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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1659/2019 promossa da
, nata a [...] il Parte_1
10/11/1955 (C.F. ) e residente in [...]
CH CH n.63, elettivamente domiciliata in S.Agata del Bianco, via
Iemallo n.10 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Guido Strangio che la rappresenta e difende - giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, c.f. , piazza Municipio 1, elettivamente P.IVA_1
domiciliato e difeso, giusta procura in atti nonché delibera di G.M. n° 94 del 20 Settembre 2021, dall'Avv. Maria Nirta, con studio in via Vittoria,
121- 89032 Bianco (RC);
e
, con sede legale in Torino, al Largo Controparte_2
Regio Parco, n. 9, capitale sociale Euro 252.263.314,00 interamente versato., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale , R.E.A. n. 1082, in persona dell'Avv. P.IVA_2 CP_3
nata a [...] il [...], nella sua qualità di Procuratore
[...]
di giusta procura per Notar di Milano, Controparte_2 Persona_1
dell' 1 febbraio 2017, Rep. 13657 – Racc. 7181, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Palmi, alla Via F. Cilea N° 53;
, p.i. , con Parte_2 P.IVA_3
sede legale in Roma alla via Tuscolana n° 741 e sede operativa in Cittanova
(RC) alla via Strada Provinciale n° 1 Km 19+876, in persona del suo amministratore sig. , nato a [...] il Controparte_4
08/07/1980 e residente in [...]alla via Cavaliere Rocco Gentile snc,
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2
dall'Avv. Massimiliano Rollo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Cittanova (RC) alla Via Sirio n. 20.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il , la società Controparte_1 CP_2
e l'impresa chiedendo la loro
[...] Parte_2
condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in euro
143.650,49, subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 13.07.2013.
Pag. 2 di 13 L'attrice esponeva che, mentre percorreva a piedi la via del Popolo, cadeva a causa di una buca non segnalata, residuo di uno scavo per lavori di metanizzazione, riportando una "frattura bimalleolare pluriframmentata" al piede sinistro. Inquadrava la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custodi della strada, e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_1
la domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva l'insussistenza del nesso causale e la colpa della danneggiata, la quale, in condizioni di piena visibilità diurna e a conoscenza dei lavori in corso, avrebbe tenuto una condotta disattenta, tale da integrare il caso fortuito. Deduceva inoltre il proprio difetto di responsabilità, sostenendo che, in virtù del contratto di appalto per i lavori di metanizzazione, la custodia dell'area di cantiere era stata trasferita in via esclusiva alla società concessionaria CP_2
e all'impresa esecutrice In via
[...] Parte_2
subordinata, chiedeva di essere manlevato da queste ultime.
Si costituiva anche eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in quanto mera committente dei lavori. Evidenziava che, in base al contratto di appalto stipulato con la
[...]
quest'ultima si era assunta l'esclusiva responsabilità per Parte_2
l'esecuzione delle opere e per tutti i danni cagionati a terzi, obbligandosi contrattualmente a tenere indenne la committente da qualsiasi pretesa risarcitoria, come da specifica dichiarazione di manleva prodotta in atti.
Si costituiva, infine, la contestando la Parte_2
domanda e chiedendone il rigetto. Richiedeva preliminarmente di chiamare
Pag. 3 di 13 in causa la propria compagnia assicuratrice istanza rigettata CP_5
dal Giudice per tardività. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro, affermando che al momento della caduta non vi era alcuna buca, in quanto lo scavo era stato completamente riempito con materiale inerte stabilizzato il giorno precedente, in attesa della bitumazione. Imputava l'evento all'esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attrice, che non avrebbe prestato la dovuta attenzione e avrebbe potuto utilizzare i marciapiedi laterali. Contestava inoltre il quantum della richiesta risarcitoria.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti precisavano le proprie difese. L'attrice ribadiva la responsabilità solidale di tutti i convenuti, sostenendo che quale committente, era CP_2
parimenti responsabile per omessa vigilanza e che il contratto di appalto era un atto interno inopponibile al terzo danneggiato. Il
[...]
insisteva sull'assenza di prova del nesso causale e Controparte_1
sulla colpa esclusiva o concorrente dell'attrice, nonché sul trasferimento della custodia all'appaltatore, reiterando la domanda di manleva. La società ribadiva la propria estraneità ai fatti, in quanto mera Controparte_2
committente, e la responsabilità esclusiva dell'appaltatrice
[...]
