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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 325/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 325/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
27.02.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
AL AN (PG), Fraz. RU- Via Fonte Pilo, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alongi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi – P.zza B. D'Alviano, 3, presso il Difensore;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Tagliavento ed elettivamente domiciliata in Giano dell'Umbria - Fraz. Bastardo – Via
Don L.Sturzo, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL AN – Fraz. RU in data
8.07.2007 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2007) pagina 1 di 6 con il figlio: , nato il [...], minorenne;
Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Entrambi i ricorrenti rinunciano in guisa reciproca alla corresponsione dell'assegno divorzile, essendo percettori di redditi adeguati alle loro esigenze e condizioni di vita;
2) La casa coniugale, completa della mobilia e degli arredi, sita in AL AN (PG) – Fraz.
RU – Via Fonte Pilo n.1/1 viene assegnata a che, per altro, è unica proprietaria sia Parte_1 dell' immobile che della mobilia , degli arredi e di tutto quanto in esso contenuto. Al riguardo è intervenuto tra le parti atto di transazione ove la Sig.ra si è obbligata a corrispondere Parte_1 al Sig. , la somma di Eu. 4.285,00 l'anno per sette anni e, così, complessivamente, Parte_2 la somma di Eu. 29.995,00, con decorrenza dal 23/02/2023;
3) Il figlio minore continuerà ad aver collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la Per_1 suddetta abitazione della madre;
4) Il figlio minore , viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno in Per_1 forma congiunta la responsabilità genitoriale sia per le questioni di straordinaria amministrazione, sia obbligandosi a concordare tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute, tenendo precipuamente conto delle sue capacità, inclinazioni naturali, scelte ed aspirazioni, avendo questi raggiunto un adeguato livello di maturità e di consapevolezza;
5) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé , assumerà in via autonoma ed esclusiva, le Per_1 decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione ed, in caso di estrema ed indifferibile urgenza, anche se relative a questioni concernenti la salute, la educazione e la sicurezza del minore;
6) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con la massima sollecitudine, ogni evento concernente la salute, la educazione, le problematiche scolastiche, di relazione e di sicurezza, che riguardino il minore, concordando le relative iniziative e misure da adottare;
dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato con il minore;
di tutelare la autorevolezza delle figure paterna e materna, evitando sempre ed in ogni modo di esprimere giudizi lesivi della figura paterna e materna in presenza del figlio pagina 2 di 6 7) Il Sig. avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio, prelevandolo dalla casa Parte_2 materna o dalla scuola, ove dovrà riaccompagnarlo: a) ogni settimana, il giorno di mercoledì dalle ore 13,00 fino al giovedì successivo alle ore 8,00 durante l'anno scolastico, diversamente alle ore
13,00, ed il giorno di venerdì dalle ore 13,00 fino al sabato alle ore 8,00. b) A settimane alterne dal giorno di sabato mattina ore 8,00 fino alle ore 21,00 della domenica successiva;
c) Il minore trascorrerà il giorno di Natale, di S.Stefano, di Capodanno, di Epifania, di Pasqua e di Pasquetta dalle ore 9,00 alle ore 21,00 con il padre o con la madre previo concordamento con il minore stesso;
8) Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo circa il periodo di competenza di ciascuno da perfezionarsi entro il mese di maggio, avendo cura di comunicarsi la data di partenza, la durata della vacanza, indirizzo ed utenza telefonica della struttura recettiva prescelta;
.
9) Tutte le suddette permanenze dovranno essere, comunque, compatibili: a) con gli impegni scolastici, educativi ed extrascolastici del minore;
b) in ogni caso e primariamente, con la sue scelte, atteso che
è prossimo al compimento degli anni 14 e, quindi, ha raggiunto maturità e consapevolezza tali Per_1 da potersi consapevolmente e ragionevolmente determinare nel rapporto con i suoi genitori e con le sue esigenze.
