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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/09/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1378/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO SECHI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Voglia il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
2) Accertato lo svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e lo svolgimento in favore della AOU di dell'incarico in espositiva dichiarare il diritto della ricorrente a godere del pieno CP_1 trattamento economico retributivo e dei connessi incrementi stipendiali spettanti ai sensi di legge, degli atti aziendali e degli accordi su richiamati;
3) per l'effetto condannare l' per quanto di competenza, Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro 63.595,51 (periodo maggio 2007 – luglio 2020, per le causali di cui in ricorso, e di quelle ulteriori e successive a luglio 2020 maturande ed accertande, con interessi dalle singole scadenze al saldo;
4) con vittoria di spese e competenze professionali
Per parte resistente: Rigettare ogni avversa domanda, spese vinte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere professoressa associata di Dermatologia dell' Parte_1 CP_2 che svolge attività assistenziale convenzionata in favore dell'
[...] [...] e di avere ricevuto l'incarico dirigenziale tipologia C3, ha agito innanzi Controparte_3 pagina 1 di 3 all'intestato tribunale nei confronti dell'AOU per ottenere differenze retributive pari ad € 63.595,51 sul presupposto dello svolgimento di incarico di alta specializzazione (medico chirurgo specialista in dermatologia) sussumibile nella categoria C1 dal 2007 a luglio 2016 e, successivamente, di incarico inquadrabile nella categoria B2.
Per la quantificazione delle differenze retributive richieste, la ricorrente ha prodotto il conteggio del Dr.
, dalla cui lettura si apprende che l'indennità perequativa ex art. 6 D. Lgv. 517/1999 è stata Pt_2 determinata esaminato quanto corrisposto a titolo di indennità ex art. 31 DPR 761/79 sino al mese di aprile 2013 e di indennità ex art. 6 D. Lgv. 517/99 da maggio 2013 e considerato, invece, quanto realmente spettante, per lo stesso periodo, sul presupposto dello svolgimento di incarico attribuibile al profilo C1 sin dall'origine e sino alla soppressione della struttura Complessa e, dall'agosto 2016, del mantenimento dell'incarico e delle responsabilità possedute, con incarico inquadrabile in B2.
L si è costituita con memoria difensiva depositata in data 12.05.2022 sollevando CP_4 l'eccezione di prescrizione (rinunciata nel corso di giudizio) e rilevando come, nelle more dell'attuazione del D. lgv. 502/1999 e della conseguente applicazione a regime del nuovo trattamento economico ivi previsto, avrebbe trovato applicazione il vecchio regime che prevedeva la percezione delle medesime voci retributive a titolo perequativo ex art. 31 DPR 761/1979 (c.d. . Ha CP_5 quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e non possa trovare accoglimento.
Va preliminarmente rilevata l'assenza di allegazioni idonee a sostenere la tesi della ricorrente, vale a dire l'esercizio, protratto e continuato, di mansioni o attività che giustificherebbero le differenze retributive, dovute ex artt. 6 D.lgv. 517/1999 e 31 DPR 761/79, in quanto sussumibili negli incarichi dirigenziali delle categorie C1 e B2, superiori alla categoria C3 formalmente conferitole con deliberazione n. 778 del 17.10.2014 (doc. 13).
Dalla lettura del ricorso emerge che la ricorrente, a tal fine, si limita ad allegare di essere “medico chirurgo specialista in dermatologia. Secondo i criteri indicati nella Deliberazione 104 /2002 della tale incarico è ascrivibile alla categoria C1 (incarico di alta specializzazione) e deve CP_6 essere riconosciuto per il periodo dal 2007 a luglio 2016 Anche successivamente al luglio 2016, la Prof.ssa ha mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito della articolazione Pt_1 interna di struttura complessa, qual è considerata la Clinica Dermatologica, con incarico inquadrabile nella fascia B2. Si precisa che dal 2015 la ricorrente è la referente per il Centro dello Studio delle malattie rare dermatologiche. (doc 3 ) per l' . Controparte_2
Da qui ricava la ricorrente che, per effetto della normativa in materia, avrebbe il diritto a ricevere, a parità di incarico, mansioni, funzioni e anzianità, un trattamento economico pienamente equipollente a quello del personale inquadrato nei ruoli del SSN che presta servizio presso la
[...]
