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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/11/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 248/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 248/2024
R.G.C., all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato, ai sensi dell' art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
IE IL e MA IL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Tolentino (MC), Viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. M. Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da infortunio sul lavoro.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1-3-2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver subito un grave infortunio sul lavoro, in data 21-7-2022, alle ore 20:00 circa, riportando l'amputazione dell'avambraccio destro;
- in particolare, durante l'attività lavorativa, aveva riportato accidentalmente un trauma da schiacciamento dell'arto superiore destro, con amputazione dell'avambraccio destro al terzo medio, a seguito del quale era stato ricoverato presso la
[...]
dell'Ospedale civile di Ancona, ove era stato sottoposto a Controparte_3 intervento chirurgico di regolarizzazione del moncone;
- con provvedimento dell'11-11-2022
l' aveva riconosciuto la natura professionale dell'infortunio occorsogli il 21-7-2022 e aveva CP_1
1 liquidato in favore del ricorrente l'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta;
- con provvedimento del 24-11-2022, l' aveva riconosciuto in capo al ricorrente un'invalidità CP_1 permanente del 50% in conseguenza del suddetto infortunio, con diagnosi di “perdita anatomica avambraccio dx al terzo medio con residuata ripercussione funzionale gomito”, e, per l'effetto, aveva accertato, previa unificazione con i postumi permanenti pregressi già accertati in capo al ricorrente per un infortunio sul lavoro del 22.10.2019, un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica complessivo del 60%, con attivazione del coefficiente 0,8 ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 e D.M.
12/07/2000, costituendo la relativa rendita in favore del - infatti, il ricorrente, in data 22-10- Pt_1
2019, aveva subito un altro infortunio sul lavoro, a seguito del quale l' gli aveva riconosciuto, CP_1 nell'ambito del caso n. 517322835, un gradiente invalidante del 18% per fratture costali multiple, frattura distale dello sterno, frattura esposta pluriframmentaria alla diafisi della gamba destra, ferita scrotale, trauma facciale con frattura scomposta zigomo destro, pavimento orbitario destro e seno mascellare omolaterale, nonché frattura coronale con esposizione pulpare;
- in data 13-6-2023 il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo con richiesta di collegiale medica avverso il provvedimento dell' del 24.11.2022 relativo al caso n. 518577443 del 21.07.2022, richiedendo CP_1 il riconoscimento di un gradiente invalidante del 67% per il predetto infortunio e di un gradiente complessivo del 78%, in unifica con le preesistenze, sulla base del certificato medico del 18-3-2023
a firma del dott. - a distanza di oltre 8 mesi dal deposito del ricorso amministrativo, Per_2
l' non aveva fornito alcun riscontro, né emesso alcun provvedimento;
- l'effettiva sussistenza, CP_1 in capo al ricorrente, delle gravi patologie lamentate a seguito dell'infortunio sul lavoro del 21-7-
2022 era comprovata dalla documentazione medica (cartella clinica Ospedali Riuniti di Ancona nonché certificati medici del 7-9-2022 e del 14-3-2023 a firma del dott. con diagnosi di Per_3
“disturbo post traumatico da stress”, “grave stato ansioso con turbe del sonno ed incubi notturni nei quali rivive le dinamiche del grave incidente subito, note di eretismo con facile reattività, tono dell'umore orientato verso le basse polarità”; - la natura professionale dell'infortunio in questione costituiva fatto pacifico, perché oggetto di plurime confessioni stragiudiziali dell' , che aveva CP_1 liquidato al l'indennità per invalidità temporanea e, successivamente, aveva costituito una Pt_1 rendita per i postumi permanenti in favore del medesimo.
