Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2025, proposto da
AR NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Meschino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 97/2023 emesso su ricorso n. r.g. 312/2023, pubblicato il 14.04.2023, non opposto e quindi passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa IL De FE e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, il Ministero resistente è stato condannato a pagare in favore dell'istante, la somma di € 1.500,00 a titolo di carta docente (beneficio per l’aggiornamento e la formazione del personale docente previsto dall’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015), oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
2. Con ricorso notificato il 4 marzo 2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, è stato formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. per evidenziare la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, stante la mancata notifica del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione, ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
La causa è stata quindi posta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996 stabilisce che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Il decreto ingiuntivo di cui oggi si chiede l’ottemperanza, una volta passato in giudicato e acquisita efficacia esecutiva, non risulta essere stato ritualmente notificato presso la sede reale dell’Amministrazione, come testualmente prescritto dalla norma appena citata.
In atti si è invero depositata:
- prova della notifica del decreto ingiuntivo all’Avvocatura dello Stato, che rileva ai soli fini del passaggio in giudicato (cfr. docc. 9 a e 9 b);
- prova dell’invio di una semplice diffida ad adempiere, datata 17 aprile 2023, trasmessa a mezzo pec presso la sede reale dell’Amministrazione, alla quale era tuttavia allegata la copia del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo e ancora privo di attestazione di esecutorietà.
6. Tutto ciò premesso, nel caso in esame non può ritenersi concretizzata la condizione di procedibilità imposta dalla norma più sopra richiamata e il ricorso va dichiarato, allo stato, improcedibile.
7. Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL La IA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IL De FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL De FE | IL La IA |
IL SEGRETARIO