10) corrisponderà a , entro il giorno cinque di ogni mese, la Parte_2 Parte_1 somma di Eu. 300,00 (Euro trecento/00) quale suo contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Tale somma sarà annualmente rivalutabile, in applicazione degli indici ISTAT relativi alle variazioni in aumento del costo dei generi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come previsto dalla legge e sarà versata, entro il suddetto termine, a mezzo bonifico bancario da accreditarsi nel conto corrente intrattenuto dalla Sig.ra con IBAN: [...]. Tale Parte_1 contributo potrà essere ridiscusso bonariamente tra i genitori in relazione ai maggiori bisogni, al progressivo e naturale cambiamento delle esigenze di vita, di relazione e di studio di . Per_1
11) Le spese straordinarie per il minore saranno a carico dei genitori in ragione del 50% (cinquanta per cento) ciascuno solo se saranno superiori alla somma di Eu. 50,00 (Euro cinquanta/00), mentre, se inferiori a detto importo, resteranno a carico di Parte_1
I relativi documenti di spesa dovranno essere intestati al minore. Tali spese straordinarie saranno così costituite e regolate:
a) Spese scolastiche senza preventiva concertazione: Acquisto dei libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
corredo scolastico di inizio d'anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante; tasse universitarie per le università statali e per gli anni di corso e relativi libri di testo pagina 3 di 6 b) Spese scolastiche e formative con preventiva concertazione: Rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o università private o fuori corso;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero; corsi di specializzazione;
lezioni suppletive o di perfezionamento;
corsi di lingua ed informatici;
gite scolastiche superiori ad un giorno;
spese di alloggio fuori sede per corsi universitari o corsi equipollenti;
attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose ( Es. Computer, etc.);
c) Spese sportive senza preventiva concertazione: Attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
d) Spese educative, ricreative e sportive con preventiva concertazione: iscrizione ad attività sportive e spese per attrezzatura;
corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, informatica e di lingua;
centri e campi estivi, corsi ludici e/o ricreativi;
vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio;
scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e spese obbligatorie (bollo, assicurazione) manutenzione e riparazioni;
spese per eventi significativi e di festeggiamento.
e) Spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione: analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante da effettuare anche presso strutture specialistiche, se non coperte dal
SSN; acquisto di farmaci prescritti dal medico curante;
visite ed interventi dentistici, oculistici;
tikets; acquisto di occhiali e di protesi su prescrizione medica;
spese mediche urgenti e non programmabili prescritte dal medico o con attestazione di urgenza.
f) Spese mediche e sanitarie con preventiva concertazione: Visite ed interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche private e tutte le spese mediche e di cura non convenzionate, con esclusione dell'acquisto di medicinali da banco.
12) Per quanto concerne la polizza di assicurazione stipulata in data 23/01/2013 con la compagnia
“Primodomani Risparmio” n.ro 30443760 intestata a Controparte_1 Parte_2
ma con beneficiario i premi relativi, a decorrere dal prossimo rateo in
[...] Persona_2 scadenza, verranno pagati a cura e spese di , mentre potrà Parte_1 Parte_2 effettuare, se lo vorrà, versamenti aggiuntivi di sua spontanea volontà e per l'importo che gradirà. Al compimento del 18° anno di età il beneficiario della polizza, se lo vorrà, potrà Persona_2 riscattarla anticipatamente;
13) I ricorrenti prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio;
14) si obbliga a corrispondere a la somma di Eu. 1.500,00 Parte_2 Parte_1
(Euro millecinquecento/00), a fronte del maggior costo che questa dovrà sostenere per riparare il danneggiamento da lui causato, nel corso del suo trasloco, alla scalinata esterna della abitazione di proprietà della medesima, non appena verranno completati i lavori relativi alla suddetta riparazione;
pagina 4 di 6 15) Salvo quanto sopra convenuto, che resta fermo, i ricorrenti dichiarano di aver consensualmente definito prima d'ora tutti gli altri aspetti, condizioni e rapporti patrimoniali sia mobiliari che immobiliari, economici, finanziari, nulla escluso ed eccettuato, connessi, conseguenti e dipendenti dal rapporto di coniugio. Dichiarano, pertanto, di non aver più nulla a pretendere o rivendicare l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, salvo l' adempimento delle obbligazioni, anche future, qui assunte;
16) I compensi professionali dovuti per la rispettiva assistenza legale, verranno corrisposti da ciascuna parte al proprio difensore, mentre le spese vive saranno ripartite in parti uguali tra loro”.
All'udienza del 24.09.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in AL AN – Fraz. RU, in Parte_1 Parte_2 data 08 luglio 2007, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo comune al n. 15 parte II, Serie A, anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 5 di 6 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 15.10.2025
Il Presidente est.
