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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17/10/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5360/2024, assunta in decisione il 17.10.2025, vertente tra:
c.f.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Francesca Accardo e dall'Avv.to Margherita Accardo, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e CP_1
disgiuntamente dagli Avvocati Valeria Grandizio ( ) e Ettore C.F._2
Triolo giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria,
Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 10.1.2023, la Sig.ra proponeva ATP ex Parte_1
art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, c. 3, L.104/92, nonché dell'indennità di accompagnamento dalla data riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa Persona_1
la quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra
[...] Parte_1
la sussistenza dei benefici richiesti.
Nello specifico, la dott.ssa , nella relazione di consulenza medico-legale, Per_1
nell'ambito del procedimento di prime cure recante NRG 151/2024 concludeva che: “Alla luce di quanto sopra esposto, delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale è possibile confermare il giudizio della commissione di prima istanza dell e affermare con ragionevole certezza medico-legale che la sig.ra CP_1 [...]
è “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_2
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67-99% senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di Handicap art. 3 comma 1
Legge 104/1992”, con decorrenza a far data dal 06.06.2023, epoca della presentazione della domanda amministrativa.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della
Sig.ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale Parte_1
chiedeva di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, c. 3, L.104/92, nonché dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha sostenuto che: “La valutazione espressa dalla CTU appare irragionevole e comunque non supportata da adeguata e sufficiente motivazione, sotto i profili che di seguito si esaminano. Risulta infatti dai documenti in atti e dalla stessa relazione peritale che la sig.ra è affetta da molti anni da un grave complesso Parte_1
patologico che, per le sue caratteristiche, la rende autoinsufficiente ed incapace di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, nonché bisognosa di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale ed in quella di relazione.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla CP_1
correttezza dell'elaborato peritale ed osservando che: “Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.
Pertanto, priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante ma senza che ciò impedisca l'autonoma deambulazione del soggetto: quindi non vi è alcun errore diagnostico né tantomeno alcuno sviamento dalle patologie già prese in (seria) considerazione.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 28.2.2025, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la nuova certificazione medica prodotta da parte ricorrente su un postulato aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, disponeva il richiamo della dott.ssa affinché quest'ultima “ CHIARISCA LA Persona_1
VALUTAZIONE DEL QUADRO CLINICO DELLA RICORRENTE E CP_2
L'INCIDENZA DELLE PATOLOGIE RIPORTATE NELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA PRODOTTA DA PARTE RICORRENTE”.
La CTU Dott.ssa , in data 22.9.2025, depositava, pertanto, nuova consulenza Per_1
tecnica d'ufficio, confermando, anche alla luce delle osservazioni formulate da parte ricorrente cui compiutamente la stessa rispondeva, la valutazione clinica già espressa nella fase dell'ATP, rectius insussistenza dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L.104/92, nonché del diritto all'indennità di accompagnamento.
Nello specifico, la Dott.ssa , nella relazione di consulenza medico-legale, in Per_1
risposta ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, così argomentava: “Nelle osservazioni il legale sostiene che la sig.ra sarebbe affetta da gravi Parte_3
patologie che hanno comportato diversi problemi clinici soprattutto a livello visivo, nello specifico afferma: “… che le patologie altamente invalidanti da cui la ricorrente
è affetto (in particolare, artrosi polidistrettuale con gravissime limitazioni nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta, vasculopatia cerebrale cronica e diabete mellito insulinodipendente con complicanze micro e macroangiopatiche) risultano comprovate dalla documentazione in atti, in gran parte proveniente da strutture pubbliche, nonché efficacemente illustrate dal CTP dr. nella relazione allegata al ricorso;
pertanto la valutazione del CTU appare Per_2
ingiustificatamente riduttiva”. E, conclude affermando che “Dette patologie per la loro natura ed entità risultano a nostro avviso tali da precludere lo svolgimento della maggior parte degli “atti quotidiani della vita”,
Tali affermazioni non sono corrette e sono smentite dall'attenta lettura della documentazione allegata in atti e dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale.
