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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2024, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1611/2023 introdotta
DA
, (c.f. ) rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv.to Generoso Pagliarulo presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p.t; CP_1
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2023 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3122023000006880200, notificato in data 03.05.2023, di euro 11.345,15 per il periodo contributivo dal 01/2015 al 12/2015, per contributi fissi gestione artigiani.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' resistente, la nullità dell'avviso CP_2
impugnato per manifesta violazione del diritto di difesa e per mancanza di motivazione, nonché
1 l'infondatezza dell'accertamento contributivo, non avendo lo stesso omesso alcun versamento dei contributi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva, pertanto, ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
Disposta la sospensione dell'ingiunzione di pagamento, acquisita la documentazione prodotta, previo scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza orale, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Preliminarmente deve essere dichiarata la tempestività della presente opposizione, in quanto l'avviso di addebito impugnato risulta essere stato notificato il 03.05.2023 ed il ricorso è stato depositato in data 09.06.2023, pertanto, nel rispetto del termine di 40 giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Va premesso che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/99 - a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale
2 “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/73, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del
Codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 617 e
618 bis c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (cfr., Cass. ord., n. 11338/2010, Cass. n.
27019/2008).
CP_ Ancora preliminarmente, trattandosi di un avviso di addebito, l' risulta legittimato passivo nella presente controversia, in quanto titolare del rapporto obbligatorio ed incaricato della notifica dell'atto impositivo.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione con riferimento alla pretesa contributiva dell' , concernente i contributi dell'anno 2015 derivanti dalla sua iscrizione CP_1
alla gestione artigiani. Tale eccezione risulta fondata.
Difatti, l'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione è stato notificato al ricorrente soltanto in data 03.05.2023.
È pacifico che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995 deve individuarsi nelle date di scadenza dei singoli versamenti, quali momenti a partire dai quali il diritto può essere fatto valere.
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia previdenziale, il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 27950/2018; n. 13463/17; n. 19403/19). Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi piuttosto effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo con la compilazione dell'apposito quadro. Ai sensi dell'art. 18 co. 4 d.lgs. 241/1997 i versamenti a
3 saldo e/o in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Dunque, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935) e (Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020).
Nella fattispecie che ci occupa, per l'anno 2015 il versamento del saldo era fissato al 6.07.2016 come si evince dall'art. 1 del D.P.C.M. 15/06/2016 che ha previsto lo slittamento dei termini, dal 18 giugno al 6 luglio 2016, senza alcun pagamento aggiuntivo. Il ricorrente era tenuto al versamento del saldo contributi 2015 entro il 6/07/2016.
Pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale, ossia la data di scadenza del pagamento del saldo, va individuato nella data del 6 luglio 2016.
Nella controversia che ci occupa, difettando la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, l'unica prova che rileva è la data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
03.05.2023. Ne consegue che, applicando la sospensione Covid al 23/02/2020 al 30/06/2020, il termine quinquennale risulta maturato.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, stante l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di incertezza interpretativa in ordine alla portata applicativa della disciplina vigente, costituiscono ragioni ai fini della compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso e dichiara prescritti i contributi sottesi all'avviso di addebito n.
3122023000006880200;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.12.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1611/2023 introdotta
DA
, (c.f. ) rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv.to Generoso Pagliarulo presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p.t; CP_1
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2023 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3122023000006880200, notificato in data 03.05.2023, di euro 11.345,15 per il periodo contributivo dal 01/2015 al 12/2015, per contributi fissi gestione artigiani.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' resistente, la nullità dell'avviso CP_2
impugnato per manifesta violazione del diritto di difesa e per mancanza di motivazione, nonché
1 l'infondatezza dell'accertamento contributivo, non avendo lo stesso omesso alcun versamento dei contributi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva, pertanto, ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
Disposta la sospensione dell'ingiunzione di pagamento, acquisita la documentazione prodotta, previo scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza orale, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Preliminarmente deve essere dichiarata la tempestività della presente opposizione, in quanto l'avviso di addebito impugnato risulta essere stato notificato il 03.05.2023 ed il ricorso è stato depositato in data 09.06.2023, pertanto, nel rispetto del termine di 40 giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Va premesso che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/99 - a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale
2 “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/73, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del
Codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 617 e
618 bis c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (cfr., Cass. ord., n. 11338/2010, Cass. n.
27019/2008).
CP_ Ancora preliminarmente, trattandosi di un avviso di addebito, l' risulta legittimato passivo nella presente controversia, in quanto titolare del rapporto obbligatorio ed incaricato della notifica dell'atto impositivo.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione con riferimento alla pretesa contributiva dell' , concernente i contributi dell'anno 2015 derivanti dalla sua iscrizione CP_1
alla gestione artigiani. Tale eccezione risulta fondata.
Difatti, l'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione è stato notificato al ricorrente soltanto in data 03.05.2023.
È pacifico che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995 deve individuarsi nelle date di scadenza dei singoli versamenti, quali momenti a partire dai quali il diritto può essere fatto valere.
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia previdenziale, il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 27950/2018; n. 13463/17; n. 19403/19). Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi piuttosto effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo con la compilazione dell'apposito quadro. Ai sensi dell'art. 18 co. 4 d.lgs. 241/1997 i versamenti a
3 saldo e/o in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Dunque, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935) e (Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020).
Nella fattispecie che ci occupa, per l'anno 2015 il versamento del saldo era fissato al 6.07.2016 come si evince dall'art. 1 del D.P.C.M. 15/06/2016 che ha previsto lo slittamento dei termini, dal 18 giugno al 6 luglio 2016, senza alcun pagamento aggiuntivo. Il ricorrente era tenuto al versamento del saldo contributi 2015 entro il 6/07/2016.
Pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale, ossia la data di scadenza del pagamento del saldo, va individuato nella data del 6 luglio 2016.
Nella controversia che ci occupa, difettando la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, l'unica prova che rileva è la data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
03.05.2023. Ne consegue che, applicando la sospensione Covid al 23/02/2020 al 30/06/2020, il termine quinquennale risulta maturato.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, stante l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di incertezza interpretativa in ordine alla portata applicativa della disciplina vigente, costituiscono ragioni ai fini della compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso e dichiara prescritti i contributi sottesi all'avviso di addebito n.
3122023000006880200;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.12.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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