Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott.ssa Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 59501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
T R A
Parte_1
Con l'avv. Giuseppe Di Vezza che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, Via Lunigiana n. 15
APPELLANTE
E
Controparte_1
Con gli avv. Guido Chiodetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, Via Antonio Gramsci n.7
APPELLATO
OGGETTO: Cessione di quote sociali
Con decreto ingiuntivo n. 14565/2020 (R.G. n. 35348/2020) emesso in data 02.11.2020, ritualmente notificato il successivo 25.11.2020, l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ingiungeva a Controparte_1 di pagare a la somma di € 4.494,43 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo Parte_1 effettivo ed oltre alle spese legali liquidate in complessivi € 566,00 di cui € 490,00 per compensi ed € 76,00 per spese, nonché oneri accessori come per legge.
A sostegno della pretesa creditoria, veniva dedotto che:
- Con contratto di cessione di quote sociali della del 31.01.2006, i IG.ri CP_2 [...]
, , , e CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 Parte_3 CP_1
, si obbligavano a corrispondere ai IG.ri , e
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
, quale prezzo effettivo della cessione, la complessiva somma di Euro 422.104,00 di cui
[...]
Euro 278.000,00 a titolo di capitale ed Euro 144.104,00 a titolo di interessi calcolati al 4,5% annuo;
- Le parti convenivano che la somma suddetta sarebbe stata pagata nel termine di venti anni decorrenti dalla data di stipula dell'accordo medesimo e scadenti il giorno 1.2.2026, in rate mensili dell'importo di Euro 586,25 per ciascun cedente;
- In seguito alla stipula dello stesso, decedevano tutti i cessionari ed in particolare, in data 23.12.2008 decedeva il IG. al quale succedevano la moglie e le CP_8 Parte_1 figlie e;
CP_9 CP_5
- Conseguentemente, con scrittura privata del 4.11.2015, i IG.ri Parte_3 [...]
, e , in proprio e quali eredi della IG.ra CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_2
, si obbligavano a corrispondere alla IG.ra l'importo mensile di Euro
[...] Parte_1
586,25 a far data da novembre 2015 e sino alla scadenza prevista nel contratto di cessione;
- Con scrittura privata del 22.02.2018 la IG.ra edeva le proprie quote della Parte_3
a , e e questi ultimi, con il CP_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 consenso di , si accollavano ogni obbligo nei confronti di quest'ultima per il Parte_1 pagamento delle rate scadute;
- Tuttavia, ometteva di pagare il proprio debito, risultando debitore nei Controparte_1 confronti della della complessiva somma di Euro 4.494,43 per rate scadute dal 5.4.18 Pt_1 al 5.2.20, calcolate nella misura di 1/3 sul totale di ciascuna rata scaduta.
- Con decreto ingiuntivo n. 14565/2020 (R.G. n. 35348/2020) emesso in data 02.11.2020 e ritualmente notificato il successivo 25.11.2020, l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ingiungeva a di pagare a la somma di € 4.494,43 oltre agli Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ed oltre alle spese legali liquidate in complessivi € 566,00 di cui € 490,00 per compensi ed € 76,00 per spese, nonché oneri accessori come per legge
^^^^^ Con atto di citazione notificato in data 29.12.2020 proponeva rituale opposizione Controparte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone l'integrale revoca in via principale ovvero il parziale annullamento in via subordinata.
In particolare, veniva dedotto che la scrittura privata del 22.02.2018 non recava la firma della IG.ra
, quale coerede del IG. unitamente alla sorella e alla IG.ra _1 CP_8 CP_5
. Pertanto, in assenza di espressa accettazione da parte del coerede , il Parte_1 _1 pagamento in favore dell'altro coerede, odierna opposta, IG.ra , non avrebbe avuto efficacia Pt_1 liberatoria per il debitore, quantomeno con riferimento alla quota già di pertinenza della IG.ra
Parte_3
Così concludeva: “1) In via principale, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 14565/2020, stante la mancata sottoscrizione della IGnora , parte essenziale del negozio, della scrittura privata del _1
22.02.2028;
2)in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale della presente opposizione, accertarsi la minor somma che risulterà di giustizia dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
la causa veniva iscritta al n. 12503/2021 R.G.A.C.C. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ed assegnata alla III sezione civile, giudice Dott.sa Cipollone;
^^^^^
Si costituiva ritualmente con deposito di comparsa di costituzione e risposta mediante Parte_1 la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 10.06.2021 per mezzo del sottoscritto procuratore, la IG.ra , non essendo Pt_1
l'opposizione fondata su prova scritta, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
tuttavia, il giudice di pace, nulla disponendo in merito su tale richiesta, rinviava causa per deposito di documenti e precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2021, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
In data 02.08.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 18011/2021, oggetto dell'odierno gravame, con la quale il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava nullo e privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo. Condannava altresì la parte convenuta al pagamento dei compensi professionali liquidati in euro 300,00 oltre 100,00 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex 2 D.M 55/14 nonché cpa e iva come per legge.