Controparte_1
Nondimeno, in mancanza di asserzione, oltre che di prova, in ordine alla tipologia delle mansioni svolte, delle attività concretamente espletate, delle modalità temporali e fattuali di svolgimento dell'incarico ricoperto e, infine, della durata nel tempo di tali incarichi, è preclusa al giudicante la possibilità del procedimento di sussunzione nella categoria degli incarichi dirigenziali invocati.
L'accertamento del diritto alle differenze retributive derivanti da svolgimento di incarichi dirigenziali superiori a quello formalmente conferito presuppone, anche ai fini perequativi, che a monte vi sia la descrizione e la dimostrazione dello svolgimento di attività attribuibile a quegli incarichi superiori dirigenziali ambiti.
pagina 2 di 3 Invero, si deve rilevare che la deliberazione della di Sassari n. (doc. 8 ricorrente), Pt_3 Pt_4 con la quale è stata definita la retribuzione di posizione aziendale per il personale Dirigente dell'Area Medica, richiamata negli stessi conferimenti di incarichi in atti e vigente nelle more della ridefinizione e graduazione delle funzioni aziendale degli incarichi della medesima Area, in relazione agli incarichi di alta specializzazione C1, stabilisce che “L'Azienda predetermina l'elenco delle articolazioni funzionali della struttura complessa caratterizzate dalla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed alla organizzazione interna della struttura complessa. In particolare il livello di responsabilità al quale si riferisce il presente incarico presuppone un'attività di coordinamento e di indirizzo professionale, promozione dell'aggiornamento professionale e assunzione di responsabilità vicaria in caso di assenza del Responsabile di Struttura complessa, qualora ne ricorrano le condizioni” (doc. 8 fasc. ricorrente).
Ebbene, come già osservato, la ricorrente nulla deduce in ordine alla riconducibilità dell'incarico svolto a quello di elevata specializzazione, né che l'atto aziendale dell Controparte_1 prevedesse l'istituzione di tale incarico.
Quanto al periodo successivo a luglio 2016, non vi è poi alcuna descrizione o prova in ordine alla posizione e all'incarico ricoperti dalla ricorrente, limitandosi quest'ultima a sostenere di aver mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito dell'articolazione interna alla struttura complessa, con diritto al riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente al livello B2.
Né la documentazione in atti è idonea a tale fine: il doc. 3 consta di un'attestazione rilasciata l'11.05.2021 dal Direttore del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare, da cui si ricava esclusivamente che la ricorrente è abilitata alla certificazione di Malattie Rare Dermatologiche e all'inserimento dei pazienti nel registro Malattie Rare dall'anno 2015 e che nulla suggerisce in ordine alla tipologia dell'attività svolta, alle modalità di espletamento ed alle relative circostanze temporali.
E nessun'altra produzione documentale, tra quelle in atti, risulta utile, trattandosi di atti di deliberazioni di rideterminazione e liquidazione per gli anni 1998/2000 dell'indennità assistenziale al personale medico universitario convenzionato (doc. 8), di rideterminazione di indennità di posizione variabile in favore del personale con incarico C3 (doc. 12) di riconoscimento di incarichi dirigenziali (doc. 13), di atti giudiziari relativi al riconoscimento dell'indennità di posizione variabile per l'attività assistenziale presso l'AOU dalla ricorrente (docc. 15 e 16), di richiesta di accesso agli atti (doc. 17).
