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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
SC FR, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13709/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRAP 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21761/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate DP I Napoli e Agenzia delle Entrate RI e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna INTIMAZ. PAGAM. 07120259012439134000 ,II.DD. + I.V.A. 2014, Valore economico della controversia: 17.838,10
Euro, in uno al sottostante avviso di accertamento n. TF3010603156/2024 in relazione al quale eccepisce l'omessa notifica.
Il ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione del credito erariale.
Si costituisce ADER DPI Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, la parte resistente ha documentato la pretestuosità e infondatezza del ricorso, producendo la copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in data 17.9.2015,
n. 2427/2015 ricorso R.G.R. n. 15561/2014, avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento N.
TF3010603156/2014.
La citata sentenza rigettava il ricorso della DE NN e la condannava al pagamento delle spese di lite.
E' evidente, pertanto, che la ricorrente era pienamente a conoscenza dell'atto prodromico di cui oggni eccepisce l'omessa notifica, tanto da impugnarlo, con esito sfavorevole, davanti al Giudice Tributario.
Né è pertinente l'argomentazione esposta nelle memorie aggiunte depositate dalla ricorrente che sostiene che il dispositivo della sentenza prodotta dalla resistente non comprova la pregressa impugnazione dell'avviso di accertamento N. TF3010603156/2014, potendosi trattare di impugnazione del ruolo esattoriale.
E' del tutto evidente l'irrilevanza dell'argomentazione in primo luogo perché nell'intestazione del dispositivo di sentenza si fa riferimento, quale atto impugnato, all'avviso di accertamento e non all'estratto esecutivo e, in secondo luogo, anche se l'oggetto del ricorso fosse stato proprio l'estratto esecutivo, era in quella occasione che il ricorrente avrebbe dovuto far valere ogni eccezione relativa all'atto presupposto.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1157,00 in favore della costituita parte resistente ( DP I costituita con funzionario. Calcolata la riduzione di 1/3 ), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E 1157,00 in favore della costrituita parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
SC FR, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13709/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012439134000 IRAP 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21761/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate DP I Napoli e Agenzia delle Entrate RI e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna INTIMAZ. PAGAM. 07120259012439134000 ,II.DD. + I.V.A. 2014, Valore economico della controversia: 17.838,10
Euro, in uno al sottostante avviso di accertamento n. TF3010603156/2024 in relazione al quale eccepisce l'omessa notifica.
Il ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione del credito erariale.
Si costituisce ADER DPI Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, la parte resistente ha documentato la pretestuosità e infondatezza del ricorso, producendo la copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in data 17.9.2015,
n. 2427/2015 ricorso R.G.R. n. 15561/2014, avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento N.
TF3010603156/2014.
La citata sentenza rigettava il ricorso della DE NN e la condannava al pagamento delle spese di lite.
E' evidente, pertanto, che la ricorrente era pienamente a conoscenza dell'atto prodromico di cui oggni eccepisce l'omessa notifica, tanto da impugnarlo, con esito sfavorevole, davanti al Giudice Tributario.
Né è pertinente l'argomentazione esposta nelle memorie aggiunte depositate dalla ricorrente che sostiene che il dispositivo della sentenza prodotta dalla resistente non comprova la pregressa impugnazione dell'avviso di accertamento N. TF3010603156/2014, potendosi trattare di impugnazione del ruolo esattoriale.
E' del tutto evidente l'irrilevanza dell'argomentazione in primo luogo perché nell'intestazione del dispositivo di sentenza si fa riferimento, quale atto impugnato, all'avviso di accertamento e non all'estratto esecutivo e, in secondo luogo, anche se l'oggetto del ricorso fosse stato proprio l'estratto esecutivo, era in quella occasione che il ricorrente avrebbe dovuto far valere ogni eccezione relativa all'atto presupposto.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1157,00 in favore della costituita parte resistente ( DP I costituita con funzionario. Calcolata la riduzione di 1/3 ), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in E 1157,00 in favore della costrituita parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso