TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8279 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 14-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 22-4-2025, in data 12 novembre 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22760/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Ugo Odierna e Parte_1
NS RI, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Fiorentini n. 61
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Napoli alla Controparte_1 via Strada Comunale del Principe 13/a, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Arturo Testa, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47 Convenuta
OGGETTO: diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della voce retributiva “indennità giornaliera di turno”
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
““A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1 novembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) NAre genericamente la in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 novembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 novembre 2016 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
1 C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”
per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno”, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria azionata, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 24-10-2024 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze dell' convenuta presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, CP_2 con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, con Categoria D2, giusta declaratorie del CCNL del personale delle;
di avere Controparte_3 sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni spalmati su 5 gg a settimana: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo,
e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di avere sempre percepito la
“indennità giornaliera di turno”; di aver percepito tale indennità - indicata nella busta paga con il codice 601 e con la descrizione “ - 8700” - nella misura di € 4,49 fino al 31 dicembre Parte_2 2022, ai sensi dell'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018; di aver altresì percepito, la detta indennità - indicata in busta paga con il codice 606 e la descrizione “ – ART. Parte_2 106, co. 2” - nella misura di € 2,07 dal 1° gennaio 2023 in poi, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021; che ha normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto e tuttavia la retribuzione feriale è sempre stata pari alla sola somma dello stipendio base (tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS), ma in detta retribuzione per il periodo feriale non è stata computata nella base di calcolo la indennità giornaliera di turno.
Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché le norme collettive disciplinanti la natura degli emolumenti retribuivi in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte, con richiesta di condanna generica della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in riferimento al periodo dall'1-11-2016 al 24-10-2024 (data di deposito del ricorso). Si è tempestivamente costituita l' convenuta, resistendo al giudizio e deducendo CP_2 l'infondatezza delle avverse pretese. Ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale delle richieste attoree a far data dall'introduzione del presente giudizio, in mancanza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali. Ha rappresentato di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dagli richiamate disposizioni del CCNL del Comparto Sanità; che l'indennità di turno, come specificato dallo stesso CCNL, è un'indennità giornaliera corrisposta in ragione dell'effettiva presenza in servizio e “non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate”; che essa appartiene alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, rientranti nel trattamento accessorio e non nel trattamento fondamentale;
che le indennità accessorie sono legate strettamente alle presenze giornaliere e differiscono dalle parti variabili degli incarichi che vengono erogate anche durante i periodi di ferie;
che tanto risulta confermato anche dall' , chiamata a CP_4
2 pronunciarsi su una richiesta di parere formulata in ordine alla corresponsione di indennità accessorie in occasione delle giornate di ferie, con la recente nota del 17/12/2024. Ha evidenziato in ogni caso l'inapplicabilità al caso in esame dei principi sottesi alle normative eurocomunitarie, considerato l'effetto dissuasivo pressoché inesistente tenuto conto del “peso” infinitesimale” dell'indennità giornaliera di turno rispetto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore nel periodo oggetto di causa.
Concludeva come innanzi riportato.
La causa è stata rinviata per discussione, con termine per note illustrative, al 14-10-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
Il ricorso è fondato, confermando il Tribunale l'orientamento già espresso, coerente con quanto sancito dalla Suprema Corte di cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE. Parte ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo nazionale ed eurocomunitario in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive Cass. Sez.
L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art.
7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 Per_ novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_ C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
3
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_5 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_5 le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto
58, nonché LT e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di
4 ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo
e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Cont
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE". Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Viene pertanto in rilievo l'esame della specifica indennità indicata in ricorso ed esclusa dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente. Va, in primo luogo, rilevato che la predetta “indennità giornaliera di turno” risulta pacificamente erogata alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, tenuto conto che parte resistente non contesta tale carattere di continuità, riconoscendo che la stessa viene corrisposta in relazione ad ogni giornata di effettiva presenza in servizio, limitando la contestazione alla non computabilità della voce nella retribuzione feriale e non all'effettiva erogazione delle indennità. Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che
5 nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Essendo compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) CP_7 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro, tenuto conto della mansione svolta dal ricorrente, “Collaboratore professionale sanitario – infermiere”, anche alla luce degli statini in atti, reputa il Tribunale che l'indennità giornaliera di turno sia volta a compensare l'esecuzione costante della prestazione in turni avvicendati e flessibili;
la predetta indennità costituisce ed è connessa ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni di collaboratore sanitario-infermiere che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario della predetta indennità, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza;
essa, pertanto, va a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni, come è dato desumere dalla stessa qualificazione data dalle parti sociali alla detta indennità (art. 86 “Indennità per particolari condizioni di lavoro”), ed è, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Ciò risulta documentato altresì dalla sua costante presenza in busta paga per l'intero periodo considerato. Le affermazioni che precedono hanno trovato ulteriore conforto nelle ordinanze della S.C. n.
