Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 3782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso ex art. 473-bis.12 c.p.c. da
, Parte_1
con il difensore avv. CASANOVA FLORIANNE;
ricorrente contro
CP_1
con il difensore avv. BERTOLANO CRISTINA;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
1. disporsi l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. disciplinarsi le frequentazioni paterne prevedendo che, salvo diverso accordo tra i genitori, il IG. tenga con sé il figlio il lunedì dalle 17.30 CP_1
alle 20.30 ed il giovedì dalle 17.30 al mattino successivo (con pernotto e accompagnamento a scuola nella mattinata del venerdì), nonché il sabato dalle 9.30 alle 20.30;
3. disporsi che, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie trascorrerà con la madre il giorno di Natale e quello di Per_1
Capodanno, mentre con il padre la Vigilia di Natale e Santo Stefano;
durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, la giornata di Pasqua con Pasquetta;
nel mese di agosto, il minore trascorrerà due settimane di vacanze anche non consecutive con la mamma, durante le quali il IG. potrà tenerlo con sè per due intere mezze CP_1
giornate (da individuarsi previamente con la IG.ra ), con possibilità Pt_1
di pernotto intermedio. Nelle altre due settimane di agosto, il padre potrà invece tenere con sé per tre giorni consecutivi (con due pernotti Per_1
intermedi);
4. prevedersi espressamente che le visite paterne di si svolgano Per_1 presso l'abitazione dei nonni paterni a Reana del Rojale (UD) o in altro idoneo ambiente già noto e familiare per il bambino: ciascuno dei genitori si impegna, a tal proposito, ad inserire gradualmente il figlio in eventuali diversi contesti abitativi che comportino la convivenza con nuovi partners e rispettive famiglie;
5. porsi a carico del IG. il versamento, in favore CP_1
della IG.ra , della somma di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio , da corrispondersi Per_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. disporsi che le spese straordinarie per il minore, disciplinate come previsto dal vigente Regolamento dell'Osservatorio sul diritto di Famiglia protocollato a Udine il 28.08.2015, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. prevedersi che l'assegno unico universale per CO venga percepito interamente dalla IG.ra ; Pt_1
2 8. spese di lite interamente compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il [...], Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
ha chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la Parte_1
relazione sentimentale con è cessata – che venissero CP_1
assunte le necessarie statuizioni nell'interesse del minore, chiedendo l'affidamento dello stesso in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita paterno da esercitarsi presso l'abitazione dei nonni paterni, obbligo del padre di corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre ha chiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. sull'assunto che il padre, trasferitosi a vivere con la nuova compagna e i 4 figli della stessa, si era opposto alla previsione di un graduale inserimento del minore presso la nuova sistemazione.
Il giudice istruttore ha quindi provveduto, inaudita altera parte, ad affidare il nucleo e il minore ai servizi sociali competenti per individuare la tipologia e la forma più idonea di svolgimento delle visite paterne.
Radicatosi il contraddittorio nel procedimento cautelare, il giudice istruttore ha confermato la presa in carico del nucleo finalizzata a monitorare ed eventualmente implementare il calendario di visite paterne concordato dalle parti in udienza.
Nel frattempo, si è costituito nel giudizio di merito, CP_1
avanzando domande di segno opposto a quelle della ricorrente e, segnatamente, domandando l'adozione di un regime di visite paterne più ampio e di prevedere a suo carico un assegno di mantenimento di importo inferiore.
All'udienza del 3.10.2023 le parti hanno concordato una modifica ai tempi di permanenza del minore presso il padre, in attesa della effettiva presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale competente.
3 All'esito, il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con i quali, fermo il collocamento del minore presso la madre e il diritto di vista paterno siccome dai genitori concordato, ha posto a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è, quindi, dato ingresso ad un congruo periodo di monitoraggio.
Con l'ultima relazione di aggiornamento trasmessa, i servizi sociali hanno dato atto del fatto che la situazione di criticità iniziale era rientrata, risultando entrambi i genitori legati affettivamente al figlio e, soprattutto, in grado di riconoscerne i bisogni e gestirli di comune accordo.
All'udienza del 16.12.2024 tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno, infine, dato atto di avere raggiunto un globale accordo sulle varie questioni controversie, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Essendo pertanto concordi le conclusioni, il Collegio dovrà pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali del minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da e e, per l'effetto, dispone Parte_1 CP_1 che l'affidamento ed il mantenimento di siano disciplinati Per_2
secondo i loro accordi, di seguito riportati:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. disciplina le frequentazioni paterne prevedendo che, salvo diverso accordo tra i genitori, il IG. tenga con sé il figlio il lunedì dalle 17.30 CP_1
alle 20.30 ed il giovedì dalle 17.30 al mattino successivo (con pernotto e accompagnamento a scuola nella mattinata del venerdì), nonché il sabato dalle 9.30 alle 20.30;
4 3. dispone che, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie trascorrerà con la madre il giorno di Natale e quello di Per_1
Capodanno, mentre con il padre la Vigilia di Natale e Santo Stefano;
durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, la giornata di Pasqua con Pasquetta;
nel mese di agosto, il minore trascorrerà due settimane di vacanze anche non consecutive con la mamma, durante le quali il IG. potrà tenerlo con sè per due intere mezze CP_1
giornate (da individuarsi previamente con la IG.ra ), con possibilità Pt_1
di pernotto intermedio. Nelle altre due settimane di agosto, il padre potrà invece tenere con sé per tre giorni consecutivi (con due pernotti Per_1
intermedi);
4. prevede espressamente che le visite paterne di si svolgano presso Per_1
l'abitazione dei nonni paterni a Reana del Rojale (UD) o in altro idoneo ambiente già noto e familiare per il bambino: dà atto che ciascuno dei genitori si impegna, a tal proposito, ad inserire gradualmente il figlio in eventuali diversi contesti abitativi che comportino la convivenza con nuovi partners e rispettive famiglie;
5. pone a carico del IG. il versamento, in favore della IG.ra , CP_1 Pt_1
della somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di Per_1
ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. dispone che le spese straordinarie per il minore, disciplinate come previsto dal vigente Regolamento dell'Osservatorio sul diritto di Famiglia protocollato a Udine il 28.08.2015, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. prevede che l'assegno unico universale per venga percepito Per_1
interamente dalla IG.ra ; Pt_1
8. spese di lite interamente compensate tra le parti
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 7.1.2025.
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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