in virtù della sua autonomia gestionale. Parte_2
La società articolava a sua volta una Parte_2
corposa prova testimoniale, finalizzata a dimostrare che i lavori di scavo erano stati ultimati il 12.07.2013 con riempimento dello scavo;
che dopo tale data non erano stati eseguiti altri interventi;
che la segnaletica di cantiere era stata rimossa solo dopo il completamento e il riempimento;
che lo scavo interessava solo la parte centrale della carreggiata;
che non vi
Pag. 4 di 13 erano buche o scavi aperti al momento del sinistro;
che la strada era rettilinea, pianeggiante e dotata di marciapiedi;
e che il dissesto visibile nelle fotografie prodotte dall'attrice consisteva in un dislivello di pochi millimetri riempito con materiale inerte stabilizzato.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
Relativamente all''istruttoria orale, alcuni testimoni, tra cui un tecnico e un vigile urbano del Comune, riferivano della presenza di un "piccolo dislivello" tra lo scavo ricoperto e il manto stradale, nonché dell'assenza di segnaletica di cantiere. I testimoni dipendenti dell'impresa esecutrice negavano invece la presenza di buche o dislivelli, asserendo che lo scavo era stato riempito e compattato "a filo della carreggiata".
La CTU medico-legale, espletata dal Dott. accertava la Persona_2
compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice ("frattura trimalleolare piede sinistro") con la dinamica della caduta descritta. Il CTU quantificava il danno biologico in un'invalidità temporanea (assoluta per 15 giorni, parziale a decrescere per i successivi 172 giorni) e in postumi permanenti nella misura del 9%. Riteneva inoltre congrue le spese mediche documentate per euro 602,00 e suggeriva la possibilità di una personalizzazione del danno per l'incidenza dei postumi su specifiche attività extralavorative della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione previo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.Sulla responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pag. 5 di 13 La fattispecie deve essere primariamente inquadrata nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui presupposto risiede nella relazione di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Per l'affermazione di tale responsabilità, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, mentre il custode, per liberarsi, deve fornire la prova del caso fortuito, ossia di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo a interrompere il nesso eziologico (Cass. Civ., Sez. 3, n. 24754/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che: "il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima"
(Cass. Civ., Sez. 6, n. 9872/2021).
Il caso fortuito può, dunque, essere integrato anche dalla condotta del danneggiato stesso, quando questa assuma un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso, tale da relegare la cosa a mera occasione dell'evento (Cass. Civ., Sez. 3, n. 15704/2023).
Pag. 6 di 13 In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. Civ., Sez. 3, n. 18981/2024).
2. Applicazione dei principi al caso di specie
Nel caso in esame, parte attrice ha fornito la prova dell'evento storico (la caduta) e delle conseguenze lesive patite, come accertato anche dalla CTU.
Tuttavia, l'onere probatorio a carico del danneggiato non si esaurisce in ciò, ma include la dimostrazione del nesso di causalità tra la condizione della strada e la caduta. Dall'istruttoria espletata, tale nesso non può ritenersi provato;
al contrario, emergono elementi sufficienti a ricondurre l'evento dannoso in via esclusiva alla condotta della stessa danneggiata, integrando così l'ipotesi del caso fortuito che esonera i convenuti da responsabilità.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire un quadro fattuale dal quale si evince che la caduta è avvenuta in condizioni che avrebbero imposto all'attrice un dovere di maggiore cautela. In primo luogo, il sinistro si è verificato alle ore 18:20 circa del 13.07.2013, in condizioni di piena luce naturale e di perfetta visibilità.
In secondo luogo, la natura dell'anomalia stradale non configurava un'insidia o un trabocchetto, caratterizzati dalla non visibilità e imprevedibilità del pericolo (Tribunale Siena, sentenza n. 379/2018). Le
Pag. 7 di 13 deposizioni testimoniali, incluse quelle dei testi di parte attrice (
[...]
