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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ES ZI FR, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 261/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202300000365000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: inanmmissibilità/rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appellava la sentenza di primo grado chiedendone la riforma integrale o in subordine la parziale riforma in considerazione delle somme non versate. La contribuente chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo complessivo di € 8.332,29, comunicato alla ricorrente in data 03.10.2023. Asseriva che in data 15.03.2023 era stata pagata la somma di € 6.000,00 corrispondente all'imposta di registro richiesta ad esclusione delle sanzioni pari ad € 1.959,68 e delle spese.
Eccepiva quindi l'errata quantificazione della somma indicata nel preavviso chiedendone l'annullamento e/
o la revoca.
Eccepiva inoltre la nullità della cartella di pagamento prodromica al preavviso perché notificata alla ricorrente senza la preventiva notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta. Infine eccepiva la nullità della cartella per difetto di motivazione nonché l'inammissibilità del fermo sull'autovettura indicata perché strumentale all'attività professionale della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando che la cartella impugnata notificata in data
06.10.2022 era divenuta definitiva in data 15.03.2022, perché la ricorrente non aveva provveduto al deposito del ricorso dopo il reclamo rigettato.
Riguardo alla somma versata di € 6.000,00 rilevava che la stessa non era corrispondente alla somma di euro 8.039,00 portata dalla cartella notificata. Si era proceduto con il preavviso di fermo per l'intera somma perché “il versamento ….. effettuato non è conforme a quanto dovuto, né temporalmente collegabile con la cartella: la contribuente potrà eventualmente proporre istanza di rimborso per tale somma, rimanendo fermo che il totale dovuto su cartella ammonta correttamente ad € 8.332,86” (pag. 3 controdeduzioni Primo Grado).
Infine asseriva che l'automobile non poteva ritenersi bene strumentale all'attività professionale svolta, anche se inserita nel registro dei beni ammortizzabili.
La Corte di Giustizia di Primo Grado in accoglimento del ricorso annullava il preavviso di fermo.
L'Agenzia di Riscossione proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione;
in subordine, in parziale riforma della sentenza, chiedeva la condanna al pagamento di tutte le somme non versate.
L'appello è parzialmente fondato. In via preliminare si rileva che l'atto di appello non è inammissibile perché si è confrontato con la sentenza di primo grado che ha ritenuto esaustivo il pagamento parziale della sola imposta.
Su quest'ultimo punto va invece rilevato che in effetti la ricorrente in data 15.03.2023 ha pagato la somma di € 6.000,00 corrispondente alla sola imposta e non alle sanzioni e alle spese riportate in cartella. L'Ufficio ha asserito che tale pagamento non è temporalmente ricollegabile alla cartella, senza spiegarne le ragioni.
La Corte ritiene che la suddetta somma possa essere imputata all'imposta richiesta e sottratta dall'importo indicato in cartella e nel successivo preavviso di fermo.
Va considerato però che il pagamento parziale della cartella non sospende l'esecutività della stessa. Quindi il conseguente preavviso di fermo è in se' legittimo anche se l'importo deve essere rideterminato in considerazione della somma già pagata, con ricalcolo a scalare degli eventuali interessi dovuti e fatto salvo le sanzioni applicate.
Riguardo alle eccezioni di nullità della cartella si deve rilevare che l'appellato non può far valere, con l'impugnazione del preavviso di fermo, gli eventuali vizi della cartella di pagamento ormai divenuta definitiva.
La Suprema Corte insegna che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento).” (Cass. Sez. 5, 29/11/2021, n.
37259, Rv. 663045 - 01)
Pertanto il ricorso è inammissibile sia in relazione ai contestati vizi della cartella sia in relazione alla asserita omessa notifica dell'avviso di liquidazione precedente alla cartella divenuta definitiva.
In relazione alla strumentalità dell'autoveicolo la ricorrente nella memoria illustrativa del 07.11.2023 afferma che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività professionale di Notaio, produce documentazione attestante la titolarità del bene e copia del registro dei beni ammortizzabili.
La Suprema Corte insegna che la strumentalità del bene deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che quest'ultima non può essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio di una attività di impresa o professionale. Non rilevano le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi. Occorre, al contrario, provare l'indispensabilità per la produzione dei ricavi caratteristici della professione. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere lo studio non è da sola sufficiente a provare la strumentalità. (vd. Cass. 34813/2024)
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte,in parziale riforma della sentenza impugnata,dichiara legittimo il preavviso di fermo con riduzione delle imposta ipotecaria e catastale per la somma di euro 6000 già pagata in data 15/03/2023, fatto salvo le sanzioni applicate e il ricalcolo degli interessi a scalare se dovuti. Spese compensate.
Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE IL RELATORE - dott. Ugo De Carlo - - avv. Francesco Esposito Ziello -
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ES ZI FR, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 261/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06180202300000365000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: inanmmissibilità/rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appellava la sentenza di primo grado chiedendone la riforma integrale o in subordine la parziale riforma in considerazione delle somme non versate. La contribuente chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo complessivo di € 8.332,29, comunicato alla ricorrente in data 03.10.2023. Asseriva che in data 15.03.2023 era stata pagata la somma di € 6.000,00 corrispondente all'imposta di registro richiesta ad esclusione delle sanzioni pari ad € 1.959,68 e delle spese.
Eccepiva quindi l'errata quantificazione della somma indicata nel preavviso chiedendone l'annullamento e/
o la revoca.
Eccepiva inoltre la nullità della cartella di pagamento prodromica al preavviso perché notificata alla ricorrente senza la preventiva notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta. Infine eccepiva la nullità della cartella per difetto di motivazione nonché l'inammissibilità del fermo sull'autovettura indicata perché strumentale all'attività professionale della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando che la cartella impugnata notificata in data
06.10.2022 era divenuta definitiva in data 15.03.2022, perché la ricorrente non aveva provveduto al deposito del ricorso dopo il reclamo rigettato.
Riguardo alla somma versata di € 6.000,00 rilevava che la stessa non era corrispondente alla somma di euro 8.039,00 portata dalla cartella notificata. Si era proceduto con il preavviso di fermo per l'intera somma perché “il versamento ….. effettuato non è conforme a quanto dovuto, né temporalmente collegabile con la cartella: la contribuente potrà eventualmente proporre istanza di rimborso per tale somma, rimanendo fermo che il totale dovuto su cartella ammonta correttamente ad € 8.332,86” (pag. 3 controdeduzioni Primo Grado).
Infine asseriva che l'automobile non poteva ritenersi bene strumentale all'attività professionale svolta, anche se inserita nel registro dei beni ammortizzabili.
La Corte di Giustizia di Primo Grado in accoglimento del ricorso annullava il preavviso di fermo.
L'Agenzia di Riscossione proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione;
in subordine, in parziale riforma della sentenza, chiedeva la condanna al pagamento di tutte le somme non versate.
L'appello è parzialmente fondato. In via preliminare si rileva che l'atto di appello non è inammissibile perché si è confrontato con la sentenza di primo grado che ha ritenuto esaustivo il pagamento parziale della sola imposta.
Su quest'ultimo punto va invece rilevato che in effetti la ricorrente in data 15.03.2023 ha pagato la somma di € 6.000,00 corrispondente alla sola imposta e non alle sanzioni e alle spese riportate in cartella. L'Ufficio ha asserito che tale pagamento non è temporalmente ricollegabile alla cartella, senza spiegarne le ragioni.
La Corte ritiene che la suddetta somma possa essere imputata all'imposta richiesta e sottratta dall'importo indicato in cartella e nel successivo preavviso di fermo.
Va considerato però che il pagamento parziale della cartella non sospende l'esecutività della stessa. Quindi il conseguente preavviso di fermo è in se' legittimo anche se l'importo deve essere rideterminato in considerazione della somma già pagata, con ricalcolo a scalare degli eventuali interessi dovuti e fatto salvo le sanzioni applicate.
Riguardo alle eccezioni di nullità della cartella si deve rilevare che l'appellato non può far valere, con l'impugnazione del preavviso di fermo, gli eventuali vizi della cartella di pagamento ormai divenuta definitiva.
La Suprema Corte insegna che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento).” (Cass. Sez. 5, 29/11/2021, n.
37259, Rv. 663045 - 01)
Pertanto il ricorso è inammissibile sia in relazione ai contestati vizi della cartella sia in relazione alla asserita omessa notifica dell'avviso di liquidazione precedente alla cartella divenuta definitiva.
In relazione alla strumentalità dell'autoveicolo la ricorrente nella memoria illustrativa del 07.11.2023 afferma che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività professionale di Notaio, produce documentazione attestante la titolarità del bene e copia del registro dei beni ammortizzabili.
La Suprema Corte insegna che la strumentalità del bene deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che quest'ultima non può essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio di una attività di impresa o professionale. Non rilevano le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi. Occorre, al contrario, provare l'indispensabilità per la produzione dei ricavi caratteristici della professione. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere lo studio non è da sola sufficiente a provare la strumentalità. (vd. Cass. 34813/2024)
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte,in parziale riforma della sentenza impugnata,dichiara legittimo il preavviso di fermo con riduzione delle imposta ipotecaria e catastale per la somma di euro 6000 già pagata in data 15/03/2023, fatto salvo le sanzioni applicate e il ricalcolo degli interessi a scalare se dovuti. Spese compensate.
Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE IL RELATORE - dott. Ugo De Carlo - - avv. Francesco Esposito Ziello -