Ciò posto, il ricorrente concludeva come segue:
“… - ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente;
- accertare e dichiarare che in data 21.07.2022 il ricorrente ha subito un infortunio Parte_1 lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
2 - accertare e dichiarare che il ricorrente a causa del predetto infortunio del Parte_1
21.07.2022, presenta, sin dalla data della domanda e fino a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno biologico pari al 67% o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU medico-legale, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione. Per l'effetto, determinare il gradiente invalidante complessivo in capo al ricorrente, con unifica dei gradienti invalidanti riconosciuti al ricorrente per altre malattie professionali e/o altri infortuni sul lavoro (ivi compreso il 18% già riconosciuto per l'infortunio sul lavoro del 22.10.2019, caso n. 517322835), nella misura del 78% secondo le tabelle di menomazione , o in quella, maggiore o minore, ritenuta di CP_1 giustizia, con attivazione del coefficiente 0,8 ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e D.M. 12.07.2000 (o di quello ritenuto di giustizia);
- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] P.IVA_1 corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici dipendenti e/o Parte_1 connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro del 21.07.2022 e della maggiore rendita per il danno biologico complessivo subito a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo saldo, determinando la data di decorrenza della maggiore rendita accertata.
“Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del proprio
[...] consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dal ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciuto in suo favore, chiedeva il rigetto delle pretese dal medesimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 20-6-2024, dott. ha accertato, con ragionamento congruamente e Persona_4 adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica:
3 “… Entrando nel merito delle differenze interpretative relative alle menomazioni insorte a seguito dell'Infortunio per cui è causa, lo scrivente non condivide le argomentazioni addotte dal CTP, Dottor
il quale, a fronte di una valutazione dell' pari al 50%, propone una Persona_5 CP_1 valutazione complessiva del 57%, cui giunge considerando che alla voce 233 – Perdita totale dell'avambraccio – è indicato un gradiente menomante del 55% e valorizzando la concomitante algolimitazione del gomito destro (voce 232 – epicondilite – sino al 5%).
“Ciò in quanto alla citata voce 233 è indicato, per l'arto dominante, un gradiente menomante del
50-55%, con riferimento alla Perdita totale dell'avambraccio, ma nel caso di specie siamo di fronte ad una amputazione al III medio dell'avambraccio, come correttamente riportato in diagnosi dall' e riconosciuto dallo stesso CTP. CP_1
“Quanto alla voce 232, relativa all'epicondilite, premesso che la stessa viene valutata fino al 5% in caso di bilateralità, non esistono in atti documentazioni di esami strumentali che ne attestino
l'esistenza, né al gomito sinistro, né, tanto meno al destro;
anche l'esame obiettivo non fornisce elementi che indirizzino verso questa diagnosi.
“È verosimile che il CTP abbia utilizzato la detta voce 232 per analogia, volendo valorizzare la algolimitazione del gomito destro, ma, sottolineato che non emergono elementi obiettivi significativi al riguardo, salvo la lieve residuata ripercussione funzionale gomito, riconosciuta, peraltro, dallo stesso , occorre rammentare che nei Criteri Applicativi della Tabella delle menomazioni, CP_1 contenuti nel Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 si precisa, tra l'altro:
“Nella valutazione del danno la perdita funzionale non è equiparata a quella anatomica. Quest'ultima assume, di norma, connotazione di maggiore gravità” e, soprattutto: “Nell'ambito della stima del danno, il computo dei disturbi correlati, a carattere locale, non può portare a valutazioni superiori a quelle previste per la perdita anatomica del segmento interessato”.
“Si può, pertanto, concludere che la valutazione del 50% fornita dall' , per l'amputazione non CP_1 totale dell'avambraccio dominante sia congrua, tenendo conto anche dei modesti disturbi funzionali presenti nel caso.
“Per quanto attiene alla patologia psichiatrica, invece, lo scrivente non concorda con il mancato riconoscimento della stessa da parte dell' , con motivazioni poco consistenti, laddove cita le CP_1 visite psichiatriche effettuate dal Ricorrente in data 13.12.2022 e 14.03.2023, vale a dire in epoca successiva alla definizione dell'infortunio. (All. 13)
“In realtà, come ampiamente riportato sopra, il Ricorrente ha mostrato turbe psichiche in stretta connessione temporale con l'infortunio, tanto che già il 07.09.2022, 48 giorni dopo l'evento, si rivolse ad uno psichiatra che gli riscontrò un “disturbo acuto da stress”, consigliando le importanti terapie ansiolitiche e antidepressive sopra richiamate e continuando a seguirlo nel corso del tempo,
4 come documentato dalle certificazioni in atti, a partire da quella del 13.12.2022 nella quale fu posta la diagnosi definitiva di Disturbo Post Traumatico da Stress, ribadita da ultimo nella certificazione del 06.07.2024, prodotta all'atto della visita peritale.