, ), hanno concordemente Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
descritto la situazione dei luoghi non come una "buca" aperta, bensì come uno scavo già riempito con materiale inerte, che - al massimo - presentava un "piccolo dislivello" rispetto al manto stradale, quantificato in pochi centimetri (da 2 a 5 cm). Una tale conformazione del manto stradale, sebbene non ottimale, era palesemente visibile e riconoscibile da un utente della strada che prestasse l'ordinaria diligenza. Come affermato in un caso analogo, una buca "ben visibile e posta verso il centro della carreggiata, per cui era facilmente individuabile ed evitabile usando un'ordinaria diligenza" esclude la responsabilità del custode (Tribunale Avellino, sentenza n. 2050/2015). Non solo, ma le circostanze di fatto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, sconfessano la ricostruzione dalla stessa operata. Invero, le parti convenute hanno dato prova sia con la produzione fotografica che riproduceva lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, sia con la prova orale che la ditta appaltatrice aveva riempito lo scavo con il materiale inerte ben compattato e livellato in modo da consentire la finale bitumazione del manto stradale. In ogni caso per tutta la linea di scavo, il riempimento non presentava avvallamenti o difformità tanto che il CP_1
aveva consentito la rimozione dei limiti di circolazione per come consentito dalla normativa in tema di lavori pubblici. La caduta si è poi verificata quando era in corso un corteo funebre e la strada era particolarmente affollata. Di particolare interesse è la deposizione del teste - Tes_3
Vigile presente al momento della caduta e distante dall'attrice a Tes_4
soli 5 mt- che dichiarava: „ Mi trovavo in servizio quel giorno che si verificò l'incidente. Ricordo che l'attrice era distante da me circa 5 mt e
Pag. 8 di 13 vidi che in prossimità dell'ufficio postale della Via del Popolo che in occasioni come un funerale o altre circostanze, si riempie di gente, cadeva
a terra…..Vidi che sul luogo in cui era caduta, era presente lo scavo dei lavori di metanizzazione in corso già ricoperto, che presentava un piccolo dislivello rispetto all'asfalto presente e probabilmente la signora ha messo il piede proprio nella parte che presentava questo dislivello ed è caduta.”
Il teste pertanto ha visto l'attrice cadere ma desume soltanto che possa essere caduta a causa del piccolo dislivello presente sull'asfalto.
Il teste continua: “ADR Lo scavo era al centro della strada che in quel momento per la presenza del funerale era percorribile solo a piedi. ADR Al momento del sinistro non era presente alcuna segnaletica. Confermo che lo scavo realizzato all'epoca presentava un minimo dislivello rispetto al manto stradale anche perché quella via è un'arteria di collegamento principale dove di transita a piedi e con mezzi veicolari anche pesanti.
ADR Lo scavo dalle foto allegate non presentava crepe. Posso dire solo che le pietroline presenti e visibili dalle foto si erano staccate dal materiale di riempimento a causa dello sfregamento con i mezzi che transitavano sulla strada. ADR Lo scavo interessava tutta la via del Popolo per circa
100 mt. ADR Lo scavo era visibile perché pianeggiante anche se c'era molta gente e alcune parti erano ostruite anche da qualche autovettura.
ADR Non sono a conoscenza perché non ci fosse alcuna segnaletica, posso dire solo che la strada era aperta al traffico e lo scavo era compattato”
Eppure nessun altro incidente si è registrato, il che verosimilmente fa ritenere che la caduta occorsa all'attrice non sia riconducibile alle condizioni della strada. Per come sopra richiamato, si innesta nel processo eziologico della causazione dell'evento caduta, la condotta del
Pag. 9 di 13 danneggiato, ovvero il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227
c.c. che nel presente caso, interrompe, il nesso di causalità tra le condizioni della res e il danno.
Il contesto specifico imponeva peraltro un grado di attenzione superiore alla norma. La strada era interessata da noti lavori di metanizzazione, circostanza che di per sé suggerisce la possibilità di imbattersi in un fondo stradale non perfettamente livellato. Inoltre, la via era chiusa al traffico veicolare per la celebrazione di un funerale, il che garantiva ai pedoni una maggiore libertà di movimento e una più ampia visuale del piano di calpestio, non ostacolata dal transito di veicoli. L'attrice avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria andatura e prestare maggiore attenzione potendo altresì usufruire dei marciapiedi laterali, descritti come a raso e quindi pienamente praticabili.
La condotta della sig.ra pertanto, si qualifica come colposa e Pt_1
causalmente assorbente. La sua disattenzione ha reso un'anomalia stradale di modesta entità, prevedibile e superabile con l'uso dell'ordinaria prudenza, l'unica causa determinante della sua caduta. La giurisprudenza è costante nell'affermare che "quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso"
(Corte di Appello di Roma, sentenza n.315/2024).
