubblicati sul supplemento della G.U. n° 47 del
26.02.92… si ritiene che le suddette infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale la Sig.ra è da considerarsi invalida con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa (art 2 e 13 L 118/71 e art 9 DL 509/88) paria al 60%, appare equo riconoscere tali benefici a partire dalla visita attuale, ovvero dal 12/03/24”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
nell'instaurare il presente giudizio di merito, si è limitata ad affermare Parte_1 che “E' evidente che il CTU, malgrado non abbia considerato nel quadro patologico della ricorrente la colite con alterazione dell'alvo e la cervicalgia, quantifica la percentuale di invalidità al 60%, ovvero aumentando quella indicata dalla Commissione INPS, ovvero 50%. Pertanto, ne scaturisce che la mancata considerazione delle predette patologie incide sulla quantificazione complessiva della invalidità della ricorrente. Assolutamente oscuro e non indicato è il calcolo compiuto dal CTU nella valutazione delle patologie, anche in considerazione della mancata rilevanza delle patologie, come descritte al superiore punto”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata muovere deduzioni generiche alla CTU senza specificare quali sarebbero state le conclusioni del CTU e, conseguentemente, la differente conclusione del giudizio ove il CTU avesse applicato i criteri ritenuti corretti dalla parte.
In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.
Ne deriva che le contestazioni della ricorrente rendono il ricorso inammissibile.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 30.07.2024 a seguito di ATP:
4 - dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 23.06.2024 a firma del dott. ; Persona_2
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 14/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3191 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9:30, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO CP_1
L'avv. PAPA contesta l'eccezione di inammissibilità del ricorso evidenziando di aver specificato sia nelle contestazioni sia nel ricorso di merito le censure svolte alla CTU e di aver depositato documentazione medica successiva. Insiste nella nomina di nuovo CTU.
L'avv. MARCEDONE insiste nell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione evidenziando che tale eccezione è supportata da richiami tanto alla CTU quanto al contenuto del ricorso introduttivo.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio. All'esito,
decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3191 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3191 /2024 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA
Maurizio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.07.2024).
2 Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità), parte ricorrente, pur deducendo, invero del tutto genericamente, che il CTU ha omesso di valutare talune patologie da cui è affetta la ricorrente
(nella specie, colite con alterazione dell'alvo e cervicalgia, patologie, in realtà valutate dal CTU nella parte in cui reputato -in merito all'apparato uro-genitale- che l'addome è “trattabile non dolente, dolorabile alla palpazione profonda…”. Quanto al Rachide, ha solo rilevato che lo stesso è dolente alla digito-pressione con modesta limitazione antalgica di tutti i movimenti del rachide, come correttamente rilevato dall'INSP con conseguente insussistenza di alcuna valutazione patologica degna di apprezzamento) ha omesso di specificare come il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio.
3 In particolare, si osserva che il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella Persona_2
relazione scritta depositata in data 23.06.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “Dall'esame della documentazione medica presente nel fascicolo di causa, dall'anamnesi e dagli elementi di giudizio emersi dalla visita attuale si ritiene che la Sig.ra di aa 37 è attualmente affetta da: - Parte_1
Spondiloartrite subset psoriasico in soggetto con sacroilite e fibromilagia. In riferimento ai criteri tabellari di cui al D.M. della Sanità del 05.02.92, pubblicati sul supplemento della G.U. n° 47 del
26.02.92… si ritiene che le suddette infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale la Sig.ra è da considerarsi invalida con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa (art 2 e 13 L 118/71 e art 9 DL 509/88) paria al 60%, appare equo riconoscere tali benefici a partire dalla visita attuale, ovvero dal 12/03/24”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
nell'instaurare il presente giudizio di merito, si è limitata ad affermare Parte_1 che “E' evidente che il CTU, malgrado non abbia considerato nel quadro patologico della ricorrente la colite con alterazione dell'alvo e la cervicalgia, quantifica la percentuale di invalidità al 60%, ovvero aumentando quella indicata dalla Commissione INPS, ovvero 50%. Pertanto, ne scaturisce che la mancata considerazione delle predette patologie incide sulla quantificazione complessiva della invalidità della ricorrente. Assolutamente oscuro e non indicato è il calcolo compiuto dal CTU nella valutazione delle patologie, anche in considerazione della mancata rilevanza delle patologie, come descritte al superiore punto”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata muovere deduzioni generiche alla CTU senza specificare quali sarebbero state le conclusioni del CTU e, conseguentemente, la differente conclusione del giudizio ove il CTU avesse applicato i criteri ritenuti corretti dalla parte.
In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.
Ne deriva che le contestazioni della ricorrente rendono il ricorso inammissibile.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 30.07.2024 a seguito di ATP:
4 - dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 23.06.2024 a firma del dott. ; Persona_2
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 14/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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