“Nessun dubbio, quindi, sull'efficienza psicolesiva dell'infortunio in questione, non solo perché facilmente desumibile a seguito della visita effettuata, ma anche perché accertata da uno specialista.
“Quanto alla valutazione della suddetta menomazione, il CTP Dottor qualificandola come Per_2 disturbo post traumatico da stress, di grado medio elevato, ritiene equa una “valutazione del 13%
(voce 181 della citata tabella).”
“In realtà la voce 181 recita –Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia– con un grado invalidante fino al 15%.
“Nella tabella allegata al D.M. 25.07.2000 è indicata anche la voce 180 –Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia– con un grado invalidante fino al 6%.
“Nel caso che ci occupa, il DPTS non può definirsi “severo” (del resto lo stesso CTP lo definisce di grado medio-elevato), ma sembra riduttivo definirlo “moderato”, tanto più che la psicoterapia, farmacologica, tuttora in atto, non sembra aver dato significativi miglioramenti del quadro clinico.
“Pertanto, appare equa una valutazione pari al 10%.
“Quindi, valutati i fatti ed esaminati gli atti di causa, si ritiene di poter concludere rispondendo al quesito dell'Ill.mo Giudice così come segue:
“• Parte ricorrente risulta affetta da “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato-severo”, inquadrabile come esito dell'infortunio del 21.07.2022, con riconoscimento di un danno biologico pari al 10% (dieci). Le voci tabellari del DM 25.07.2000 utilizzate per la valutazione sono la n° 180
“Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” e la n. 181 “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”.
“• L'invalidità permanente complessiva, tenuto conto di una preesistenza già riconosciuta nella misura del 60%, è pari al 66% (sessantasei).” (si veda la relazione depositata dall'ausiliare in data
19-8-2024).
L'elaborato è stato trasmesso dal c.t.u. ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre quello di parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte resistente ha invece eccepito: “… visto che il perito conferma la valutazione pari al 60% attribuita dall'Istituto, contestando la percentuale richiesta da controparte, tenuto conto che a seguito della lesione riportata (amputazione al terzo medio avambraccio dx), con elevata probabilità, si possano instaurare disturbi psichici per i cui esiti si concorda con il CTU sulla valutazione del 10%, si precisa
5 solamente al perito che con la formula a scalare - utilizzata per evitare di superare il 100% - la valutazione corretta sarebbe stata pari al 64%” (si vedano le osservazioni alla relazione peritale depositata il 19-8-2024)
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito, ha precisato quanto segue: “Preso atto che l' concorda CP_1 sulla valutazione dello scrivente, sia relativamente all'AN, sia al Quantum attribuibile al “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato-severo”, lo scrivente non può che ribadire quanto già scritto in risposta al secondo quesito del Sig. Giudice, vale a dire che “l'invalidità permanente complessiva, tenuto conto di una preesistenza già riconosciuta nella misura del 60%, è pari al 66%
(sessantasei)”.
“Ciò in quanto non è riscontrabile nel T.U. 1124/65, nel caso di unifica, un obbligo ad utilizzare la formula a scalare, come asserito dall'Avv. Ermini, né, tanto meno, è citata esplicitamente la “formula di Balthazar”, cui probabilmente fa riferimento la legale dell'Istituto dal momento che pone un tetto del 64%.
“Le norme di riferimento che lo scrivente ha utilizzato per la valutazione del caso in esame, tra le quali i “Criteri applicativi del D.M. 12.07.2000”, indicano solo che non può essere fatta la somma matematica di due o più menomazioni, ma deve essere fatta una valutazione complessiva, con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
“E, in vero, l'unica formula citata esplicitamente nel suddetto D.M. è quella di in tutta CP_4 evidenza non applicabile nel caso che ci occupa.