Pag. 10 di 13 In definitiva, il comportamento della danneggiata, connotato da imprudenza e disattenzione, ha assunto carattere di evento imprevedibile e inevitabile per i custodi, interrompendo il nesso causale tra la cosa e il danno e degradando lo stato dei luoghi a mera occasione dell'incidente
(Cass. Civ., Sez. 3, n. 15704/2023). Di conseguenza, la domanda basata sull'art. 2051 c.c. deve essere rigettata.
3. Sulla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Il rigetto della domanda principale ex art. 2051 c.c. per interruzione del nesso causale ad opera del fatto colposo del danneggiato assorbe e determina anche il rigetto della domanda subordinata ex art. 2043 c.c.
Affinché possa configurarsi la responsabilità aquiliana, è infatti necessario, tra gli altri elementi, che il danno sia una conseguenza immediata e diretta della condotta (dolosa o colposa) del presunto responsabile. Avendo accertato che la causa esclusiva dell'evento lesivo è da rinvenirsi nella condotta della stessa attrice, viene a mancare il nesso di causalità, elemento costitutivo indispensabile anche per la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
(Cass. Civ., Sez. 3, n. 14526/2023).
4. Sulla ripartizione della responsabilità e sulle domande di manleva
L'integrale rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame delle questioni relative all'individuazione dell'effettivo custode della strada al momento del sinistro (se il la società committente o CP_1 CP_2
l'impresa appaltatrice e delle domande di manleva reciprocamente Pt_2
proposte dai convenuti. Tali questioni, infatti, presuppongono l'accertamento di una responsabilità risarcitoria in capo ad almeno uno dei
Pag. 11 di 13 soggetti convenuti, responsabilità che, per le ragioni esposte, è stata esclusa.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite, in considerazione della valutazione dei fatti collegati anche ai criteri di probabilità e verosimiglianza, giustificano l'integrale compensazione delle spese, ad esclusione delle spese di CTU che vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, della società e Controparte_1 Controparte_2
della società ; Parte_2
b) compensa interamente le spese di lite;
c) pone a carico dell'attrice le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 17 dicembre 2025.
Alla redazione della sentenza ha collaborato l'addetto all'UPP dott.
Persona_3
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1659/2019 promossa da
, nata a [...] il Parte_1
10/11/1955 (C.F. ) e residente in [...]
CH CH n.63, elettivamente domiciliata in S.Agata del Bianco, via
Iemallo n.10 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Guido Strangio che la rappresenta e difende - giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, c.f. , piazza Municipio 1, elettivamente P.IVA_1
domiciliato e difeso, giusta procura in atti nonché delibera di G.M. n° 94 del 20 Settembre 2021, dall'Avv. Maria Nirta, con studio in via Vittoria,
121- 89032 Bianco (RC);
e
, con sede legale in Torino, al Largo Controparte_2
Regio Parco, n. 9, capitale sociale Euro 252.263.314,00 interamente versato., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale , R.E.A. n. 1082, in persona dell'Avv. P.IVA_2 CP_3
nata a [...] il [...], nella sua qualità di Procuratore
[...]
di giusta procura per Notar di Milano, Controparte_2 Persona_1
dell' 1 febbraio 2017, Rep. 13657 – Racc. 7181, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Palmi, alla Via F. Cilea N° 53;
, p.i. , con Parte_2 P.IVA_3
sede legale in Roma alla via Tuscolana n° 741 e sede operativa in Cittanova
(RC) alla via Strada Provinciale n° 1 Km 19+876, in persona del suo amministratore sig. , nato a [...] il Controparte_4
08/07/1980 e residente in [...]alla via Cavaliere Rocco Gentile snc,
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2
dall'Avv. Massimiliano Rollo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Cittanova (RC) alla Via Sirio n. 20.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi, successivi verbali di causa e note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il , la società Controparte_1 CP_2
e l'impresa chiedendo la loro
[...] Parte_2
condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in euro
143.650,49, subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 13.07.2013.