Superfluo rilevare che le buste paghe prodotte, laddove riportano le voci retributive formalmente riconosciute alla ricorrente, non sono in grado di rivelare le eventuali voci spettanti, anche ai fini perequativi, per attività svolte di fatto.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 24/09/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1378/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO SECHI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Voglia il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
2) Accertato lo svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e lo svolgimento in favore della AOU di dell'incarico in espositiva dichiarare il diritto della ricorrente a godere del pieno CP_1 trattamento economico retributivo e dei connessi incrementi stipendiali spettanti ai sensi di legge, degli atti aziendali e degli accordi su richiamati;
3) per l'effetto condannare l' per quanto di competenza, Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro 63.595,51 (periodo maggio 2007 – luglio 2020, per le causali di cui in ricorso, e di quelle ulteriori e successive a luglio 2020 maturande ed accertande, con interessi dalle singole scadenze al saldo;
4) con vittoria di spese e competenze professionali
Per parte resistente: Rigettare ogni avversa domanda, spese vinte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di essere professoressa associata di Dermatologia dell' Parte_1 CP_2 che svolge attività assistenziale convenzionata in favore dell'
[...] [...] e di avere ricevuto l'incarico dirigenziale tipologia C3, ha agito innanzi Controparte_3 pagina 1 di 3 all'intestato tribunale nei confronti dell'AOU per ottenere differenze retributive pari ad € 63.595,51 sul presupposto dello svolgimento di incarico di alta specializzazione (medico chirurgo specialista in dermatologia) sussumibile nella categoria C1 dal 2007 a luglio 2016 e, successivamente, di incarico inquadrabile nella categoria B2.
Per la quantificazione delle differenze retributive richieste, la ricorrente ha prodotto il conteggio del Dr.
, dalla cui lettura si apprende che l'indennità perequativa ex art. 6 D. Lgv. 517/1999 è stata Pt_2 determinata esaminato quanto corrisposto a titolo di indennità ex art. 31 DPR 761/79 sino al mese di aprile 2013 e di indennità ex art. 6 D. Lgv. 517/99 da maggio 2013 e considerato, invece, quanto realmente spettante, per lo stesso periodo, sul presupposto dello svolgimento di incarico attribuibile al profilo C1 sin dall'origine e sino alla soppressione della struttura Complessa e, dall'agosto 2016, del mantenimento dell'incarico e delle responsabilità possedute, con incarico inquadrabile in B2.
L si è costituita con memoria difensiva depositata in data 12.05.2022 sollevando CP_4 l'eccezione di prescrizione (rinunciata nel corso di giudizio) e rilevando come, nelle more dell'attuazione del D. lgv. 502/1999 e della conseguente applicazione a regime del nuovo trattamento economico ivi previsto, avrebbe trovato applicazione il vecchio regime che prevedeva la percezione delle medesime voci retributive a titolo perequativo ex art. 31 DPR 761/1979 (c.d. . Ha CP_5 quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e non possa trovare accoglimento.
Va preliminarmente rilevata l'assenza di allegazioni idonee a sostenere la tesi della ricorrente, vale a dire l'esercizio, protratto e continuato, di mansioni o attività che giustificherebbero le differenze retributive, dovute ex artt. 6 D.lgv. 517/1999 e 31 DPR 761/79, in quanto sussumibili negli incarichi dirigenziali delle categorie C1 e B2, superiori alla categoria C3 formalmente conferitole con deliberazione n. 778 del 17.10.2014 (doc. 13).
Dalla lettura del ricorso emerge che la ricorrente, a tal fine, si limita ad allegare di essere “medico chirurgo specialista in dermatologia. Secondo i criteri indicati nella Deliberazione 104 /2002 della tale incarico è ascrivibile alla categoria C1 (incarico di alta specializzazione) e deve CP_6 essere riconosciuto per il periodo dal 2007 a luglio 2016 Anche successivamente al luglio 2016, la Prof.ssa ha mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito della articolazione Pt_1 interna di struttura complessa, qual è considerata la Clinica Dermatologica, con incarico inquadrabile nella fascia B2. Si precisa che dal 2015 la ricorrente è la referente per il Centro dello Studio delle malattie rare dermatologiche. (doc 3 ) per l' . Controparte_2
Da qui ricava la ricorrente che, per effetto della normativa in materia, avrebbe il diritto a ricevere, a parità di incarico, mansioni, funzioni e anzianità, un trattamento economico pienamente equipollente a quello del personale inquadrato nei ruoli del SSN che presta servizio presso la
[...]