Infatti, in riferimento alle patologie citate dall'avvocato nelle sue note, si conferma che si tratta di patologie gravi ma ancora ben compensate che non comportano gravi deficit funzionali, come risulta chiaramente dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale e dalle stesse certificazioni allegate. La poliartrosi ha una incidenza lieve media con tono muscolare conservato, la cardiopatia presenta una cinetica globale conservata, FE 64% (vedi ecocardio del 24.3.22), il diabete mellito ancorché complicato dalle comuni alterazioni micro e macroangiopatiche, sempre presenti nel diabete ID, è anch'esso ben compensato. Infine, la vasculopatia cerebrale, diagnosticata con RM del 2014 (nella quale vengono evidenziate solo “piccole aree di iperintensità” senza altri segni di atrofia cerebrale) è da considerarsi una condizione compatibile con un normale declino cerebrale dovuto all'età ed ancora in fase iniziale e asintomatica. Infatti, all'esame clinico, tale dato strumentale non comporta deficit mnesici o ideativi tanto che la periziata si presenta “vigile, orientata, collaborante, con umore depresso, non presenta deficit mnesici e risponde alle domande in modo congruo. Pertanto, si conferma che le patologie da cui è affetta la periziata ne compromettono la validità ma NON sono di entità tale da richiedere l'assistenza continua nello svolgimento dei comuni atti quotidiani della vita.
Risposta Alla luce di quanto sopra esposto, attese le considerazioni cliniche e le argomentazioni medico-legali espresse, si conferma quanto già argomentato nella relazione peritale inviata in bozza e, alla luce delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e della visita peritale effettuata, ed è possibile affermare con ragionevole certezza medico-legale che la sig.ra Parte_2
è “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%” senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di Handicap art. 3 comma 1
Legge 104/1992”.
La decorrenza è fissata al 03.02.2025, data della certificazione che documenta l'aggravamento delle patologie ortopediche.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott.ssa a non Per_1
riconoscere i benefici richiesti, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., stante l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per lo status di handicap in situazione di gravità, nonché per l'indennità di accompagnamento.
Stante l'andamento del giudizio e il rigetto dell'opposizione, condanna la Sig.ra al pagamento delle spese di lite per le due fasi del Parte_1
giudizio, liquidate in favore dell' nella misura di € 3.300,00, oltre oneri di legge, CP_1
se dovuti;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente anche il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- condanna la Sig.ra alla rifusione delle spese processuali Parte_1
di entrambe le fasi del giudizio in favore dell' che liquida in euro 3.300,00, oltre CP_1
oneri di legge, se dovuti;
pone, altresì, definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott.ssa
[...]
come da separato provvedimento. Per_1
Reggio Calabria, lì 17.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17/10/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5360/2024, assunta in decisione il 17.10.2025, vertente tra:
c.f.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Francesca Accardo e dall'Avv.to Margherita Accardo, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e CP_1
disgiuntamente dagli Avvocati Valeria Grandizio ( ) e Ettore C.F._2
Triolo giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria,
Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 10.1.2023, la Sig.ra proponeva ATP ex Parte_1
art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, c. 3, L.104/92, nonché dell'indennità di accompagnamento dalla data riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa Persona_1
la quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra
[...] Parte_1
la sussistenza dei benefici richiesti.
Nello specifico, la dott.ssa , nella relazione di consulenza medico-legale, Per_1
nell'ambito del procedimento di prime cure recante NRG 151/2024 concludeva che: “Alla luce di quanto sopra esposto, delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale è possibile confermare il giudizio della commissione di prima istanza dell e affermare con ragionevole certezza medico-legale che la sig.ra CP_1 [...]
è “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_2
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67-99% senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di Handicap art. 3 comma 1
Legge 104/1992”, con decorrenza a far data dal 06.06.2023, epoca della presentazione della domanda amministrativa.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della
Sig.ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale Parte_1
chiedeva di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, c. 3, L.104/92, nonché dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha sostenuto che: “La valutazione espressa dalla CTU appare irragionevole e comunque non supportata da adeguata e sufficiente motivazione, sotto i profili che di seguito si esaminano. Risulta infatti dai documenti in atti e dalla stessa relazione peritale che la sig.ra è affetta da molti anni da un grave complesso Parte_1
patologico che, per le sue caratteristiche, la rende autoinsufficiente ed incapace di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, nonché bisognosa di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale ed in quella di relazione.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla CP_1
correttezza dell'elaborato peritale ed osservando che: “Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.
Pertanto, priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante ma senza che ciò impedisca l'autonoma deambulazione del soggetto: quindi non vi è alcun errore diagnostico né tantomeno alcuno sviamento dalle patologie già prese in (seria) considerazione.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 28.2.2025, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la nuova certificazione medica prodotta da parte ricorrente su un postulato aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, disponeva il richiamo della dott.ssa affinché quest'ultima “ CHIARISCA LA Persona_1
VALUTAZIONE DEL QUADRO CLINICO DELLA RICORRENTE E CP_2
L'INCIDENZA DELLE PATOLOGIE RIPORTATE NELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA PRODOTTA DA PARTE RICORRENTE”.
La CTU Dott.ssa , in data 22.9.2025, depositava, pertanto, nuova consulenza Per_1
tecnica d'ufficio, confermando, anche alla luce delle osservazioni formulate da parte ricorrente cui compiutamente la stessa rispondeva, la valutazione clinica già espressa nella fase dell'ATP, rectius insussistenza dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L.104/92, nonché del diritto all'indennità di accompagnamento.
Nello specifico, la Dott.ssa , nella relazione di consulenza medico-legale, in Per_1
risposta ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, così argomentava: “Nelle osservazioni il legale sostiene che la sig.ra sarebbe affetta da gravi Parte_3
patologie che hanno comportato diversi problemi clinici soprattutto a livello visivo, nello specifico afferma: “… che le patologie altamente invalidanti da cui la ricorrente
è affetto (in particolare, artrosi polidistrettuale con gravissime limitazioni nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta, vasculopatia cerebrale cronica e diabete mellito insulinodipendente con complicanze micro e macroangiopatiche) risultano comprovate dalla documentazione in atti, in gran parte proveniente da strutture pubbliche, nonché efficacemente illustrate dal CTP dr. nella relazione allegata al ricorso;
pertanto la valutazione del CTU appare Per_2
ingiustificatamente riduttiva”. E, conclude affermando che “Dette patologie per la loro natura ed entità risultano a nostro avviso tali da precludere lo svolgimento della maggior parte degli “atti quotidiani della vita”,
Tali affermazioni non sono corrette e sono smentite dall'attenta lettura della documentazione allegata in atti e dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale.
Infatti, in riferimento alle patologie citate dall'avvocato nelle sue note, si conferma che si tratta di patologie gravi ma ancora ben compensate che non comportano gravi deficit funzionali, come risulta chiaramente dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale e dalle stesse certificazioni allegate. La poliartrosi ha una incidenza lieve media con tono muscolare conservato, la cardiopatia presenta una cinetica globale conservata, FE 64% (vedi ecocardio del 24.3.22), il diabete mellito ancorché complicato dalle comuni alterazioni micro e macroangiopatiche, sempre presenti nel diabete ID, è anch'esso ben compensato. Infine, la vasculopatia cerebrale, diagnosticata con RM del 2014 (nella quale vengono evidenziate solo “piccole aree di iperintensità” senza altri segni di atrofia cerebrale) è da considerarsi una condizione compatibile con un normale declino cerebrale dovuto all'età ed ancora in fase iniziale e asintomatica. Infatti, all'esame clinico, tale dato strumentale non comporta deficit mnesici o ideativi tanto che la periziata si presenta “vigile, orientata, collaborante, con umore depresso, non presenta deficit mnesici e risponde alle domande in modo congruo. Pertanto, si conferma che le patologie da cui è affetta la periziata ne compromettono la validità ma NON sono di entità tale da richiedere l'assistenza continua nello svolgimento dei comuni atti quotidiani della vita.
Risposta Alla luce di quanto sopra esposto, attese le considerazioni cliniche e le argomentazioni medico-legali espresse, si conferma quanto già argomentato nella relazione peritale inviata in bozza e, alla luce delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e della visita peritale effettuata, ed è possibile affermare con ragionevole certezza medico-legale che la sig.ra Parte_2
è “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%” senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di Handicap art. 3 comma 1
Legge 104/1992”.
La decorrenza è fissata al 03.02.2025, data della certificazione che documenta l'aggravamento delle patologie ortopediche.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott.ssa a non Per_1
riconoscere i benefici richiesti, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., stante l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per lo status di handicap in situazione di gravità, nonché per l'indennità di accompagnamento.
Stante l'andamento del giudizio e il rigetto dell'opposizione, condanna la Sig.ra al pagamento delle spese di lite per le due fasi del Parte_1
giudizio, liquidate in favore dell' nella misura di € 3.300,00, oltre oneri di legge, CP_1
se dovuti;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente anche il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- condanna la Sig.ra alla rifusione delle spese processuali Parte_1
di entrambe le fasi del giudizio in favore dell' che liquida in euro 3.300,00, oltre CP_1
oneri di legge, se dovuti;
pone, altresì, definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott.ssa
[...]
come da separato provvedimento. Per_1
Reggio Calabria, lì 17.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino