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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]2, difeso dall'avv. Federico Bertelli e dell'avv. Vincenzo
AR (pec ed elettivamente domiciliato per mandato in Email_1 calce al ricorso presso lo studio di quest'ultimo, in Genova, Via Brigata Liguria, n. 1/14
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza del Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Christian Lo Scalzo (PEC
t), e in virtù di Email_2 CP_2 Controparte_3 mandato generale alle liti del 23 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“… - nel merito: - dichiarare nullo o illegittimo, annullare, revocare l'avviso impugnato, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente; - previa occorrendo sospensione del presente giudizio fino all'esito con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente dinanzi al giudice tributario contro gli accertamenti e CodiceFiscale_2
TL301B300915/2022 dell' . Controparte_4
Con vittoria di spese, con distrazione, rendendo dichiarazione ex art. 93 cpc”.
: CP_5
“VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE contrariis reiectis
- in via preliminare, sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.; venuta meno la causa di sospensione e riassunto il giudizio ovvero in caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 295 c.p.c.
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria o, in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
- in via di estremo subordine, condannare l'opponente al pagamento di quelle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.
Vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 31.1.2024, il sig. Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...] CP_5
34820230003734164000 del 9.12.2023, notificatogli il 10.1.2024 (doc. 1 ric.), che trae origine da un accertamento fiscale svolto nei confronti della società
[...]
(già Controparte_6 Controparte_7
tale nel 2016, annualità alla quale si riferisce l'accertamento), che ha
[...] accertato un maggior reddito a carico della società, onde in data 5.5.2022 al ricorrente, quale socio compartecipe al 50%, è stato notificato avviso di accertamento n.
TL301B300915/2022, che accertava a suo carico un reddito imponibile di Euro 100.801,00, in rettifica di quello originariamente denunciato di euro 6.392,00, e in dipendenza del maggior reddito di partecipazione quantificava maggiori contributi previdenziali per CP_5
Euro 14.473,00 (doc. 3 ric.).
Secondo il ricorrente, gli accertamenti svolti non possono fare stato nei propri confronti, perché effettuati in contraddittorio con la sola società; i crediti sono inoltre prescritti;
spetta all' provare i fatti che fonderebbero la pretesa contributiva o, CP_5 altrimenti, il giudizio va sospeso per pregiudizialità, in attesa dell'esito del giudizio tributario conseguente all'impugnazione degli avvisi di accertamento;
in subordine,
“avendo il Giudice tributario ridotto con la sentenza all. 6 l'imponibile accertato di euro
28.000,00, l'importo del contributo (e di sanzioni, interessi, laddove anch'essi non pregiudicati dalle eccezioni che precedono) va rideterminato riducendo di E. 14.000 (il 50% imputato al ricorrente) l'imponibile su cui è stato calcolato, con l'effetto che l'avviso opposto va comunque revocato”.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, nel merito, di “dichiarare nullo o illegittimo, annullare, revocare l'avviso impugnato, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente, previa occorrendo sospensione del presente giudizio fino all'esito con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente dinanzi al giudice tributario contro gli accertamenti
TL302B300307/2022 e TL301B300915/2022 dell' ”. Controparte_4
L' si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo: in via preliminare la CP_5 sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; venuta meno la causa di sospensione e riassunto il giudizio, ovvero in caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 295 c.p.c., ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria o, in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
in via di estremo subordine, condannare l'opponente al pagamento di quelle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.
2. Disposto un breve rinvio per attendere l'esito del processo tributario in II grado e, poi, per il deposito della sentenza emessa, nell'udienza del 13.5.2025 il Tribunale, “Letta la sentenza della Corte Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, depositata da parte opponente, [ha] invita[to] le parti a valutare la possibilità di una definizione bonaria della vertenza mediante ricalcolo della pretesa alla luce della riduzione CP_5 dell'imponibile di cui all'avviso di accertamento riconosciuta dal Giudice Tributario”.
All'udienza del 23.9.2025, il procuratore di parte attrice ha dichiarato l'adesione del proprio assistito “alla proposta di definizione in via amministrativa della vertenza formulata dal Tribunale all'udienza del 13.5.2025” e ha chiesto un ulteriore breve rinvio “essendo in corso la quantificazione da parte dell' degli importi rivendicati a fronte della decisione CP_5 del giudice tributario”.
In data 3.11.2025 il difensore dell' ha depositato il calcolo degli importi CP_5 rivendicati dall' , a fronte della rideterminazione della base imponibile. CP_1
Nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di
“aderire alla diminuzione dei contributi” come indicata nella documentazione depositata dall' , “desistendo da ulteriori domande ed istanze”. CP_5
Il difensore dell' ha concordato “sulla rideterminazione del dovuto come da CP_5 conteggi ” e ha chiesto che “il Tribunale accerti pertanto il… credito nella misura di CP_5 cui ai conteggi prodotti e condanni controparte al pagamento della somma come rideterminata”.
Il difensore di parte attrice non ha contestato dette difese e richieste di controparte.
3. Concordando le parti sul punto, deve ritenersi che le pretese dell' di cui CP_5 all'avviso di addebito opposto (riferite a contributi per l'anno 2016, sanzioni civili ed interessi di mora) siano fondate limitatamente alle somme ricalcolate per effetto della riduzione, decisa dal Giudice Tributario ed accettata dalle parti (quanto meno ai presenti fini) del reddito accertato.
Le somme ricalcolate ammontano ad euro 7.725,30 per contributi, oltre euro
4.635,18 per sanzioni per evasione ed euro 912,10 per interessi di mora e così, nel complesso, ad euro 13.272,58.
4. Conclusivamente, il sig. previo annullamento dell'avviso d'addebito Pt_1 opposto, deve essere condannato a corrispondere all' , a titolo di contribuzione a CP_5 favore della Gestione Artigiani per l'anno 2016, sanzioni civili ed interessi di mora, la (minor) somma di euro 13.272,58; oltre ulteriori somme (interessi ed accessori) dovute per legge.
Infatti, <In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità
a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito>> (Cass. ord. n. 38236/2021).
5. Quanto alle spese di lite, ne appare equa l'integrale compensazione, tra le parti, atteso il comportamento processuale delle stesse, che in accoglimento delle indicazioni giudiziali si sono adoperate al fine di raggiungere una posizione comune utile alla definizione della vertenza, mediante reciproche “concessioni” (rideterminazione della pretesa, per l' ; CP_5 rinuncia ad ulteriori istanze e difese, a fronte della detta rideterminazione, per il ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione:
-annulla l'avviso di addebito opposto n. 348 2023 00037341 64 000, emesso dall' CP_5 nei confronti dell'opponente sig. Parte_1
-condanna l'opponente sig. a corrispondere all' , a titolo di Parte_1 CP_5 contribuzione a favore della Gestione Artigiani per l'anno 2016, sanzioni civili ed interessi di mora, la somma di euro 13.272,58, oltre ulteriori somme dovute per legge;
-respinge nel resto il ricorso;
-compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Genova, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
ST GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]2, difeso dall'avv. Federico Bertelli e dell'avv. Vincenzo
AR (pec ed elettivamente domiciliato per mandato in Email_1 calce al ricorso presso lo studio di quest'ultimo, in Genova, Via Brigata Liguria, n. 1/14
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza del Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Christian Lo Scalzo (PEC
t), e in virtù di Email_2 CP_2 Controparte_3 mandato generale alle liti del 23 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“… - nel merito: - dichiarare nullo o illegittimo, annullare, revocare l'avviso impugnato, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente; - previa occorrendo sospensione del presente giudizio fino all'esito con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente dinanzi al giudice tributario contro gli accertamenti e CodiceFiscale_2
TL301B300915/2022 dell' . Controparte_4
Con vittoria di spese, con distrazione, rendendo dichiarazione ex art. 93 cpc”.
: CP_5
“VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE contrariis reiectis
- in via preliminare, sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.; venuta meno la causa di sospensione e riassunto il giudizio ovvero in caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 295 c.p.c.
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria o, in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
- in via di estremo subordine, condannare l'opponente al pagamento di quelle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.
Vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 31.1.2024, il sig. Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...] CP_5
34820230003734164000 del 9.12.2023, notificatogli il 10.1.2024 (doc. 1 ric.), che trae origine da un accertamento fiscale svolto nei confronti della società
[...]
(già Controparte_6 Controparte_7
tale nel 2016, annualità alla quale si riferisce l'accertamento), che ha
[...] accertato un maggior reddito a carico della società, onde in data 5.5.2022 al ricorrente, quale socio compartecipe al 50%, è stato notificato avviso di accertamento n.
TL301B300915/2022, che accertava a suo carico un reddito imponibile di Euro 100.801,00, in rettifica di quello originariamente denunciato di euro 6.392,00, e in dipendenza del maggior reddito di partecipazione quantificava maggiori contributi previdenziali per CP_5
Euro 14.473,00 (doc. 3 ric.).