“Nel procedere alla valutazione lo scrivente ha escluso la somma matematica delle due menomazioni, che avrebbe portato ad un risultato del 70%, come peraltro obbligato dalle norme in vigore, ha certamente tenuto conto dei risultati derivanti dall'applicazione delle formule più utilizzate, la che condurrebbe ad un risultato pari al 64% e la formula intermedia Per_6
, che condurrebbe ad un risultato del 67%, ma ha soprattutto rispettato l'indicazione di Parte_2 una valutazione complessiva che, in considerazione dell'entità del pregiudizio effettivo della funzione interessata dalle menomazioni in oggetto, ha ritenuto equo, e lo ribadisce, definire pari al 66%.” (si veda la risposta alle osservazioni dell' allegate alla relazione peritale depositata il 19-8- CP_1
2024).
Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stato accertato che dall'infortunio professionale occorso al ricorrente in data 21-7-2022 è derivato un danno biologico pari al 50% sommato al 10% relativo al danno psichico, che, unificato alle preesistenze già riconosciute in misura pari al 18%, determina una menomazione complessivamente pari al 66%, in
6 parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del di percepire l'indennizzo in Pt_1 rendita ex art. 13, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al CP_1 versamento in suo favore della prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento del ricorso, considerato il riconoscimento di un gradiente invalidante pari al 66%, inferiore a quello reclamato dal ricorrente
(78%), si ritiene congruo condannare l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1 del medesimo, metà liquidata come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, restando la residua metà compensata tra le parti.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei confronti Parte_1 di come sopra rappresentato, con ricorso depositato l'1-3-2024, nel contraddittorio delle CP_1 parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dall'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente il 21-7-2022 è derivato un danno biologico pari al 50% sommato al 10%, che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (18%), è complessivamente pari al 66%, condanna l' come CP_1 sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo della rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, metà complessivamente liquidata in € 1.050,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 25-9-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 248/2024
R.G.C., all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato, ai sensi dell' art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
IE IL e MA IL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Tolentino (MC), Viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. M. Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da infortunio sul lavoro.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1-3-2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver subito un grave infortunio sul lavoro, in data 21-7-2022, alle ore 20:00 circa, riportando l'amputazione dell'avambraccio destro;
- in particolare, durante l'attività lavorativa, aveva riportato accidentalmente un trauma da schiacciamento dell'arto superiore destro, con amputazione dell'avambraccio destro al terzo medio, a seguito del quale era stato ricoverato presso la
[...]
dell'Ospedale civile di Ancona, ove era stato sottoposto a Controparte_3 intervento chirurgico di regolarizzazione del moncone;
- con provvedimento dell'11-11-2022
l' aveva riconosciuto la natura professionale dell'infortunio occorsogli il 21-7-2022 e aveva CP_1
1 liquidato in favore del ricorrente l'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta;
- con provvedimento del 24-11-2022, l' aveva riconosciuto in capo al ricorrente un'invalidità CP_1 permanente del 50% in conseguenza del suddetto infortunio, con diagnosi di “perdita anatomica avambraccio dx al terzo medio con residuata ripercussione funzionale gomito”, e, per l'effetto, aveva accertato, previa unificazione con i postumi permanenti pregressi già accertati in capo al ricorrente per un infortunio sul lavoro del 22.10.2019, un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica complessivo del 60%, con attivazione del coefficiente 0,8 ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 e D.M.