AU AT
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 325/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
27.02.2025,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
AL AN (PG), Fraz. RU- Via Fonte Pilo, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alongi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi – P.zza B. D'Alviano, 3, presso il Difensore;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Tagliavento ed elettivamente domiciliata in Giano dell'Umbria - Fraz. Bastardo – Via
Don L.Sturzo, presso il difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL AN – Fraz. RU in data
8.07.2007 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2007) pagina 1 di 6 con il figlio: , nato il [...], minorenne;
Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) Entrambi i ricorrenti rinunciano in guisa reciproca alla corresponsione dell'assegno divorzile, essendo percettori di redditi adeguati alle loro esigenze e condizioni di vita;
2) La casa coniugale, completa della mobilia e degli arredi, sita in AL AN (PG) – Fraz.
RU – Via Fonte Pilo n.1/1 viene assegnata a che, per altro, è unica proprietaria sia Parte_1 dell' immobile che della mobilia , degli arredi e di tutto quanto in esso contenuto. Al riguardo è intervenuto tra le parti atto di transazione ove la Sig.ra si è obbligata a corrispondere Parte_1 al Sig. , la somma di Eu. 4.285,00 l'anno per sette anni e, così, complessivamente, Parte_2 la somma di Eu. 29.995,00, con decorrenza dal 23/02/2023;
3) Il figlio minore continuerà ad aver collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la Per_1 suddetta abitazione della madre;
4) Il figlio minore , viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno in Per_1 forma congiunta la responsabilità genitoriale sia per le questioni di straordinaria amministrazione, sia obbligandosi a concordare tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute, tenendo precipuamente conto delle sue capacità, inclinazioni naturali, scelte ed aspirazioni, avendo questi raggiunto un adeguato livello di maturità e di consapevolezza;
5) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé , assumerà in via autonoma ed esclusiva, le Per_1 decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione ed, in caso di estrema ed indifferibile urgenza, anche se relative a questioni concernenti la salute, la educazione e la sicurezza del minore;
6) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con la massima sollecitudine, ogni evento concernente la salute, la educazione, le problematiche scolastiche, di relazione e di sicurezza, che riguardino il minore, concordando le relative iniziative e misure da adottare;
dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato con il minore;
di tutelare la autorevolezza delle figure paterna e materna, evitando sempre ed in ogni modo di esprimere giudizi lesivi della figura paterna e materna in presenza del figlio pagina 2 di 6 7) Il Sig. avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio, prelevandolo dalla casa Parte_2 materna o dalla scuola, ove dovrà riaccompagnarlo: a) ogni settimana, il giorno di mercoledì dalle ore 13,00 fino al giovedì successivo alle ore 8,00 durante l'anno scolastico, diversamente alle ore
13,00, ed il giorno di venerdì dalle ore 13,00 fino al sabato alle ore 8,00. b) A settimane alterne dal giorno di sabato mattina ore 8,00 fino alle ore 21,00 della domenica successiva;
c) Il minore trascorrerà il giorno di Natale, di S.Stefano, di Capodanno, di Epifania, di Pasqua e di Pasquetta dalle ore 9,00 alle ore 21,00 con il padre o con la madre previo concordamento con il minore stesso;
8) Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo circa il periodo di competenza di ciascuno da perfezionarsi entro il mese di maggio, avendo cura di comunicarsi la data di partenza, la durata della vacanza, indirizzo ed utenza telefonica della struttura recettiva prescelta;
.
9) Tutte le suddette permanenze dovranno essere, comunque, compatibili: a) con gli impegni scolastici, educativi ed extrascolastici del minore;
b) in ogni caso e primariamente, con la sue scelte, atteso che
è prossimo al compimento degli anni 14 e, quindi, ha raggiunto maturità e consapevolezza tali Per_1 da potersi consapevolmente e ragionevolmente determinare nel rapporto con i suoi genitori e con le sue esigenze.
