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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1947/21 RG
Udienza del 20.10.25
È presente, via teams, l'avv.to Ravani.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da citazione, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1947/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NO MO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
In sede monitoria, il MO ha dedotto di avere effettuato, a favore del poi CP_1 opponente, i lavori edilizi di cui alla fattura n. 61/13, per l'importo di € 11.000,00.
Chiesto ed ottenuto, per tale importo, un decreto ingiuntivo, il condominio ha proposto opposizione deducendo: che per i lavori in questione il MO aveva già emesso le fatture nn. 51/13, dell'importo di € 11.000,00, 76/13, dell'importo di € 11.000,00, e, a saldo, 56/14, dell'importo di € 12.507,35, per un totale di € 34.507,35, iva compresa, tutte regolarmente pagate;
che con l'importo in questione tutte le opere realizzate dal MO dovevano intendersi saldate.
Ulteriormente contestati gli interessi pretesi, l'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposto ha controdedotto che la fattura azionata in sede monitoria era semplicemente un'altra fattura in acconto, ulteriore rispetto alle nn. 51/13 e 76/13, che, a differenza di queste ultime, non era stata saldata.
Respinta la contestazione in punto di interessi, l'opposto ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Motivi della decisione
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha distinto fra opere in merito alla cui realizzazione le parti concordano ed opere in merito alla cui realizzazione esse sono invece in disaccordo, quantificando l'importo delle prime in € 35.017,05 e quello delle seconde in €
13.685,98.
Premesso questo e considerato che né le deposizioni testimoniali in atti né le fatture in prodotte forniscono elementi sufficienti per stabilire quali siano le opere effettivamente realizzate dal MO,
a quest'ultimo non può dunque che essere riconosciuta unicamente la prima somma.
Posto che, pacificamente, il ha già versato la somma di € 34.507,35, ne consegue CP_1 che, revocato il decreto ingiuntivo, il medesimo deve essere condannato a pagare al CP_1
MO, a saldo, il minor importo di € (35.017,05 – 34.507,35 =) 509,70.
Quanto poi agli interessi, posto che nel decreto ingiuntivo sono stati riconosciuti unicamente gli interessi legali e che il MO ha manifestato di non pretenderne di diversi, per un verso risultano prive di oggetto le censure svolte dall'opponente relative alla non applicabilità degli interessi ex d. lgs. 231/02 e di quelli convenzionali, per altro verso sulla somma che precede dovranno appunto applicarsi, a partire dalla fattura azionata in sede monitoria, gli interessi legali.
Quanto alle spese, considerato il quasi totale accoglimento dell'opposizione, esse, liquidate in dispositivo, dovranno far carico all'opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a versare all'opposto, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 509,70 oltre interessi legali come indicato;
condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso del difensore ed € 162,60 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari
Udienza del 20.10.25
È presente, via teams, l'avv.to Ravani.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da citazione, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1947/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
NO MO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
In sede monitoria, il MO ha dedotto di avere effettuato, a favore del poi CP_1 opponente, i lavori edilizi di cui alla fattura n. 61/13, per l'importo di € 11.000,00.
Chiesto ed ottenuto, per tale importo, un decreto ingiuntivo, il condominio ha proposto opposizione deducendo: che per i lavori in questione il MO aveva già emesso le fatture nn. 51/13, dell'importo di € 11.000,00, 76/13, dell'importo di € 11.000,00, e, a saldo, 56/14, dell'importo di € 12.507,35, per un totale di € 34.507,35, iva compresa, tutte regolarmente pagate;
che con l'importo in questione tutte le opere realizzate dal MO dovevano intendersi saldate.
Ulteriormente contestati gli interessi pretesi, l'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposto ha controdedotto che la fattura azionata in sede monitoria era semplicemente un'altra fattura in acconto, ulteriore rispetto alle nn. 51/13 e 76/13, che, a differenza di queste ultime, non era stata saldata.
Respinta la contestazione in punto di interessi, l'opposto ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Motivi della decisione
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha distinto fra opere in merito alla cui realizzazione le parti concordano ed opere in merito alla cui realizzazione esse sono invece in disaccordo, quantificando l'importo delle prime in € 35.017,05 e quello delle seconde in €
13.685,98.
Premesso questo e considerato che né le deposizioni testimoniali in atti né le fatture in prodotte forniscono elementi sufficienti per stabilire quali siano le opere effettivamente realizzate dal MO,
a quest'ultimo non può dunque che essere riconosciuta unicamente la prima somma.
Posto che, pacificamente, il ha già versato la somma di € 34.507,35, ne consegue CP_1 che, revocato il decreto ingiuntivo, il medesimo deve essere condannato a pagare al CP_1
MO, a saldo, il minor importo di € (35.017,05 – 34.507,35 =) 509,70.
Quanto poi agli interessi, posto che nel decreto ingiuntivo sono stati riconosciuti unicamente gli interessi legali e che il MO ha manifestato di non pretenderne di diversi, per un verso risultano prive di oggetto le censure svolte dall'opponente relative alla non applicabilità degli interessi ex d. lgs. 231/02 e di quelli convenzionali, per altro verso sulla somma che precede dovranno appunto applicarsi, a partire dalla fattura azionata in sede monitoria, gli interessi legali.
Quanto alle spese, considerato il quasi totale accoglimento dell'opposizione, esse, liquidate in dispositivo, dovranno far carico all'opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a versare all'opposto, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 509,70 oltre interessi legali come indicato;
condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso del difensore ed € 162,60 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari