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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7768 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 22474/23 la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. M. Sofia Parte_1
AL e dall'avv. Fabio Falanga, in virtù di procura da intendersi in calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia come in atti opponente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Silvana Dolei con cui elett. dom. come in atti opposta E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_2
AN TI in virtù di procura generale ad lites, presso cui domicilia come in atti
Opposto
Con ricorso depositato in data 30.11.23, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificato in data 25.10.23 ed esponeva di non aver avuto notificati l'atto sul quale si fondava la procedura. Chiedeva, quindi, l'annullamento del provvedimento fermo e dei ruoli esattoriali stante la mancata notifica dell'avviso oggetto della procedura. Si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso. Specificamente allegavano e documentavano la rituale notifica degli atti di causa alla parte ricorrente. La causa veniva per la prima comparizione all'udienza del 20.03.2024 innanzi al GOP che suppliva il sottoscritto giudicante assente dal Ruolo perché nelle more destinato a funzioni non giudiziarie presso il Ministero della Giustizia. A questa come alle successive 2 udienze parimenti svolte innanzi al GOP la causa veniva sempre rinviata per discussione ed infine, alla odierna udienza del 29.10.25, rientrato in Ruolo il sottoscritto giudicante, veniva decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
******* Rileva, innanzitutto, il Tribunale come oggetto della decisione debba essere innanzitutto la legittimità formale dell'atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificato in data 25.10.23. Tanto premesso osserva ancora il Tribunale come, a prescindere da ogni considerazione in ordine agli eventuali vizi lamentati in ricorso da parte opponente, l'opposizione sul punto non sia ammissibile. Osserva, infatti, il Tribunale come parte ricorrente abbia avuto notificato l'atto opposto in data 25.10.23, mentre la proposizione del ricorso avveniva solo in data 30.11.23. È da tale data, dunque, che decorrono i termini per impugnare l'atto che si assume viziato. Si deve allora rilevare che, quanto alla regolarità formale del titolo, l'azione deve essere considerata come un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e si deve, dunque, notare che appaiono decorsi i termini di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi come chiarito dalla Corte di Cassazione che ha affermato, in una pronuncia relativa ai vizi formali di una cartella esattoriale, che
“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi
2 prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (oggi venti) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale” (cfr. Cass., 18 novembre 2004 n. 21863), cosicché non risulta possibile procedere all'esame di eventuali vizi relativi alla regolarità formale dell'atto opposto (essendo decorsi più dei venti giorni dalla notifica di cui all'art. 617 c.p.c.).
Rileva, in ogni caso, il giudicante come in ordine vizio afferente la asserita mancata notifica al ricorrente, nei modi e nei termini previsti dalla legge, dell'avviso di addebito n. 37120220022893602000 su cui l'atto opposto trova il proprio fondamento, vada evidenziato che è documentalmente provato che tale atto sia stato regolarmente notificato a cura dell' (cfr. relata di notifica in atti prod.ne telematica ). CP_2 CP_2
La natura della controversia e la qualità delle parti unitamente alla decisione che non entra nel merito della debenza delle pretese azionate inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 22474/23 la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. M. Sofia Parte_1
AL e dall'avv. Fabio Falanga, in virtù di procura da intendersi in calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia come in atti opponente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Silvana Dolei con cui elett. dom. come in atti opposta E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_2
AN TI in virtù di procura generale ad lites, presso cui domicilia come in atti
Opposto
Con ricorso depositato in data 30.11.23, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificato in data 25.10.23 ed esponeva di non aver avuto notificati l'atto sul quale si fondava la procedura. Chiedeva, quindi, l'annullamento del provvedimento fermo e dei ruoli esattoriali stante la mancata notifica dell'avviso oggetto della procedura. Si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso. Specificamente allegavano e documentavano la rituale notifica degli atti di causa alla parte ricorrente. La causa veniva per la prima comparizione all'udienza del 20.03.2024 innanzi al GOP che suppliva il sottoscritto giudicante assente dal Ruolo perché nelle more destinato a funzioni non giudiziarie presso il Ministero della Giustizia. A questa come alle successive 2 udienze parimenti svolte innanzi al GOP la causa veniva sempre rinviata per discussione ed infine, alla odierna udienza del 29.10.25, rientrato in Ruolo il sottoscritto giudicante, veniva decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
******* Rileva, innanzitutto, il Tribunale come oggetto della decisione debba essere innanzitutto la legittimità formale dell'atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificato in data 25.10.23. Tanto premesso osserva ancora il Tribunale come, a prescindere da ogni considerazione in ordine agli eventuali vizi lamentati in ricorso da parte opponente, l'opposizione sul punto non sia ammissibile. Osserva, infatti, il Tribunale come parte ricorrente abbia avuto notificato l'atto opposto in data 25.10.23, mentre la proposizione del ricorso avveniva solo in data 30.11.23. È da tale data, dunque, che decorrono i termini per impugnare l'atto che si assume viziato. Si deve allora rilevare che, quanto alla regolarità formale del titolo, l'azione deve essere considerata come un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e si deve, dunque, notare che appaiono decorsi i termini di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi come chiarito dalla Corte di Cassazione che ha affermato, in una pronuncia relativa ai vizi formali di una cartella esattoriale, che
“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi
2 prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (oggi venti) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale” (cfr. Cass., 18 novembre 2004 n. 21863), cosicché non risulta possibile procedere all'esame di eventuali vizi relativi alla regolarità formale dell'atto opposto (essendo decorsi più dei venti giorni dalla notifica di cui all'art. 617 c.p.c.).
Rileva, in ogni caso, il giudicante come in ordine vizio afferente la asserita mancata notifica al ricorrente, nei modi e nei termini previsti dalla legge, dell'avviso di addebito n. 37120220022893602000 su cui l'atto opposto trova il proprio fondamento, vada evidenziato che è documentalmente provato che tale atto sia stato regolarmente notificato a cura dell' (cfr. relata di notifica in atti prod.ne telematica ). CP_2 CP_2
La natura della controversia e la qualità delle parti unitamente alla decisione che non entra nel merito della debenza delle pretese azionate inducono alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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