10) corrisponderà a , entro il giorno cinque di ogni mese, la Parte_2 Parte_1 somma di Eu. 300,00 (Euro trecento/00) quale suo contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Tale somma sarà annualmente rivalutabile, in applicazione degli indici ISTAT relativi alle variazioni in aumento del costo dei generi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come previsto dalla legge e sarà versata, entro il suddetto termine, a mezzo bonifico bancario da accreditarsi nel conto corrente intrattenuto dalla Sig.ra con IBAN: [...]. Tale Parte_1 contributo potrà essere ridiscusso bonariamente tra i genitori in relazione ai maggiori bisogni, al progressivo e naturale cambiamento delle esigenze di vita, di relazione e di studio di . Per_1
11) Le spese straordinarie per il minore saranno a carico dei genitori in ragione del 50% (cinquanta per cento) ciascuno solo se saranno superiori alla somma di Eu. 50,00 (Euro cinquanta/00), mentre, se inferiori a detto importo, resteranno a carico di Parte_1
I relativi documenti di spesa dovranno essere intestati al minore. Tali spese straordinarie saranno così costituite e regolate:
a) Spese scolastiche senza preventiva concertazione: Acquisto dei libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
corredo scolastico di inizio d'anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante; tasse universitarie per le università statali e per gli anni di corso e relativi libri di testo pagina 3 di 6 b) Spese scolastiche e formative con preventiva concertazione: Rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o università private o fuori corso;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero; corsi di specializzazione;
lezioni suppletive o di perfezionamento;
corsi di lingua ed informatici;
gite scolastiche superiori ad un giorno;
spese di alloggio fuori sede per corsi universitari o corsi equipollenti;
attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose ( Es. Computer, etc.);
c) Spese sportive senza preventiva concertazione: Attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
d) Spese educative, ricreative e sportive con preventiva concertazione: iscrizione ad attività sportive e spese per attrezzatura;
corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, informatica e di lingua;
centri e campi estivi, corsi ludici e/o ricreativi;
vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio;
scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e spese obbligatorie (bollo, assicurazione) manutenzione e riparazioni;
spese per eventi significativi e di festeggiamento.
e) Spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione: analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante da effettuare anche presso strutture specialistiche, se non coperte dal
SSN; acquisto di farmaci prescritti dal medico curante;
visite ed interventi dentistici, oculistici;
tikets; acquisto di occhiali e di protesi su prescrizione medica;
spese mediche urgenti e non programmabili prescritte dal medico o con attestazione di urgenza.
f) Spese mediche e sanitarie con preventiva concertazione: Visite ed interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche private e tutte le spese mediche e di cura non convenzionate, con esclusione dell'acquisto di medicinali da banco.
12) Per quanto concerne la polizza di assicurazione stipulata in data 23/01/2013 con la compagnia
“Primodomani Risparmio” n.ro 30443760 intestata a Controparte_1 Parte_2
ma con beneficiario i premi relativi, a decorrere dal prossimo rateo in
[...] Persona_2 scadenza, verranno pagati a cura e spese di , mentre potrà Parte_1 Parte_2 effettuare, se lo vorrà, versamenti aggiuntivi di sua spontanea volontà e per l'importo che gradirà. Al compimento del 18° anno di età il beneficiario della polizza, se lo vorrà, potrà Persona_2 riscattarla anticipatamente;
13) I ricorrenti prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio;
14) si obbliga a corrispondere a la somma di Eu. 1.500,00 Parte_2 Parte_1
(Euro millecinquecento/00), a fronte del maggior costo che questa dovrà sostenere per riparare il danneggiamento da lui causato, nel corso del suo trasloco, alla scalinata esterna della abitazione di proprietà della medesima, non appena verranno completati i lavori relativi alla suddetta riparazione;
pagina 4 di 6 15) Salvo quanto sopra convenuto, che resta fermo, i ricorrenti dichiarano di aver consensualmente definito prima d'ora tutti gli altri aspetti, condizioni e rapporti patrimoniali sia mobiliari che immobiliari, economici, finanziari, nulla escluso ed eccettuato, connessi, conseguenti e dipendenti dal rapporto di coniugio. Dichiarano, pertanto, di non aver più nulla a pretendere o rivendicare l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, salvo l' adempimento delle obbligazioni, anche future, qui assunte;
16) I compensi professionali dovuti per la rispettiva assistenza legale, verranno corrisposti da ciascuna parte al proprio difensore, mentre le spese vive saranno ripartite in parti uguali tra loro”.
All'udienza del 24.09.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in AL AN – Fraz. RU, in Parte_1 Parte_2 data 08 luglio 2007, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo comune al n. 15 parte II, Serie A, anno 2007;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 5 di 6 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 15.10.2025
Il Presidente est.
AU AT
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