Sentenza 22 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 47612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47612 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UD TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 5 giugno 2018, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 10 febbraio 2017, con la quale ST AT era stato condannato in riferimento a plurimi reati di furto aggravato in concorso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Giuseppe Guastella, affidando le proprie censure a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, disposta in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di ricostruzioni alternative dotate di pari plausibilità, e comunque in presenza di indizi privi dei requisiti di cui all'art. 192, comma II, cod. pen.. Il coinvolgimento dell'imputato fonda, difatti, sul mero rilievo della presenza dell'auto Audi A4 in uso al coimputato in Viterbo.
2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche ed alla recidiva.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è finalizzato alla rilettura degli elementi di prova.
1.1. Il concorso dell'imputato nei reati sub I) ed L) è stato giustificato dall'accertata presenza del medesimo in occasione dei prelevamenti effettuati con la carta bancomat sottratta dall'auto del medesimo in Viterbo - dove era stata localizzata anche l'Audi A4 in uso al coimputato HL tra le 13.57 e le 14.17 del 30 agosto 2015 - alle 14.37, alle 15.01, alle 16.04 ed alle 16.15. E mentre il reato di indebito utilizzo del mezzo di pagamento di cui al capo L) risulta attestato dalle telecamere di sorveglianza, la riconducibilità anche del delitto di furto all'imputato è stata condotta attraverso una trama indiziaria che non evidenzia alcun profilo di criticità, valorizzando i tempi e la sequenza dei diversi analoghi fatti, nel quadro dell'accertata compartecipazione seriale. Di guisa che le censure del ricorrente finiscono per richiedere, sostanzialmente, una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello ed analiticamente superate nella sentenza impugnata, in toto versate in fatto.
1.2. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione devoluta alla Corte di cassazione ha, difatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
1.3. Nella delineata prospettiva, impropriamente evocato s'appalesa, altresì, il riferimento al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Il principio, ulteriormente valorizzato dalla nuova formulazione dell'art.533 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, I. n. 46 del 2006 mediante la previsione secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, assume carattere meramente descrittivo e non già sostanziale, ribadendo la necessità che la pronuncia di condanna sia pronunciata solo quando il dato probatorio acquisito escluda ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva di adeguato riscontro. E siffatta regola di giudizio si traduce, a sua volta, in un ulteriore rafforzamento dell'obbligo di motivazione in riferimento alla prospettazione difensiva che, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, introduca l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, imponendo al giudice di sciogliere l'alternativa attraverso il riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (V. Sez. 5, n.18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409). Di guisa che la regola predetta viene a declinare ulteriormente il principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione, richiedendo che il materiale probatorio posto a fondamento della decisione sia stato acquisito in assenza di circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità, essendo il giudice procedente tenuto ad attivare i propri poteri per dissipare eventuali opacità (Sez. 6, n.21314 del 05/03/2015, Casamonica, Rv. 263565), rappresentando il percorso giustificativo della decisione in riferimento ai criteri adottati ed alle ragioni che abbiano consentito di privilegiare l'una piuttosto che l'altra testi alternativa. Nella delineata prospettiva, il giudizio probatorio non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi acquisiti al processo, né procedere ad una mera sommatoria quantitativa di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli dati dimostrativi per verificarne l'affidabilità e l'intrinseca valenza persuasiva e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano comunque rimaste prive di adeguato riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (V. Sez. 1, n.20461 del 12/04/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).
1.4. Nel caso in esame, lo sviluppo argomentativo rappresentato nelle conformi sentenze di merito appare corrispondente al predetto standard giustificativo, mentre le censure riproposte ancora nella presente sede di legittimità finiscono con il richiedere alla Corte una impropria rilettura dei dati probatori che - come rilevato - non è idonea ad incrinare anche solo in astratto la tenuta logica della motivazione. La sentenza impugnata dà, pertanto, conto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato attraverso una trama motivazionale logica ed aderente alle emergenze processuali, mentre le relative censure intendono richiedere alla Corte un apprezzamento ponderato tra opposte ricostruzioni della vicenda, compiutamente scrutinata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità. Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale i ricorrenti omettono di confrontarsi (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
2. Sono, del pari, inammissibilmente formulate le censure relative al trattamento sanzionatorio.
2.1. In riferimento alla recidiva, la sentenza impugnata dà conto del qualificato profilo di pericolosità sociale della condotta in disamina, calata nel profilo dell'imputato, mentre l'onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n.14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803, N. 20271 del 2016 Rv. 267130, N. 4135 del 2018 Rv. 272040) ove sia in concreto apprezzata attraverso la disamina del fatto - come nella specie - la sussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.
2.2. La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n.7707 del 04/12/2003 - dep. 2004, Rv. 229768). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986, N. 44071 del 2014 Rv. 260610).
2.3. La valutazione operata dalla corte d'appello al riguardo che - nel respingere il relativo motivo di impugnazione - ha condiviso l'apprezzamento della personalità dell'imputato, gravato da precedenti caratterizzati dalla medesima offensività, rispetto ai quali s'appalesa recessiva la prospettata condotta processuale, non appare, pertanto, censurabile.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si stima equo determinare in C. 3000, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C. 3000