12/07/2000, costituendo la relativa rendita in favore del - infatti, il ricorrente, in data 22-10- Pt_1
2019, aveva subito un altro infortunio sul lavoro, a seguito del quale l' gli aveva riconosciuto, CP_1 nell'ambito del caso n. 517322835, un gradiente invalidante del 18% per fratture costali multiple, frattura distale dello sterno, frattura esposta pluriframmentaria alla diafisi della gamba destra, ferita scrotale, trauma facciale con frattura scomposta zigomo destro, pavimento orbitario destro e seno mascellare omolaterale, nonché frattura coronale con esposizione pulpare;
- in data 13-6-2023 il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo con richiesta di collegiale medica avverso il provvedimento dell' del 24.11.2022 relativo al caso n. 518577443 del 21.07.2022, richiedendo CP_1 il riconoscimento di un gradiente invalidante del 67% per il predetto infortunio e di un gradiente complessivo del 78%, in unifica con le preesistenze, sulla base del certificato medico del 18-3-2023
a firma del dott. - a distanza di oltre 8 mesi dal deposito del ricorso amministrativo, Per_2
l' non aveva fornito alcun riscontro, né emesso alcun provvedimento;
- l'effettiva sussistenza, CP_1 in capo al ricorrente, delle gravi patologie lamentate a seguito dell'infortunio sul lavoro del 21-7-
2022 era comprovata dalla documentazione medica (cartella clinica Ospedali Riuniti di Ancona nonché certificati medici del 7-9-2022 e del 14-3-2023 a firma del dott. con diagnosi di Per_3
“disturbo post traumatico da stress”, “grave stato ansioso con turbe del sonno ed incubi notturni nei quali rivive le dinamiche del grave incidente subito, note di eretismo con facile reattività, tono dell'umore orientato verso le basse polarità”; - la natura professionale dell'infortunio in questione costituiva fatto pacifico, perché oggetto di plurime confessioni stragiudiziali dell' , che aveva CP_1 liquidato al l'indennità per invalidità temporanea e, successivamente, aveva costituito una Pt_1 rendita per i postumi permanenti in favore del medesimo.
Ciò posto, il ricorrente concludeva come segue:
“… - ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente;
- accertare e dichiarare che in data 21.07.2022 il ricorrente ha subito un infortunio Parte_1 lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
2 - accertare e dichiarare che il ricorrente a causa del predetto infortunio del Parte_1
21.07.2022, presenta, sin dalla data della domanda e fino a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno biologico pari al 67% o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU medico-legale, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione. Per l'effetto, determinare il gradiente invalidante complessivo in capo al ricorrente, con unifica dei gradienti invalidanti riconosciuti al ricorrente per altre malattie professionali e/o altri infortuni sul lavoro (ivi compreso il 18% già riconosciuto per l'infortunio sul lavoro del 22.10.2019, caso n. 517322835), nella misura del 78% secondo le tabelle di menomazione , o in quella, maggiore o minore, ritenuta di CP_1 giustizia, con attivazione del coefficiente 0,8 ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e D.M. 12.07.2000 (o di quello ritenuto di giustizia);
- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] P.IVA_1 corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici dipendenti e/o Parte_1 connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro del 21.07.2022 e della maggiore rendita per il danno biologico complessivo subito a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo saldo, determinando la data di decorrenza della maggiore rendita accertata.
“Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del proprio
[...] consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dal ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciuto in suo favore, chiedeva il rigetto delle pretese dal medesimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 20-6-2024, dott. ha accertato, con ragionamento congruamente e Persona_4 adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica:
3 “… Entrando nel merito delle differenze interpretative relative alle menomazioni insorte a seguito dell'Infortunio per cui è causa, lo scrivente non condivide le argomentazioni addotte dal CTP, Dottor
il quale, a fronte di una valutazione dell' pari al 50%, propone una Persona_5 CP_1 valutazione complessiva del 57%, cui giunge considerando che alla voce 233 – Perdita totale dell'avambraccio – è indicato un gradiente menomante del 55% e valorizzando la concomitante algolimitazione del gomito destro (voce 232 – epicondilite – sino al 5%).
“Ciò in quanto alla citata voce 233 è indicato, per l'arto dominante, un gradiente menomante del
50-55%, con riferimento alla Perdita totale dell'avambraccio, ma nel caso di specie siamo di fronte ad una amputazione al III medio dell'avambraccio, come correttamente riportato in diagnosi dall' e riconosciuto dallo stesso CTP. CP_1
“Quanto alla voce 232, relativa all'epicondilite, premesso che la stessa viene valutata fino al 5% in caso di bilateralità, non esistono in atti documentazioni di esami strumentali che ne attestino
l'esistenza, né al gomito sinistro, né, tanto meno al destro;
anche l'esame obiettivo non fornisce elementi che indirizzino verso questa diagnosi.
