Sentenza 17 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2020, n. 12389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12389 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RB IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/04/2019 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito il difensore della ricorrente avv. Adriano Galli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso concordando con le richieste del procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 aprile 2019, la Corte d'appello di Cagliari, giudicando sul gravame proposto dall'odierna ricorrente, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alle contravvenzioni di abuso edilizio - nel frattempo prescrittesi - riducendo conseguentemente la pena e confermando la condanna dell'imputata per il contestato delitto di violazione di sigilli, commesso quale custode e accertato il 10 settembre 2011. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, con due distinti motivi, rispettivamente, la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. ed il vizio di motivazione (anche in relazione al disposto di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.), per aver il giudice d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di secondo grado avendo già il primo giudice escluso l'aumento di pena per la recidiva contestata, giusta la chiara attestazione contenuta nel dispositivo della relativa sentenza senza che la motivazione contenesse una diversa esplicitazione. In particolare, a fronte della contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale, il primo giudice aveva valorizzato i precedenti penali al solo fine di escludere che l'imputata fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche, ma non aveva ritenuto che il reato fosse indice di una maggior colpevolezza o pericolosità sociale e non aveva quindi applicato alcun aumento per la recidiva, senza che tale decisione potesse invece essere interpretata - come illogicamente ritenuto dal giudice d'appello, peraltro in violazione del divieto di reformatio in pejus e con motivazione anche contraddittoria - quale esclusione della facoltà di aumentare la pena per la seconda aggravante ad effetto speciale (ulteriore a quella di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen.) in applicazione del disposto contenuto nell'art. 63, quarto comma, cod. pen., mai richiamato nella sentenza di primo grado. Trattandosi, dunque, di recidiva non applicata, la stessa non poteva essere valorizzata ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, estintosi, prima della pronuncia della sentenza d'appello, con il decorso del termine massimo ordinario di sette anni e mezzo.
3. Il ricorso è fondato. Come correttamente allega la ricorrente, la sentenza di primo grado deve univocamente essere interpretata nel senso che il primo giudice - giusta l'attestazione di cui al dispositivo della sentenza - ha dichiarato la colpevolezza dell'imputata e «non applicato l'aumento per la recidiva contestata». Della recidiva, peraltro, in motivazione mai si parla, sicché non è certo stata compiuta quella valutazione discrezionale richiesta per l'applicazione del facoltativo aumento di pena, la quale va adeguatamente motivata con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Omar, Rv. 250039). Questa valutazione, peraltro, sarebbe stata necessaria anche qualora il giudice avesse ritenuto di fare applicazione del criterio di moderazione dell'aumento di pena previsto nell'art. 63, quarto comma, cod. pen. per il caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale (ciò che nella specie si sarebbe verificato se fosse stata riconosciuta la necessità di applicare la recidiva facoltativa, trattandosi di aggravante ad effetto speciale, per essere reiterata ed infraquinquennale, che si sarebbe aggiunta alla circostanza aggravante, parimenti ad effetto speciale, di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen.). Dunque, nell'assoluto silenzio motivazionale (non si evoca mai l'art. 63, quarto comma, cod. pen.) ed a fronte del chiaro dispositivo deve univocamente ritenersi che il primo giudice abbia escluso il facoltativo aumento per la recidiva. Vale, dunque, il principio giusta il quale quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 3, n. 9834 del 17/11/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 266459; Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382; Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714). Nella motivazione delle ultime due citate decisioni si è precisato che il richiamo ai precedenti penali dell'imputato in sede di calcolo della pena ed ai fini del diniego delle attenuanti generiche non comporta, neppure implicitamente, il riconoscimento della recidiva ed il conseguente aumento del termine di prescrizione e questa corretta valutazione ha trovato autorevole conferma nella sent. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, che ha affermato come, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implichi il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. Nessun rilievo, dunque, può riconoscersi a tale evenienza, pure nella specie verificatasi.Trattandosi di reato accertato il 1° settembre 2011, non essendovi cause di sospensione della prescrizione, il delitto si è pertanto prescritto il 10 marzo 2019, prima della pronuncia della sentenza qui impugnata. Non risultando evidente la prova della sussistenza di una causa di proscioglimento più favorevole - che il ricorrente neppure allega - la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al residuo delitto di cui all'art. 349 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Così deciso