Articolo 7 della Legge 8 luglio 1904, n. 381
Articolo 6Articolo 8
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9 agosto 1904
Art. 7.

E' vietato a chiunque d'introdursi, circolare e fermarsi nelle zone e sulle opere dell'acquedotto e sue dipendenze, nonche' di condurvi a pascolare bestiame di qualunque sorta o deporvi immondezze o qualsivoglia altro rifiuto o detrito.

Il solo personale governativo e quello del Consorzio addetti al servizio potranno accedere all'acquedotto ed alle sue dipendenze.

Entrata in vigore il 9 agosto 1904
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