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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NA UN, nella causa iscritta al n.16108/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. BARRILE MASSIMO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/11/2025, per la quale si dà atto che ambo la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato presso l'Istituto , da valutarsi nella stessa misura Controparte_2 in cui è valutato il servizio statale e all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal
CCNL 2011 e condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto invece dovuto in ragione della richiesta ricostruzione di carriera, oltre accessori come per legge fino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 2.225,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 29.12.2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato presso il e che l'amministrazione resistente CP_2 Controparte_2 non le aveva riconosciuto il punteggio ivi maturato;
concludeva quindi con la domanda di accertamento del diritto ad avere riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo presso l'istituto paritario, nonché del diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 2011, con condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate tra quanto percepito e quanto invece dovuto in ragione della richiesta ricostruzione di carriera, oltre accessori come per legge fino al soddisfo, col favore delle spese di lite;
- premesso che le Amministrazioni convenute, costituitesi in giudizio, eccepivano la prescrizione dei crediti e l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto;
- premesso che, disposta la trattazione scritta, la ricorrente ha ritualmente depositato note scritte e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il decreto di ricostruzione della carriera è datato 12.5.2021 e la ricorrente ha depositato il ricorso in data 29.12.2023;
- rilevato che nel merito il ricorso è fondato, avendo la ricorrente prestato servizio presso la scuola paritaria “ , già Istituto di CP_2 Controparte_3
Palermo, sulla scorta delle argomentazioni già esposte da questo Tribunale, in controversia analoga, da intendersi richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.;
- rilevato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 32386/2019, ha affermato – tra l'altro - che se è vero che “la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi…. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.”;
- rilevato che, come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte,
l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n.
146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.”;
- rilevato, dunque, che la Corte, ha operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una
“omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della Suprema Corte,
Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica.
Nella citata sentenza la Corte ha affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non potesse ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le , a meno che non si provi l'omogeneità delle posizioni professionali e Pt_2 dei servizi prestati;
- rilevato che, nella specie, l'Istituto in cui la parte ricorrente ha prestato servizio era un
Istituto Provinciale pareggiato (doc. in atti), cui si applica proprio la norma citata, del l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, proprio ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l'esistenza del presupposto dell'omogeneità delle posizioni professionali.
Appare, quindi, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell'Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni – il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta – deve ritenersi che i servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Deve, quindi, ritenersi che la norma dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 continui ad applicarsi alle scuole che prima della riforma erano pareggiate, a meno che risulti provato che esse, nelle more, hanno mutato le proprie caratteristiche tanto da portare ad escludere in concreto che esse siano equiparabili alle scuole statali, come la norma in parola prevede quanto ai servizi in esse prestati;
In relazione all'applicazione della clausola di salvaguardia deve richiamarsi il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato». (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del 2020). Nella motivazione si legge: «Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011.
Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.I., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto 1 111 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola.
Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il Parte_ precedente
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto
a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato.
Quanto all'indicato discrimine temporale la immessa in ruolo in data 1/9/2011, non Pt_4 rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma.
Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale». (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del 2020).
Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011;
- ritenuto infine che le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza vadano poste a carico delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/11/2025
La Giudice del Lavoro
NA UN