Pag. 2 di 13 L'attrice esponeva che, mentre percorreva a piedi la via del Popolo, cadeva a causa di una buca non segnalata, residuo di uno scavo per lavori di metanizzazione, riportando una "frattura bimalleolare pluriframmentata" al piede sinistro. Inquadrava la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custodi della strada, e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_1
la domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva l'insussistenza del nesso causale e la colpa della danneggiata, la quale, in condizioni di piena visibilità diurna e a conoscenza dei lavori in corso, avrebbe tenuto una condotta disattenta, tale da integrare il caso fortuito. Deduceva inoltre il proprio difetto di responsabilità, sostenendo che, in virtù del contratto di appalto per i lavori di metanizzazione, la custodia dell'area di cantiere era stata trasferita in via esclusiva alla società concessionaria CP_2
e all'impresa esecutrice In via
[...] Parte_2
subordinata, chiedeva di essere manlevato da queste ultime.
Si costituiva anche eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in quanto mera committente dei lavori. Evidenziava che, in base al contratto di appalto stipulato con la
[...]
quest'ultima si era assunta l'esclusiva responsabilità per Parte_2
l'esecuzione delle opere e per tutti i danni cagionati a terzi, obbligandosi contrattualmente a tenere indenne la committente da qualsiasi pretesa risarcitoria, come da specifica dichiarazione di manleva prodotta in atti.
Si costituiva, infine, la contestando la Parte_2
domanda e chiedendone il rigetto. Richiedeva preliminarmente di chiamare
Pag. 3 di 13 in causa la propria compagnia assicuratrice istanza rigettata CP_5
dal Giudice per tardività. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro, affermando che al momento della caduta non vi era alcuna buca, in quanto lo scavo era stato completamente riempito con materiale inerte stabilizzato il giorno precedente, in attesa della bitumazione. Imputava l'evento all'esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attrice, che non avrebbe prestato la dovuta attenzione e avrebbe potuto utilizzare i marciapiedi laterali. Contestava inoltre il quantum della richiesta risarcitoria.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti precisavano le proprie difese. L'attrice ribadiva la responsabilità solidale di tutti i convenuti, sostenendo che quale committente, era CP_2
parimenti responsabile per omessa vigilanza e che il contratto di appalto era un atto interno inopponibile al terzo danneggiato. Il
[...]
insisteva sull'assenza di prova del nesso causale e Controparte_1
sulla colpa esclusiva o concorrente dell'attrice, nonché sul trasferimento della custodia all'appaltatore, reiterando la domanda di manleva. La società ribadiva la propria estraneità ai fatti, in quanto mera Controparte_2
committente, e la responsabilità esclusiva dell'appaltatrice
[...]
in virtù della sua autonomia gestionale. Parte_2
La società articolava a sua volta una Parte_2
corposa prova testimoniale, finalizzata a dimostrare che i lavori di scavo erano stati ultimati il 12.07.2013 con riempimento dello scavo;
che dopo tale data non erano stati eseguiti altri interventi;
che la segnaletica di cantiere era stata rimossa solo dopo il completamento e il riempimento;
che lo scavo interessava solo la parte centrale della carreggiata;
che non vi
Pag. 4 di 13 erano buche o scavi aperti al momento del sinistro;
che la strada era rettilinea, pianeggiante e dotata di marciapiedi;
e che il dissesto visibile nelle fotografie prodotte dall'attrice consisteva in un dislivello di pochi millimetri riempito con materiale inerte stabilizzato.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
Relativamente all''istruttoria orale, alcuni testimoni, tra cui un tecnico e un vigile urbano del Comune, riferivano della presenza di un "piccolo dislivello" tra lo scavo ricoperto e il manto stradale, nonché dell'assenza di segnaletica di cantiere. I testimoni dipendenti dell'impresa esecutrice negavano invece la presenza di buche o dislivelli, asserendo che lo scavo era stato riempito e compattato "a filo della carreggiata".
La CTU medico-legale, espletata dal Dott. accertava la Persona_2
compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice ("frattura trimalleolare piede sinistro") con la dinamica della caduta descritta. Il CTU quantificava il danno biologico in un'invalidità temporanea (assoluta per 15 giorni, parziale a decrescere per i successivi 172 giorni) e in postumi permanenti nella misura del 9%. Riteneva inoltre congrue le spese mediche documentate per euro 602,00 e suggeriva la possibilità di una personalizzazione del danno per l'incidenza dei postumi su specifiche attività extralavorative della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione previo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.Sulla responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pag. 5 di 13 La fattispecie deve essere primariamente inquadrata nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui presupposto risiede nella relazione di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Per l'affermazione di tale responsabilità, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, mentre il custode, per liberarsi, deve fornire la prova del caso fortuito, ossia di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo a interrompere il nesso eziologico (Cass. Civ., Sez. 3, n. 24754/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che: "il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima"
(Cass. Civ., Sez. 6, n. 9872/2021).