17495/2025 e n. 21589 pubb. il 27-7-2025, ove la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla indennità in esame, ha sancito che “Tale indennità, in quanto voce diretta a compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte (si legge nella sentenza di appello: «l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza»), vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale”. Deve pertanto ritenersi, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano l'istituto di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tale indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
6 Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto, come chiarito anche da Cass. n. 13932/2024, deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione, ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso dello scrivente, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla indennità di turno.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per la indennità in oggetto in relazione a tutto il periodo dedotto in ricorso.
Va infatti disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, dovendosi riconoscere valenza interruttiva alla diffida stragiudiziale inoltrata a mezzo pec dal difensore della ricorrente in data 26-10-2021 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso) in virtù della quale risulta efficacemente interrotta la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio precedente, ovvero a far data dal 26-10-2016.
Tenuto conto della richiesta attorea di accertamento del diritto con condanna generica limitata al periodo dal 1-11-2016 fino alla data di deposito del ricorso, la va condannata Controparte_1 ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie l'importo della “indennità giornaliera di turno”, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, in relazione al periodo dal 1-11-2016 al 24-10-2024, nonché a pagare le relative differenze retributive oltre intessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 24-10-2024, assorbita ogni ulteriore questione, Parte_1 così decide:
- Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi computare nell'importo della retribuzione delle ferie l'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- NA la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente gli importi maturati a tale titolo per il periodo dal 1-11-2016 al 24-10-
2024, oltre intessi legali dalla maturazione al saldo;
- Compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' convenuta, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 331,00 oltre spese generali e rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con attribuzione ai difensori antistatari;
Si comunichi.
Napoli, 12 novembre 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 14-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 22-4-2025, in data 12 novembre 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22760/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Ugo Odierna e Parte_1
NS RI, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Fiorentini n. 61
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Napoli alla Controparte_1 via Strada Comunale del Principe 13/a, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Arturo Testa, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47 Convenuta
OGGETTO: diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della voce retributiva “indennità giornaliera di turno”
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
““A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1 novembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) NAre genericamente la in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1 novembre 2016 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 novembre 2016 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
1 C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro”
per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
IN VIA GRADATA: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della “indennità giornaliera di turno”, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria azionata, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 24-10-2024 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze dell' convenuta presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, CP_2 con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, con Categoria D2, giusta declaratorie del CCNL del personale delle;
di avere Controparte_3 sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni spalmati su 5 gg a settimana: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo,
e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di avere sempre percepito la
“indennità giornaliera di turno”; di aver percepito tale indennità - indicata nella busta paga con il codice 601 e con la descrizione “ - 8700” - nella misura di € 4,49 fino al 31 dicembre Parte_2 2022, ai sensi dell'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018; di aver altresì percepito, la detta indennità - indicata in busta paga con il codice 606 e la descrizione “ – ART. Parte_2 106, co. 2” - nella misura di € 2,07 dal 1° gennaio 2023 in poi, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021; che ha normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto e tuttavia la retribuzione feriale è sempre stata pari alla sola somma dello stipendio base (tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS), ma in detta retribuzione per il periodo feriale non è stata computata nella base di calcolo la indennità giornaliera di turno.
Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché le norme collettive disciplinanti la natura degli emolumenti retribuivi in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte, con richiesta di condanna generica della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in riferimento al periodo dall'1-11-2016 al 24-10-2024 (data di deposito del ricorso). Si è tempestivamente costituita l' convenuta, resistendo al giudizio e deducendo CP_2 l'infondatezza delle avverse pretese. Ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale delle richieste attoree a far data dall'introduzione del presente giudizio, in mancanza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali. Ha rappresentato di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dagli richiamate disposizioni del CCNL del Comparto Sanità; che l'indennità di turno, come specificato dallo stesso CCNL, è un'indennità giornaliera corrisposta in ragione dell'effettiva presenza in servizio e “non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate”; che essa appartiene alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, rientranti nel trattamento accessorio e non nel trattamento fondamentale;
che le indennità accessorie sono legate strettamente alle presenze giornaliere e differiscono dalle parti variabili degli incarichi che vengono erogate anche durante i periodi di ferie;
che tanto risulta confermato anche dall' , chiamata a CP_4
2 pronunciarsi su una richiesta di parere formulata in ordine alla corresponsione di indennità accessorie in occasione delle giornate di ferie, con la recente nota del 17/12/2024. Ha evidenziato in ogni caso l'inapplicabilità al caso in esame dei principi sottesi alle normative eurocomunitarie, considerato l'effetto dissuasivo pressoché inesistente tenuto conto del “peso” infinitesimale” dell'indennità giornaliera di turno rispetto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore nel periodo oggetto di causa.
Concludeva come innanzi riportato.
La causa è stata rinviata per discussione, con termine per note illustrative, al 14-10-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
Il ricorso è fondato, confermando il Tribunale l'orientamento già espresso, coerente con quanto sancito dalla Suprema Corte di cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE. Parte ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo nazionale ed eurocomunitario in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive Cass. Sez.
L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art.
7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 Per_ novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_ C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
3
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_5 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_5 le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto
58, nonché LT e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di
4 ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo
e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Cont
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE". Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). Viene pertanto in rilievo l'esame della specifica indennità indicata in ricorso ed esclusa dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente. Va, in primo luogo, rilevato che la predetta “indennità giornaliera di turno” risulta pacificamente erogata alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, tenuto conto che parte resistente non contesta tale carattere di continuità, riconoscendo che la stessa viene corrisposta in relazione ad ogni giornata di effettiva presenza in servizio, limitando la contestazione alla non computabilità della voce nella retribuzione feriale e non all'effettiva erogazione delle indennità. Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che
5 nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Essendo compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) CP_7 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro, tenuto conto della mansione svolta dal ricorrente, “Collaboratore professionale sanitario – infermiere”, anche alla luce degli statini in atti, reputa il Tribunale che l'indennità giornaliera di turno sia volta a compensare l'esecuzione costante della prestazione in turni avvicendati e flessibili;
la predetta indennità costituisce ed è connessa ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni di collaboratore sanitario-infermiere che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario della predetta indennità, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza;
essa, pertanto, va a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni, come è dato desumere dalla stessa qualificazione data dalle parti sociali alla detta indennità (art. 86 “Indennità per particolari condizioni di lavoro”), ed è, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Ciò risulta documentato altresì dalla sua costante presenza in busta paga per l'intero periodo considerato. Le affermazioni che precedono hanno trovato ulteriore conforto nelle ordinanze della S.C. n.
17495/2025 e n. 21589 pubb. il 27-7-2025, ove la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla indennità in esame, ha sancito che “Tale indennità, in quanto voce diretta a compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte (si legge nella sentenza di appello: «l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza»), vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale”. Deve pertanto ritenersi, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano l'istituto di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tale indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
6 Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto, come chiarito anche da Cass. n. 13932/2024, deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione, ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso dello scrivente, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla indennità di turno.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per la indennità in oggetto in relazione a tutto il periodo dedotto in ricorso.
Va infatti disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, dovendosi riconoscere valenza interruttiva alla diffida stragiudiziale inoltrata a mezzo pec dal difensore della ricorrente in data 26-10-2021 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso) in virtù della quale risulta efficacemente interrotta la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio precedente, ovvero a far data dal 26-10-2016.
Tenuto conto della richiesta attorea di accertamento del diritto con condanna generica limitata al periodo dal 1-11-2016 fino alla data di deposito del ricorso, la va condannata Controparte_1 ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie l'importo della “indennità giornaliera di turno”, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, in relazione al periodo dal 1-11-2016 al 24-10-2024, nonché a pagare le relative differenze retributive oltre intessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 24-10-2024, assorbita ogni ulteriore questione, Parte_1 così decide:
- Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi computare nell'importo della retribuzione delle ferie l'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- NA la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente gli importi maturati a tale titolo per il periodo dal 1-11-2016 al 24-10-
2024, oltre intessi legali dalla maturazione al saldo;
- Compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' convenuta, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 331,00 oltre spese generali e rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con attribuzione ai difensori antistatari;
Si comunichi.
Napoli, 12 novembre 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
7