Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1958, n. 1121
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1959
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a prelevare, dalla gestione di ammasso per contingente, grano fino ad un massimo di un milione di quintali per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale in favore dei braccianti agricoli, dei salariati, dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversita' atmosferiche e dalle alluvioni.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1959