Il caso fortuito può, dunque, essere integrato anche dalla condotta del danneggiato stesso, quando questa assuma un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso, tale da relegare la cosa a mera occasione dell'evento (Cass. Civ., Sez. 3, n. 15704/2023).
Pag. 6 di 13 In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. Civ., Sez. 3, n. 18981/2024).
2. Applicazione dei principi al caso di specie
Nel caso in esame, parte attrice ha fornito la prova dell'evento storico (la caduta) e delle conseguenze lesive patite, come accertato anche dalla CTU.
Tuttavia, l'onere probatorio a carico del danneggiato non si esaurisce in ciò, ma include la dimostrazione del nesso di causalità tra la condizione della strada e la caduta. Dall'istruttoria espletata, tale nesso non può ritenersi provato;
al contrario, emergono elementi sufficienti a ricondurre l'evento dannoso in via esclusiva alla condotta della stessa danneggiata, integrando così l'ipotesi del caso fortuito che esonera i convenuti da responsabilità.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire un quadro fattuale dal quale si evince che la caduta è avvenuta in condizioni che avrebbero imposto all'attrice un dovere di maggiore cautela. In primo luogo, il sinistro si è verificato alle ore 18:20 circa del 13.07.2013, in condizioni di piena luce naturale e di perfetta visibilità.
In secondo luogo, la natura dell'anomalia stradale non configurava un'insidia o un trabocchetto, caratterizzati dalla non visibilità e imprevedibilità del pericolo (Tribunale Siena, sentenza n. 379/2018). Le
Pag. 7 di 13 deposizioni testimoniali, incluse quelle dei testi di parte attrice (
[...]
, ), hanno concordemente Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
descritto la situazione dei luoghi non come una "buca" aperta, bensì come uno scavo già riempito con materiale inerte, che - al massimo - presentava un "piccolo dislivello" rispetto al manto stradale, quantificato in pochi centimetri (da 2 a 5 cm). Una tale conformazione del manto stradale, sebbene non ottimale, era palesemente visibile e riconoscibile da un utente della strada che prestasse l'ordinaria diligenza. Come affermato in un caso analogo, una buca "ben visibile e posta verso il centro della carreggiata, per cui era facilmente individuabile ed evitabile usando un'ordinaria diligenza" esclude la responsabilità del custode (Tribunale Avellino, sentenza n. 2050/2015). Non solo, ma le circostanze di fatto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, sconfessano la ricostruzione dalla stessa operata. Invero, le parti convenute hanno dato prova sia con la produzione fotografica che riproduceva lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, sia con la prova orale che la ditta appaltatrice aveva riempito lo scavo con il materiale inerte ben compattato e livellato in modo da consentire la finale bitumazione del manto stradale. In ogni caso per tutta la linea di scavo, il riempimento non presentava avvallamenti o difformità tanto che il CP_1
aveva consentito la rimozione dei limiti di circolazione per come consentito dalla normativa in tema di lavori pubblici. La caduta si è poi verificata quando era in corso un corteo funebre e la strada era particolarmente affollata. Di particolare interesse è la deposizione del teste - Tes_3
Vigile presente al momento della caduta e distante dall'attrice a Tes_4
soli 5 mt- che dichiarava: „ Mi trovavo in servizio quel giorno che si verificò l'incidente. Ricordo che l'attrice era distante da me circa 5 mt e
Pag. 8 di 13 vidi che in prossimità dell'ufficio postale della Via del Popolo che in occasioni come un funerale o altre circostanze, si riempie di gente, cadeva
a terra…..Vidi che sul luogo in cui era caduta, era presente lo scavo dei lavori di metanizzazione in corso già ricoperto, che presentava un piccolo dislivello rispetto all'asfalto presente e probabilmente la signora ha messo il piede proprio nella parte che presentava questo dislivello ed è caduta.”
Il teste pertanto ha visto l'attrice cadere ma desume soltanto che possa essere caduta a causa del piccolo dislivello presente sull'asfalto.
Il teste continua: “ADR Lo scavo era al centro della strada che in quel momento per la presenza del funerale era percorribile solo a piedi. ADR Al momento del sinistro non era presente alcuna segnaletica. Confermo che lo scavo realizzato all'epoca presentava un minimo dislivello rispetto al manto stradale anche perché quella via è un'arteria di collegamento principale dove di transita a piedi e con mezzi veicolari anche pesanti.