^^^^^
Avverso la sopramenzionata sentenza proponeva rituale appello la IG.ra , chiedendone Parte_1 la riforma, deducendo in particolare:
- La grave ingiustizia della sentenza a causa dell'erronea interpretazione dei fatti e falsa applicazione delle norme di diritto, nonché a causa della motivazione insufficiente e lacunosa rispetto alle questioni di diritto proposte dalle parti del giudizio nella parte in cui veniva affermato che “Nel caso di specie parte opposta ha veste sostanziale di attrice e non ha pienamente assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e la scrittura privata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è priva della sottoscrizione da parte del soggetto essenziale coerede IG.ra . Tale situazione inficia il processo e quindi l'opposto d.i. va _1 revocato e dichiarato nullo e privo di effetti giuridici” e nel dispositivo che “accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetto giuridico il suddetto decreto ingiuntivo in ogni sua parte”;
- la grave ingiustizia della sentenza era altresì dimostrata dalla mancanza di qualsiasi riferimento ai fatti dedotti in giudizio, dalla evidente carenza motivazionale e dalla completa illogicità della tesi giuridica su cui si fondava, solo genericamente richiamata nella parte motiva della pronuncia e totalmente appoggiata su quella avanzata da controparte;
- ed invero, il Giudice di prime cure non aveva nemmeno succintamente richiamato nella sentenza i fatti posti alla base della decisione, senza specificare quale fosse la tesi di parte opposta e per quale motivo l'avesse ritenuta infondata;
- Il primo giudice, peraltro, nell'emettere la sentenza non aveva specificato a quale delle tre scritture private si riferisse ovvero quale delle tre fosse a quella ritenuta viziata dalla mancata partecipazione (firma) della IG.ra in qualità di “parte essenziale”: _1
“[omissis]…la scrittura privata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è priva della sottoscrizione da parte del soggetto essenziale coerede IG.ra ”. La sentenza, _1 dunque, oltre ad essere evidentemente iniqua ed ingiusta, risultava palesemente frettolosa e lacunosa nell'esame delle prove, nonché palesemente illogica e del tutto contraddittoria;
- La scrittura privata oggetto del procedimento di primo grado era un accordo nel quale la partecipazione della IG.ra era servita solamente a liberare dal proprio debito la Parte_1 IG.ra ad accettare che questo fosse assunto pro quota dagli altri tre soci Parte_3
( , e ). Per nulla necessaria era la Controparte_3 CP_4 Persona_1 partecipazione al negozio da parte di dal momento che la stessa, unitamente _1 all'altra coerede, , aveva già rinunciato alla propria quota di credito con la CP_5 scrittura stipulata in data 04.11.2015 che era stata integralmente recepita nella scrittura del 22.02.2018 come parte integrante di essa;
- risultava del tutto evidente, pertanto, che il IG. si era obbligato nei confronti Controparte_1 della sola IG.ra - con il consenso delle IG.re e – già con Parte_1 CP_9 CP_5 la scrittura privata del 04.11.2015 che era regolarmente firmata anche da e _1 che era stata richiamata nel contratto del 22.02.2018.
- Non corrispondeva al vero, pertanto, che la IG.ra non avrebbe prestato il _1 proprio consenso a pagare integralmente alla IG,ra le quote originariamente di Parte_1 spettanza del IG. ; CP_8
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18011/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Sez. III civile, Dott.ssa Pina Cipollone, emessa a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 12503/2021, pubblicata in data 02.08.2021 e mai notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, dunque, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e confermare il decreto ingiuntivo n. 14565/2020 (R.G. n. 35348/2020) emesso in data 02.11.2020 e ritualmente notificato il successivo 25.11.2020, con il quale l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ingiungeva a Controparte_1 di pagare alla IG.ra la somma di € 4.494,43 oltre agli interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo effettivo ed oltre alle spese legali liquidate in complessivi € 566,00 di cui € 490,00 per compensi ed € 76,00 per spese, nonché oneri accessori come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre oneri accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
^^^^^
Si costituiva regolarmente nel giudizio di appello il IG. , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie.