Secondo il ricorrente, gli accertamenti svolti non possono fare stato nei propri confronti, perché effettuati in contraddittorio con la sola società; i crediti sono inoltre prescritti;
spetta all' provare i fatti che fonderebbero la pretesa contributiva o, CP_5 altrimenti, il giudizio va sospeso per pregiudizialità, in attesa dell'esito del giudizio tributario conseguente all'impugnazione degli avvisi di accertamento;
in subordine,
“avendo il Giudice tributario ridotto con la sentenza all. 6 l'imponibile accertato di euro
28.000,00, l'importo del contributo (e di sanzioni, interessi, laddove anch'essi non pregiudicati dalle eccezioni che precedono) va rideterminato riducendo di E. 14.000 (il 50% imputato al ricorrente) l'imponibile su cui è stato calcolato, con l'effetto che l'avviso opposto va comunque revocato”.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, nel merito, di “dichiarare nullo o illegittimo, annullare, revocare l'avviso impugnato, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente, previa occorrendo sospensione del presente giudizio fino all'esito con sentenza passata in giudicato del giudizio pendente dinanzi al giudice tributario contro gli accertamenti
TL302B300307/2022 e TL301B300915/2022 dell' ”. Controparte_4
L' si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo: in via preliminare la CP_5 sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; venuta meno la causa di sospensione e riassunto il giudizio, ovvero in caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 295 c.p.c., ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria o, in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
in via di estremo subordine, condannare l'opponente al pagamento di quelle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.
2. Disposto un breve rinvio per attendere l'esito del processo tributario in II grado e, poi, per il deposito della sentenza emessa, nell'udienza del 13.5.2025 il Tribunale, “Letta la sentenza della Corte Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, depositata da parte opponente, [ha] invita[to] le parti a valutare la possibilità di una definizione bonaria della vertenza mediante ricalcolo della pretesa alla luce della riduzione CP_5 dell'imponibile di cui all'avviso di accertamento riconosciuta dal Giudice Tributario”.
All'udienza del 23.9.2025, il procuratore di parte attrice ha dichiarato l'adesione del proprio assistito “alla proposta di definizione in via amministrativa della vertenza formulata dal Tribunale all'udienza del 13.5.2025” e ha chiesto un ulteriore breve rinvio “essendo in corso la quantificazione da parte dell' degli importi rivendicati a fronte della decisione CP_5 del giudice tributario”.
In data 3.11.2025 il difensore dell' ha depositato il calcolo degli importi CP_5 rivendicati dall' , a fronte della rideterminazione della base imponibile. CP_1
Nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di
“aderire alla diminuzione dei contributi” come indicata nella documentazione depositata dall' , “desistendo da ulteriori domande ed istanze”. CP_5
Il difensore dell' ha concordato “sulla rideterminazione del dovuto come da CP_5 conteggi ” e ha chiesto che “il Tribunale accerti pertanto il… credito nella misura di CP_5 cui ai conteggi prodotti e condanni controparte al pagamento della somma come rideterminata”.
Il difensore di parte attrice non ha contestato dette difese e richieste di controparte.
3. Concordando le parti sul punto, deve ritenersi che le pretese dell' di cui CP_5 all'avviso di addebito opposto (riferite a contributi per l'anno 2016, sanzioni civili ed interessi di mora) siano fondate limitatamente alle somme ricalcolate per effetto della riduzione, decisa dal Giudice Tributario ed accettata dalle parti (quanto meno ai presenti fini) del reddito accertato.
Le somme ricalcolate ammontano ad euro 7.725,30 per contributi, oltre euro
4.635,18 per sanzioni per evasione ed euro 912,10 per interessi di mora e così, nel complesso, ad euro 13.272,58.
4. Conclusivamente, il sig. previo annullamento dell'avviso d'addebito Pt_1 opposto, deve essere condannato a corrispondere all' , a titolo di contribuzione a CP_5 favore della Gestione Artigiani per l'anno 2016, sanzioni civili ed interessi di mora, la (minor) somma di euro 13.272,58; oltre ulteriori somme (interessi ed accessori) dovute per legge.
Infatti, <In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità
a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito>> (Cass. ord. n. 38236/2021).
5. Quanto alle spese di lite, ne appare equa l'integrale compensazione, tra le parti, atteso il comportamento processuale delle stesse, che in accoglimento delle indicazioni giudiziali si sono adoperate al fine di raggiungere una posizione comune utile alla definizione della vertenza, mediante reciproche “concessioni” (rideterminazione della pretesa, per l' ; CP_5 rinuncia ad ulteriori istanze e difese, a fronte della detta rideterminazione, per il ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione:
-annulla l'avviso di addebito opposto n. 348 2023 00037341 64 000, emesso dall' CP_5 nei confronti dell'opponente sig. Parte_1
-condanna l'opponente sig. a corrispondere all' , a titolo di Parte_1 CP_5 contribuzione a favore della Gestione Artigiani per l'anno 2016, sanzioni civili ed interessi di mora, la somma di euro 13.272,58, oltre ulteriori somme dovute per legge;
-respinge nel resto il ricorso;
-compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Genova, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
ST GRILLO