Controparte_1
Nondimeno, in mancanza di asserzione, oltre che di prova, in ordine alla tipologia delle mansioni svolte, delle attività concretamente espletate, delle modalità temporali e fattuali di svolgimento dell'incarico ricoperto e, infine, della durata nel tempo di tali incarichi, è preclusa al giudicante la possibilità del procedimento di sussunzione nella categoria degli incarichi dirigenziali invocati.
L'accertamento del diritto alle differenze retributive derivanti da svolgimento di incarichi dirigenziali superiori a quello formalmente conferito presuppone, anche ai fini perequativi, che a monte vi sia la descrizione e la dimostrazione dello svolgimento di attività attribuibile a quegli incarichi superiori dirigenziali ambiti.
pagina 2 di 3 Invero, si deve rilevare che la deliberazione della di Sassari n. (doc. 8 ricorrente), Pt_3 Pt_4 con la quale è stata definita la retribuzione di posizione aziendale per il personale Dirigente dell'Area Medica, richiamata negli stessi conferimenti di incarichi in atti e vigente nelle more della ridefinizione e graduazione delle funzioni aziendale degli incarichi della medesima Area, in relazione agli incarichi di alta specializzazione C1, stabilisce che “L'Azienda predetermina l'elenco delle articolazioni funzionali della struttura complessa caratterizzate dalla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed alla organizzazione interna della struttura complessa. In particolare il livello di responsabilità al quale si riferisce il presente incarico presuppone un'attività di coordinamento e di indirizzo professionale, promozione dell'aggiornamento professionale e assunzione di responsabilità vicaria in caso di assenza del Responsabile di Struttura complessa, qualora ne ricorrano le condizioni” (doc. 8 fasc. ricorrente).
Ebbene, come già osservato, la ricorrente nulla deduce in ordine alla riconducibilità dell'incarico svolto a quello di elevata specializzazione, né che l'atto aziendale dell Controparte_1 prevedesse l'istituzione di tale incarico.
Quanto al periodo successivo a luglio 2016, non vi è poi alcuna descrizione o prova in ordine alla posizione e all'incarico ricoperti dalla ricorrente, limitandosi quest'ultima a sostenere di aver mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito dell'articolazione interna alla struttura complessa, con diritto al riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente al livello B2.
Né la documentazione in atti è idonea a tale fine: il doc. 3 consta di un'attestazione rilasciata l'11.05.2021 dal Direttore del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare, da cui si ricava esclusivamente che la ricorrente è abilitata alla certificazione di Malattie Rare Dermatologiche e all'inserimento dei pazienti nel registro Malattie Rare dall'anno 2015 e che nulla suggerisce in ordine alla tipologia dell'attività svolta, alle modalità di espletamento ed alle relative circostanze temporali.
E nessun'altra produzione documentale, tra quelle in atti, risulta utile, trattandosi di atti di deliberazioni di rideterminazione e liquidazione per gli anni 1998/2000 dell'indennità assistenziale al personale medico universitario convenzionato (doc. 8), di rideterminazione di indennità di posizione variabile in favore del personale con incarico C3 (doc. 12) di riconoscimento di incarichi dirigenziali (doc. 13), di atti giudiziari relativi al riconoscimento dell'indennità di posizione variabile per l'attività assistenziale presso l'AOU dalla ricorrente (docc. 15 e 16), di richiesta di accesso agli atti (doc. 17).
Superfluo rilevare che le buste paghe prodotte, laddove riportano le voci retributive formalmente riconosciute alla ricorrente, non sono in grado di rivelare le eventuali voci spettanti, anche ai fini perequativi, per attività svolte di fatto.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 24/09/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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