Nel riportarsi a quanto già precedentemente dedotto in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ribadiva che:
- Anche in ragione del disposto di cui all'art. 581 c.c., secondo cui “quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”, la IG.ra , non avrebbe potuto agire per Parte_1
l'intero, come invece aveva fatto con il decreto ingiuntivo correttamente revocato dal Giudice di prime cure, soprattutto in assenza di una espressa autorizzazione da parte del coerede a rivendicare anche la quota di sua spettanza;
- La successiva scrittura del 22.2.2018, l'unica sulla base della quale la IG.ra rivendicava Pt_1 il suo credito, aveva infatti efficacia novativa rispetto alla precedente, determinando un nuovo assetto della compagine sociale;
- In questo senso, la scrittura privata del 22.02.2018, era priva della sottoscrizione dell'accordo da parte di un soggetto essenziale del negozio, il coerede , con la conseguenza _1 per cui l'odierna appellante e genitore della prima, IG.ra , non aveva titolo per Parte_1 richiedere l'intera quota di pertinenza del dante causa , almeno con riferimento CP_8 alla quota al medesimo già dovuta dalla IG.ra nella qualità di socia della Parte_3
Giacon s.r.l.nella misura del 25 %.
Così concludeva: “Per tali motivi l'appellato, domiciliato, rappresentato e difeso ut supra, chiede che l'adito Tribunale voglia rigettare l'appello avversario con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite.”
La causa veniva istruita documentalmente sulla base di quanto dedotto e prodotto dalle parti e all'udienza del 10.10.2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva riservata in decisione con termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
OSSERVA IN DIRITTO
L'appello proposto da è fondato e meritevole di accoglimento per motivi che seguono. Parte_1 Con l'opposizione proposta l'odierno appellato, , non ha contestato la misura della CP_11 sua quota, né ha sostenuto di aver versato i ratei dovuti, avendo eccepito soltanto che la scrittura privata del 22.02.2018 non recava la firma di , quale coerede di _1 CP_8 unitamente alla sorella e alla madre . Pertanto, in assenza di espressa CP_5 Parte_1 accettazione da parte della coerede , il pagamento in favore di non _1 Parte_1 avrebbe avuto efficacia liberatoria per il debitore, quantomeno con riferimento alla quota già di pertinenza di Parte_3
L'opposizione è infondata e va respinta.
Deve invero convenirsi nell'assunto dell'odierna appellante, secondo cui la scrittura privata del 22.02.2018 prevedeva un accordo nel quale la partecipazione di era servita solamente a Parte_1 liberare dal proprio debito e ad accettare che questo fosse assunto pro quota dagli Parte_3 altri tre soci ( , e ). Per nulla necessaria era la Controparte_3 CP_4 Persona_1 partecipazione al negozio da parte di , dal momento che la stessa, unitamente all'altra _1 coerede, , aveva già rinunciato alla propria quota di credito con la scrittura stipulata CP_5 in data 04.11.2015, che era stata integralmente recepita nella scrittura del 22.02.2018 come parte integrante di essa.
In altri termini, quando era stata stipulata la scrittura privata del 22.02.2018 aveva _1 già dichiarato di rinunciare alla quota di propria spettanza con la precedente scrittura privata del 04.11.2015 (cfr. doc n. 4 del fascicolo di primo grado), con la quale Parte_3 [...]
, e , in proprio e quali eredi della IG.ra , si CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_2 erano obbligati a corrispondere a l'importo mensile di Euro 586,25 a far data da Parte_1 novembre 2015 e sino alla scadenza prevista nel contratto di cessione e dunque fino al 01.02.2026.
Dall'analisi della scrittura del 22.2.2018, appare chiaro che questa non prevedeva alcuna modifica nei confronti di rispetto a quanto stabilito nella scrittura del 4.11.2015, ove la stessa _1 esprimeva insieme alla sorella il consenso a che i ratei di spettanza del defunto padre venissero versati alla sola madre, odierna appellante.
Le modifiche ai precedenti accordi contenute nella scrittura del 22.02.2018, rispetto alle precedenti, riguardano solo la successione, a titolo ereditario o per cessione di quote, dei soggetti onerati ai pagamento in favore dell'appellante, mentre non coinvolgono in alcun modo la posizione di _1
, né contengono la revoca del consenso dalla stessa prestato unitamente alla sorella ella
[...] scrittura del 4.11.2015 a che i versamenti dei ratei venissero effettuati in favore della sola madre.
Pertanto, l'assenza della sottoscrizione e/o ratifica da parte di della scrittura privata _1 del 22.2.2018 non si rivela necessaria, in quanto da tale scrittura non conseguono effetti giuridici rilevanti nella sfera giuridica della stessa.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, in accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra
[...]
, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Pt_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e per l'effetto rigetta l'opposizione e conferma Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento nei confronti di delle spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 3042,00 per compensi , oltre rimborso spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di conIGlio del 14.01.2025
Il Giudice relatore dott. ssa Flora Mazzaro
Il Presidente
dott. Giuseppe Di Salvo