“È verosimile che il CTP abbia utilizzato la detta voce 232 per analogia, volendo valorizzare la algolimitazione del gomito destro, ma, sottolineato che non emergono elementi obiettivi significativi al riguardo, salvo la lieve residuata ripercussione funzionale gomito, riconosciuta, peraltro, dallo stesso , occorre rammentare che nei Criteri Applicativi della Tabella delle menomazioni, CP_1 contenuti nel Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 si precisa, tra l'altro:
“Nella valutazione del danno la perdita funzionale non è equiparata a quella anatomica. Quest'ultima assume, di norma, connotazione di maggiore gravità” e, soprattutto: “Nell'ambito della stima del danno, il computo dei disturbi correlati, a carattere locale, non può portare a valutazioni superiori a quelle previste per la perdita anatomica del segmento interessato”.
“Si può, pertanto, concludere che la valutazione del 50% fornita dall' , per l'amputazione non CP_1 totale dell'avambraccio dominante sia congrua, tenendo conto anche dei modesti disturbi funzionali presenti nel caso.
“Per quanto attiene alla patologia psichiatrica, invece, lo scrivente non concorda con il mancato riconoscimento della stessa da parte dell' , con motivazioni poco consistenti, laddove cita le CP_1 visite psichiatriche effettuate dal Ricorrente in data 13.12.2022 e 14.03.2023, vale a dire in epoca successiva alla definizione dell'infortunio. (All. 13)
“In realtà, come ampiamente riportato sopra, il Ricorrente ha mostrato turbe psichiche in stretta connessione temporale con l'infortunio, tanto che già il 07.09.2022, 48 giorni dopo l'evento, si rivolse ad uno psichiatra che gli riscontrò un “disturbo acuto da stress”, consigliando le importanti terapie ansiolitiche e antidepressive sopra richiamate e continuando a seguirlo nel corso del tempo,
4 come documentato dalle certificazioni in atti, a partire da quella del 13.12.2022 nella quale fu posta la diagnosi definitiva di Disturbo Post Traumatico da Stress, ribadita da ultimo nella certificazione del 06.07.2024, prodotta all'atto della visita peritale.
“Nessun dubbio, quindi, sull'efficienza psicolesiva dell'infortunio in questione, non solo perché facilmente desumibile a seguito della visita effettuata, ma anche perché accertata da uno specialista.
“Quanto alla valutazione della suddetta menomazione, il CTP Dottor qualificandola come Per_2 disturbo post traumatico da stress, di grado medio elevato, ritiene equa una “valutazione del 13%
(voce 181 della citata tabella).”
“In realtà la voce 181 recita –Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia– con un grado invalidante fino al 15%.
“Nella tabella allegata al D.M. 25.07.2000 è indicata anche la voce 180 –Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia– con un grado invalidante fino al 6%.
“Nel caso che ci occupa, il DPTS non può definirsi “severo” (del resto lo stesso CTP lo definisce di grado medio-elevato), ma sembra riduttivo definirlo “moderato”, tanto più che la psicoterapia, farmacologica, tuttora in atto, non sembra aver dato significativi miglioramenti del quadro clinico.
“Pertanto, appare equa una valutazione pari al 10%.
“Quindi, valutati i fatti ed esaminati gli atti di causa, si ritiene di poter concludere rispondendo al quesito dell'Ill.mo Giudice così come segue:
“• Parte ricorrente risulta affetta da “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato-severo”, inquadrabile come esito dell'infortunio del 21.07.2022, con riconoscimento di un danno biologico pari al 10% (dieci). Le voci tabellari del DM 25.07.2000 utilizzate per la valutazione sono la n° 180
“Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” e la n. 181 “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”.
