CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 9955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9955 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di LA SPEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. SALVATORE LUPINACCI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9955 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. In data 7 novembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia convalidava il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal Pubblico Ministero della somma di € 120.000,00 nei confronti di AR EN, indagato per il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.; il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 29 novembre 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di AR EN, lamentando l'apparenza della motivazione con riferimento al fumus commissi delictí con riguardo ad entrambe le ipotesi di reato ascritte provvisoriamente, in quanto mancava qualsiasi riferimento o indicazione degli elementi di fatto idonei a sussumere la vicenda nell'ambito di un preciso delitto: quanto al reato di cui 648-ter comma 1 cod. pen. il fumus del reato era stato genericamente rappresentato, essendosi affermato che il possesso della somma da parte dell'indagato rappresentava un significativo indizio del reinvestimento di capitale illecito, con una valutazione del tutto generica e per nulla rappresentativa degli elementi costitutivi del reato, anche in considerazione del fatto che non era stato individuato alcun reato presupposto;
quanto al reato di cui all'art. 4 D.L.vo n. 74/2000, mancava completamente l'elemento materiale del reato contestato, ovvero l'indicazione di una specifica dichiarazione annuale dell'Iva o delle imposte dirette presentata da AR nei singoli anni di imposta, in cui sarebbero stati occultati ricavi ed evase imposte nella misura prevista dalla legge;
il tribunale aveva semplicemente evidenziato che vi era sproporzione tra la ricchezza accumulata ed i redditi dichiarati dalla società Pizzeria Masaniello s.r.l. e dai suoi famigliari e non aveva tenuto contoilaccaro era un semplice dipendente della società e che quindi non poteva essergli contestato il reato di dichiarazione infedele. 1.2 Il difensore lamenta inoltre che il tribunale aveva omesso di valutare il periculum in mora, non essendosi soffermato sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene avrebbe potuto essere disperso, utilizzato o alienato, dimenticando che il denaro apparteneva, per tabulas, alla pizzeria Masaniello;
infine, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, AR EN era in macchina con i figli LE e ST, soci della pizzeria Masaniello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato: 1) che l'indagato era stato trovato nel possesso di un'importante somma di denaro (pag.6 e 7 ordinanza); 2) che il reato presupposto ben poteva essere individuato nell'ipotesi prevista dall'art. 4 D.L.vo n.74/2000, attesa la evidente alterazione dei bilanci(pag.4 e 5 ordinanza) della pizzeria Masaniello s.r.l. che, secondo quanto dichiarato dall'indagato, era proprietaria della somma;
del tutto irrilevante è che tale reato non sia addebitabile a AR, non potendo il riciclatore rispondere del reato presupposto. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di frode fiscale e di guadagni non dichiarati nell'esercizio di attività commerciali, evidenziando la condotta di AR, sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non ha fornito una plausibile giustificazione, dovendo, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, ritenersene la provenienza illecita. 1.2 Quanto al requisito del periculum, a fronte della motivazione del giudice per le indagini preliminari, che ave nlevato come il denaro, se lasciato nella disponibilità dell'indagato, potrebbe aggravare le conseguenze del reato in quanto facilmente occultabile, la censura contenuta nella richiesta di riesame era estremamente generica, per cui nessun onere motivazione aveva il Tribunale dul punto. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese 3 del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. SALVATORE LUPINACCI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9955 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. In data 7 novembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia convalidava il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal Pubblico Ministero della somma di € 120.000,00 nei confronti di AR EN, indagato per il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.; il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 29 novembre 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di AR EN, lamentando l'apparenza della motivazione con riferimento al fumus commissi delictí con riguardo ad entrambe le ipotesi di reato ascritte provvisoriamente, in quanto mancava qualsiasi riferimento o indicazione degli elementi di fatto idonei a sussumere la vicenda nell'ambito di un preciso delitto: quanto al reato di cui 648-ter comma 1 cod. pen. il fumus del reato era stato genericamente rappresentato, essendosi affermato che il possesso della somma da parte dell'indagato rappresentava un significativo indizio del reinvestimento di capitale illecito, con una valutazione del tutto generica e per nulla rappresentativa degli elementi costitutivi del reato, anche in considerazione del fatto che non era stato individuato alcun reato presupposto;
quanto al reato di cui all'art. 4 D.L.vo n. 74/2000, mancava completamente l'elemento materiale del reato contestato, ovvero l'indicazione di una specifica dichiarazione annuale dell'Iva o delle imposte dirette presentata da AR nei singoli anni di imposta, in cui sarebbero stati occultati ricavi ed evase imposte nella misura prevista dalla legge;
il tribunale aveva semplicemente evidenziato che vi era sproporzione tra la ricchezza accumulata ed i redditi dichiarati dalla società Pizzeria Masaniello s.r.l. e dai suoi famigliari e non aveva tenuto contoilaccaro era un semplice dipendente della società e che quindi non poteva essergli contestato il reato di dichiarazione infedele. 1.2 Il difensore lamenta inoltre che il tribunale aveva omesso di valutare il periculum in mora, non essendosi soffermato sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene avrebbe potuto essere disperso, utilizzato o alienato, dimenticando che il denaro apparteneva, per tabulas, alla pizzeria Masaniello;
infine, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, AR EN era in macchina con i figli LE e ST, soci della pizzeria Masaniello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato: 1) che l'indagato era stato trovato nel possesso di un'importante somma di denaro (pag.6 e 7 ordinanza); 2) che il reato presupposto ben poteva essere individuato nell'ipotesi prevista dall'art. 4 D.L.vo n.74/2000, attesa la evidente alterazione dei bilanci(pag.4 e 5 ordinanza) della pizzeria Masaniello s.r.l. che, secondo quanto dichiarato dall'indagato, era proprietaria della somma;
del tutto irrilevante è che tale reato non sia addebitabile a AR, non potendo il riciclatore rispondere del reato presupposto. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di frode fiscale e di guadagni non dichiarati nell'esercizio di attività commerciali, evidenziando la condotta di AR, sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non ha fornito una plausibile giustificazione, dovendo, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, ritenersene la provenienza illecita. 1.2 Quanto al requisito del periculum, a fronte della motivazione del giudice per le indagini preliminari, che ave nlevato come il denaro, se lasciato nella disponibilità dell'indagato, potrebbe aggravare le conseguenze del reato in quanto facilmente occultabile, la censura contenuta nella richiesta di riesame era estremamente generica, per cui nessun onere motivazione aveva il Tribunale dul punto. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese 3 del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2024