ADR Lo scavo dalle foto allegate non presentava crepe. Posso dire solo che le pietroline presenti e visibili dalle foto si erano staccate dal materiale di riempimento a causa dello sfregamento con i mezzi che transitavano sulla strada. ADR Lo scavo interessava tutta la via del Popolo per circa
100 mt. ADR Lo scavo era visibile perché pianeggiante anche se c'era molta gente e alcune parti erano ostruite anche da qualche autovettura.
ADR Non sono a conoscenza perché non ci fosse alcuna segnaletica, posso dire solo che la strada era aperta al traffico e lo scavo era compattato”
Eppure nessun altro incidente si è registrato, il che verosimilmente fa ritenere che la caduta occorsa all'attrice non sia riconducibile alle condizioni della strada. Per come sopra richiamato, si innesta nel processo eziologico della causazione dell'evento caduta, la condotta del
Pag. 9 di 13 danneggiato, ovvero il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227
c.c. che nel presente caso, interrompe, il nesso di causalità tra le condizioni della res e il danno.
Il contesto specifico imponeva peraltro un grado di attenzione superiore alla norma. La strada era interessata da noti lavori di metanizzazione, circostanza che di per sé suggerisce la possibilità di imbattersi in un fondo stradale non perfettamente livellato. Inoltre, la via era chiusa al traffico veicolare per la celebrazione di un funerale, il che garantiva ai pedoni una maggiore libertà di movimento e una più ampia visuale del piano di calpestio, non ostacolata dal transito di veicoli. L'attrice avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria andatura e prestare maggiore attenzione potendo altresì usufruire dei marciapiedi laterali, descritti come a raso e quindi pienamente praticabili.
La condotta della sig.ra pertanto, si qualifica come colposa e Pt_1
causalmente assorbente. La sua disattenzione ha reso un'anomalia stradale di modesta entità, prevedibile e superabile con l'uso dell'ordinaria prudenza, l'unica causa determinante della sua caduta. La giurisprudenza è costante nell'affermare che "quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso"
(Corte di Appello di Roma, sentenza n.315/2024).
Pag. 10 di 13 In definitiva, il comportamento della danneggiata, connotato da imprudenza e disattenzione, ha assunto carattere di evento imprevedibile e inevitabile per i custodi, interrompendo il nesso causale tra la cosa e il danno e degradando lo stato dei luoghi a mera occasione dell'incidente
(Cass. Civ., Sez. 3, n. 15704/2023). Di conseguenza, la domanda basata sull'art. 2051 c.c. deve essere rigettata.
3. Sulla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Il rigetto della domanda principale ex art. 2051 c.c. per interruzione del nesso causale ad opera del fatto colposo del danneggiato assorbe e determina anche il rigetto della domanda subordinata ex art. 2043 c.c.
Affinché possa configurarsi la responsabilità aquiliana, è infatti necessario, tra gli altri elementi, che il danno sia una conseguenza immediata e diretta della condotta (dolosa o colposa) del presunto responsabile. Avendo accertato che la causa esclusiva dell'evento lesivo è da rinvenirsi nella condotta della stessa attrice, viene a mancare il nesso di causalità, elemento costitutivo indispensabile anche per la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
(Cass. Civ., Sez. 3, n. 14526/2023).
4. Sulla ripartizione della responsabilità e sulle domande di manleva
L'integrale rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame delle questioni relative all'individuazione dell'effettivo custode della strada al momento del sinistro (se il la società committente o CP_1 CP_2
l'impresa appaltatrice e delle domande di manleva reciprocamente Pt_2
proposte dai convenuti. Tali questioni, infatti, presuppongono l'accertamento di una responsabilità risarcitoria in capo ad almeno uno dei
Pag. 11 di 13 soggetti convenuti, responsabilità che, per le ragioni esposte, è stata esclusa.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite, in considerazione della valutazione dei fatti collegati anche ai criteri di probabilità e verosimiglianza, giustificano l'integrale compensazione delle spese, ad esclusione delle spese di CTU che vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, della società e Controparte_1 Controparte_2
della società ; Parte_2
b) compensa interamente le spese di lite;
c) pone a carico dell'attrice le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 17 dicembre 2025.
Alla redazione della sentenza ha collaborato l'addetto all'UPP dott.
Persona_3
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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