“• L'invalidità permanente complessiva, tenuto conto di una preesistenza già riconosciuta nella misura del 60%, è pari al 66% (sessantasei).” (si veda la relazione depositata dall'ausiliare in data
19-8-2024).
L'elaborato è stato trasmesso dal c.t.u. ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre quello di parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte resistente ha invece eccepito: “… visto che il perito conferma la valutazione pari al 60% attribuita dall'Istituto, contestando la percentuale richiesta da controparte, tenuto conto che a seguito della lesione riportata (amputazione al terzo medio avambraccio dx), con elevata probabilità, si possano instaurare disturbi psichici per i cui esiti si concorda con il CTU sulla valutazione del 10%, si precisa
5 solamente al perito che con la formula a scalare - utilizzata per evitare di superare il 100% - la valutazione corretta sarebbe stata pari al 64%” (si vedano le osservazioni alla relazione peritale depositata il 19-8-2024)
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito, ha precisato quanto segue: “Preso atto che l' concorda CP_1 sulla valutazione dello scrivente, sia relativamente all'AN, sia al Quantum attribuibile al “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato-severo”, lo scrivente non può che ribadire quanto già scritto in risposta al secondo quesito del Sig. Giudice, vale a dire che “l'invalidità permanente complessiva, tenuto conto di una preesistenza già riconosciuta nella misura del 60%, è pari al 66%
(sessantasei)”.
“Ciò in quanto non è riscontrabile nel T.U. 1124/65, nel caso di unifica, un obbligo ad utilizzare la formula a scalare, come asserito dall'Avv. Ermini, né, tanto meno, è citata esplicitamente la “formula di Balthazar”, cui probabilmente fa riferimento la legale dell'Istituto dal momento che pone un tetto del 64%.
“Le norme di riferimento che lo scrivente ha utilizzato per la valutazione del caso in esame, tra le quali i “Criteri applicativi del D.M. 12.07.2000”, indicano solo che non può essere fatta la somma matematica di due o più menomazioni, ma deve essere fatta una valutazione complessiva, con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
“E, in vero, l'unica formula citata esplicitamente nel suddetto D.M. è quella di in tutta CP_4 evidenza non applicabile nel caso che ci occupa.
“Nel procedere alla valutazione lo scrivente ha escluso la somma matematica delle due menomazioni, che avrebbe portato ad un risultato del 70%, come peraltro obbligato dalle norme in vigore, ha certamente tenuto conto dei risultati derivanti dall'applicazione delle formule più utilizzate, la che condurrebbe ad un risultato pari al 64% e la formula intermedia Per_6
, che condurrebbe ad un risultato del 67%, ma ha soprattutto rispettato l'indicazione di Parte_2 una valutazione complessiva che, in considerazione dell'entità del pregiudizio effettivo della funzione interessata dalle menomazioni in oggetto, ha ritenuto equo, e lo ribadisce, definire pari al 66%.” (si veda la risposta alle osservazioni dell' allegate alla relazione peritale depositata il 19-8- CP_1
2024).
Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stato accertato che dall'infortunio professionale occorso al ricorrente in data 21-7-2022 è derivato un danno biologico pari al 50% sommato al 10% relativo al danno psichico, che, unificato alle preesistenze già riconosciute in misura pari al 18%, determina una menomazione complessivamente pari al 66%, in
6 parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del di percepire l'indennizzo in Pt_1 rendita ex art. 13, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al CP_1 versamento in suo favore della prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento del ricorso, considerato il riconoscimento di un gradiente invalidante pari al 66%, inferiore a quello reclamato dal ricorrente
(78%), si ritiene congruo condannare l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1 del medesimo, metà liquidata come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, restando la residua metà compensata tra le parti.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei confronti Parte_1 di come sopra rappresentato, con ricorso depositato l'1-3-2024, nel contraddittorio delle CP_1 parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dall'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente il 21-7-2022 è derivato un danno biologico pari al 50% sommato al 10%, che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (18%), è complessivamente pari al 66%, condanna l' come CP_1 sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo della rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, metà complessivamente liquidata in € 1.050,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 25-9-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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